Lab-IP

Laboratorio per l’innovazione pubblica n. 6/2026

28 settembre 2026

Indice:

  1. INTELLIGENZA ARTIFICALE E RESPONSABILITÀ DEL RUP NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO a cura di Susanna Micioni
  2. LA PROMESSA DI FAIR TRAVEL DI VOLOTEA: MODIFICHE DEL PREZZO E TUTELA AMMINISTRATIVA DEL CONSUMATORE a cura di Martina Rossi
  3. EMERGENCY DOCKET E JUDICIAL REVIEW DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DURANTE LA SECONDA AMMINISTRAZIONE TRUMP: IL CASO UNITED STATES POSTAL SERVICE V. CALIFORNIA a cura di Michela Rotundo
  4. L’ESCLUSIONE DAGLI APPALTI PUBBLICI PER RAGIONI DI SICUREZZA NAZIONALE: LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE NELLE CAUSE RIUNITE C-271/25 E C-334/25 a cura di Marco Todisco
  5. IL PUBLIC PROCUREMENT ACT: UN PRIMO SGUARDO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO SUI CONTRATTI PUBBLICI a cura di Agnese Trani

1. INTELLIGENZA ARTIFICALE E RESPONSABILITÀ DEL RUP NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO a cura di Susanna Micioni

Nel giugno 2026, il TAR Marche si è pronunciato (TAR Marche, Ancona, sez. I, 1° giugno 2026, n. 758) in materia di responsabilità del funzionario pubblico nella redazione degli atti di gara, specificatamente della relazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), chiarendo quali siano i limiti posti all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nel procedimento amministrativo.

Il caso è scaturito da una procedura negoziata senza bando indetta dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche, avente ad oggetto l’affidamento di lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di un edificio, all’esito della quale la società ricorrente è risultata aggiudicataria. La stazione appaltante ha successivamente condotto un’inversione procedimentale, sottoponendo la vincitrice ad una verifica ex post dei requisiti di partecipazione. A seguito dell’istruttoria, il RUP ha proposto l’esclusione della stessa dalla gara ai sensi dell’articolo 98, comma 3, let. c), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ovvero per grave illecito professionale. Infatti, la ricorrente è stata considerata non sufficientemente affidabile, principalmente a causa di tre risoluzioni contrattuali che aveva subito da parte di due Comuni nel 2023. Di conseguenza, la società ha presentato ricorso al TAR Marche al fine di ottenere l’annullamento della determinazione con cui l’Agenzia ha disposto l’esclusione dalla gara, nonché della stessa relazione del RUP. Contestualmente, la ricorrente ha opposto le ragioni sollevate riguardo alle precedenti risoluzioni contrattuali e, più incisivamente, ha lamentato una violazione dell’articolo 30, commi 3 e 4, del Codice (principio della riserva di umanità), ravvisata nei contenuti della relazione, la quale avrebbe presentato “argomentazioni talmente illogiche e generiche da far emergere il fondato sospetto che essa sia stata elaborata con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale non dichiarati né adeguatamente controllati dall’utilizzatore”. In particolare, nell’atto di gara sarebbero state richiamate delle pronunce del Giudice Amministrativo (GA) inesistenti o quantomeno inconferenti. Per tale motivo, la ricorrente ha in aggiunta richiesto al Tribunale di disporre una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio per accertare la natura e legittimità della relazione.

Tuttavia, il TAR Marche ha respinto il ricorso e confermato l’esclusione della società dalle procedure di gara, rigettando in concomitanza le richieste avanzate. Analizzando la sentenza, è possibile suddividere la motivazione evidenziandone i profili principali.

In prima battuta, il TAR ha riconosciuto l’incidenza che l’implementazione dell’IA nei procedimenti amministrativi ha su questioni giuridiche già note ma che di conseguenza risultano intimamente alterate. Sul punto, riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, il Tribunale ha osservato che ciascuna stazione appaltante è libera di valutare in piena autonomia l’affidabilità del concorrente e che, nel caso di specie, la valutazione discrezionale che ha condotto all’esclusione è stata fondata su elementi introdotti nel procedimento dalla stessa società ricorrente, senza alcun automatismo. Infatti, il TAR ha richiamato una distinzione già affermata nella giurisprudenza amministrativa, ovvero quella tra la decisione amministrativa completamente automatizzata e l’uso dell’IA come mero strumento di supporto al processo decisionale. Nello specifico, per decisione amministrativa completamente automatizzata deve intendersi “un atto che sia la risultante della mera elaborazione di dati inseriti a sistema, senza alcun intervento umano che riguardi, alternativamente o cumulativamente, la fase dell’input dei dati, la fase della loro elaborazione o la fase decisionale vera e propria”. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto che, secondo la dottrina prevalente, in alcuni casi il requisito dell’intervento umano potrebbe essere soddisfatto anche nella fase della decisione preliminare circa l’utilizzo dell’automatizzazione, con l’obbligo derivante di verificare il corretto funzionamento del sistema, nonché di fornire spiegazioni sul ruolo dell’IA nel processo decisionale. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che la relazione del RUP non costituisse una decisione automatizzata e che quindi la censura posta riguardo al principio della riserva di umanità sia stata mal posta. Nello specifico, la relazione non è stata una decisione finale, tale essendo invece la determinazione del direttore regionale dell’Agenzia. Il direttore regionale ha infatti recepito la proposta del RUP, integrando così una condivisione implicita o esplicita, e ha adottato conseguentemente il provvedimento finale. Per tale motivo, la responsabilità di verificare la correttezza degli atti del procedimento è ricaduta sullo stesso e la decisione di escludere la società è rimasta a lui giuridicamente imputata, come soggetto competente. In altre parole, per il Tribunale ha assunto rilevanza non tanto l’utilizzo dell’IA fatto nella procedura, quanto l’accertamento circa la valutazione amministrativa e, in sintesi, se questa sia stata o meno sostituita da un automatismo.

