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LA NUOVA DIFESA EUROPEA: IL PACCHETTO DEFENCE READINESS OMNIBUS

29/09/2025

a cura di Alessia Farina

Con l’obiettivo dichiarato di creare una “defence-readiness mindset”, lo scorso giugno 2025 la Commissione europea ha presentato il Defence Readiness Omnibus (DRO), ossia un insieme di interventi normativi e operativi che permetta agli Stati membri e all’industria di rispondere in modo rapido ed efficace alle crescenti minacce provenienti dall’esterno, mediante uno snellimento delle procedure – anche in materia di contratti pubblici – e il potenziamento della cooperazione strategica. Il pacchetto si inserisce nel più ampio contesto della strategia delineata dal White Paper for European Defence-Readiness 2030 e risponde ad una precisa indicazione del Consiglio europeo,  che nel marzo 2025 aveva sollecitato la Commissione a procedere con urgenza nella semplificazione dei quadri normativi nonchè amministrativi rilevanti per la difesa. La proposta avanzata dalla Commissione si basa su un presupposto centrale: molte delle normative attualmente vigenti nell’Unione sono state concepite per contesti di pace e, come tali, non appaiono essere pienamente adeguate a fronteggiare condizioni nelle quali elementi come la rapidità, la coordinazione transnazionale, la capacità produttiva e la mobilità operativa diventano fattori determinanti di difesa. Occorre infatti preliminarmente osservare che, fino al DRO, la disciplina europea della difesa si fondava su strumenti come la Direttiva Appalti Difesa(Direttiva 2009/81/EC), il sistema dei trasferimenti intra-UE regolato dalla Direttiva 2009/43/EC, e normative civili che non contenevano disposizioni esplicite adeguate per situazioni d’urgenza. Il pacchetto mira a porre rimedio a tale problematica, intervenendo non solo su regolamentazioni specifiche del settore difesa, ma anche su quelle discipline cosiddette orizzontali che, pur non nate in funzione difensiva, influenzano in modo rilevante la capacità europea di “prontezza”.

Il primo elemento di rilievo a cui occorre far riferimento per comprendere la portata del DRO è sicuramente la previsione di un regime accelerato per le autorizzazioni (fast track permitting regime) relative a progetti connessi all’ambito della difesa: a tal fine, la Commissione propone che tali permessi siano rilasciati entro sessanta giorni, mediante strutture nazionali designate come punti di contatto unici per il settore difesa assolvendo così all’onere di ridurre i notevoli ritardi che attualmente derivano da procedure nazionali complesse, frammentate e in alcuni casi poco coerenti con le necessità strategiche comuni. Infatti, nonostante esistano già disposizioni per derogare nei casi di “interesse pubblico prevalente” o “sicurezza pubblica”, sotto la normativa vigente molti progetti difensivi sono soggetti a valutazioni ambientali ordinarie e procedure di permesso la cui durata può arrivare a superare ampiamente i due mesi.

La più specifica materia degli appalti difensivi trovava disciplina nella Direttiva Appalti Difesa, contenente norme comuni per le forniture e i servizi di difesa ma nel contempo caratterizzata da ampi margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri. Nello specifico, all’interno di tale direttiva venivano individuate soglie economiche minime oltre le quali un contratto doveva obbligatoriamente seguire la procedura prevista dal diritto  europeo (con specifico riferimento a pubblicazione, criteri di gara, obblighi di trasparenza), soglie che, tuttavia, non sono state ritenute sufficientemente alte: ad esempio, per i contratti di forniture e servizi erano fissate a circa 431.000 euro, importo tra l’altro periodicamente aggiornato dalla Commissione. In tale situazione anche gli appalti di dimensioni modeste, ad esempio contratti per manutenzioni tecniche, forniture specifiche o servizi di supporto,  finivano con l’essere soggetti al regime comunitario e di conseguenza ai più complessi obblighi di gara. Alla luce di ciò, il DRO prevede l’innalzamento della soglia per l’applicazione della Direttiva sugli appalti di difesa a 900.000 euro per i contratti di servizi e forniture, con l’asserito obiettivo quindi di alleggerire il carico amministrativo e di garantire più flessibilità per il mercato.

