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I meccanismi incentivanti per il settore delle fonti rinnovabili e la sentenza della corte costituzionale n. 16 del 2017

CAROLA SILVI

 

 

 26/09/2018

 

  

La sentenza della Corte Costituzionale n. 16 del 24 gennaio 2017 riguarda la costituzionalità dell’art. 26 comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 che codifica la disciplina per il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. Davanti al T.A.R. del Lazio, sez. III-tersi sono svolti sessantatré giudizi proposti da imprenditori individuali o società titolari di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 200 kW e titolari di convenzioni ventennali stipulate con il GSE. I ricorrenti richiedevano l’annullamento di due decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativi del d.l. 91/2014, che prevedevano una rimodulazione delle tariffe incentivanti contenute nelle convenzioni di cui erano titolari, con effetti per loro peggiorativi.

Il T.A.R. del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 comma 3 del decreto 91 del 2014 che prevedeva appunto diversi regimi di rimodulazione degli incentivi tra i quali l’operatore sarebbe stato costretto a scegliere, tutti peggiorativi.

La rimodulazione delle tariffe incentivanti viene indicata come contrastante con gli articoli 3 e 41 della Costituzione per motivi di irragionevolezza e disparità di trattamento tra operatori del settore in quanto sarebbe stato leso l’affidamento fatto su consolidate posizioni di vantaggio riconosciute da negozi giuridici di diritto privato. I fruitori degli incentivi avrebbero effettuato scelte imprenditoriali sulla base delle precedenti riconosciute tariffe senza poter prevedere la sopravvenuta modifica peggiorativa e tali effetti si ripercuoterebbero sulla libera iniziativa economica. Si sarebbe verificata un disparità di trattamento rispetto agli altri operatori nel settore delle energie rinnovabili, in quanto tale rimodulazione è stata prevista solo per gli impianti solari con potenza superiore a 200kW. Sarebbero inoltre stati violati gli articoli 11 e 117 della Costituzione per sottrazione da parte dello Stato di crediti spettanti ai ricorrenti produttori di energia mediante impianti fotovoltaici in ragione dell convenzioni stipulate con il GSE perchè violato l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU e l’art. 6 del paragrafo 3 del trattato sull’Unione europea che lo attua; sarebbe giustificato l’intervento statale solo in presenza di un preminente interesse generale; l’intervento violerebbe il principio di proporzionalità. Da ultimo, sarebbe stato violato anche l’art 77 della Costituzione in quanto la rimodulazione dell’incentivazione è stata disposta con il decreto legge, senza che ricorressero i presupposti di necessità ed urgenza che lo contraddistinguono.

La Corte Costituzionale si esprime indicando la non incostituzionalità dell’art. 26 del d. lg. 91/2014 in quanto la nuova modalità di pagamento delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici non è penalizzante per gli operatori del settore, anzi garantisce agli stessi una maggiore certezza e stabilità dei flussi finanziari in ragione del fatto che verrebbero corrisposti in rate mensili di importo costante.

Inoltre, se l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica costituisce elemento fondamentale e indispensabile per uno Stato di diritto la sua tutela non impedisce al legislatore di modificare sfavorevolmente i rapporti di durata anche nel caso in cui tali rapporti abbiano ad oggetto diritti soggettivi perfetti rispettando ovviamente il principio di irretroattività della legge penale. Le disposizioni legislative in questione, però non possono sfociare in un regolamento irrazionale ed incidere in maniera arbitraria su situazioni disciplinate da leggi precedenti in quanto verrebbe frustrato il legittimo affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.

È dichiarata non fondata l’illegittimità costituzionale in riferimento all’art. 41 Cost. per lesione dell’autonomia privata, derivante dall’incidenza su negozi di diritto privato. La limitazione all’esercizio della libertà d’iniziativa economica, corrisponde infatti all’utilità sociale, individuata non arbitrariamente e perseguita con misure non palesemente incongrue. Non è quindi configurabile una lesione della libertà d’iniziativa economica se vengano apposti dei limiti di ordine generale al fine di perseguire l’utilità sociale.

Viene negata anche l’esistenza della disparità di trattamento e la violazione degli articoli 3 e 41 della Costituzione sia in danno dei titolari di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 Kw, rispetto ai titolari di impianti di potenza inferiore, in quanto la potenza degli impianti giustifica la rimodulazione degli incentivi, sia rispetto agli impianti di portata superiore ai 200 kW in titolarità di enti locali o scuole, esonerati dalla rimodulazione, stante l’evidente non omogeneità delle categorie di soggetti poste in comparazione e la rispondenza a pubblico interesse della deroga in favore di enti e scuole.

È dichiarata non fondata anche la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma Cost. in quanto sottrarrebbe, a beneficio dello Stato, parte dei crediti spettanti ai titolari degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW in virtù delle convenzioni ventennali da essi stipulate con il GSE. La rimodulazione riduttiva degli incentivi al fotovoltaico, disposta dalla norma censurata, non viola il principio di protezione della proprietà, esteso ai diritti di credito, dal momento che, in linea con l’orientamento della giurisprudenza della Corte EDU, tale principio non ostacola le interferenze da parte della pubblica autorità se si è in presenza di un interesse generale che giustifica un ampio margine di apprezzamento a ciascuno Stato membro. La giurisprudenza della Corte di giustizia UE in tema di legittimo affidamento nei rapporti di durata ha riconosciuto che l’abolizione anticipata di un regime di favore rientra nella discrezionalità delle Autorità nazionali e poichéla rimodulazione di cui trattasi non èstata imprevedibile néimprovvisa, l’operatore economico prudente e accortoavrebbe potuto tener conto della possibile evoluzione normativa, considerate le caratteristiche di temporaneitàe mutevolezza dei regimi di sostegno. La Corte UE ritiene, infatti necessario tutelare l’affidamento dell’operatore economico prudente e accorto.

La Corte Costituzionale dichiara, inoltre, che nemmeno l’art. 77 della Cost. risulterebbe violato. Tale violazione avrebbe evitato di pronunciarsi su tutti gli altri motivi di incostituzionalità rimessi dal T.A.R. Le finalità di necessità ed urgenza proprie del decreto legge si rinvengono, infatti, nel fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e nel favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili. obiettivi relativi al rilancio dell’impresa ed al contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche. Tali obiettivi rientrerebbero nel più generale fine perseguito: la crescita economicache accomuna tutti gli interventi operati dal decreto, incidenti su materie diverse che allo stesso modo richiedeno rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare.

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