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Laboratorio per l’innovazione pubblica n. 3/2026

27 aprile 2026

Indice:

  1. L’ACCESSO A DOCUMENTI CLASSIFICATI TRA DIRITTO DI DIFESA E SEGRETEZZA a cura di Alessia Farina
  2. AYALA FLORES C. ITALIA: ANCHE SECONDO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI PREVALE SUL DIRITTO DI ABITAZIONE a cura di Benedetta Mastrantoni
  3. LE NUOVE REGOLE TECNICHE PER LE PIATTAFORME DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE a cura di Susanna Micioni
  4. IL CASO NETFLIX E I LIMITI AL POTERE CONTRATTUALE DELLE PIATTAFORME DIGITALI a cura di Martina Rossi
  5. IL CONSIGLIO DI STATO INTEGRA GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA INCOMBENTI SULLE LIBERE UNIVERSITÀ’ a cura di Michele Sangiovanni
  6. L’ACTION SPÉCIFIQUE IN FRANCIA: LE RECENTI DINAMICHE DELLA GOLDEN SHARE TRA I CASI LMB AEROSPACE ED EUTELSAT a cura di Marco Todisco
  7. LA RISERVA DI UMANITÀ NELLE DECISIONI AMMINISTRATIVE AUTOMATIZZATE: LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 1895/2026 a cura di Agnese Trani
  1. L’ACCESSO A DOCUMENTI CLASSIFICATI TRA DIRITTO DI DIFESA E SEGRETEZZA a cura di Alessia Farina

Il 25 febbraio 2026 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1511, si è pronunciata sul tema dell’accesso difensivo a documenti classificati detenuti dall’autorità nazionale competente.

La vicenda nasce nell’ambito dei controlli amministrativi sulle esportazioni di beni suscettibili di impiego sensibile e riguarda, più precisamente, il tentativo di un operatore economico di ottenere dall’amministrazione documenti informativi ritenuti necessari per la propria difesa in un procedimento instaurato davanti a un’autorità straniera. Il rilievo della decisione è rintracciabile proprio nel modo in cui il Collegio ricostruisce il rapporto tra accesso difensivo e segretezza, insistendo soprattutto sull’onere di motivazione che grava sul richiedente.

I fatti si sviluppano attorno all’attività di una società italiana produttrice di sonde sottomarine impiegate per la misurazione dei parametri chimico-fisici delle acque, capaci di operare a profondità elevate. La sentenza riferisce che la società aveva intrattenuto rapporti commerciali con operatori russi e che, a partire dal 2022, funzionari dipendenti dalla Presidenza del Consiglio avevano effettuato alcuni accessi presso la sede aziendale per acquisire informazioni in merito a delle vendite effettuate in Cina. In particolare, l’attenzione amministrativa si era concentrata su un’operazione di esportazione che avrebbe potuto far presumere una deviazione dei materiali, mediante triangolazione, verso società o enti russi connessi a programmi sensibili, per farne un utilizzo riconducibile a una delle ipotesi contemplate dall’art. 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/821, per le quali può trovare applicazione la clausola catch-all, che consente di sottoporre a licenza anche prodotti non espressamente elencati, quando sussista il rischio di impieghi impropri. 

In questo contesto interveniva l’UAMA, l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, incardinata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Con nota del 3 ottobre 2023, l’autorità disponeva nei confronti della società l’applicazione della clausola omnicomprensiva mirata sopra citata con riferimento alla vendita a una società cinese di una sonda oceanografica, la cui esportazione veniva subordinata alla previa presentazione di una specifica istanza autorizzatoria all’autorità nazionale.

La vicenda assumeva poi una dimensione ulteriore nel corso del 2024, quando l’Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro statunitense inseriva la società e il suo legale rappresentante nella Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, ritenendo che la sonda ceduta alla società cinese fosse stata successivamente deviata in Russia. A fronte di tale inserimento, la società e il proprio amministratore proponevano all’OFAC istanza di rimozione da suddetta lista.

Quindi, ai fini del procedimento innanzi all’autorità statunitense, il 14 febbraio 2025 il legale rappresentante della società, per il tramite del proprio difensore, chiedeva all’UAMA l’accesso ai documenti informativi relativi all’operazione di esportazione che avevano indotto anche l’autorità italiana ad ipotizzare la deviazione dei materiali verso soggetti russi connessi a programmi sensibili.

L’UAMA negava l’accesso con provvedimento del 3 marzo 2025 sulla base di tre motivazioni: la prima consisteva nel rilievo secondo cui non emergeva una correlazione puntuale tra la documentazione richiesta, relativa a procedimenti e analisi nazionali, e le restrizioni previste dal diritto statunitense, trattandosi di valutazioni autonome, pur eventualmente convergenti negli esiti. La seconda faceva leva sulla presenza di una classifica di segretezza apposta sul documento informativo. La terza richiamava il decreto ministeriale del 7 settembre 1994, secondo cui i documenti concernenti l’attività dell’UAMA rientrano tra le categorie inaccessibili per ragioni attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale, all’esercizio della sovranità e alla continuità e correttezza delle relazioni internazionali.

Il ricorso proposto contro tale diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a. davanti al TAR Lazio, attraverso cui veniva chiesto l’annullamento del provvedimento e l’ordine di esibizione dei documenti, veniva respinto. La ricorrente proponeva quindi appello al Consiglio di Stato, articolato in quattro motivi: il primo volto a sostenere che il diritto di accesso difensivo avrebbe dovuto operare anche in presenza di documenti classificati; il secondo relativo ai poteri del giudice amministrativo nel modulare le forme dell’ostensione a tutela della riservatezza; il terzo concernente il difetto di motivazione del diniego; il quarto fondato sulla lesione del diritto di difesa, in quanto la documentazione richiesta sarebbe stata indispensabile per contrastare l’inserimento nella SDN List e per sostenere la procedura di rimozione dinanzi all’OFAC.