Successivamente, il Collegio ha analizzato il problema dei richiami giurisprudenziali contenuti nella relazione, ammettendo che se anch’essi fossero errati, e tale errore fosse disceso da un uso malaccorto dell’intelligenza artificiale, tale fatto sia comunque “irrilevante nell’ambito della valutazione della legittimità di un provvedimento a cui è chiamato il giudice amministrativo adito con la domanda impugnatoria, visto che, non vigendo per gli atti amministrativi il principio dello stare decisis, il richiamo a precedenti giurisprudenziali non conferisce all’atto alcuna “patente” di legittimità”. Infatti, il TAR ha chiarito che, ad assumere rilevanza ai fini della legittimità dell’atto, siano invece i principi giuridici in esso contenuti, che devono necessariamente trovare fondamento nella giurisprudenza del GA. L’illegittimità della relazione del RUP sarebbe dunque potuta discendere da richiami giurisprudenziali errati che avessero inciso sulla sostanza della motivazione, ovvero da principi che l’IA avesse elaborato in autonomia in base ad input errati – circostanze non verificatesi. Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto che i motivi addotti nella relazione (sospensione arbitraria delle lavorazioni, inottemperanza agli ordini di servizio e tre precedenti risoluzioni contrattuali) fossero adeguati a fondare l’esclusione per un ragionevole dubbio di affidabilità nei confronti della società ricorrente, poiché rappresentano principi giuridici affermati, non potendo in ogni caso il Tribunale sostituire il proprio punto di vista alla valutazione operata dall’amministrazione.

Infine, il TAR ha considerato il comportamento del RUP, che ha in parte fatto utilizzo dell’IA, assimilandolo a quello di un avvocato nella redazione di un atto processuale. In particolare, è stato riconosciuto come moderno modus operandi la ricerca tramite intelligenza artificiale di precedenti giurisprudenziali riguardanti tematiche specifiche, comune a diversi operatori del settore, che però non incide sulla parte volitiva dell’atto stesso. In questo senso, il Tribunale ha affermato il principio per cui la tecnologia possa supportare la ricerca, ma mai sostituire la valutazione che appartiene al funzionario pubblico.

La decisione assume rilevanza sotto molteplici prospettive. Innanzitutto, è una delle prime pronunce in cui il Giudice Amministrativo è chiamato a decidere sull’uso dell’intelligenza artificiale nella redazione di atti del procedimento amministrativo: non più argomento di dibattiti teorici, bensì oggetto di una controversia concreta.

In secondo luogo, risulta significativo rimarcare il nesso con precedenti pronunce amministrative (in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857) che, seppure con sfumature diverse, solidificano le stesse categorie di strumenti automatizzati: da una parte un mero supporto, dall’altra una vera e propria decisione. Le garanzie contenute nell’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, ancora una volta, sembrano trovare piena applicazione solo davanti alla seconda fattispecie. Inoltre, il principio della riserva di umanità viene qui riaffermato, con una lettura più elastica: un utilizzo (anche errato) dell’IA non può determinare in sé l’illegittimità dell’atto amministrativo, risultando infatti necessaria una valutazione caso per caso del processo decisionale nella sua interezza.

In terzo luogo, l’assimilazione del comportamento dell’avvocato con quello del RUP, relativamente all’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca giuridica, risulta particolarmente interessante, specie sotto i profili di responsabilità che entrambe le figure incontrano nello svolgimento delle loro funzioni. I rischi in questo senso sono affiorati più velocemente per quanto riguarda gli avvocati, alcuni dei quali hanno già subito conseguenze, disciplinari e non, a seguito di usi non verificati dell’intelligenza artificiale negli atti processuali (ex multis, Trib. Siracusa, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338; TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348). Risultati del genere potrebbero costituire un monito prezioso per tutti gli operatori del settore giuridico che fanno un utilizzo sempre più frequente di tali mezzi.

In conclusione, la pronuncia in esame è collocabile nell’ambito di una più ampia e progressiva definizione, operata dai TAR e dal Consiglio di Stato, di un ecosistema digitale che sembra essere in continuo mutamento. Gli strumenti dell’IA non solo progrediscono a passo sostenuto nel loro sviluppo tecnico ma risultano sempre più presenti nell’andamento, ad ogni livello, della pubblica amministrazione – creando in tal modo il rischio concreto che possano in futuro sfuggire alle categorie di automazione finora elaborate dalla giurisprudenza amministrativa.

2. LA PROMESSA DI FAIR TRAVEL DI VOLOTEA: MODIFICHE DEL PREZZO E TUTELA AMMINISTRATIVA DEL CONSUMATORE a cura di Martina Rossi

Una recente vicenda sottoposta all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguarda la politica commerciale denominata “Promessa di Fair Travel”, introdotta dalla compagnia aerea Volotea S.L. per fronteggiare il rincaro del carburante conseguente alla crisi medio-orientale. Nello specifico ambito della tutela amministrativa del consumatore, il caso rileva sia sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette sia sotto quello delle clausole vessatorie, consentendo di osservare l’impiego complementare di differenti strumenti di public enforcement consumeristico.