Un altro fronte di notevole rilevanza è rappresentato dall’intervento sul funzionamento del European Defence Fund (EDF).Istituito dal Regolamento 2021/697 per il periodo 2021-2027 con una dotazione iniziale di 8 miliardi di euro, l’EDF ha lo scopo di sostenere progetti di ricerca collaborativa e sviluppo di capacità nel settore della difesa, promuovendo sinergie transfrontaliere e riducendo la duplicazione degli investimenti nazionali. La valutazione intermedia pubblicata contestualmente all’Omnibus ha evidenziato da un lato l’impatto positivo del Fondo nel favorire consorzi industriali e tecnologici paneuropei, dall’altro la persistenza di oneri burocratici e incertezze interpretative che hanno talvolta scoraggiato la partecipazione delle piccole-medie imprese. Il DRO interviene proprio su questo aspetto, semplificando i requisiti di accesso, riducendo la documentazione necessaria e chiarendo i rapporti tra EDF e altre fonti di finanziamento europeo: in tal modo gli operatori che vi accedono, sostiene la Commissione, beneficeranno direttamente delle semplificazioni introdotte contribuendo alla creazione di una base industriale europea realmente integrata.

Anche la disciplina dei trasferimenti intra-UE di prodotti della difesa, oggi regolata principalmente dalla Direttiva 2009/43/CE, è oggetto di revisione da parte del pacchetto: tale direttiva, infatti, pur avendo introdotto strumenti come le licenze generali di trasferimento (General Transfer Licences), è stata recepita in modo disomogeneo dagli Stati membri, traducendosi in condotte delle amministrazioni nazionali che hanno continuato a privilegiare sistemi autorizzativi individuali o globali, con tempistiche variabili e requisiti di volta in volta differenti. Per rimediare, il pacchetto promuove un ricorso più sistematico alle licenze generali, estendendone il campo di applicazione a categorie più ampie di prodotti e incoraggiando gli Stati membri ad adottarle come strumento ordinario e non più solo eventuale. Al tempo stesso, si mira a ridurre la dipendenza dalle autorizzazioni individuali, da utilizzare solo nei casi più sensibili, e ad armonizzare le condizioni per il rilascio delle licenze, limitando così le discrepanze nazionali.

Da ultimo, un aspetto qualificante del DROè l’integrazione del settore della difesa con le normative orizzontali dell’Unione, in particolare quelle in materia ambientale e di finanza sostenibile. La Commissione ha riconosciuto che disposizioni generali, come il regolamento REACH sulle sostanze chimiche, le norme sui biocidi o le direttive in materia di valutazione d’impatto ambientale, si sono finora risolte in rallentamenti significativi nei progetti di difesa, pur non essendo state concepite per quel contesto. L’Omnibus introduce quindi meccanismi di adattamento e chiarimenti applicativi al fine di garantire che tali discipline non diventino un ostacolo strutturale alla “prontezza”, nello sperato tentativo di lasciare inalterati i livelli essenziali di tutela.

Parallelamente, il pacchetto affronta la questione della finanza sostenibile, chiarendo come debbano applicarsi al comparto difensivo strumenti quali la EU Taxonomy for Sustainable Activities e il Sustainable Finance Disclosure Regulation (Reg. UE 2019/2088). In assenza di linee guida esplicite, il rischio era che gli investimenti nella difesa venissero automaticamente esclusi dai flussi di capitale orientati agli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance), con effetti penalizzanti per la capacità industriale europea. La Commissione specifica invece che gli investimenti in ambito difensivo non possono essere considerati per definizione non sostenibili, purché rispettino vincoli internazionali stringenti, come il divieto di armi proibite, e siano soggetti a criteri di trasparenza e due diligence: in questo modo, la difesa viene riconosciuta come componente funzionale alla sicurezza collettiva, compatibile con il quadro normativo europeo sulla sostenibilità.

A partire dagli spunti sopra riportati possiamo dunque concludere affermando che il Defence Readiness Omnibus non deve essere letto come un mero pacchetto tecnico: esso sembra al contrario segnare un più generale mutamento di paradigma nel modo in cui l’Unione europea concepisce il rapporto tra difesa, governance e innovazione istituzionale. Per la prima volta la Commissione adotta un approccio esplicito e sistemico alla “readiness”, intendendo la prontezza non come una funzione militare separata, ma come una condizione da integrare trasversalmente nelle politiche pubbliche dell’Unione Europea prima, e dei singoli Stati Membri poi.

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