Nell’applicazione dei principi desumibili dal quadro legislativo di riferimento il Consiglio di Stato compie un’operazione dalla non trascurabile complessità. Anzitutto, ritiene superabile la terza ragione a sostegno del diniego, cioè quella fondata sul richiamo al decreto ministeriale del 1994: la sentenza chiarisce che, anche in una materia caratterizzata da esigenze di sicurezza, l’amministrazione non può sottrarsi all’onere di motivare in modo specifico il diniego, ossia non può limitarsi a richiamare formule generali di inaccessibilità. Ciò nondimeno, l’illegittimità di uno dei tre pilastri motivazionali non conduce all’accoglimento dell’appello. Il Consiglio di Stato ritiene infatti che resista alle censure la prima ragione addotta dall’Amministrazione e che essa sola sia sufficiente a sorreggere il diniego: l’istanza presentata dalla società viene giudicata troppo generica rispetto alla concreta esigenza difensiva dedotta. Il Collegio osserva che, quando si tratta di documenti classificati, l’interessato che intenda vincere il limite della riservatezza deve «prefigurare» e «rappresentare» l’eventuale impiego delle informazioni richieste, al fine di chiarirne il rilievo e l’indispensabilità per fini difensivi. Nel caso esaminato, l’istanza richiamava il procedimento di rimozione dalla SDN List e il diritto costituzionale di difesa, ma non spiegava in modo sufficientemente preciso la correlazione tra la documentazione nazionale detenuta dall’UAMA e le restrizioni previste dal diritto statunitense. Per il Consiglio di Stato, dunque, l’amministrazione aveva legittimamente rilevato che tale correlazione non emergeva.

Un ulteriore profilo di rilievo della pronuncia riguarda il rapporto tra procedimento e processo. Nel giudizio di appello la società cercava infatti di circostanziare meglio le proprie esigenze difensive, sostenendo che i documenti in possesso dell’UAMA avessero determinato il provvedimento restrittivo dell’autorità italiana  del 3 ottobre 2023 e che tali informazioni avessero poi influenzato la decisione dell’OFAC di inserire la società nella SDN List. Il Collegio, però, ritiene che queste allegazioni non possano essere considerate, poiché non erano state esposte nell’istanza originaria rivolta all’amministrazione. Richiamando l’Adunanza plenaria n. 10 del 2020, la sentenza ribadisce che il giudizio in materia di accesso è un giudizio sul rapporto, non esaurendosi in una logica meramente impugnatoria, per cui non può diventare il luogo nel quale il richiedente costruisce per la prima volta le ragioni sostanziali dell’ostensione: il primo luogo nel quale deve essere compiuto il bilanciamento tra accesso e riservatezza resta il procedimento amministrativo, senza che tale valutazione possa essere costruita per la prima volta in sede processuale.

La sentenza affronta poi, seppur senza risolverlo in modo definitivo, un profilo ulteriore: quello relativo alle modalità con cui il diritto d’accesso a documenti classificati dovrebbe essere esercitato. Il Consiglio di Stato richiama infatti l’orientamento secondo cui l’ostensione della documentazione classificata dovrebbe avvenire nel medesimo procedimento giudiziario in cui essa rileva a fini difensivi e non mediante il rito autonomo di cui all’art. 116 c.p.a. Nello stesso tempo, il Collegio riconosce che il caso concreto presenta una peculiarità, poiché qui la documentazione potrebbe rilevare in un procedimento pendente davanti a un’autorità straniera e non in un giudizio interno già instaurato o instaurabile. Tuttavia in applicazione del criterio della ragione più liquida non approfondisce la questione: poiché la genericità dell’istanza è sufficiente a fondare il rigetto del ricorso, non occorre sciogliere il nodo, potenzialmente suscettibile di determinare un contrasto tra precedenti. 
Quanto alla possibilità di reiterare l’istanza, il Consiglio di Stato precisa che il diniego non preclude in assoluto la proposizione di una nuova domanda di accesso, purché essa sia fondata su una prospettazione diversa e più articolata dell’interesse giuridicamente rilevante. Questo chiarimento è importante perché conferma che il rigetto non è basato su una radicale inaccessibilità dei documenti, ma sull’insufficiente costruzione dell’interesse difensivo nell’istanza originaria. In questo senso, la sentenza non nega astrattamente la possibilità di un accesso difensivo anche in presenza di documenti classificati, piuttosto, delimita le condizioni procedimentali alle quali tale tutela può essere riconosciuta. La decisione sembra dunque collocarsi nel solco di una lettura rigorosa, ma non assolutizzante del rapporto tra difesa e segretezza: il Consiglio di Stato non afferma che la classificazione escluda sempre l’accesso, né sostiene che il diritto di difesa sia di per sé sufficiente a superare ogni limite.

2. AYALA FLORES C. ITALIA: ANCHE SECONDO LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO LA REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI PREVALE SUL DIRITTO DI ABITAZIONE a cura di Benedetta Mastrantoni

Con la sentenza Ayala Flores c. Italia, ricorso n. 16803/21, notificata per iscritto il 23 ottobre 2025, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo prende posizione in merito al delicato equilibrio tra tutela del territorio e diritto di abitazione, precisando l’ambito di applicazione dell’art. 8 della Convenzione.

La controversia trae origine dalla costruzione, da parte di Ayala Flores e suo marito, di un immobile abusivo di circa 30 mq sull’isola di Procida, in un’area gravata da un vincolo paesaggistico e ad elevato rischio sismico.

Nonostante un ordine di ripristino dello stato dei luoghi, notificato nel 1996, e un’ordinanza di demolizione del 1998, i coniugi non hanno ottemperato ai provvedimenti, né hanno lasciato l’abitazione.

All’inerzia della coppia è seguita, nel 2002, una sentenza penale di condanna, che ha dichiarato entrambi colpevoli di edificazione abusiva ai sensi dell’art. 20 della l. 47 del 1985, e di violazione dei sigilli ai sensi dell’art. 349 c.p., per aver apportato ulteriori modifiche all’immobile in due distinte occasioni.

Oltre alla pena detentiva e pecuniaria, il giudice ha disposto la demolizione dell’edificio, confermata anche dalla Corte di Appello.

Successivamente, la coppia ha presentato una domanda di condono, che è stata però respinta a causa dei vincoli paesaggistici dell’area, gravata inoltre dal rischio sismico.

A seguito di un’ulteriore ingiunzione di demolizione (disposta dal Pubblico Ministero nel 2016), la ricorrente, (nel frattempo divenuta vedova) ha proposto un incidente di esecuzione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, richiedendo che venisse accertata la nullità della misura ripristinatoria (o quantomeno che questa venisse sospesa o revocata).

In particolare, mediante memorie supplementari, invocava una violazione dell’art. 8 CEDU, lamentando la sproporzione della demolizione, a causa delle sue precarie condizioni economiche.

La Corte di Appello ha rigettato la domanda, conformandosi alla giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, che qualifica la demolizione come una misura ripristinatoria necessaria ai fini del corretto utilizzo del territorio, omettendo di pronunciarsi nel merito delle memorie supplementari presentate.

 Avverso tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la mancata valutazione della presunta violazione dell’art. 8 della Convenzione e riproponendo le sue doglianze.

Tuttavia, con sentenza n. 26334/2020 la Cassazione ha respinto il ricorso per difetto del requisito dell’autosufficienza, non essendo state allegate le memorie supplementari al ricorso.