Il procedimento PS13158 è stato avviato il 4 giugno 2026, con contestuale apertura di un sub-procedimento cautelare. La “Promessa di Fair Travel”, applicata dal 16 marzo 2026, prevedeva un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, in aumento o in diminuzione, collegato all’andamento del prezzo del Brent. In particolare, sette giorni prima della partenza Volotea poteva richiedere al passeggero il pagamento di un supplemento compreso tra 6 e 14 euro per passeggero e per tratta per poter usufruire del biglietto già acquistato. Il consumatore poteva, in alternativa, modificare gratuitamente il volo oppure cancellare il viaggio ottenendo un rimborso di pari valore sotto forma di crediti Volotea; il mancato pagamento dell’adeguamento comportava invece la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso.

L’istruttoria è stata avviata per verificare una possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo. Nella valutazione preliminare dell’AGCM, la condotta presenta due distinti profili di criticità. Sotto il primo, relativo alla possibile natura ingannevole della pratica, viene in rilievo la trasparenza del prezzo: il consumatore potrebbe essere difatti indotto a scegliere il volo sulla base di un corrispettivo che poi però potrebbe non coincidere con quello effettivamente necessario per usufruire del servizio acquistato. Sotto il secondo profilo, relativo invece alla possibile aggressività della condotta, la richiesta di un supplemento formulata in prossimità della partenza potrebbe determinare un indebito condizionamento. Il passeggero, avendo ormai programmato il viaggio ed eventualmente sostenuto ulteriori costi, si troverebbe infatti in una posizione nella quale le alternative al pagamento possono risultare concretamente meno praticabili rispetto al momento della prenotazione.

Con provvedimento del 23 giugno 2026, n. 32000, l’Autorità è intervenuta in via cautelare. In esecuzione del provvedimento, Volotea ha sospeso le richieste di pagamento dell’adeguamento relative alle prenotazioni interessate, eliminato dal sito italiano i riferimenti alla “Promessa di Fair Travel” ed espunto dalle condizioni generali di trasporto l’art. 4.9, relativo appunto all’adeguamento del prezzo del carburante. L’intervento evidenzia la dimensione preventiva della tutela amministrativa: in questo senso si nota come l’Autorità possa incidere sulla prosecuzione di una condotta potenzialmente pregiudizievole senza attendere la conclusione dell’istruttoria e l’eventuale applicazione di una sanzione.

La vicenda ha assunto ulteriore rilievo con l’estensione oggettiva del procedimento, comunicata il 16 luglio 2026 e pubblicata nel Bollettino AGCM n. 35 del 31 agosto, che ha riguardato tutte le prenotazioni effettuate tra il 16 marzo e il 9 giugno attraverso i canali destinati al mercato italiano, comprese quelle relative a voli privi di origine o destinazione nel territorio nazionale. Soprattutto, il procedimento è stato esteso alla possibile vessatorietà dell’art. 4.9 delle condizioni generali di trasporto ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del consumo.

Come premesso, la clausola suddetta attribuiva a Volotea, in presenza di variazioni straordinarie dei prezzi del carburante incidenti sui mercati energetici internazionali, la facoltà di applicare prima della partenza un adeguamento temporaneo del prezzo, sia al rialzo sia al ribasso. La metodologia, le soglie e i limiti dell’adeguamento erano pubblicati sul sito della compagnia e il passeggero veniva informato, durante la prenotazione, della possibilità di una successiva variazione. Con il perfezionamento dell’acquisto, egli ne accettava preventivamente l’eventuale applicazione e autorizzava Volotea ad addebitare l’aumento, o a rimborsare l’eventuale diminuzione, attraverso il medesimo strumento di pagamento.

Secondo la valutazione preliminare dell’AGCM, la clausola, considerata in sé e nel contesto complessivo delle condizioni contrattuali, appare suscettibile di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo. Il 2 settembre 2026 è stata pertanto pubblicata la consultazione prevista dall’art. 37-bis, disposta dopo l’adunanza dell’Autorità del 1° settembre. Allo stato, dunque, non è intervenuto un accertamento definitivo della vessatorietà della clausola.

Sotto il profilo giuridico, il primo elemento di interesse riguarda il rapporto tra trasparenza del prezzo ed equilibrio sostanziale del rapporto contrattuale. L’informazione preventiva circa la possibilità di un adeguamento rappresenta certamente un elemento rilevante: la stessa clausola prevedeva la comunicazione della metodologia applicabile e un meccanismo simmetrico, suscettibile di operare anche a vantaggio del passeggero in caso di diminuzione del costo del carburante. Ciò non risolve, tuttavia, il problema della tutela. Il consumatore conclude infatti il contratto sulla base di un determinato prezzo, mentre l’importo effettivamente dovuto può essere modificato successivamente in ragione di circostanze estranee alla sua sfera di controllo. Assume rilievo, in questo quadro, anche l’art. 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008, che impone specifici obblighi di trasparenza del prezzo finale delle tariffe aeree.

