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IL CASO MO.NET SPA E LA VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO

29 aprile 2025

a cura di Veronica Mazzillo

Lo scorso 8 gennaio la Banca d’Italia ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 410.000 nei confronti della società di pagamenti Mo.Net Spa, per irregolarità in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art.62 del d.lgs. n. 231/2007. Nel corso degli accertamenti ispettivi la Banca d’Italia ha infatti riscontrato la sussistenza di gravi carenze nell’organizzazione e nella gestione dei controlli interni della società, con particolare riferimento agli obblighi di verifica della clientela, alla conservazione dei dati, nonché agli obblighi di collaborazione attiva con le autorità di vigilanza. Le contestate violazioni riguardano nel dettaglio la normativa antiriciclaggio, contenuta al d.lgs. n. 231/2007, e in particolare la violazione degli artt. 7, 16-20, 24, 25, 31, 32, 35, 36, il contenuto dei provvedimenti della Banca d’Italia del 26/03/2019 (in tema di organizzazione, procedure e controlli interni per i soggetti vigilati) e del 24/03/2020 (conservazione e di messa a disposizione dei documenti da parte dei soggetti vigilati).  

In riferimento al decreto legislativo n. 231/2007, l’articolo 7 statuisce in merito all’attività di vigilanza, demandata alle Autorità competenti, nei confronti dei soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993), al fine di assicurare la puntuale osservanza degli obblighi prescritti dal decreto. Ai soggetti obbligati sono imposti specifici adempimenti concernenti l’adeguata verifica della propria clientela. La disciplina del d.lgs. 231/2007 richiede che le operazioni di controllo adottate dagli enti non si esauriscano nelle attività di vigilanza interna della società. Infatti, anche nei rapporti del soggetto obbligato con i clienti e/o società terze sono previsti specifici obblighi relativi l’adozione di misure di protezione dei dati personali, con riferimento ai rapporti e alle operazioni attuate. L’art. 17 del d.lgs. 231/2007 dispone che i soggetti obbligati adottino un’adeguata verifica della clientela proporzionale all’entità dei relativi rischi di riciclaggio e di finanziamento, tenendo conto dei criteri generali enunciati al co. 3. Tali disposizioni si applicano sia nei confronti dei nuovi clienti che di quelli già acquisiti. In quest’ultimo caso, l’assolvimento degli obblighi richiede l’adeguamento alla direttiva 2011/16/CE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.  L’articolo 19 del d.lgs. 231/2007 definisce gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Prima di instaurare un rapporto o conferire un incarico, è necessario identificare i clienti e verificarne i documenti e i dati. Le misure adottate devono essere proporzionate al livello di rischio. È inoltre richiesta una valutazione della natura e dello scopo del rapporto, unitamente a un controllo costante per tutta la sua durata. La normativa contempla l’applicazione di misure di verifica semplificate in contesti a basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, definendo i criteri per tali casistiche. Al contrario, in presenza di un rischio elevato, come specificato all’articolo 25, i soggetti obbligati devono adottare misure rafforzate. Il decreto disciplina anche la conservazione della documentazione e delle informazioni acquisite, stabilendo termini e modalità per garantirne l’integrità e la disponibilità. Infine, gli articoli 35 e 36 sanciscono l’obbligo di segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti, tutelando l’identità del segnalante.

 Nel nostro ordinamento la normativa antiriciclaggio è contenuta in gran parte nel decreto legislativo n. 231/2007. Attraverso una lettura combinata di questo ultimo con la disciplina europea e con il Testo Unico Bancario (TUB), è possibile delineare il ruolo della Banca d’Italia nell’attuazione delle funzioni di vigilanza finanziaria antiriciclaggio. La Banca d’Italia opera infatti quale autorità di vigilanza con funzioni di regolamentazione, di supervisione e sanzionatorie sugli intermediari, in stretta collaborazione con l’Unità di informazione finanziaria nazionale (UIF). L’UIF, quale struttura autonoma istituita presso la Banca d’Italia, ha il compito di prevenire e di contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo, agendo quale unità di ‘intelligence’ finanziaria che riceve, analizza e diffonde informazioni per fronteggiare i citati fenomeni criminali.   

Nell’ambito delle attività antiriciclaggio, la Banca d’Italia svolge una pluralità di funzioni amministrative strettamente connesse ai suoi poteri istituzionali primari. Tra di essi figurano le attività di regolamentazione, vigilanza, autorizzazione e controllo esercitate sui soggetti economici vigilati, le quali rivestono particolare importanza in quanto funzioni amministrative essenziali preposte alla salvaguardia di molteplici obblighi normativi. L’attività di vigilanza nel sistema bancario e finanziario, regolamentata nel dettaglio dal TUB, richiede alla Banca d’Italia di gestire i processi di autorizzazione per l’accesso al mercato, garantita dalla tenuta di albi dei c.d. “soggetti abilitati”. Nel rispetto delle procedure amministrative stabilite, la Banca d’Italia è autorizzata principalmente all’emanazione di atti di natura regolamentare e sanzionatoria. Queste funzioni sono strettamente connesse con l’attività di coordinamento e di cooperazione con le altre autorità di vigilanza, sia nazionali che europee, in caso di segnalazioni concernenti i soggetti vigilati. Un ambito amministrativo di primaria importanza per la Banca d’Italia concerne l’attuazione della normativa volta a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. In tale veste, l’istituto bancario centrale nazionale definisce le disposizioni che i soggetti obbligati devono osservare e conduce le verifiche necessarie sulle loro operazioni, perseguendo la finalità di un controllo e di una prevenzione efficaci di tali attività illecite. La Banca d’Italia, quale parte integrante dell’Eurosistema, partecipa attivamente all’attuazione della politica monetaria unica, concorrendo all’emissione e alla gestione dei flussi monetari e delle riserve auree.  