Nel merito la Corte ha affermato inoltre che il principio di proporzionalità non risultasse violato in relazione all’incidenza della misura demolitoria sul diritto di abitazione, ritenendo la demolizione necessaria al ripristino dello status quo ante del territorio, in assenza di elementi idonei a dimostrare la necessità di permanere in quell’abitazione.

La Cassazione ha chiarito anche che il trascorrere del tempo non può ingenerare una legittima aspettativa alla conservazione dell’abitazione, allorché ne sia stato accertato il carattere abusivo.

A seguito dell’esito sfavorevole del ricorso, Ayala Flores ha presentato richiesta al Comune per l’assegnazione di un alloggio residenziale pubblico, senza però ottenerlo.

Esauriti i rimedi interni, la ricorrente ha adito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sostenendo che il legame sviluppato con l’abitazione fosse sufficiente a garantire la tutela sancita dall’art. 8 CEDU, volto a salvaguardare il rispetto della vita privata e del proprio domicilio pur consentendone, al secondo comma, una limitazione in ragione di interessi collettivi quali la difesa dell’ordine e la sicurezza nazionale.

Ha contestato, inoltre, l’assenza di proporzionalità della misura demolitoria in considerazione delle sue condizioni economiche e del suo stato di vedovanza, nonché della modesta entità del manufatto abusivo e del lungo tempo decorso dalla prima emissione dell’ordinanza di demolizione.

Il Governo italiano, oltre ad alcune eccezioni di rito, ha contestato nel merito le doglianze presentate dalla ricorrente, evidenziando come la consapevolezza dei coniugi circa l’abusività della costruzione e l’impossibilità di sanare successivamente il manufatto, rendessero la demolizione una misura legittima e proporzionata.

Nonostante le eccezioni sollevate dal Governo italiano, la Corte EDU ha dichiarato ammissibile il ricorso, riconoscendo il legame stabile e duraturo che Ayala Flores ha nei confronti dell’immobile, tale da qualificarlo come suo domicilio ai sensi dell’art. 8 CEDU.

In merito alla valutazione circa la presunta violazione di quest’ultima disposizione, la Corte EDU riconosce la rilevanza degli interessi pubblici coinvolti nel caso di specie, quali la prevenzione del rischio sismico, il rispetto dei vincoli apposti ai beni ambientali e l’ordinato sviluppo del territorio, escludendo conseguentemente la violazione dell’art. 8 della Convenzione (con sei voti contro uno), ed accertando la proporzionalità della misura demolitoria.

L’unica opinione di segno opposto in merito alla violazione del diritto al domicilio, appartenente al giudice Krenc, insiste sull’esclusione dell’automatismo tra edificazione abusiva e demolizione.

Secondo l’opinione dissenziente, i molteplici fattori da considerare (quali la consapevolezza dell’illiceità della costruzione e la sua entità, l’interesse pubblico da tutelare e la possibilità di disporre misure alternative alla demolizione) non sarebbero stati vagliati adeguatamente.

In primis, l’ordinanza di demolizione non sarebbe stata dettagliatamente motivata.

Inoltre, il tempo trascorso dalla prima ordinanza di demolizione denotava una notevole inerzia da parte delle autorità nazionali, sintomo dell’assenza di un concreto e attuale interesse pubblico alla demolizione.

Dall’analisi della sentenza in esame emergono elementi rilevanti quanto al rapporto tra tutela del diritto di abitazione e repressione dell’abusivismo edilizio.

In primo luogo, si evidenzia come la tutela dell’interesse pubblico si ponga in posizione tendenzialmente preminente rispetto alla proprietà privata, quando riguardante immobili abusivi.

In secondo luogo, la portata applicativa dell’art. 8 della Convenzione può essere delimitata, rilevando come il diritto al domicilio (o diritto di abitazione, secondo la scienza giuridica italiana) non possa essere invocato né con il fine ultimo di giustificare un’irregolarità edilizia, né per sottrarsi all’esecuzione dei provvedimenti definitivi, e che possa essere compresso purché venga effettuato un giudizio di proporzionalità adeguatamente motivato nell’applicazione delle misure demolitorie.

In ultimo, la sentenza richiama una caratteristica fondamentale propria delle misure ripristinatorie, già anticipata nella sentenza Longo c. Italia del 2024.

Viene infatti sottolineato come tali provvedimenti, essendo volti al ripristino dello stato dei luoghi, non siano soggetti a termini prescrizionali, talché il decorso del tempo non fa sorgere in capo al soggetto una legittima pretesa al mantenimento del manufatto abusivo, neppure nel caso in cui sia il suo domicilio.

3. LE NUOVE REGOLE TECNICHE PER LE PIATTAFORME DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE a cura di Susanna Micioni

Con la Determinazione n. 267/2025, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha approvato le nuove Regole Tecniche per le Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD), in sostituzione delle Regole del 2023. Il provvedimento mira ad aggiornare gli standard di sicurezza e interoperabilità delle gare d’appalto, nonché ad introdurre meccanismi inediti, volti a modernizzare e semplificare tali procedure.

Le Regole Tecniche sono inquadrate in un più ampio percorso di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, che trova fondamento nella Parte II del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (“Codice dei contratti pubblici”). Nello specifico, rileva l’articolo 26 in cui si prevede che le modalità di certificazione dei requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la loro conformità rispetto alle norme sull’ecosistema nazionale di e-procurement, siano stabilite dall’AgID d’intesa con diverse istituzioni, tra cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni dell’AgID vengono espletate attraverso diversi strumenti regolatori, riconducibili a modelli di soft law, come le più recenti Linee Guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione, o quelle per il procurement di IA nella P.A.. Al pari delle regole tecniche, tali meccanismi seguono un approccio paradigmatico finalizzato a creare un quadro generale di principi e direttive che possano tenere il passo con una rapida evoluzione di fenomeni tecnologici e digitali, senza necessariamente assicurare la prescrittività delle norme per ognuna delle attività coinvolte.