A questo profilo si collega la questione della distribuzione del rischio economico tra professionista e consumatore. Il meccanismo predisposto da Volotea tende, infatti, a trasferire sul passeggero almeno una parte delle conseguenze economiche derivanti dall’aumento di uno dei principali costi dell’attività d’impresa. La possibilità di una variazione anche al ribasso attenua l’unilateralità economica del meccanismo, ma non risolve integralmente il problema giuridico: occorre stabilire entro quali limiti il professionista possa incidere, dopo la conclusione del contratto, sul corrispettivo sulla cui base il consumatore ha assunto la propria decisione commerciale. Nel settore aereo tale questione è particolarmente rilevante, poiché il prezzo costituisce uno dei principali criteri di comparazione tra offerte concorrenti e una variazione comunicata pochi giorni prima della partenza può ridurre sensibilmente la concreta praticabilità delle alternative disponibili.

Il caso evidenzia, infine, la complementarità tra differenti strumenti amministrativi di tutela del consumatore. La medesima operazione economica viene esaminata sotto tre prospettive: la trasparenza delle informazioni e del prezzo, l’eventuale indebito condizionamento della decisione commerciale e l’equilibrio del regolamento contrattuale predisposto dal professionista. A tali profili si aggiunge il potere cautelare, attraverso il quale la tutela può essere anticipata rispetto alla conclusione dell’accertamento. Non si tratta, pertanto, di una semplice sovrapposizione di discipline: la normativa sulle pratiche commerciali scorrette protegge il processo di formazione e la libertà della decisione economica del consumatore, mentre il controllo sulle clausole vessatorie investe l’assetto dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La vicenda Volotea appare così rappresentativa della natura articolata della tutela amministrativa del consumatore, nella quale l’intervento dell’AGCM non si esaurisce nella repressione ex post dell’illecito, ma può incidere preventivamente sulla condotta dell’impresa e sul contenuto delle condizioni contrattuali. Rimane aperta la questione centrale posta dal procedimento: entro quali limiti l’esigenza del professionista di fronteggiare variazioni eccezionali dei propri costi possa giustificare una modifica del prezzo successiva alla conclusione del contratto, senza compromettere la trasparenza del corrispettivo, la libertà della decisione commerciale e l’equilibrio delle posizioni contrattuali.

3. EMERGENCY DOCKET E JUDICIAL REVIEW DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA DURANTE LA SECONDA AMMINISTRAZIONE TRUMP: IL CASO UNITED STATES POSTAL SERVICE V. CALIFORNIA a cura di Michela Rotundo

Il ricorso all’emergency docket della Supreme Court è cresciuto sensibilmente, in particolare nelle controversie relative all’azione amministrativa, durante il secondo mandato del Presidente Donald Trump. In numerose controversie l’Amministrazione ha infatti presentato emergency applications per ottenere la sospensione di provvedimenti con cui le corti federali inferiori avevano temporaneamente impedito l’attuazione di executive orders, regolamenti o altre misure dell’Esecutivo. Il fenomeno assume particolare rilievo rispetto alla judicial review sull’azione amministrativa, poiché tali decisioni possono incidere immediatamente sull’efficacia delle misure adottate dall’Esecutivo durante la pendenza del giudizio.

È stato il professore William Baude della University of Chicago a utilizzare per la prima volta nel 2015 l’espressione shadow docket – oggi spesso sostituita da quelle, meno connotate, di interim docket, emergency docket o non-merits docket – per indicare l’insieme dei provvedimenti che la Supreme Court adotta al di fuori dell’ordinario procedimento di merito, senza un’istruttoria completa né oral argument, di regola in controversie non ancora definite dalle corti inferiori. Esso comprende principalmente provvedimenti di natura cautelare, quali stays e injunctions, ma anche decisioni sommarie e grant, vacate and remand orders (GVR). Le emergency applications consentono alle parti di richiedere un intervento immediato della Supreme Court prima che la controversia abbia completato l’ordinario percorso processuale.

Il procedimento si differenzia sotto diversi profili dall’ordinario merits docket. Mentre la definizione di una controversia attraverso quest’ultimo può richiedere più di un anno, le emergency applications sono destinate a stabilire in tempi molto più brevi quale disciplina debba trovare temporaneamente applicazione mentre le corti inferiori continuano a esaminare le questioni di merito. Il procedimento è normalmente caratterizzato da una valutazione sommaria e dall’assenza di oral argument. Inoltre, la Supreme Court può pronunciarsi attraverso ordini sintetici, senza sviluppare in maniera dettagliata le ragioni della decisione e senza che sia sempre reso noto il voto dei singoli Justices.

Dal ritorno alla Presidenza, l’Amministrazione ha presentato alla Supreme Court un numero senza precedenti di emergency applications, giunto, alla data del 22 settembre 2026, a quota quarantadue.

Secondo un’analisi pubblicata dalla CNN, il Governo ha ottenuto un esito favorevole in oltre il 70% delle emergency applications promosse durante il secondo mandato.

L’esito favorevole ottenuto in sede cautelare non ha tuttavia sempre trovato conferma nella successiva decisione di merito, nella quale la stessa Supreme Court si è in più occasioni pronunciata in senso sfavorevole all’Amministrazione.

