
27 luglio 2026
a cura di Martina Rossi
Con l’entrata in vigore, il 21 luglio 2026, della Legge 19 giugno 2026, n. 120, recante «Disposizioni in materia di destinazione di proventi derivanti dalla vendita di prodotti», il legislatore ha introdotto una disciplina organica finalizzata a garantire una maggiore trasparenza nelle campagne commerciali che collegano la vendita di un prodotto alla devoluzione di una parte dei proventi a favore di enti benefici. La legge, nota durante il suo iter parlamentare come “DDL Ferragni”, trae origine dal noto caso mediatico relativo alla commercializzazione del pandoro Balocco in collaborazione con Chiara Ferragni, vicenda che ha evidenziato la necessità di rafforzare la tutela dei consumatori rispetto a pratiche comunicative suscettibili di generare confusione circa l’effettiva destinazione delle somme promesse a fini solidaristici.
L’intervento normativo si inserisce nel quadro della disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette prevista dal Codice del consumo, ma introduce una regolamentazione specifica per una particolare categoria di iniziative promozionali: quelle nelle quali l’acquisto di un prodotto viene associato a una finalità benefica o di utilità sociale. La ratio della legge consiste nel garantire che il consumatore disponga di informazioni complete, corrette e verificabili, così da poter compiere una scelta economica realmente consapevole.
Sotto questo profilo, la riforma rappresenta un significativo rafforzamento della tutela del consumatore. Prima dell’entrata in vigore della Legge n. 120/2026 non esisteva una disciplina specifica dedicata alle campagne commerciali con finalità benefiche. Le situazioni di questo tipo erano difatti ricondotte alle disposizioni generali del Codice del consumo in materia di pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole; ciò significava che l’intervento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) avveniva, principalmente, solo in un momento successivo, tramite un accertamento caso per caso volto a verificare se la comunicazione commerciale fosse idonea a indurre in errore il consumatore. In altre parole, il sistema era prevalentemente repressivo: la tutela operava ex post, quando la pratica commerciale era già stata realizzata e gli effetti sul mercato si erano già prodotti.
La novità introdotta dalla legge consiste invece nell’adozione di un modello prevalentemente preventivo. Il legislatore impone ora ai produttori e ai professionisti una serie di obblighi informativi dettagliati che devono essere rispettati prima e durante la commercializzazione del prodotto. Si tratta di una disciplina speciale che integra quella generale del Codice del consumo e che mira a prevenire il rischio di informazioni fuorvianti attraverso regole puntuali di trasparenza.
In particolare, la legge stabilisce che il consumatore debba essere informato in modo chiaro riguardo al soggetto destinatario della quota dei proventi, alla finalità cui tali somme saranno destinate e all’entità della devoluzione, specificando la percentuale del prezzo oppure l’importo fisso riferibile a ciascun prodotto venduto. Le informazioni devono essere rese con modalità facilmente comprensibili e adeguatamente evidenziate, mediante l’indicazione sulla confezione, tramite apposite etichette o targhette, oppure attraverso materiali informativi presenti nei punti vendita. Gli stessi obblighi si estendono anche alle comunicazioni pubblicitarie e alle campagne di influencer marketing, evitando che proprio tali strumenti possano trasmettere messaggi ambigui o fuorvianti.
L’elemento di maggiore interesse dal punto di vista del diritto amministrativo riguarda tuttavia il ruolo attribuito all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La legge introduce infatti specifici obblighi di comunicazione preventiva nei confronti dell’AGCM. I produttori e i professionisti devono trasmettere all’Autorità, almeno quindici giorni prima dell’avvio della commercializzazione, le informazioni essenziali relative all’iniziativa benefica, indicando la destinazione dei proventi e il termine entro il quale sarà effettuata la devoluzione delle somme. Successivamente, entro tre mesi dalla scadenza di tale termine, essi sono tenuti a comunicare all’Autorità l’effettiva esecuzione del versamento. Si tratta di un meccanismo di controllo amministrativo che non era previsto dalla disciplina precedente e che rafforza significativamente la funzione di vigilanza esercitata dall’AGCM.
Anche il sistema sanzionatorio presenta profili innovativi. La legge attribuisce all’AGCM il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie comprese, in via ordinaria, tra 5.000 e 50.000 euro, graduandone l’importo in relazione alla gravità della violazione, al prezzo dei prodotti e al numero delle unità poste in commercio. Inoltre, l’Autorità può disporre la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sui propri canali istituzionali e imporne la diffusione sui siti internet e sui profili social del professionista responsabile, con ulteriori conseguenze sanzionatorie in caso di inottemperanza. Anche questo costituisce un elemento di novità rispetto al passato, poiché il legislatore costruisce un sistema volto non soltanto a reprimere gli illeciti, ma anche a rafforzare la trasparenza del mercato mediante strumenti di carattere amministrativo.
Sotto il profilo sostanziale, la disciplina mira inoltre a contrastare il fenomeno comunemente definito charity washing, ossia l’utilizzo della beneficenza come strumento di promozione commerciale senza che il consumatore sia posto nelle condizioni di comprendere con precisione quale sia il reale contributo derivante dall’acquisto del prodotto. La trasparenza diviene pertanto un valore autonomo della regolazione amministrativa, volto a proteggere il consumatore e a preservare la credibilità delle organizzazioni beneficiarie e il corretto funzionamento del mercato.
La Legge n. 120/2026 costituisce quindi un esempio significativo di evoluzione dell’ordinamento in risposta a un caso concreto che ha evidenziato l’insufficienza degli strumenti normativi esistenti. Se prima la tutela del consumatore era affidata prevalentemente alle disposizioni generali sulle pratiche commerciali scorrette e all’intervento successivo dell’AGCM, oggi il legislatore introduce una disciplina speciale che anticipa la tutela attraverso obblighi informativi, controlli preventivi e specifici adempimenti amministrativi. La riforma conferma la crescente centralità delle autorità amministrative indipendenti nella regolazione dei mercati e rafforza il principio secondo cui la trasparenza costituisce uno strumento essenziale di tutela del consumatore e di garanzia della correttezza delle relazioni economiche.