
17 marzo 2025
a cura di Linda Sanson
Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) promuovere la digitalizzazione dell’intero ciclo vita dei contratti pubblici, incentivando l’automazione delle attività amministrative delle stazioni appaltanti. Tra le disposizioni più significative in questo senso figura l’art.30 del codice, che disciplina la possibilità per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di provvedere all’automazione delle loro attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse quelle predisposte da applicazione di intelligenza artificiale (IA).
Pur essendo già stati avviati i primi progetti per l’impiego di tali tecnologie, la giurisprudenza amministrativa non si è ancora pronunciata sui limiti e le modalità di applicabilità di questa disposizione. Tuttavia, un primo caso relativo all’IA nel settore degli appalti pubblici, seppur non direttamente connesso all’attuazione dell’art. 30, è stato affrontato di recente. Si fa riferimento, in particolare, alla sentenza del TAR Lazio del 3 marzo 2025, n.4546.
Nel caso di specie, la società ricorrente, Romeo Gestioni s.p.a (Romeo), chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione della gara indetta da Consip s.p.a (Consip). La gara, avente ad oggetto i servizi di pulizia e di sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nella Regione Umbria, era stata aggiudicata in favore di Dussmann Service s.r.l. (Dussmann), e Samsic Italia s.p.a (Samsic), rispettivamente prima e seconda classificata.
Con il ricorso, la società Romeo Gestioni ha dapprima lamentato una macroscopica anomalia delle offerte formulate dalle aggiudicatarie e una violazione della Lex specialis, per contrasto tra l’offerta tecnica di Dussmann e il Capitolato d’oneri. Il ricorrente ha in particolare contestato i singoli punteggi, ritenuti “molto elevati” e assegnati all’offerta di Dussmann. Secondo il ricorrente, tali punteggi sarebbero derivati dall’uso delle applicazioni tecnologiche di cui la società vincitrice ha dichiarato di volersi avvalere (“Chat GPT-4 e Open AI”) in relazione a taluni specifici criteri previsti nel capitolato d’oneri.
Nel dettaglio, riferendo di aver interrogato essa stessa Chat GPT, la società ricorrente sostiene che la tecnologia in questione ha fornito risposte incompatibili con l’utilizzo che Dussmann intenderebbe farne nell’esecuzione dell’appalto. Di conseguenza le tecnologie di intelligenza artificiale non sarebbero utilizzabili come prospettato. La ricorrente ha anche denunciato l’illogicità con cui la stazione appaltante ha accolto passivamente l’uso dell’IA senza svolgere un adeguato approfondimento istruttorio per accertarne il corretto impiego. In aggiunta, secondo il ricorrente, il contenuto dell’offerta rivelerebbe un carattere non tollerabile di indeterminatezza e genericità, perché “dietro l’uso di un linguaggio estremamente tecnico, talvolta persino criptico, si nasconde la descrizione di modelli astratti, la cui funzionalità in concreto è tutta da dimostrare”. In altre parole, la società ricorrente sostiene che la complessità lessicale dell’offerta serva in realtà a mascherarne la sua genericità e indeterminatezza, evitando di fornire una dimostrazione concreta dell’effettiva applicabilità dell’IA rispetto all’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto. Al centro delle contestazioni mosse si trova quindi l’utilizzo di tecnologie di IA nell’offerta tecnica di gara come strumento a supporto dell’esecuzione di un appalto.
Il ricorso proposto, così come anche integrato dai motivi aggiunti, è disatteso dal Collegio in considerazione della manifesta infondatezza delle argomentazioni svolte nell’intento di dimostrare l’illegittimità dell’aggiudicazione della commessa in favore di Dussmann e Samsic. Nel motivare il rigetto delle contestazioni della ricorrente, il Collegio si è concentrato in particolare sulla questione della legittimità dell’uso di IA come ausilio all’esecuzione dell’appalto.
Innanzitutto, per quanto riguarda la contestata irragionevole attribuzione del punteggio elevato all’offerta tecnica di Dussmann, il Collegio nota che l’obiezione attiene solo ad una parte dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica previsti dal Capitolato d’Oneri. Per questi, inoltre, era prevista l’attribuzione, “sulla base del confronto a coppie, seguendo il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP)”, di “punteggi discrezionali”, cioè di punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Ebbene, il Collegio ritiene tale doglianza oltre che infondata anche inammissibile, poiché la pretesa della ricorrente implicherebbe la necessità per il giudice di sostituire le proprie unilaterali valutazioni a quelle tecnico-discrezionali della Commissione. Infatti, come noto, per indirizzo unanime della giurisprudenza amministrativa, l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, per cui sono inammissibili le censure che incidono nel loro merito (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 giugno 2022, n. 4949). Questo vale tanto più quando, come nel caso di specie, si sia optato per un metodo di valutazione delle offerte tecniche del “confronto a coppie”, che è il risultato del confronto tra le varie offerte mediante l’attribuzione di coefficienti numerici. In tale fattispecie, perciò, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati, e in particolare, dei punteggi attribuiti. La conseguenza è che il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni e non può sovrapporsi a valutazioni di merito spettanti all’amministrazione, salvo in casi di un uso distorto, logicamente incongruo e irrazionale, che però l’interessato non ha né allegato né dimostrato. La censura appare dunque priva di qualunque fondamento logico e giuridico, in quanto costruita solo sulla base di “interrogazioni” di Chat GPT eseguite dai suoi difensori in funzione della proposizione dei motivi di gravame, nonché basata su una lettura fuorviante, errata e parziale dell’offerta tecnica di Dussmann, dei criteri di valutazione previsti dalla lex specialis di gara. In primo luogo, dall’analisi dell’offerta tecnica di Dussmann emerge come tale aggiudicataria abbia proposto un impiego dell’IA diverso dall’utilizzo del modello generale descritto nell’atto di motivi aggiunti. In secondo luogo, i criteri su cui si basano le contestazioni riguardo ai punteggi attribuiti sono molto più complessi e dettagliati di quanto sostenuto dalla ricorrente. L’attribuzione del punteggio dipende da una serie di fattori di valutazione, che considerano anche numerosi altri aspetti previsti nel capitolato d’oneri.
Si comprende dunque come non sia rinvenibile nel caso di specie alcun aspetto di evidente criticità e/0 di inaffidabilità nell’utilizzo di tale strumento di ausilio.
In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni svolte, il ricorso proposto da Romeo è respinto.
La sentenza rafforza l’apertura delle Pubbliche Amministrazioni all’utilizzo di nuove soluzioni tecnologiche, come quelle di Intelligenza Artificiale. In particolare, la decisione conferma la tendenza all’accogliere l’impiego di tali strumenti, nonché la spinta verso l’innovazione. Una dimostrazione di tale apertura alle nuove tecnologie emergenti si rinviene infatti proprio nel caso di specie, ove il Collegio non ha dichiarato tout court l’inidoneità dell’uso dell’Intelligenza Artificiale come strumento a supporto dell’esecuzione di un appalto, ma ha al contrario individuato gli strumenti con cui se ne può dimostrare l’adeguatezza. Le semplici interrogazioni dello strumento non costituiscono una prova sufficiente dell’inidoneità della soluzione IA proposta. Per contestare efficacemente l’utilizzo di quest’ultima, occorre infatti fornire prove concrete e dettagliate che riescano a sostenere l’effettiva inaffidabilità dello strumento.