Lab-IP

APPALTI ED EMERGENZE: LE NOVITÀ DEL DECRETO INFRASTRUTTURE

17 giugno 2025

a cura di Michele Sangiovanni

In data 21 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 73, noto come “decreto infrastrutture”. Il provvedimento introduce una serie di misure urgenti volte a potenziare la capacità di realizzazione delle grandi opere pubbliche: tra queste, l’accelerazione dell’avvio dei lavori per il ponte sullo Stretto di Messina, gli interventi funzionali alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 e la definizione di un chiaro discrimine tra le procedure di somma urgenza e quelle attinenti alla protezione civile, con una disciplina speciale con riferimento ai controlli antimafia.

A poco più di quattro mesi dall’entrata in vigore del correttivo al Codice dei contratti pubblici, il Governo è infatti nuovamente intervenuto sul Codice degli appalti, con l’obiettivo di superare le criticità che ne ostacolavano la piena applicazione.

Il d.l. ha inoltre apportato modifiche al codice della protezione civile, riguardo ai contratti pubblici connessi alla gestione e al superamento dello stato di emergenza causato da eventi calamitosi, con l’obiettivo di completare la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei contratti di protezione civile.

L’intervento più significativo concerne l’art. 140 del Codice dei contratti pubblici e l’introduzione del nuovo art. 140-bis, entrambi modificati dall’art. 2 del decreto-legge. Al fine di razionalizzare la disciplina e superare le incertezze applicative e interpretative, il Governo ha distinto le due fattispecie, riservando all’art. 140-bis la disciplina delle procedure di protezione civile e mantenendo all’art. 140 quella relativa alle procedure di somma urgenza.

Quest’ultimo, infatti, all’esito della modifica normativa, riguarda sole le procedure di affidamento in caso di circostanze “che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e alla privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell’imminente verificarsi degli stessi”. Tali circostanze abilitano il responsabile unico del procedimento (RUP) o altro tecnico competente a disporre, con affidamento diretto, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500 mila euro (o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità) e l’immediata acquisizione di servizi o forniture, nei limiti della soglia europea.

Il d.l. infrastrutture,riproducendo in realtà quanto in precedenza disposto dall’abrogato comma 6, ha introdotto all’art. 140 il comma 1-bis, il quale prevede che all’interno degli interventi di somma urgenza possono rientrare anche le emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo, ai sensi dell’art. 7 del codice della protezione civile.

Dunque, in tali casi, la circostanza di somma urgenza persiste finché non vengano meno le situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità, e comunque per un termine non superiore a quindici giorni dall’evento, oppure entro il limite stabilito dall’eventuale declaratoria dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 24 del codice della protezione civile.

Il comma 7 dell’art. 140, alla luce delle modifiche apportate dal suddetto decreto-legge, prevede che in caso di adozione di procedure di affidamento in condizioni di somma urgenza, qualora vi sia l’esigenza di assicurare la tempestività di esecuzione del contratto, gli affidatari dichiarano, tramite autocertificazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 45, il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria.

In ragione della particolare urgenza che connota tali affidamenti, il controllo del possesso dei requisiti viene effettuato dalla stazione appaltante successivamente, e comunque entro un termine congruo, ossia compatibile con la gestione della situazione emergenziale e, in ogni caso, mai superiore a 60 giorni dall’affidamento. La stazione appaltante deve poi dare conto, con adeguata motivazione, nel primo atto successivo alle verifiche effettuate, della sussistenza dei citati presupposti.

In caso di esito negativo del controllo, la stazione appaltante non potrà procedere al pagamento. Inoltre, quest’ultima dovrà recedere dal contratto, fatto ovviamente salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l’esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità. 

Pertanto, in tema di verifiche dei requisiti, la riforma operata dal d.l. infrastrutture ha eliminato la disposizione che limitava l’applicazione della disciplina di somma urgenza per le emergenze di protezione civile, alla sola ipotesi di cui all’art. 76, comma 2, lettera c) del codice degli appalti. Tale disposizione consente alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, nella “misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dalla stazione,” i termini per le procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

Come anticipato, il decreto-legge n. 73/2025 ha introdotto l’art. 140-bis, esclusivamente dedicato alla disciplina delle procedure di protezione civile.