Proprio queste caratteristiche hanno alimentato il dibattito sul rapporto tra emergency docket e judicial review. La Corte può infatti pronunciarsi sull’efficacia immediata di misure destinate a produrre conseguenze potenzialmente di portata nazionale prima che sia intervenuta una decisione definitiva sul merito. Il problema non riguarda la formale eliminazione del controllo giurisdizionale, perché le controversie continuano il proprio percorso davanti alle corti federali e la decisione sull’emergency application non determina necessariamente l’esito finale. Tuttavia, quando la Supreme Court sospende una preliminary injunction pronunciata contro l’Amministrazione, il controllo cautelare esercitato dalla corte inferiore viene temporaneamente privato dei propri effetti, consentendo all’Esecutivo di applicare la misura contestata mentre la sua legittimità è ancora oggetto di giudizio. Una decisione formalmente provvisoria può quindi determinare quale disciplina trovi concretamente applicazione durante la pendenza del giudizio, anche con conseguenze di portata nazionale.

L’utilizzo ripetuto delle emergency applications da parte dell’Amministrazione Trump ha indotto a interrogarsi sulla possibilità che il ricorso sistematico a tali istanze cautelari possa ridurre, almeno temporaneamente, l’effettività della judicial review sull’azione amministrativa.

Tale esito non è tuttavia automatico: la Supreme Court ha infatti respinto alcune emergency applications dell’Amministrazione, da ultimo in United States Postal Service v. California, relativa alla disciplina del voto per corrispondenza nelle elezioni federali.

La controversia trae origine da una direttiva adottata dal Presidente Trump nel marzo 2026 in materia di voto per corrispondenza nelle elezioni federali. In attuazione della direttiva, nell’agosto 2026 lo United States Postal Service ha adottato una final rule contenente nuovi requisiti per il trattamento del federal ballot mail. La disciplina richiedeva che le buste utilizzate per l’invio delle schede elettorali avessero tre specifiche caratteristiche: un apposito election-mail logo, la compatibilità con i sistemi di scansione ad alta velocità e un codice a barre individuale associato a ciascun elettore. Gli Stati avrebbero inoltre dovuto sottoporre allo United States Postal Service il modello delle buste e trasmettere determinate informazioni attraverso un apposito portale. La corrispondenza non conforme non sarebbe stata accettata e sarebbe stata restituita allo Stato interessato, che avrebbe potuto procedere a un nuovo invio dopo aver corretto le irregolarità. 

La direttiva presidenziale era già stata oggetto di un precedente giudizio, instaurato nell’aprile 2026 da 23 Stati e dal District of Columbia. Il 25 giugno la District Court aveva adottato una permanent injunction contro l’attuazione di alcune disposizioni della direttiva. In Trump v. California, il 24 agosto 2026, la Supreme Court aveva tuttavia accolto l’emergency application del Governo e sospeso l’injunction. La Corte ritenne che il Governo avesse dimostrato una sufficiente probabilità di successo sulla propria contestazione della jurisdiction della District Court, fondata sull’assenza dei requisiti necessari per gli stati per presentare ricorso, in particolare i requisiti di standing, che richiede che il ricorrente abbia subito un pregiudizio concreto e imminente, e di ripeness, che impedisce alle corti federali di pronunicarsi su controversie la cui soluzione dipenda da eventi futuri e contigenti che potrebbero non verificarsi come previsto o non verificarsi affatto. La Corte considerò inoltre sussistente il rischio di irreparable harm per il Governo e ritenne che il balance of equities non ostasse alla concessione dello stay. 

Dopo l’adozione della suddetta final rule, alcuni Stati, guidati dalla California, e alcune organizzazioni hanno agito in giudizio davanti alla United States District Court for the District of Massachusetts contestandone la legittimità In particolare, i ricorrenti sostenevano che la disciplina violasse la ripartizione delle competenze prevista dalla Elections Clause e che lo USPS avesse introdotto requisiti in materia elettorale senza che il Congresso gli avesse attribuito tale potere. Contestavano inoltre la compatibilità della final rule con il Title 39 dello United States Code, che disciplina i poteri e le funzioni dello United States Postal Service, nonché la violazione del Voting Rights Act e del Privacy Act.

La District Court ha adottato inizialmente un temporary restraining order e successivamente una nationwide preliminary injunction che impediva l’applicazione della disciplina alle elezioni del 2026. Si trattava, anche in questo caso, di una misura cautelare, che non costituiva una pronuncia definitiva sulla legittimità della final rule. Il Governo federale ha quindi chiesto la sospensione della preliminary injunction prima alla Court of Appeals for the First Circuit, che però non ha sospeso la misura cautelare, essendo già pendente davanti alla Supreme Court un’analoga emergency application.

Con l’ordine del 14 settembre 2026, la Supreme Court ha a sua volta respinto l’istanza governativa. La Corte ha affermato che il Governo era unlikely to succeed on the merits (valutazione assimilabile al nostro fumus boni iuris) e che gli equitable factors (danno irreparabile, bilanciamento degli interessi e interesse pubblico) rilevanti ai fini della concessione dell’emergency relief non favorivano lo stay.

La conseguenza immediata della decisione è stata quindi il mantenimento dell’efficacia della preliminary injunction e l’impossibilità di applicare la final rule alle elezioni del 2026. 