In via preliminare, è necessario chiarire che le piattaforme di approvvigionamento digitale rappresentano uno strumento fondamentale utilizzato dagli enti appaltanti per la conduzione telematica degli affidamenti, poiché sono formate da ecosistemi software (certificati) che permettono alla P.A. di gestire l’intero ciclo di vita di un appalto pubblico digitale. Tali sistemi si basano su un regime di interoperabilità, ovvero di comunicazione diretta e scambio automatico di dati e informazioni tra enti e imprese, ideato per assicurare la trasparenza delle procedure di gara in ogni fase, dalla programmazione all’esecuzione del contratto. Analizzando il testo delle Regole Tecniche, si rinvengono diverse categorie di nuovi requisiti per le PAD, tra cui rilevano quelli collegati ad obblighi di transizione digitale, all’innalzamento degli standard in materia di sicurezza delle informazioni, ed infine quattro classi di requisiti funzionali: generali, specifici, di interoperabilità (soprattutto nel dialogo automatico tra amministrazioni) e di esecuzione di procedure end-to-end (i.e. metodologie che coprono l’intera procedura telematica, eliminando frammentazioni o intermediari). In particolare, per quest’ultimo sottogruppo (“Classe 4”), deve essere garantita l’applicazione del principio del once only, secondo cui cittadini e imprese non debbano fornire informazioni o documenti alla P.A. più di una volta, poiché un ente del sistema ne è già in possesso. Chiaramente, il fine è quello di garantire la circolazione, libera e sicura, di tali dati tra le amministrazioni. Successivamente, sono stabilite delle regole per la certificazione PAD, ovvero l’attestazione di conformità davanti all’AgID che rende le piattaforme utilizzabili dalle P.A.. Le Regole sanciscono dei principi generali per tale iter, ispirati anzitutto agli standard internazionali di settore, che guidano i requisiti specifici funzionali, le modalità di test e verifica, e il coinvolgimento di soggetti terzi accreditati che conducano verifiche imparziali e soggettive. Ulteriori disposizioni regolano la gestione del processo di certificazione, il suo schema operativo e il funzionamento del Registro delle Piattaforme Certificate (RPC), in cui vengono infine iscritti la PAD e il suo Gestore, ovvero il soggetto che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma, assicurando la conformità alle Regole e la normativa vigente. Appare rilevante chiarire che il Gestore, che deve anch’esso presentare specifici requisiti, può coincidere con diverse figure, tra cui la stazione appaltante, ente concedente, la regione o provincia autonoma responsabile della PAD, o essere un soggetto terzo da questi incaricato. Con le nuove Regole in vigore, nel caso in cui un Gestore disponga di una certificazione assunta secondo i provvedimenti precedenti, dovrà trasmettere ad AgID un’autodichiarazione di conformità ed un piano dettagliato degli interventi previsti necessari all’adeguamento ai nuovi standard da implementare entro un periodo massimo di 180 giorni. Di conseguenza, alla P.A. spetta il compito di vigilare sull’esecuzione di tali aggiornamenti e conservare l’iscrizione nel Registro delle piattaforme che li portano a termine con successo, affinché possano continuare a svolgere le proprie attività.

L’ultimo capo delle Regole rappresenta una rilevante apertura verso tecnologie emergenti quali l’introduzione dell’intelligenza artificiale nell’azione amministrativa e, più specificatamente, l’automazione nelle PAD. Difatti, l’AgID riconosce il notevole potenziale di tali strumenti come prioritaria strategia nazionale ed europea, in una dimensione che rimane necessariamente antropocentrica. In particolare, sono riconosciuti determinati ambiti applicativi per l’introduzione dell’IA nelle procedure di gara, molti di cui già in uso, tra cui il supporto alla progettazione di gara, l’analisi delle offerte economiche, o le elaborazioni statistiche rispetto a procedure di approvvigionamento simili. Le Regole sanciscono cinque principi fondamentali per un’implementazione responsabile dell’IA: trasparenza, spiegabilità (explainability, i.e. possibilità di operare una ricostruzione logica comprensibile del risultato ottenuto), non-discriminazione (algoritmica), robustezza, sicurezza e accuratezza dei sistemi, e infine supervisione e controllo umano (human oversight). Tali criteri cardine si trovano riflessi sia nella normativa di settore che nella giurisprudenza amministrativa ed hanno già iniziato ad orientare l’applicazione delle regole e dei rimedi in casi concreti.

Ulteriori disposizioni significative in materia riguardano la figura del Responsabile Unico del Progetto (RUP), incaricato della gestione della procedura automatizzata, che, per assicurare la piena trasparenza e spiegabilità, ovvero la tracciabilità degli output generati dall’IA, deve poter agevolmente accedere alle informazioni e istruzioni generali alla base dell’elaborazione algoritmica, integrando così la supervisione umana nella procedura. Tale figura potrebbe determinare risvolti rilevanti dal punto di vista della responsabilità amministrativa (ma anche civile e penale), dato il ruolo centrale assunto sia all’interno del processo decisionale tradizionale che nel monitoraggio di decisioni automatizzate. Sul punto, dato che le Regole Tecniche si muovono nell’ampio perimetro delineato dalla normativa eurocomunitaria dell’AI Act UE, è necessario soddisfare la richiesta di classificazione del rischio nelle diverse procedure automatizzate, con conseguente attribuzione di responsabilità. In questo senso, le Regole prevedono che per i sistemi classificati ad alto rischio e a rischio limitato e soggetti all’articolo 50 dell’AI Act si applica quanto previsto dallo stesso; invece, per i sistemi a rischio limitato, minimo o nullo, si applicano le linee guida referenziate dal Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione. In conclusione, le nuove Regole Tecniche innalzano gli standard di sicurezza ed interoperabilità delle procedure di gara, potenziandone l’efficienza e garantendo una maggiore certezza del diritto, nonché snellendo i meccanismi burocratici. Accanto alle disposizioni del Codice e alla normativa generale, tali Regole costituiscono un parametro imprescindibile per enti pubblici e imprese e rappresentano una valida guida sanare vizi o difetti relativi. In particolare, le procedure che coinvolgono processi automatizzati (algoritmici), sempre più frequentemente oggetto di controversie, trovano una regolamentazione puntuale negli standard da rispettare, offrendo risvolti rilevanti per la risoluzione di questioni fondamentali quali quelle relative ai principi di trasparenza, diritto di accesso agli atti amministrativi e non-esclusività della decisione algoritmica. In questo senso, le Regole rappresentano uno strumento di grande utilità per la pubblica amministrazione, forse sottovalutato, consentendo di definire ex ante e con chiarezza le procedure contrattuali e prevenire così violazioni ed inefficienze.

4. IL CASO NETFLIX E I LIMITI AL POTERE CONTRATTUALE DELLE PIATTAFORME DIGITALI a cura di Martina Rossi

La sentenza n. 4993/2026 del Tribunale di Roma, pubblicata il 1° aprile 2026, rappresenta una decisione di particolare interesse in materia di tutela del consumatore nei mercati digitali, che peraltro mostra come questi ultimi siano caratterizzati da una crescente ibridazione tra rimedi civilistici e logiche pubblicistiche di regolazione.

