
17 marzo 2025
a cura di Veronica Mazzillo
Il 30 maggio il Consiglio Europeo ha adottato un nuovo pacchetto normativo in tema di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (“AML Package”) che rafforza, innova e coordina la precedente normativa, istituendo una nuova agenzia europea, l’Authority for anti-money laundering and countering the Financing of Terrorism (AMLA). Nel dettaglio, il c.d. AML Package si suddivide:
- La VI direttiva antiriciclaggio (Dir. UE 2024/1640), che determina le linee guida e i meccanismi che dovranno essere recepiti dai singoli stati membri al fine di ostacolare un uso improprio del sistema finanziario per scopi di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo. La normativa modifica la precedente Direttiva UE 2019/1937 e abrogando contestualmente la Direttiva UE 2015/849.
- Il Reg. UE 2024/1624, c.d. “Single Rulebook”, che delinea un corpus unitario di norme in tema di contrasto al riciclaggio nel settore privato, con disposizioni direttamente applicabili in tema di due diligence sulla gestione della clientela, la trasparenza e l’utilizzo di strumenti anonimi, come i cripto-asset, nonché sulle piattaforme di crowdfunding.
- Il Reg. UE 2024/1620, che istituisce la nuova agenzia europea, con sede a Francoforte, che sarà attiva a partire dal 1° luglio 2025.
L’autorità è stata istituita allo scopo di rendere effettivi gli obbiettivi europei in tema di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, agendo quale supervisore e coordinatore delle autorità nazionali competenti (“Financial Intelligence Unit”), nonché avrà il compito di gestire l’impianto sanzionatorio nei confronti dei soggetti obbligati, potendo irrogare direttamente sanzioni o richiedendo indirettamente alle autorità di vigilanza direttamente responsabili di provvedervi. L’obiettivo europeo è quella di riuscire a costituire un sistema coordinato e cooperativo tra le varie autorità nazionali, diretto a incentivare le best practies in materia AML/CFT (“Anti Money Laundering/Counter Terrorism Financing”).
La proiezione della normativa europea 2024/1620 è dunque quella di porre le redini del coordinamento delle diverse FIU nazionali nelle mani della neoistituita agenzia, al fine di rendere cooperative tra loro le singole parti di un più ampio sistema di supervisione in materia di AML/CFT. AMLA dovrà quindi occuparsi di rendere effettiva la cooperazione tra gli enti nazionali, nonché garantire il funzionamento del sistema, senza sostituirsi ad essi, salvo per un numero determinato di operazioni finanziarie transfrontaliere ad alto rischio, in tema di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, realizzate da categorie circoscritte di soggetti obbligati. In particolare, con riferimento alla citata normativa sezione 4 art.31, viene nel dettaglio scandito in quali termini debba svilupparsi l’attività di coordinamento e agevolazione del lavoro tra gli stati membri e AMLA. La normativa specifica che l’Autorità può:
a) istituire un collegio, se tale collegio non è stato istituito sebbene siano soddisfatte le condizioni pertinenti per la sua istituzione di cui all’articolo 49 della direttiva (UE) 2024/1640, e convocare e organizzare le riunioni di collegi;
b) fornire assistenza nell’organizzazione delle riunioni del collegio, se richiesto dai supervisori del settore finanziario competenti;
c) fornire assistenza nell’organizzazione di piani di supervisione congiunti e di ispezioni in loco o indagini extra loco congiunte;
d) raccogliere e condividere tutte le informazioni pertinenti in collaborazione con i supervisori del settore finanziario, in modo da facilitare i lavori del collegio e rendere tali informazioni accessibili alle autorità del collegio;
e) promuovere attività e prassi di supervisione effettive ed efficaci, ivi compresa la valutazione dei rischi ai quali i soggetti obbligati non selezionati sono o potrebbero essere esposti;
f) supervisionare, conformemente ai compiti e ai poteri specificati nel presente regolamento, i compiti svolti dai supervisori del settore finanziario
In collaborazione con le autorità di vigilanza, AMLA applicherà una metodologia in tema AML/CFT aggiornata e armonizzata che riproduca nel dettaglio un approccio basato sul controllo e sulla sorveglianza dei soggetti obbligati. Tale metodica richiederà alla stessa di realizzare orientamenti, raccomandazioni e pareri, applicando, a secondo dei casi, tutti gli strumenti più idonei a rendere effettivo l’obbiettivo di coordinamento e coerenza del sistema. L’intento principale è di costituire un efficace apparato di vigilanza integrato, che garantisca uno scambio trasparente di informazioni e di assistenza. Fondamentale a tal fine sarà l’istituzione di una banca dati centrale, gestita direttamente da AMLA, che si occuperà che raccoglierà informazioni relative, ad esempio, ad azioni e misure di vigilanza adottate, statistiche, nonché valutazioni di situazioni ad alto rischio di riciclaggio e/o finanziamento al terrorismo. Le informazioni saranno a disposizione di tutte le autorità locali, anche per quelle non direttamente instituite per realizzare un’attività di supervisione in materia. Le stesse potranno infatti, sul presupposto che vi sia un interesse specifico alla base della richiesta, poter avere informazioni raccolte dalla banca dati, relativamente a specifici enti.