All’ordine è allegata la concurring opinion del Justice Kavanaugh. Il giudice distingue la questione relativa all’esistenza del potere dello United States Postal Service da quella concernente le modalità del suo concreto esercizio. Sulla base degli scritti depositati in sede cautelare, Kavanaugh ritiene che vi fosse almeno una ragionevole possibilità che la final rule rientrasse nei poteri attribuiti al Postal Service dal Congresso, 39 U. S. C. §401(2). Ciò non era tuttavia sufficiente a giustificarne l’applicazione immediata: l’applicazione della disciplina già alle elezioni del 2026 sarebbe stata arbitrary and capricious ai sensi della section 706(2)(A) dell’Administrative Procedure Act, poiché le autorità elettorali statali e locali non disponevano di tempo sufficiente per adeguarsi ragionevolmente ai nuovi requisiti. Il vizio, dunque, non attiene all’esistenza del potere regolamentare del Postal Service, ma alla scelta di applicare la nuova disciplina a ridosso della scadenza elettorale. 

Di segno opposto è il dissent del Justice Alito, cui aderisce il Justice Thomas. Secondo Alito, il Governo aveva soddisfatto i requisiti necessari per ottenere lo stay. Il dissent contesta anzitutto la legittimazione ad agire di alcune delle organizzazioni ricorrenti, ritenendo il pregiudizio da esse prospettato troppo astratto e non riferito a membri specificamente individuati, e affronta poi la questione della sindacabilità degli atti del Postal Service ai sensi dell’Administrative Procedure Act. 

Quest’ultimo profilo assume particolare rilievo ai fini del controllo sull’azione amministrativa. Alito osserva che il Congresso ha ampiamente sottratto l’esercizio dei poteri dello United States Postal Service alla review prevista dall’APA, APA. 39 U. S. C. §410(a). Poiché il sindacato giurisdizionale presuppone un fondamento legislativo che fondi l’azione (cause of action), 5 U. S. C. §§702, 704, in assenza dell’azione prevista dall’APA gli Stati ricorrenti avrebbero dovuto fare ricorso a una forma residuale di ultra vires review ammessa però solo nel caso in cui l’agenzia abbia agito interamente al di là dei poteri delegati e in contrasto con uno specifico divieto legislativo.

Secondo Alito, tale soglia non risultava raggiunta. La legislazione attribuisce infatti allo United States Postal Service ampi poteri di regolamentazione della raccolta, gestione, trasporto, consegna e restituzione della corrispondenza. Il giudice precisa di non prendere posizione sull’esito di sindacato di merito sulla sussistenza del potere, ritenendo sufficiente, in sede cautelare, che l’interpretazione sostenuta dal Postal Service non apparisse manifestamente incompatibile con il potere conferitogli dal Congresso. 

Alito considera inoltre soddisfatto il requisito dell’irreparable harm. Il mantenimento della preliminary injunction avrebbe impedito al Governo di applicare la disciplina alle elezioni del 2026 e un’eventuale riforma della preliminary injunction sarebbe intervenuta troppo tardi per consentirne l’attuazione. Anche il balance of equities avrebbe, secondo il dissent, favorito il Governo, dato l’interesse pubblico ad applicare la final rule e l’obiettivo dichiarato di rendere più riconoscibile il federal ballot mail al fine di contrastare le frodi elettorali.

Il caso United States Postal Service v. California mostra entrambe le facce dell’emergency docket e gli effetti che queste decisioni possono produrre nel corso del giudizio. Pur avendo carattere provvisorio, esse possono stabilire se un provvedimento amministrativo possa essere applicato o meno in attesa della decisione definitiva. L’emergency docket può dunque incidere concretamente sull’effettività della judicial review, anche se il suo utilizzo non conduce necessariamente alla sospensione delle decisioni adottate dalle corti inferiori.

4. L’ESCLUSIONE DAGLI APPALTI PUBBLICI PER RAGIONI DI SICUREZZA NAZIONALE: LE CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE NELLE CAUSE RIUNITE C-271/25 E C-334/25 a cura di Marco Todisco

Lo scorso 8 settembre 2026, l’avvocato generale presso la Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito Cgue o Corte di giustizia), Andrea Biondi, ha presentato le proprie conclusioni nelle cause riunite C-271/25, Autovici, e C-334/25, Skinest Baltija, aventi a oggetto la compatibilità con il diritto dell’Unione europea dell’esclusione di operatori economici dalle procedure di appalto pubblico per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

Prima di esaminare più nello specifico le conclusioni dell’avvocato generale, è opportuno richiamare brevemente i fatti all’origine delle controversie. A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, il governo lituano ha introdotto una disciplina che permette di respingere la domanda di partecipazione o l’offerta di determinati operatori economici per ragioni di sicurezza nazionale. In entrambi i casi l’esclusione è stata disposta sulla base delle informazioni trasmesse agli enti appaltanti dall’autorità lituana competente per la valutazione delle minacce alla sicurezza dello Stato. Le società Autovici e Skinest Baltija sono state quindi escluse dalle rispettive procedure di appalto e hanno impugnato le relative decisioni dinanzi ai giudici nazionali. Le controversie sono giunte alla Corte suprema di Lituania, che ha sottoposto alla Cgue una serie di questioni pregiudiziali.