Innanzitutto, il comma 1 delimita l’ambito applicativo ai soli contratti affidati nell’ambito delle emergenze di protezione civile di rilevanza nazionale o locale, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. a), b) e c). A quest’ultime si applicano anche le disposizioni in caso di somma emergenza e quelle previste dall’art. 46-bis del codice di protezione civile, introdotto dal d.l. infrastrutture.

Al comma 2 è previsto, in via eccezionale e in misura strettamente necessaria, che l’affidamento diretto possa essere disposto anche al di sopra dei limiti di cui all’art. 140 comma 1, ossia 500 mila euro o quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio, in un arco di tempo limitato o comunque non superiore a trenta giorni.

Inoltre, il suddetto affidamento è ammissibile nei limiti massimi di importo stabiliti nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri, con le quali, ai sensi dell’art. 24 co. 2 del codice di protezione civile, saranno individuate le risorse per il completamento degli interventi più urgenti.

Il comma 3 dell’art. 140-bis riproduce, invece, quanto disposto dall’abrogato comma 11 dell’art. 140. In particolare, prevede una serie di deroghe al regime ordinario degli appalti per l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi in occasione degli eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell’art. 24 del codice di protezione civile.

La disposizione, presentando un elenco tassativo e sottraendo all’amministrazione il compito di effettuare per ogni caso concreto le dovute ponderazioni, consente l’accelerazione dell’azione amministrativa, fondamentale in situazioni emergenziali.

Ulteriori deroghe possono essere inoltre previste nell’ambito delle ordinanze, ai sensi dell’art. 25 del suddetto codice, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Com’è noto, le ordinanze di protezione civile sono emanate previa intesa con le Regioni e le Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

Il comma 4 dell’art. 140-bis prevede, invece, diverse tipologie di deroghe per gli eventi emergenziali di cui all’art. 7, co. 1, lett. b) e c) del codice della protezione civile. Nello specifico è previsto che:

  • Gli importi previsti dall’art. 50, comma 1 del codice dei contratti pubblici per gli appalti sotto soglia affidabili in via diretta o con procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara sono raddoppiati per i contratti di lavori, servizi e forniture di protezione civile di cui all’art. 25, co. 2, lett. a), b) e c);
  • Il termine temporale di cui all’art. 140, co. 4 del codice degli appalti (dieci giorni per la compilazione della perizia giustificativa delle prestazioni richieste dal RUP) è esteso a trenta giorni;
  • L’amministrazione competente all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici è identificata quale soggetto attuatore degli interventi previsti dalle ordinanze della protezione civile.

Il comma 5, infine, prevede l’applicazione, limitatamente alle emergenze di protezione civile, dell’art. 140, comma 7 di cui sopra.

In conclusione, come già accennato, il Governo ha modificato anche il codice di protezione civile introducendo l’art. 46-bis.

Innanzitutto, l’ambito applicativo è riservato alle sole emergenze di protezione civile e coincide con quanto previsto dall’art. 140-bis.

In secondo luogo, è prevista un’accelerazione della procedura amministrativa in materia di verifiche antimafia in caso di emergenze di rilievo nazionale. Infatti, relativamente all’affidamento e all’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi disciplinate con le ordinanze della protezione civile, le verifiche sono svolte mediante rilascio dell’informativa liberatoria provvisoria, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia e alle risultanze delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili.

L’informativa provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche antimafia da completarsi entro 60 giorni. Infatti, nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia, i soggetti interessati devono recedere dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute.

Infine, per garantire tempestività nella realizzazione di strutture temporanee di emergenza (abitativa, didattiche, civili, commerciali, produttive, socio-culturali o di culto), in caso di eventi di emergenziali nazionali e regionali, i soggetti attuatori individuati con ordinanza della protezione civile sono autorizzati ad avvalersi di Consip S.p.A. o di altre centrali di committenza, in assenza di idonei strumenti contrattuali vigenti, per procedere all’affidamento dell’appalto integrato dei lavori e della relativa progettazione a operatori economici individuati mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

In definitiva, il d.l. n. 73/2025 rappresenta un intervento normativo di rilievo volto a rafforzare l’efficienza e la chiarezza operativa nelle situazioni emergenziali. Le modifiche al Codice dei contratti pubblici e al Codice della protezione civile mirano a garantire maggiore rapidità, semplificazione e certezza giuridica nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti connessi a eventi di urgenza e calamità.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail