
21 luglio 2025
a cura di Martina Rossi
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), pronunciata il 3 luglio 2025 nella causa C-582/23, segna un’importante evoluzione nella tutela del consumatore, estendendo in modo innovativo l’ambito applicativo del controllo giurisdizionale sulle clausole abusive ai procedimenti concorsuali, ed in particolare alle procedure fallimentari personali.
La vicenda trae origine da una procedura di insolvenza personale avviata in Polonia nei confronti di un consumatore, R.S., il quale aveva contratto, insieme alla moglie e ad altri soggetti, un mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero con la banca G. S.A. Successivamente dichiarato fallito, R.S. si trovava sottoposto ad una procedura fallimentare nella quale il curatore aveva predisposto un elenco dei crediti, approvato dal giudice commissario, che includeva integralmente i crediti derivanti dal contratto di mutuo. Sebbene tali crediti non fossero stati contestati in prima battuta, il giudice fallimentare, chiamato a redigere il piano di rimborso, ha sollevato dubbi sulla validità del contratto sottostante, sospettando la presenza di clausole abusive.
Secondo la normativa nazionale applicabile, tuttavia, il giudice fallimentare non aveva il potere di riesaminare l’elenco dei crediti né di valutare autonomamente il carattere abusivo delle clausole contrattuali, potendo al più rimettere la questione al giudice commissario, con un inevitabile allungamento dei tempi procedurali.
Il giudice del rinvio ha evidenziato che tale rigidità normativa ostacolava la possibilità per il consumatore di ottenere una protezione effettiva, in quanto l’alternativa tra contestare l’abusività delle clausole o ottenere rapidamente la chiusura della procedura e un piano di rimborso più sostenibile si poneva in termini tali da scoraggiare la prima azione. A ciò si aggiungeva l’ulteriore difficoltà per il fallito, che non aveva accesso diretto alla gestione dei propri beni e non era inizialmente assistito da un legale, di rendersi conto della natura potenzialmente abusiva delle clausole contrattuali e delle loro implicazioni svantaggiose in termini economici e giuridici. Le clausole in questione, infatti, avrebbero potuto determinare un aggravio del debito, un meccanismo di indicizzazione penalizzante o una limitazione ingiustificata dei diritti del consumatore. La mancata consapevolezza di tali effetti, unita all’assenza di una verifica d’ufficio da parte dell’autorità giudiziaria, rischiava di vanificare la tutela prevista dalla direttiva 93/13/CEE.
La Corte, chiamata a interpretare gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE, ha affermato che tali disposizioni, lette alla luce del principio di effettività, impongono agli Stati membri l’obbligo di garantire che le clausole abusive non producano effetti vincolanti nei confronti del consumatore e che gli organi giurisdizionali possano intervenire in qualsiasi fase del procedimento, anche di natura concorsuale, per accertarne d’ufficio l’eventuale esistenza.
In particolare, la Corte ha dichiarato che ostano al diritto dell’Unione le normative nazionali che vietano al giudice fallimentare di rivalutare autonomamente la legittimità del credito fondato su un contratto contenente potenzialmente clausole abusive e che impongono, per farlo, una sospensione del procedimento e una rimessione ad altro organo giurisdizionale. Un simile meccanismo, infatti, compromette la piena ed effettiva tutela dei diritti del consumatore e può disincentivare quest’utlimo dall’invocare la protezione che gli è garantita dal diritto dell’Unione.
Inoltre, la Corte ha sottolineato che anche l’assenza di provvedimenti provvisori idonei a proteggere temporaneamente il consumatore costituisce un limite inaccettabile alla tutela giurisdizionale effettiva. Nel caso concreto, infatti, R.S. era soggetto a trattenute stipendiali durante tutta la durata della procedura, e la sola proposizione di una contestazione sulla validità del credito avrebbe comportato un ulteriore ritardo nella chiusura del procedimento, con conseguente aggravio economico. Per evitare questo tipo di compressione indiretta dei diritti, la Corte ha stabilito che il giudice nazionale deve poter disporre misure cautelari o provvisorie, come la sospensione delle trattenute, quando vi sia una fondata contestazione sull’abusività di una clausola contrattuale.
Il valore innovativo della pronuncia risiede dunque nell’estensione piena ed esplicita del principio del controllo officioso del giudice a tutti i procedimenti, compresi quelli concorsuali e non contenziosi, nonché nell’affermazione di un dovere di tutela proattiva da parte dell’autorità giudiziaria, che non può limitarsi a rilevare il difetto di opposizione del consumatore, né ritenere che il suo silenzio costituisca una rinuncia consapevole e informata.
La Corte ha chiarito che il diritto dell’Unione tutela anche quei consumatori che, per ignoranza giuridica o per condizioni di particolare debolezza, non fanno valere attivamente i propri diritti, imponendo al giudice di attivarsi autonomamente non appena disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per procedere al controllo.
Dal punto di vista sistematico, la sentenza presenta rilevanti ricadute anche sull’ordinamento italiano. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14/2019), infatti, non prevede in modo espresso un obbligo per il giudice di esaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole contrattuali nel procedimento di omologazione del piano del consumatore. Alla luce della pronuncia della Corte di Giustizia, tale lacuna dovrà essere colmata quanto meno in sede interpretativa, valorizzando il ruolo attivo del giudice nella verifica della validità dei crediti e nell’assicurare un’effettiva protezione dei diritti del consumatore, anche nella fase concorsuale. La sentenza C-582/23 impone pertanto una riconsiderazione complessiva dell’equilibrio tra esigenze di celerità ed economicità del processo e tutela dei diritti fondamentali del consumatore. Essa afferma che il rispetto del diritto dell’Unione impone di privilegiare, ove necessario, la piena protezione della parte debole del rapporto giuridico, anche a costo di rallentare la procedura o incidere sulla certezza delle situazioni giuridiche formalmente consolidate. In questo senso, la pronuncia trasforma l’effettività del controllo sulle clausole abusive da concetto teorico a vincolo operativo concreto, che deve tradursi nella possibilità per il consumatore di essere realmente tutelato anche laddove la struttura del procedimento, come in ambito concorsuale, sembrerebbe non consentirlo.