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IL CASO AVIO: MODELLI AUTORIZZATORI E FRAMMENTAZIONE NORMATIVA NELLO SPAZIO TRA ITALIA E FRANCIA

27 luglio 2026

a cura di Michele Sangiovanni

Il 19 maggio 2026, la società italiana Avio S.p.A. ha completato con successo il lancio dal Centro spaziale della Guyana francese del satellite Smile con il vettore Vega-C. Il lancio non rappresenta soltanto un traguardo tecnologico: esso costituisce un caso di studio delle frizioni giuridiche che la frammentazione normativa europea genera nel settore spaziale.

Avio ha ottenuto il 19 agosto 2025 una licenza decennale dalle autorità francesi; ciò nonostante, l’art. 4 della legge italiana 25 giugno 2025, n. 89, impone all’operatore italiano di munirsi comunque di un’autorizzazione nazionale, pure in caso di lancio da territorio straniero, ovvero, in alternativa, di ottenere il riconoscimento dell’autorizzazione estera in Italia (in mancanza di un Trattato di mutuo riconoscimento). Il disallineamento è ulteriormente aggravato dall’assenza, nella legge italiana, di un periodo transitorio: parte della disciplina è già in vigore, mentre altre disposizioni restano subordinate all’adozione dei decreti attuativi.

Per comprendere la genesi di tale disallineamento, occorre collocare il caso Avio nel più ampio contesto della frammentazione normativa europea in materia spaziale, che costituisce uno degli ostacoli più rilevanti alla costruzione di una governance sovranazionale coerente.

Il Corpus Iuris Spatialis fu concepito in un’epoca nella quale le attività spaziali erano condotte quasi esclusivamente da agenzie governative, con lo Stato al contempo committente, regolatore e principale assuntore del rischio. L’avvento della c.d. New Space Economy ha mutato radicalmente lo scenario.

 In Europa tale circostanza ha condotto ciascuno Stato membro a sviluppare un proprio modello regolatorio: l’Italia si è dotata solo di recente di un quadro normativo organico; la Francia, al contrario, dispone già dal 2008 di un impianto legislativo articolato, la cui adozione anticipata si spiega con la presenza dello spazioporto di Kourou nella Guyana francese, sede del principale centro di lancio europeo.

Ciò premesso, occorre esaminare distintamente i due modelli regolatori, a partire da quello italiano.

Il comparto industriale italiano per lo spazio è stato tradizionalmente a vocazione manifatturiera, con pochi operatori privati indipendenti nella gestione di sistemi in orbita. Solo di recente sono emersi soggetti capaci di lanciare questi ultimi nello spazio e gestirli in piena autonomia – circostanza che spiega, almeno in parte, la tardiva adozione di una legge nazionale.

La lacuna normativa è stata colmata dalla legge n. 89/2025 che presenta una duplice natura: regolatoria, in quanto introduce un sistema organico di autorizzazioni all’esercizio delle attività spaziali, e promozionale, in quanto mira ad attrarre investimenti nella nuova economia dello spazio.

L’ambito di applicazione risponde a un duplice criterio: territoriale, in forza del quale la legge si applica a operatori di qualsiasi nazionalità che operino in Italia, e di nazionalità, che la estende agli operatori italiani anche ove operanti all’estero.

Il nucleo della disciplina risiede, tuttavia, nel procedimento autorizzatorio, congegnato secondo un modello bifasico la cui durata complessiva è fissata in centoventi giorni. 

La prima fase, di carattere tecnico, si svolge dinanzi all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), cui l’operatore presenta l’istanza. L’ASI conduce un’istruttoria della durata massima di sessanta giorni – sospendibili per non più di trenta – volta a verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza, resilienza dell’infrastruttura satellitare e sostenibilità ambientale. In caso di esito positivo, gli atti sono trasmessi all’Autorità responsabile e al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio (COMINT). Si apre così la seconda fase, a elevata densità politica: il COMINT valuta i profili di sicurezza nazionale, difesa, relazioni internazionali e cibersicurezza, sentiti gli organismi di intelligence, il DICA e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. 

L’autorizzazione è rilasciata dall’Autorità responsabile – il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l’Autorità politica delegata.

La disciplina italiana presenta molteplici nodi critici irrisolti.

In primo luogo, la natura giuridica dell’intervento dell’ASI oscilla tra discrezionalità tecnica e discrezionalità amministrativa, con rilevanti conseguenze in punto di sindacato giurisdizionale. In secondo luogo, la seconda fase del procedimento presenta una forte analogia strutturale e funzionale con la disciplina del golden power di cui al d.l. n. 21/2012, espressamente fatta salva dall’art. 28 della legge n. 89/2025: ciò solleva dubbi sull’applicabilità delle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990.  Infine – profilo che, come si vedrà, assume rilievo determinante ai fini della comparazione con il modello francese – la legge italiana non contempla una fase transitoria, sicché alcune disposizioni sono già operative, mentre altre restano condizionate all’adozione dei decreti attuativi.

È proprio alla luce di tali criticità, e in particolare dell’assenza di un regime transitorio, che il caso Avio acquista la propria rilevanza sistematica.