Nell’ambito dell’attività di vigilanza realizzata dalla Banca d’Italia, assume una valenza significativa l’attuazione del principio di “sana e prudente gestione”. Quest’ultimo è utilizzato quale parametro di controllo funzionale alla valutazione delle attività dei soggetti obbligati, che devono essere improntate ai principi di redditività e legalità, nonché volte a monitorare, identificare e risolvere eventuali rischi inerenti alle diverse attività svolte.  In relazione ai soggetti obbligati, la normativa in tema di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, individua cinque macrocategorie: gli intermediari bancari e/o finanziari, gli altri operatori finanziari, i professionisti, gli operatori non finanziari e i prestatori di servizi di gioco. Ad essi sono rivolti, una serie di obblighi e di doveri, funzionali a rendere efficiente il sistema di vigilanza e di contrasto al fenomeno. Tali obblighi devono essere attuati sia nell’organizzazione interna degli enti vigilati, sia nei rapporti di questi con società terze, attraverso l’applicazione di specifiche forme di controllo.  

Altro parametro fondamentale adottato dalla Banca d’Italia relativamente all’attività di controllo e vigilanza è la verifica circa il rispetto del principio di proporzionalità.  Tale parametro, coordinato ad un approccio basato sul rischio relativo all’attività svolta (c.d. risk based approach), richiede ai soggetti obbligati l’adempimento di specifici controlli interni. Nel dettaglio a ciascun soggetto obbligato è richiesta la definizione di una propria policy antiriciclaggio, chedovrà definire gli assetti organizzativi, procedurali e di controllo interno assunti dallo stesso, coerentemente con la legislazione nazionale e sovranazionale. La Banca d’Italia, ai sensi dell’art.53 del TUB, in qualità di organo di vigilanza potrà adottare provvedimenti di carattere generali che abbiano ad oggetto, tra i vari aspetti, la valutazione circa il contenimento del rischio da parte del soggetto obbligato. La Banca d’Italia, quale autorità di vigilanza nazionale, svolge un ruolo cruciale per la stabilità finanziaria prevenendo e gestendo i rischi che potrebbero compromettere il sistema. Attraverso la supervisione degli intermediari, l’analisi dei rischi sistemici e la gestione delle crisi, l’Istituto Centrale tutela la solidità del sistema finanziario e protegge il risparmio. Attraverso un’azione di supervisione e l’imposizione di normative prudenziali, si persegue l’obiettivo di contenere fenomeni di eccessiva assunzione di rischio e di assicurare la solvibilità degli intermediari operanti. Tali funzioni amministrative contribuiscono in modo significativo all’efficienza del sistema economico. L’attività di vigilanza, inoltre, si configura quale strumento di contrasto a comportamenti distorsivi e di promozione della trasparenza, elementi fondanti per un funzionamento efficiente dei mercati.  

La recente legislazione europea sul tema del contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento al terrorismo ha previsto il subentro dell’intervento di AMLA (Anti-money Laundering Authority), la nuova autorità europea operativa in ambito AML/CFT (Anti-Money Laundering and Countering Financing of Terrorism). L’articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1620, istitutivo della novella Autorità statuisce un obbligo di cooperazione con le Autorità di supervisione nazionali, in virtù del quale l’Autorità è tenuta ad elaborare e gestire una metodologia di supervisione AML/CFT aggiornata ed armonizzata. Tale metodologia dovrà esplicitare in maniera dettagliata l’approccio basato sul rischio che informerà l’attività di supervisione dei soggetti obbligati operanti nel territorio dell’Unione Europea. L’introduzione del recente pacchetto normativo AML disvela la crescente rilevanza attribuita all’edificazione di un sistema di contrasto che, oltre a connotarsi per la propria efficienza, si distingua per un elevato grado di coerenza e coordinamento, al fine di assicurare standard di supervisione elevati e sottoposti a revisione periodica. La finalità primaria della normativa in esame risiede nella volontà di garantire, mediante la costituzione di un’unica Autorità indipendente con competenza in materia di AML/CFT, una più stringente armonizzazione e coesione della disciplina. In tale contesto, l’Autorità sarà investita del precipuo compito di sviluppare strumenti idonei a garantire un’efficace esecuzione dell’attività di vigilanza, strumenti che dovranno considerare “l’evoluzione dei rischi che incidono sul mercato interno, ivi inclusi i rischi e le minacce individuate dalle autorità nazionali di contrasto e dalle FIU, nonché le migliori prassi e gli orientamenti elaborati dagli organismi di normazione internazionali”, conformemente a quanto espressamente sancito dall’articolo 8, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/1620. In sintesi, l’articolo 8 del Regolamento (UE) 2024/1620 delinea un assetto in cui l’AMLA assume un ruolo centrale nella definizione di una metodologia di supervisione uniforme e dinamica a livello europeo, improntata ad una stretta collaborazione con le Autorità nazionali e costantemente aggiornata in ragione delle dinamiche evolutive del rischio e delle best practices internazionali.

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