Innanzitutto, il giudice del rinvio ha chiesto se la causa di esclusione debba essere ricondotta ai motivi facoltativi previsti dall’articolo 57 della direttiva 2014/24/UE, con conseguente applicazione delle relative garanzie procedimentali – tra cui rientrano la valutazione in concreto dell’esclusione da parte dell’ente aggiudicatore, la possibilità per l’operatore di adottare misure correttive e i limiti temporali della misura – oppure se debba essere qualificata come causa autonoma e «sui generis», sottratta a tali garanzie.  Il giudice del rinvio si è interrogato anche sulla compatibilità con i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità di un meccanismo automatico fondato su un’informativa vincolante dell’autorità competente in materia di sicurezza nazionale, che impedisca all’ente appaltante qualsiasi valutazione autonoma del rischio. Un’ulteriore questione ha riguardato la possibilità di fondare l’esclusione su un precedente provvedimento amministrativo adottato dalla medesima autorità nell’ambito di un’altra procedura di gara, privo di un termine di vigenza e senza una verifica dell’attualità delle circostanze che ne avevano giustificato l’adozione.

A tali profili si aggiungono ulteriori questioni relative alle garanzie procedurali e giurisdizionali riconosciute all’operatore escluso. In particolare, il giudice del rinvio si è interrogato sulla possibilità di disporre l’esclusione in assenza di una motivazione completa e su quali informazioni debbano comunque essere comunicate all’interessato. Il giudice si è inoltre chiesto se sia conforme al diritto dell’Unione un sistema nel quale il giudice nazionale possa avere pieno accesso agli elementi classificati posti a fondamento dell’esclusione, mentre il medesimo accesso sia precluso all’interessato. Infine, un’ulteriore questione ha riguardato la compatibilità con i principi di trasparenza e parità di trattamento di un’esclusione fondata su una disposizione generale in materia di sicurezza nazionale non indicata nei documenti di gara.

Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale ha riconosciuto che i motivi di esclusione dagli appalti, fondati sull’esigenza di tutelare la sicurezza nazionale, presentano carattere autonomo e«sui generis» rispetto alle cause tipizzate dalle relative direttive. Essi perseguono una finalità volta a prevenire minacce alla sicurezza dello Stato, e si distinguono dalle ordinarie cause di esclusione, dirette a verificare l’affidabilità dell’operatore o a sanzionare condotte illecite. La loro specificità deriva anche dall’assenza, nelle direttive in materia di appalti, di cause di esclusione esplicitamente fondate su ragioni di sicurezza nazionale, ambito nel quale agli Stati membri è riconosciuta una competenza esclusiva (ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, Trattato sull’Unione europea) e dove sono previsti interventi più rapidi e incisivi, sulla «base di un approccio preventivo». Oltre a questo, l’esclusione del singolo operatore economico viene considerata come una misura «meno invasiva» rispetto ad esempio all’«esclusione dell’intero appalto dall’ambito di applicazione delle direttive», non essendo quindi contrario al principio di proporzionalità.

Per di più, l’avvocato generale ha riconosciuto la possibilità di attribuire carattere vincolante alle determinazioni dell’autorità competente in materia di sicurezza nazionale nei confronti degli enti appaltanti, ammettendo così l’esclusione automatica dell’operatore senza che tale meccanismo contrasti con il diritto dell’Unione. L’esercizio di tale competenza deve comunque rispettare alcune «esigenze fondamentali»: l’autorità è tenuta a svolgere una valutazione concreta e individuale, fondata su elementi attuali e rilevanti e conforme ai principi di proporzionalità e di tutela dei diritti fondamentali; la decisione deve essere adeguatamente motivata e soggetta a un controllo giurisdizionale effettivo; la durata dell’esclusione deve, a sua volta, essere proporzionata e determinata caso per caso, in funzione del rischio che la misura mira a prevenire. Nel rispetto di tali condizioni, è possibile estendere anche a una nuova procedura di gara gli effetti di una precedente decisione relativa ai rischi per la sicurezza nazionale.

A tutela dell’effettività del diritto di difesa e, più in generale, del diritto a un ricorso effettivo, devono essere assicurate all’operatore interessato garanzie procedurali minime, tra cui la possibilità di esprimere il proprio punto di vista e di accedere agli elementi rilevanti del fascicolo. Tali garanzie devono tuttavia essere bilanciate con le esigenze di tutela della sicurezza nazionale, che possono giustificare limitazioni all’accesso a determinate informazioni, nonché richiedere una particolare celerità ed efficienza dell’azione amministrativa. In quest’ottica, all’operatore interessato deve essere comunicato il contenuto essenziale della decisione e delle ragioni che la sorreggono, senza che ciò imponga la divulgazione di informazioni classificate o la cui rivelazione possa compromettere la sicurezza nazionale. Al contempo, il giudice chiamato a pronunciarsi sulla legittimità dell’esclusione deve poter accedere a tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, comprese le informazioni riservate, garantendo così una tutela giurisdizionale effettiva.

L’avvocato generale ha infine ritenuto che la mancata indicazione, nei documenti di gara, della causa di esclusione prevista dalla normativa nazionale in materia di sicurezza nazionale non contrasti con i principi di parità di trattamento e trasparenza, trattandosi di una disposizione di diritto nazionale che un operatore economico ragionevolmente informato e diligente è tenuto a conoscere.

Sebbene le conclusioni dell’avvocato generale non vincolino la Corte di giustizia, esse offrono un’interpretazione significativa del rapporto tra disciplina degli appalti e tutela della sicurezza nazionale, riconoscendo agli Stati membri un ampio margine di autonomia nell’adozione di misure volte a prevenire le relative minacce, pur ribadendo il rispetto dei principi fondamentali dai quali non si può prescindere. Occorrerà quindi attendere la pronuncia della Corte di giustizia per verificare in che misura essa recepirà tale impostazione e, in particolare, come risponderà ai dubbi sollevati dalla Corte suprema lituana. La questione assume particolare interesse anche alla luce della proposta del nuovo regolamento sugli appalti, presentata lo scorso 9 settembre 2026, che consentirà di valutare in quale misura tali problematiche troveranno riscontro nella futura disciplina europea e quale ruolo potranno assumere gli appalti pubblici nella tutela della sicurezza nazionale.