Poteri di vigilanza diretta
Più nel dettaglio, con la finalità di elidere la frammentarietà del sistema finanziario europeo, la normativa europea ha dotato AMLA di poteri di vigilanza diretta su un numero individuato di soggetti obbligati che operano, con operazioni ad alto rischio, nel settore finanziario. La vigilanza diretta avverrà con tre diversi metodi applicativi:
- Il primo prevede che la stessa AMLA possa selezionare istituti finanziari attivi in almeno 6 paesi membri e inquadrabili quali soggetti qualificati, dovendo quindi occuparsi di sviluppare una metodologia armonizzata di individuazione di soggetti ad alto rischio in tema AML/CFT. L’elenco sarà aggiornato periodicamente. Il processo di selezione avrà avvio nel 2027 e i soggetti individuati saranno sotto la diretta vigilanza di AMLA entro il 2028. La prospettiva è di selezionare non più di 40 enti.
- Il secondo metodo prevede che la stessa AMLA possa richiedere alla Commissione di assoggettare un soggetto obbligato per un periodo di tempo limitato, indipendentemente dal ricorrere dei criteri di selezione oggettivi.
- Infine, al ricorrere di circostanze eccezionali, le stesse autorità nazionali potranno richiedere il trasferimento della vigilanza sotto il controllo diretto di AMLA. Spetta all’autorità indipendente europea assumere la vigilanza diretta del soggetto obbligato, a seguito della valutazione della richiesta.
L’attività di vigilanza diretta sarà esercitata da gruppi di vigilanza congiunti, guidati da un membro del personale di AMLA ed esperti appartenenti alle singole autorità locali. Potrà agire richiedendo documenti nonché tutte le informazioni necessarie relative a soggetti obbligati selezionati, persone fisiche, persone giuridiche e/o terzi, attraverso cui tali soggetti abbiano esternalizzato funzioni o attività. AMLA quindi sarà autorizzata a svolgere attività di indagine, potendo accedere ed esaminare registri, accedere a database o qualsiasi altro software o strumento elettronico di registrazione delle informazioni. Potrà ottenere l’accesso a documenti e informazioni relative ai processi decisionali, compresi quelli sviluppati attraverso algoritmi o processi digitali. Potrà richiedere spiegazioni orali o scritte nonché interrogare qualsiasi soggetto che acconsenta di essere sentito allo scopo di assumere informazioni. Non è esclusa la possibilità di svolgere ispezioni presso i locali commerciali delle persone fisiche o giuridiche interessate, dovendo preventivamente richiedere autorizzazione giudiziaria, se ciò è richiesto dalla legislazione dello stato membro di riferimento.
In caso di accertamento di una violazione delle norme dell’Unione europea in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo, da parte di un soggetto obbligato selezionato, ove l’autorità abbia sufficienti prove della violazione nonché nel caso in cui determini che le politiche o le procedure interne adottate dal soggetto non siano coerenti con la normativa europea, è ammessa l’adozione di misure amministrative, le quali comprendono:
- Il potere di ordinare la conformazione alla disciplina nonché l’adozione di misure correttive.
