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LA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLA NUOVA AUTORITÀ ANTIRICICLAGGIO EUROPEA

21 luglio 2025

a cura di Veronica Mazzillo

Con il regolamento UE 2024/1620 è prevista l’istituzione di una nuova agenzia europea in tema di contrasto al fenomeno del riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Anti-money Laundering autority, AMLA. La struttura amministrativa della nuova agenzia europea prevista dal regolamento prevede la presenza: di un consiglio generale, di un comitato esecutivo, di un presidente dell’Autorità, di un direttore esecutivo e di una commissione amministrativa del riesame (art.56). Il consiglio generale si compone alternativamente, a seconda delle funzioni che deve adempiere, in “composizione di supervisione” o in “composizione FIU”. Rispettivamente, la prima prevede la presenza: “a) il presidente dell’Autorità, avente diritto di voto; b) i capi delle autorità di supervisione dei soggetti obbligati in ogni Stato membro, aventi diritto di voto; c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto” (art.57). In tale composizione il consiglio adotta le decisioni relative al presente regolamento, nonché fornisce pareri definendo termini e procedure, in accordo con il comitato esecutivo (art.60). Diversamente, in composizione FIU, il regolamento prevede: “a) il presidente dell’Autorità, avente diritto di voto; b) i capi delle FIU, aventi diritto di voto; c) un rappresentante della Commissione, senza diritto di voto. Ciascuna FIU nomina al suo interno un supplente di alto livello che può sostituire il capo della FIU di cui al primo comma, lettera b), in caso di impedimento a partecipare di tale persona” (art.57). L’organo, essenziale nei rapporti tra le FIU nazionali, esprime pareri, raccomandazioni, orientamenti e decisioni. Nell’una e nell’altra composizione vota progetti di norme di regolamentazione e di attuazione, nonché esprime pareri in merito ai progetti di decisione del comitato esecutivo (art.60).  L’organo agisce, a prescindere dalla sua composizione, in funzione in piena indipendenza, senza seguire le istruzioni da altri organi, stati o istituzioni (art.59). Il comitato esecutivo è composto: a) il presidente dell’Autorità; b) cinque membri a tempo pieno, compreso il vicepresidente. Quando il comitato esecutivo svolge i compiti di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettere da a) a l), un rappresentante della Commissione è autorizzato a partecipare alle discussioni e ha accesso solo ai documenti relativi a tali compiti. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. (art.63). Esso agisce quale organo esecutivo dell’Autorità. Adotta le decisioni indirizzate ai soggetti obbligati selezionati nonché alle singole autorità pubbliche, salvo quelle che devono essere prese dal consiglio generale. Tra i suoi compiti e funzioni sicuramente un ruolo fondamentale è assegnato alla definizione della programmazione annuale e pluriennale che individua obbiettivi dettagliati e risultati attesi (art.65). Il presidente dell’Autorità viene selezionato attraverso una procedura di selezione aperta, tra uno spettro di candidati, in base “ai meriti, alle competenze, alle conoscenze, all’integrità, al prestigio e all’esperienza in materia di AML/CFT” (art.68). Esso agisce quale rappresentante di AMLA, a cui compete la predisposizione dei lavori degli organi dell’autorità (art.69). La procedura di selezione aperta è prevista anche per la nomina e selezione del direttore esecutivo (art.70). Ad esso spettano i poteri di gestione dell’attività quotidiana dell’autorità che realizza tramite l’adozione delle misure necessarie per il funzionamento generale. Infine, la commissione amministrativa del riesame, a norma dell’art.72 e seguenti, è incaricata “di procedere al riesame amministrativo interno delle decisioni adottate dell’Autorità nell’esercizio dei suoi poteri”. La commissione si compone di cinque persone altamente qualificate e due supplenti, nominati dal consiglio generale con un mandato di cinque anni, soggetti a possibili proroghe. Analizzata brevemente la governance e struttura amministrativa interna dell’Autorità, interessante è l’inquadramento dei poteri di vigilanza che AMLA potrà esercitare sul fronte europeo e dei singoli stati nazionali. L’autorità, a norma dell’art.5 del regolamento istitutivo, sarà munita di poteri