Il giudizio, promosso dall’associazione Movimento Consumatori nei confronti di Netflix, ha riguardato la legittimità di alcune clausole contrattuali, contenute in contratti stipulati tra il 2017 e gennaio 2024, che attribuivano alla piattaforma il potere di modificare unilateralmente il prezzo degli abbonamenti e alcune condizioni di utilizzo del servizio. Il Tribunale ha ritenuto tali clausole vessatorie e, conseguentemente, nulle nella parte in cui consentivano alla società di incidere unilateralmente sul regolamento negoziale senza la previa indicazione di un giustificato motivo sufficientemente determinato e conoscibile dal consumatore.

La vicenda si inserisce nel più ampio fenomeno della standardizzazione contrattuale dei servizi digitali. Le grandi piattaforme operano infatti mediante condizioni generali predisposte unilateralmente, accettate dagli utenti tramite adesione online, all’interno di un contesto caratterizzato da forte asimmetria informativa, elevata tecnicità dei servizi offerti e sostanziale assenza di capacità negoziale del singolo consumatore. In tale prospettiva, la decisione del Tribunale di Roma riafferma il principio essenziale secondo cui la digitalizzazione del rapporto non attenua l’applicazione delle regole poste a tutela del contraente debole, né consente deroghe implicite ai limiti previsti dal Codice del Consumo. Anche il contratto concluso online resta pienamente soggetto ai principi di trasparenza, buona fede, correttezza ed equilibrio tra le parti.

Nel caso di specie, il nucleo centrale della decisione concerne il sindacato sulle clausole di ius variandi, vale a dire sulle previsioni che consentono al professionista di modificare unilateralmente il contenuto economico o normativo del contratto. Il Tribunale ha valorizzato l’esigenza che tale potere sia esercitabile soltanto sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e verificabili, tali da consentire al consumatore una ragionevole prevedibilità delle future modifiche. Non è quindi sufficiente una formula generica che riservi al professionista la facoltà di modificare il prezzo “in qualsiasi momento” o secondo insindacabili esigenze aziendali; occorre invece che l’utente sia posto in condizione di comprendere, sin dal momento dell’adesione, quando e per quali ragioni il corrispettivo potrà essere variato. In difetto di tale trasparenza, la clausola altera l’equilibrio sinallagmatico del rapporto e si pone in contrasto con la disciplina sulle clausole vessatorie, la cui funzione è impedire che il potere economico dell’operatore si traduca in un indebito squilibrio giuridico.

La pronuncia assume rilievo soprattutto sul piano rimediale. Il Tribunale oltre ad una declaratoria di nullità, ha riconosciuto anche la possibilità per gli utenti interessati di agire per la restituzione delle somme eventualmente corrisposte in eccedenza, oltre che per il risarcimento del danno nei casi concretamente configurabili. Ancora più significativa è la parte del dispositivo relativa alla pubblicità della decisione: il giudice ha disposto la pubblicazione della sentenza sul sito della società, l’invio di comunicazioni agli utenti e ulteriori forme di diffusione, accompagnate dalla previsione di una penalità di mora in caso di ritardo nell’adempimento. Si tratta di misure che rafforzano l’effettività della tutela, superando la logica del mero accertamento formale dell’illegittimità contrattuale.

È proprio su questo versante che emergono i profili di maggiore interesse per il diritto amministrativo. Pur trattandosi di una decisione resa dal giudice ordinario, la sentenza si colloca in quell’area di confine tra diritto privato e regolazione pubblica che caratterizza i mercati digitali contemporanei. Le misure di pubblicazione, trasparenza informativa e deterrenza economica richiamano tecniche di enforcement tipiche delle autorità indipendenti, in particolare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei procedimenti relativi a pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. In altri termini, la tutela del consumatore è ormai assicurata, oltre che dalla tradizionale condanna risarcitoria, da strumenti capaci di correggere il funzionamento del mercato e riequilibrare il rapporto informativo tra impresa e utenti.

La sentenza evidenzia così la tendenza, ormai consolidata, all’ibridazione tra rimedi civilistici e logiche pubblicistiche di regolazione. Il giudice civile, pur rimanendo entro i limiti della propria funzione giurisdizionale, esercita indirettamente un effetto conformativo sul mercato, incidendo sulle modalità con cui un grande operatore può predisporre i propri contratti standard. In questo senso, la decisione presenta significative affinità con il diritto amministrativo dell’economia, nel quale l’obiettivo consiste nella prevenzione di squilibri sistemici e nella garanzia della correttezza concorrenziale e della protezione degli utenti, oltre che nella composizione di controversie individuali. In questo senso il caso Netflix mostra come, nei mercati digitali, il confine tradizionale tra autonomia privata e regolazione pubblica tenda progressivamente ad assottigliarsi.

Quanto agli effetti pratici, Netflix ha reso noto di voler proporre impugnazione, sostenendo la conformità delle proprie condizioni contrattuali alla normativa vigente. Sul piano economico e reputazionale, tuttavia, la decisione può nondimeno produrre conseguenze rilevanti come possibili richieste seriali di rimborso, costi di adeguamento delle condizioni generali di contratto, maggiore attenzione regolatoria e un prevedibile rafforzamento dei presidi interni di compliance consumeristica. La vicenda potrebbe inoltre indurre la società, come altri operatori digitali globali, a riconsiderare, in chiave prudenziale, i modelli di aggiornamento tariffario adottati nei diversi mercati nazionali, privilegiando clausole più puntuali e trasparenti.

In prospettiva sovranazionale, il caso italiano assume un valore paradigmatico. Le piattaforme digitali tendono infatti a uniformare globalmente le condizioni di servizio, ma si confrontano sempre più con ordinamenti nazionali ed europei che esigono standard elevati di trasparenza e tutela del consumatore. In tale contesto, la decisione del Tribunale di Roma dimostra che anche i grandi operatori transnazionali restano pienamente soggetti al controllo dei giudici nazionali quando operano nei mercati interni e che la dimensione globale dell’impresa non attenua il livello di protezione riconosciuto agli utenti.

In conclusione, la sentenza n. 4993/2026 non concerne soltanto gli aumenti tariffari di un servizio di streaming, ma esprime un principio di portata generale secondo cui nell’economia digitale il potere contrattuale e tecnologico delle piattaforme incontra limiti giuridici stringenti, posti a presidio dell’equilibrio negoziale e della trasparenza del mercato. Per tale ragione, essa costituisce una decisione di particolare interesse non solo per il diritto dei consumatori, ma anche per il diritto amministrativo inteso come disciplina della regolazione dei poteri economici privati nei mercati contemporanei.

5. IL CONSIGLIO DI STATO INTEGRA GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA INCOMBENTI SULLE LIBERE UNIVERSITÀ’ a cura di Michele Sangiovanni

Con sentenza 9 aprile 2026, n. 2840, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha respinto l’appello proposto dall’Università LUISS Guido Carli, integrando l’orientamento giurisprudenziale che aveva condotto, in precedenza, ad escludere le università libere dall’ambito di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità, sia pure limitatamente agli obblighi gravanti sui componenti del consiglio di amministrazione, come conseguenza dell’esclusione della loro natura di ente pubblico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 11 luglio 2016, n. 3043).