- Il potere di limitare determinate attività o operazioni realizzate dal soggetto.
- Il potere di richiedere modifiche della governance, compreso la rimozione di specifici soggetti.
Oltre all’adozione di misure amministrative, è ammessa la possibilità di erogare sanzioni pecuniare in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche dei requisiti in materia AML/CFT da parte di soggetti obbligati. Le sanzioni possono arrivare fino a 2 milioni di euro o pari all’11% del fatturato annuo per violazioni gravi, adeguate e modulate in considerazione del sussistere di circostanze aggravanti o attenuanti. Il comitato esecutivo dell’AMLA avrà il potere di adottare sanzioni anche in caso di reiterazione di comportamenti violativi delle misure amministrative o degli obblighi di collaborazione.
La competenza giurisdizionale in merito ad eventuali ricorsi avversi le decisioni dell’autorità verranno vagliati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, la quale avrà il potere di annullare o modificare l’importo della sanzione o penalità di mora irrogata.
Poteri di vigilanza indiretta
Relativamente ai poteri indiretti, la vigilanza dei soggetti obbligati non selezionati rimane a livello nazionale, la responsabilità resta quindi rilegata alla vigilanza esercitata dalle autorità nazionali competenti. Il legislatore dell’UE ha conferito ad AMLA vari poteri di vigilanza indiretta al fine di garantire la coerenza dell’operazione di controllo su tutto il territorio europeo. Tali conferimenti comprendono l’effettuarsi di valutazioni periodiche delle attività, risorse e metodologie realizzate dalle autorità di vigilanza, con piena libertà di scelta circa la selezione degli strumenti adottati soggetti a valutazione. Le valutazioni dovranno essere cicliche, garantendo così la possibilità di sviluppare una metodologia uniforme che permetta un confronto coerente tra le autorità di vigilanza esaminate. AMLA potrà quindi esprimere raccomandazioni e orientamenti, anche individuali, rivolgendoli a singole autorità, le quali dovranno conformarsi. Si occuperà di risolvere eventuali contrasti tra le autorità nel merito delle misure da adottare, potendo esprimere pareri vincolanti, che comprendono anche la possibilità di imporre all’autorità locale di adottare sanzioni o altre misure coercitive nei confronti di un soggetto obbligato non selezionato. A seguito dell’informativa, entro 10 giorni dalla ricezione della notifica, l’autorità locale dovrà comunicare le misure che intende adottare al fine di soddisfare la richiesta dell’autorità indipendente. In caso di inadempimento, con riferimento all’art.32 del regolamento 2024/1620 viene instituito un vero e proprio potere di avocazione. Al punto 5 , se non è dato seguito alla richiesta di cui al paragrafo 2 o non sono fornite informazioni all’Autorità sulle misure adottate o che si intende adottare per soddisfare la richiesta entro dieci giorni lavorativi dalla data di notifica della richiesta, l’Autorità può chiedere alla Commissione di autorizzare il trasferimento temporaneo dei compiti e dei poteri pertinenti di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 1, relativi alla supervisione diretta del soggetto obbligato non selezionato dal supervisore del settore finanziario interessato all’Autorità. Si accompagnano a questi poteri, la possibilità di avviare indagini in caso di carenze sistematiche della vigilanza o applicazione impropria della normativa europea in materia AML/CFT all’interno di enti di sorveglianza nazionali, potendo conseguentemente formulare raccomandazioni ed indicare azioni necessarie a cui esse dovranno conformarsi entro 30 giorni. Con riferimento all’art.37, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandazione, il supervisore o l’autorità pubblica in questione informa l’Autorità delle misure adottate o che intende adottare per rimediare alla violazione. In caso di inadempienza, l’art.37 al punto 4 specifica che entro il termine di un mese dal ricevimento della raccomandazione dell’Autorità, quest’ultima emette un avvertimento che specifica la violazione e identifica le misure che i destinatari dell’avvertimento devono attuare per attenuarne gli effetti.