L’operatore italiano si è trovato a operare in uno spazio giuridico nel quale l’art. 4 della legge n. 89/2025 impone comunque un’autorizzazione italiana o il riconoscimento di quella estera: in assenza di trattati bilaterali di mutuo riconoscimento tra Italia e Francia, e in mancanza dei decreti attuativi che dovrebbero disciplinare le modalità di tale riconoscimento, esso resta in una zona normativa grigia.

Come efficacemente osservato, sarebbe «bizzarro» costringere l’operatore già autorizzato all’estero a ottenere una doppia autorizzazione per la medesima attività, con il rischio di esporre l’Italia a responsabilità internazionali ai sensi dell’art. VI dell’Outer Space Treaty (OST). Quest’ultimo impone agli Stati contraenti di dotarsi di strumenti giuridici idonei a garantire il rispetto delle norme internazionali da parte degli operatori nazionali governativi e non (c.d. “continuing supervision”). 

Tale impasse rende tanto più necessario il confronto con il modello francese, dal quale l’ordinamento italiano ha peraltro mutuato taluni tratti strutturali.

La Loi relative aux opérations spatiales (legge n. 2008-518 del 3 giugno 2008) costituisce, in materia di regolazione delle attività spaziali, l’esperienza legislativa più consolidata in Europa. Il suo ambito applicativo abbraccia qualsiasi operatore che conduca, sotto la propria responsabilità e in modo indipendente, un’operazione spaziale.

Il tratto più significativo del modello francese, ai fini della comparazione, risiede nella struttura trifasica del procedimento autorizzatorio.

La prima fase, di natura amministrativa, è di competenza del Ministero delegato alle attività spaziali (attualmente il Ministero dell’Istruzione Superiore, della Ricerca e dello Spazio), ed è volta a verificare le garanzie morali, finanziarie e professionali dell’operatore. La seconda fase, demandata al Centre National d’Études Spatiales (CNES), conduce la valutazione tecnica dell’operazione proposta e monitora la missione per tutta la sua durata. La terza, di competenza del Ministero della difesa, verifica che l’attività non comprometta gli interessi di sicurezza e difesa nazionale. 

Da tale ricostruzione emerge un’evidente logica statalista, il cui principio ordinatore è il controllo pubblico continuativo: l’autorizzazione consente al CNES di esercitare un controllo permanente sulla missione spaziale.

La ricostruzione dei due modelli permette ora di evidenziarne le principali divergenze strutturali.

Il modello francese si fonda su una netta separazione tra funzione tecnica (CNES), funzione amministrativa (Ministero delegato) e funzione politica (Ministero della difesa), attribuendo a ciascuna un’autonoma fase procedimentale; il modello italiano, per converso, fonde le prime due competenze in un’unica fase tecnica affidata all’ASI, cui si affianca una seconda fase a elevata densità politica nella quale le valutazioni di sicurezza nazionale, difesa e politica estera sono concentrate in capo al COMINT e all’Autorità responsabile.

Tale differenza non è meramente organizzativa, ma incide sulla qualità delle garanzie procedimentali: la tripartizione francese assicura che la valutazione tecnica resti funzionalmente distinta da quella politico-strategica, laddove in Italia la sovrapposizione tra il procedimento autorizzatorio spaziale e la disciplina del golden power resta un nodo irrisolto.

Inoltre, rispetto al modello statalista francese, l’Italia si colloca in una posizione peculiare: il CNES, pur essendo un ente pubblico sottoposto alla vigilanza ministeriale, esercita il controllo tecnico con una propria autonomia scientifica e procedurale consolidata.

Viceversa, la legge n. 89/2025 attribuisce la funzione autorizzativa direttamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri o all’Autorità politica delegata, senza istituire alcun soggetto con indipendenza strutturale dal potere esecutivo. Le funzioni tecniche sono affidate all’ASI, che svolge l’istruttoria, ma la decisione finale resta in capo ad un organo politico.

Alla luce di quanto osservato, il caso Avio offre, sotto un primo profilo, la dimostrazione tangibile delle frizioni operative generate da tale disallineamento.

Come già accennato, pur avendo Avio legittimamente conseguito la licenza decennale dalle autorità francesi nel quadro della LOS, l’operatore si trova – astrattamente – a dover affrontare un ulteriore procedimento autorizzatorio in Italia o, in alternativa, a percorrere la via del mutuo riconoscimento dell’autorizzazione estera, in una fase nella quale né i decreti attuativi né i trattati bilaterali necessari risultano ancora adottati.

Sotto un secondo profilo, la comparazione tra i due modelli offre spunti reciproci di miglioramento.

La Francia potrebbe trarre ispirazione dalla maggiore compattezza istituzionale del modello italiano, che concentra la valutazione tecnica in un unico soggetto (l’ASI), evitando la dispersione tra più amministrazioni. L’Italia, per converso, potrebbe considerare l’introduzione di un periodo transitorio adeguato, sul modello della vacatio legis della LOS francese, che ha consentito agli operatori di adeguarsi progressivamente ai nuovi requisiti.

Entrambi i modelli dovranno, in ogni caso, misurarsi con il processo di armonizzazione europea attualmente in corso: la proposta di EU Space Act sembra dialogare in modo privilegiato con la legge italiana n. 89/2025, di cui riprende numerosi elementi strutturali, sicché l’Italia si pone come modello di riferimento avanzato rispetto ad altri Stati membri.

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