Per comprendere la portata di tale pronuncia, occorre ripercorrere brevemente i passaggi della vicenda.

In data 13 gennaio 2021, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato un provvedimento avente ad oggetto l’applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 alle università non statali legalmente riconosciute e recante la comunicazione del mancato rispetto, da parte dell’Università LUISS Guido Carli, di alcune disposizioni in materia di trasparenza.

In particolare, il provvedimento ANAC muoveva dal presupposto che l’attività di ricerca e di insegnamento svolta dalle c.d. libere università è qualificabile come attività di pubblico interesse e, pertanto, rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 2-bis, comma 2, d.lgs. n. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza).

Avverso tale provvedimento, la LUISS ha presentato ricorso al Tar Lazio contestando la sottoposizione dell’Ateneo alla disciplina in materia di trasparenza e la compatibilità con il regime di autonomia costituzionale garantito alle università private. 

All’esito del giudizio di primo grado, il Tar Lazio, con sentenza 12 maggio 2025, n. 9085, ha da un lato ritenuto la LUISS non soggetta agli obblighi concernenti la pubblicazione dei bandi, dei contratti conclusi e dei bilanci e per l’effetto accolto in parte il ricorso, ma dall’altro ha statuito che “le università libere, nel quadro legislativo vigente, possano essere ascritte alla categoria dei soggetti che erogano un fondamentale servizio pubblico, rientrando dunque nel campo di applicazione della disciplina sulla trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, in relazione ai compiti istituzionali di pubblico interesse”.

Avverso la sentenza del Tar, la LUISS ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, sostenendo, nei limiti che qui interessano, l’erronea sovrapposizione tra nozione di interesse generale e di servizio pubblico, e l’incompatibilità della disciplina sulla trasparenza con l’autonomia riconosciuta alle università libere dall’art. 33 Cost.

Con la citata sentenza n. 2840/2026, il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello.

Il presupposto di tale decisione si rinviene nel nuovo art. 2-bis, che, nell’enucleare l’ambito soggettivo di applicazione del Decreto Trasparenza, ha disposto al comma 3 che “la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, per quanto compatibile, […] agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecento mila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

In altri termini, il comma 3 ha avuto un effetto espansivo della nozione di “pubblica amministrazione” quale soggetto destinatario della disciplina sulla trasparenza: l’ambito soggettivo è ora esteso anche agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o attività di gestione di servizi pubblici, con bilancio superiore a cinquecento mila euro.            

La LUISS, pertanto, svolgendo alcune attività di interesse pubblico (quali, ad esempio, il rilascio di titoli di studio aventi valore legale), presenta sotto il profilo funzionale indici sintomatici di una “dimensione pubblicistica” idonei a sottoporre l’Ateneo alle regole pubblicistiche sulla trasparenza.

Tale conclusione è sufficiente a dichiarare infondata anche la contestata incompatibilità della disciplina sulla trasparenza con l’autonomia riconosciuta alle università libere dall’art. 33, commi 1, 3 e 6, Cost.

A tal proposito, occorre considerare che, in presenza di indici sintomatici di rilevanza pubblicistica nell’attività delle università libere, nel nostro ordinamento la vis expansiva all’applicazione delle discipline pubblicistiche si è avuta proprio in materia di trasparenza.

Sul punto, è sufficiente riferirsi all’art. 23 della legge n. 241/1990, in materia di accesso agli atti, il quale include tra le “pubbliche amministrazioni”, anche i “soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”.

In via subordinata, la LUISS ha poi contestato la sussistenza degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e ss. elencati nell’Allegato 1 della delibera ANAC n. 1134/2017 (quali, la pubblicazione delle sovvenzioni, del bilancio, dei servizi erogati, dei procedimenti amministrativi e dei contratti pubblici stipulati) e richiamati nel provvedimento impugnato.

In particolare, l’Ateneo sostiene che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n.33/2013, occorre comunque accertare in concreto se l’università libera operi o meno con modalità pubblicistiche. Ad esempio, le borse di studio e le esenzioni dalla retta non possono essere considerate “inerenti all’attività di pubblico interesse” in quanto erogate con risorse private dell’Ateneo.

Tuttavia, anche tale motivo è infondato.

Il Collegio, infatti, considera nel perimetro degli obblighi sulla trasparenza tutti “gli atti concernenti i procedimenti amministrativi afferenti ai compiti istituzionali svolti, la pubblicazione delle provvidenze economiche ricevute e la pubblicazione relativa ai servizi erogati”, in quanto pertinenti rispetto ai fini pubblici perseguiti.

Il Consiglio traccia quindi una distinzione netta tra funzione e organizzazione dell’università privata: i procedimenti istituzionali, le borse di studio e i servizi erogati – espressione della funzione pubblica – sono soggetti agli obblighi di pubblicazione; viceversa, l’attività negoziale e l’organizzazione restano esclusi in quanto non pertinenti rispetto ai fini pubblici perseguiti.

In conclusione, la sentenza n. 2840/2026 segna un’importante integrazione nell’applicazione della disciplina sulla trasparenza alle università libere.

Il principio cardine affermato è che la natura giuridica privata di un ente non costituisce, di per sé, un elemento ostativo all’applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza, qualora l’ente svolga attività riconducibili a finalità di interesse pubblico.

Il criterio dirimente, dunque, non è più quello soggettivo-formale (la qualificazione dell’ente come pubblico o privato), bensì quello funzionale: rileva la natura dell’attività concretamente svolta e la sua attinenza a interessi pubblici.

La distinzione operata dal Consiglio di Stato tra profilo funzionale e profilo organizzativo rappresenta, inoltre, un equilibrato contemperamento tra le esigenze di trasparenza e l’autonomia costituzionalmente garantita alle università libere: gli obblighi di pubblicazione si applicano alle attività di rilevanza pubblica, mentre restano escluse le scelte organizzative e negoziali proprie della gestione privatistica dell’ente.

6. L’ACTION SPÉCIFIQUE IN FRANCIA: LE RECENTI DINAMICHE DELLA GOLDEN SHARE TRA I CASI LMB AEROSPACE ED EUTELSAT a cura di Marco Todisco

Nei primi mesi di quest’anno, in Francia hanno avuto luogo due casi importanti legati all’esercizio della golden share, manifestatisi in occasione delle acquisizioni di LMB Aerospace ed Eutelsat, entrambe società di rilevanza strategica. In queste vicende, l’intervento governativo si è contraddistinto per l’adozione di criteri valutativi differenziati in funzione della natura degli attori coinvolti, con esiti tra loro opposti.