di vigilanza diretta in tema di contrasto al fenomeno del riciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML/CFT). L’esercizio di tali poteri mira a garantire di poter accertare la conformità dei soggetti obbligati selezionati alle normative in tema di AML/CFT. L’autorità dovrà quindi adempiere ad una verifica dell’attività realizzata da tali soggetti, promuovendo l’applicazione di misure amministrative nonché l’esercizio di poteri sanzionatori. L’approccio, basato sul rischio relativo all’attività svolta dai soggetti vigilati, dovrà quindi misurarsi in rapporto all’effettive vulnerabilità degli stessi. Ai soggetti obbligati selezionati, si aggiungeranno poi coloro che abbiano realizzato violazioni di gravi entità o sistemiche in tema AML/CFT. In tal caso, se le misure attuate a livello nazionale risultano inappropriate o le informazioni sulle attività intraprese non vengono fornite, ad AMLA è riconosciuto il potere di avocazione della vigilanza diretta su tali soggetti (art.32 reg.2024/1620). A norma dell’art.16 del citato regolamento, è possibile individuare la possibilità di ricorre all’esercizio di poteri congiunti. È infatti prevista l’istituzione di “gruppi di supervisione congiunti” per ogni soggetto obbligato selezionato. Ognuno di essi è composto “da personale dell’Autorità e dei supervisori del settore finanziario competenti per la supervisione del soggetto obbligato selezionato a livello nazionale. I membri del gruppo di supervisione congiunto sono nominati conformemente al paragrafo 4 e lavorano sotto il coordinamento di un membro del personale designato dell’Autorità (“coordinatore del gruppo di supervisione congiunto”)”. Per quanto riguarda la vigilanza indiretta, i compiti di AMLA saranno principalmente diretti all’esecuzione di valutazioni periodiche delle attività dei supervisori (art.5 e art.30). Essa adempierà la conduzione di valutazioni delle attività svolte delle autorità di vigilanza nel settore non finanziario (art. 5 e art. 35), nonché un ruolo di supporto, di coordinatore e di arbitro tra i supervisori nazionali (art. 5). Inoltre, i supervisori finanziari dovranno notificare ad AMLA quando la situazione di qualsiasi entità obbligata non selezionata si deteriori in modo significativo. Ciò riguarda in particolare il caso in cui il deterioramento si verifichi in modo tale da poter avere un impatto negativo su diversi Stati membri o sull’Unione nel suo complesso (art. 32). In caso di violazione dei requisiti AML da parte di un’entità non selezionata, AMLA potrebbe invitare il supervisore nazionale ad agire. Se il supervisore nazionale non risponde, l’Autorità può chiedere alla Commissione di concedere il permesso di vigilare sull’entità per un periodo limitato (art. 32). Una richiesta di vigilanza diretta di entità non conformi da parte di AMLA può anche provenire dal supervisore nazionale (art. 19 e art. 5). Inoltre, il Regolamento prevede una procedura in caso di fallimenti sistematici della vigilanza (art. 34), che può portare all’emissione di un “parere formale” da parte della Commissione che richiede al supervisore di conformarsi al diritto dell’Unione (art. 34 e art. 35). Per quanto riguarda le autorità di vigilanza nel settore non finanziario, AMLA può indagare su possibili violazioni dei regolamenti AML da parte dei supervisori non finanziari (art. 32). Se l’autorità di vigilanza non si conforma, ciò può portare ad un avvertimento che dettaglia le violazioni e identifica le misure da attuare (art. 37). L’avvertimento è indirizzato ai supervisori omologhi in altri Stati membri o, se il supervisore è un organismo di autoregolamentazione, alla sua autorità pubblica (art. 37). Infine, interessante è l’istituzione di un Meccanismo di sostegno e coordinamento delle FIU nazionali (art. 39). In virtù del principio di leale cooperazione, che guida l’azione amministrativa europea ed il coordinamento con le autorità nazionali di settore, esso garantisce lo svolgimento di analisi congiunte. Al fine di migliorare l’efficienza delle FIU nazionali, AMLA si farà garante del coordinamento informativo ed operative tra di esse. La ratio di tale scelta del legislatore europeo si trova nella consapevolezza che il fenomeno del riciclaggio sia spesso un fenomeno cross-border che richiede la condivisione di strumenti ecompetenze tra gli stati nazionali. 

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