Prima di analizzare nel dettaglio questi interventi, occorre esaminare il funzionamento dei poteri speciali in Francia e soffermarsi sui presupposti e sulle modalità con cui il Governo può esercitare tali prerogative. L’action spécifique, nota anche come golden share, è stata istituita dalla legge n. 86-912 per consentire allo Stato di esercitare poteri speciali, tra cui il diritto di veto su decisioni strategiche. Negli anni, l’istituto è stato riformato per armonizzare la sicurezza nazionale con le libertà del mercato unico. Attualmente basata sull’articolo 31-1 dell’ordinanza n. 2014-948, la normativa è stata potenziata dalla legge “PACTE” del 2019, che ne ha esteso l’applicazione a nuovi settori strategici.

Oggi l’action spécifique si configura come uno strumento giuridico dinamico attivabile per la salvaguardia degli interessi nazionali essenziali quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e la difesa nazionale. A riprova di quanto detto, si evidenzia che il ricorso a questo istituto ha visto una notevole crescita, in quanto nel 2025 sono state notificate 417 operazioni rientranti nei settori di rilevanza strategica, segnando un incremento significativo rispetto alle 105 notifiche registrate un decennio prima.

Tali poteri comportano ampie prerogative statali che includono l’autorizzazione preventiva al superamento di soglie azionarie (con vincoli maggiori per i capitali esteri), la nomina di rappresentanti governativi nei CdA e il veto sulla cessione di asset sensibili. A differenza del sistema italiano, la normativa francese ha modulato i settori strategici in base alla nazionalità dell’acquirente, tanto è vero che per i soggetti UE, il controllo si limita ad ambiti quali difesa, antiterrorismo e sicurezza informatica, mentre per i soggetti extra-UE, il perimetro si estende a comparti critici come criptologia, segreto militare e forniture per la difesa. Inoltre, a garanzia del mercato libero, è prevista una revisione quinquennale obbligatoria in cui il ministro dell’economia deve verificare la persistente necessità e proporzionalità di tali poteri, potendo confermarli, modificarli o revocarli.

Analizzando le fattispecie concrete, il caso di LMB Aerospace offre una prospettiva interessante sull’applicazione pratica di queste regole, specialmente quando riguardano una PMI. La società in questione è specializzata nella produzione di sistemi di raffreddamento e ventilazione ad alta tecnologia per applicazioni a duplice uso. Sebbene il comparto militare incida solo in misura marginale sul volume d’affari complessivo, l’azienda riveste un ruolo strategico essenziale. Essa realizza, infatti, componentistica critica per i settori aeronautico e navale – con applicazioni dirette su piattaforme quali i caccia Rafale e la portaerei Charles de Gaulle – risultando così indispensabile per l’operatività dei principali sistemi della difesa nazionale.

L’istanza di acquisizione, presentata dalla statunitense Loar Group, ha indotto la Direction Générale de l’Armement – organo preposto alla pianificazione dei sistemi di difesa e al supporto dell’industria bellica nazionale – a formulare riserve critiche, raccomandando di subordinare l’autorizzazione all’ingresso di Bpifrance come azionista minoritario con un seggio nel consiglio di amministrazione. Successivamente, il ministero dell’economia ha autorizzato l’operazione – perfezionatasi a fine dicembre 2025 – ai sensi dell’articolo L151-3 del Code monétaire et financier. Benché il provvedimento autorizzativo non sia stato reso pubblico nella sua interezza, il ministro Roland Lescure ha reso noti gli impegni prescritti all’acquirente statunitense per ottenere il via libera. Tali obblighi prevedono (i) il mantenimento delle capacità industriali sul territorio francese; (ii) la protezione dei contratti definiti strategici e (iii) il riconoscimento di un potere di veto in capo al governo su ogni decisione di rilievo che possa pregiudicare la continuità produttiva o la sicurezza degli approvvigionamenti.

In seguito a tale operazione, il Governo ha formalizzato una partecipazione diretta dello Stato tramite il decreto pubblicato nel Journal Officiel n. 58 dell’8 marzo. Tramite tale atto, lo Stato ha acquisito formalmente un’azione della società al prezzo simbolico di un euro, ottenendo così i poteri di controllo strategico necessari a tutelare l’interesse nazionale nel nuovo assetto proprietario.

Oltretutto, questo intervento assume un’ulteriore rilevanza sistematica se analizzato alla luce della decisione che è stata adottata dal Governo francese lo scorso gennaio. In quell’occasione, l’esecutivo ha opposto il proprio veto alla cessione di alcuni asset di Eutelsat a un fondo svedese, un provvedimento raro che ne sottolinea la natura straordinaria.

Eutelsat, operatore di riferimento nelle telecomunicazioni satellitari con sede in Francia, aveva infatti definito un accordo per la vendita delle proprie infrastrutture terrestri, comprendendo antenne e circuiti, al fondo EQT per un valore di circa 550 milioni di euro. L’operazione, strutturata come un accordo di sale and leaseback, mirava ad alleggerire il debito societario per finanziare il rafforzamento della costellazione satellitare OneWeb, resa necessaria dalla crescente pressione competitiva di Starlink (di proprietà di SpaceX) e Kuiper (di proprietà di Amazon), e per sostenere lo sviluppo della futura costellazione sovrana europea Iris².

In questo caso, il ministero dell’economia ha scelto di bloccare l’operazione attraverso l’esercizio dei propri poteri speciali. La ratio del veto non è derivata tanto dalla nazionalità dell’investitore, quanto dalla natura strategica degli asset coinvolti. Eutelsat ricopre un ruolo unico nel panorama nazionale poiché ha sottoscritto un accordo quadro decennale con le forze armate francesi per un importo massimo di un miliardo di euro e costituisce una risorsa cruciale per la trasmissione di dati a scopi militari. Poiché l’azienda rappresenta uno dei pochi competitor europei di scala globale, lo Stato francese – che ha nel frattempo incrementato la propria partecipazione al 30% del capitale – ha optato per una tutela integrale dell’infrastruttura. Questa decisione ha infatti confermato la volontà di mantenere gli asset all’interno del perimetro nazionale, giudicandoli troppo critici per essere frazionati, nonostante le possibili ripercussioni economiche negative sull’azienda nel breve periodo.

Tali casi hanno evidenziato come l’esercizio della golden share si focalizzi prioritariamente sulla rilevanza strategica del settore e sugli impegni contrattuali assunti dall’acquirente per garantire la continuità operativa. In presenza di partner alleati, la nazionalità dell’investitore passa in secondo piano di fronte alla necessità di salvaguardare l’efficienza degli asset critici. Tuttavia, nonostante questo recente consolidamento casistico, è opportuno osservare che anche nel quadro giuridico francese l’applicazione di questo istituto rimane soggetta a una costante evoluzione, muovendosi in un delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza e dinamiche di mercato.

7. LA RISERVA DI UMANITÀ NELLE DECISIONI AMMINISTRATIVE AUTOMATIZZATE: LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 1895/2026 a cura di Agnese Trani

Con la sentenza 2 febbraio 2026, n. 1895, la Sezione III-bis del TAR Lazio ha affrontato in modo significativo i limiti dell’automazione algoritmica nelle procedure concorsuali pubbliche, enunciando il principio della c.d. riserva di umanità (o human oversight).

Il caso trae origine da una procedura concorsuale per docenti bandita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito della quale un candidato contestava, da un lato, la mancata applicazione della riserva del 30% dei posti prevista per coloro che avessero maturato almeno tre anni di servizio scolastico e, dall’altro, l’omessa valutazione di un ulteriore titolo di studio. Il ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato nella domanda le annualità di servizio (tanto da vedersi correttamente attribuito il relativo punteggio), non aveva contrassegnato l’apposita opzione che consentiva di avvalersi della riserva. La domanda veniva, dunque, valutata dal sistema informatico come priva del suddetto requisito. Il TAR Lazio, pur riconoscendo una certa negligenza del candidato in fase di compilazione della domanda, ha adottato un approccio sostanzialistico, accogliendo parzialmente il ricorso e dichiarando illegittima l’omessa applicazione della riserva.

Il punto di partenza argomentativo della sentenza risiede nella qualificazione giuridica dell’algoritmo quando utilizzato dalla pubblica amministrazione. Il Collegio, nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadisce che l’algoritmo, lungi dal costituire un mero strumento tecnico, si configura piuttosto come un atto amministrativo informatico. Da tale premessa qualificatoria deriva che la circostanza che la decisione sia formalmente prodotta da un sistema automatizzato non trasferisce la titolarità del potere alla macchina, né esonera l’amministrazione dal rispettare i principi che presiedono il suo operare.

Come già affermato dal Consiglio di Stato in materia di algoritmi nei procedimenti di mobilità del personale scolastico, l’utilizzo di tali strumenti risulta legittimo solo se l’amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi di mera automazione. I giudici amministrativi riconducono, inoltre, la questione ai principi consolidati nelle procedure non automatizzate: la dichiarazione resa dal candidato, al di là del nomen e della forma, qualora completa dei requisiti richiesti deve essere valutata nella sostanza; l’automazione non può, dunque, comportare un irrigidimento della valutazione tale da sacrificare l’effettiva posizione giuridica del candidato.

Ne deriva che anche nelle procedure concorsuali gestite mediante sistemi automatizzati non può essere pretermessa la c.d. riserva di umanità (o human oversight), intesa come obbligo dell’amministrazione di conservare un controllo sostanziale e non meramente formale sull’esito della decisione algoritmica.

I giudici amministrativi ricostruiscono il fondamento giuridico della riserva di umanità attraverso un percorso argomentativo che attinge a più livelli dell’ordinamento, dimostrando come tale principio non si configuri come mera novità introdotta dal diritto europeo, ma sia già insito nell’ordinamento interno.

Sul piano costituzionale, il Collegio individua il fondamento del principio negli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione: rispettivamente il principio di uguaglianza e ragionevolezza, il diritto di difesa, il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Sul piano della legislazione ordinaria, viene richiamata la legge n. 241/1990 agli artt. 1 e 3, secondo i quali l’azione amministrativa deve essere sorretta da motivazione intellegibile e verificabile, nonché agli artt. 7 e ss. e 22 che tutelano la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso. Rileva altresì il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), il quale consente l’utilizzo di strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona. Ne emerge una concezione dell’algoritmo come strumento a servizio del potere amministrativo e non anche a sostituzione di quest’ultimo.

Le fonti europee e nazionali sull’intelligenza artificiale vengono utilizzate come parametri interpretativi evolutivi, non potendo essere applicate, ratione temporis, al caso di specie.

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), applicabile a partire dal 2 agosto 2026, qualifica espressamente come sistemi «ad alto rischio» quelli utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone quale requisito strutturale la supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema. Il TAR, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia sul principio di stand-still, afferma, inoltre, che le amministrazioni nazionali sono tenute a evitare, nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’entrata in vigore ovvero l’applicazione di una normativa UE, interpretazioni e prassi manifestamente incompatibili con gli obiettivi del legislatore europeo. Analogo ragionamento viene svolto con riguardo alla legge n. 132/2025, prima legge organica domestica in materia di intelligenza artificiale.

La pronuncia assume interesse per almeno tre ordini di ragioni.

In primo luogo, essa consolida un principio di ordine generale: la digitalizzazione dell’azione amministrativa non può tradursi in una riduzione delle garanzie sostanziali dei cittadini. L’approccio sostanzialistico adottato dal Collegio, che privilegia la realtà effettiva della posizione giuridica del candidato rispetto alla risultanza formale del sistema informatico, non costituisce una concessione alla negligenza individuale, bensì il riconoscimento che la funzione amministrativa conserva una dimensione assiologica irriducibile alla logica binaria della macchina.

In secondo luogo, la sentenza rafforza e radica nell’ordinamento interno il principio dello human oversight, tracciandone un fondamento plurale: costituzionale, legislativo e, in via interpretativa anticipatoria, eurounitario. Tale ancoraggio multilivello è significativo, poiché sottrae il principio da una dipendenza esclusiva dal diritto europeo (ancora in fase di piena applicazione) e ne afferma la vigenza immediata come criterio strutturale di legittimità dell’azione amministrativa automatizzata. Ne consegue che la supervisione umana non è una facoltà discrezionale dell’amministrazione, ma un obbligo giuridico già attualmente esigibile.

In terzo luogo, la pronuncia assume il rilievo di un monito preventivo indirizzato alle pubbliche amministrazioni nell’imminenza della piena operatività dell’AI Act, fissata per il 2 agosto 2026. Le amministrazioni che non si siano ancora dotate di meccanismi effettivi di controllo umano sulle decisioni algoritmiche non potranno invocare la novità della normativa europea come esimente, poiché i principi da essa codificati sono già presenti e giudizialmente azionabili nell’ordinamento interno. Questo orientamento anticipatorio della giurisprudenza amministrativa svolge, in definitiva, una funzione che potremmo definire di compliance anticipata, orientando le prassi amministrative verso gli standard europei prima ancora che questi diventino formalmente cogenti.

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