5. IL PUBLIC PROCUREMENT ACT: UN PRIMO SGUARDO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO EUROPEO SUI CONTRATTI PUBBLICI a cura di Agnese Trani

Il 9 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento COM(2026) 590, dando avvio alla più radicale revisione del quadro unionale dei contratti pubblici dalle direttive del 2014. Il testo, denominato Public Procurement Act, si propone di sostituire con un unico regolamento le direttive 2014/23/UE sulle concessioni, 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari e 2014/25/UE sugli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, incidendo altresì sulle disposizioni settoriali in materia attualmente vigenti. La proposta segue la disciplina ordinaria di cui agli artt. 289 e 294 TFUE e dovrà pertanto essere esaminata e approvata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.

La riforma si inserisce in un periodo di generale ripensamento della funzione della domanda pubblica nell’economia europea. Alla tradizionale funzione dell’appalto quale strumento di acquisizione di beni, servizi e lavori si affianca sempre più una funzione strategica, che ne valorizza l’impiego come leva per orientare gli investimenti, sostenere l’innovazione e le transizioni verde e digitale, rafforzare la base industriale europea e ridurre le dipendenze suscettibili di incidere sulla sicurezza economica e sull’autonomia strategica dell’Unione. La rilevanza di tale funzione emerge con particolare evidenza dalla dimensione economica del settore: secondo la Commissione, la spesa pubblica per appalti e concessioni mobilita ogni anno circa il 15% del PIL dell’Unione (circa 2.500 miliardi di euro), costituendo una delle più potenti leve di politica pubblica di cui l’Europa dispone.

Con riguardo al piano delle fonti, un aspetto significativo sta nella volontà di abrogare le vigenti direttive tramite regolamento. Tale scelta, lungi dal costituire un mero atto di riordino formale, segna il passaggio da un modello fondato sul recepimento interno da parte degli Stati membri a una disciplina direttamente applicabile, più integrata e volta a ridurre le divergenze prodotte dalle diverse legislazioni nazionali. La base giuridica individuata dalla Commissione è l’art. 114 TFUE, che consente l’adozione di misure tese al ravvicinamento delle normative nazionali per l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno. Gli obiettivi riconducibili alla politica industriale e commerciale, di cui agli artt. 173 e 207 TFUE, assumono invece carattere accessorio, ferma restando la competenza esclusiva dell’Unione in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda l’accesso degli operatori di Paesi terzi al mercato europeo degli appalti.

L’iniziativa si fonda su una valutazione critica del quadro delineato dalle direttive del 2014, dalla quale sono emerse plurime carenze: eccessiva complessità e scarsa flessibilità delle procedure, con conseguente incertezza giuridica per amministrazioni e operatori economici; concorrenza sostanzialmente stagnante; limitata partecipazione delle PMI e degli operatori transfrontalieri; persistente prevalenza del criterio del prezzo e ricorso ancora contenuto a criteri ambientali, sociali e di innovazione; insufficiente chiarezza delle regole relative all’accesso al mercato degli operatori di Paesi terzi, non più pienamente adeguate al mutato contesto geopolitico; frammentazione dei sistemi nazionali di e-procurement e persistenti carenze nella qualità e nella disponibilità dei dati, tali da ostacolare la trasparenza, il monitoraggio, la governance strategica e la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Per far fronte a tali criticità la proposta individua quattro direttrici di intervento: semplificazione normativa, valorizzazione della qualità nell’aggiudicazione, digitalizzazione integrata, rafforzamento della sicurezza e dell’autonomia strategica.

Quanto alla semplificazione, oltre alla più generale razionalizzazione del quadro normativo derivante dalla riunificazione in un unico regolamento delle discipline oggi contenute nelle tre direttive del 2014, la proposta interviene anche sull’architettura delle principali procedure di aggiudicazione, riducendole da cinque a tre (artt. 31, 34, 36 e 41 ss.). 

Permangono la procedura aperta, nella quale gli operatori economici presentano le offerte sin dall’avvio della gara, e la procedura dinamica, che consente agli operatori di entrare nel sistema e di essere successivamente invitati a presentare offerte o a negoziare in relazione alle specifiche esigenze che emergono nel corso della sua validità. A queste si affianca una procedura per l’innovazione, destinata allo sviluppo e all’acquisizione di soluzioni innovative non ancora disponibili sul mercato.

La semplificazione procedurale si accompagna a un ampliamento dei margini di flessibilità riconosciuti alle amministrazioni aggiudicatrici: le consultazioni preliminari di mercato sono chiarite e incentivate come ordinario strumento preparatorio; i criteri di selezione devono essere limitati a quanto necessario e proporzionato; vengono contenuti i requisiti eccessivi di fatturato e le richieste ingiustificate di precedente esperienza nel settore pubblico, mentre è ampliata la possibilità di ricorrere alla negoziazione con gli operatori economici. La disciplina continua, inoltre, ad applicarsi agli enti operanti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, ferma restando la possibilità di esenzione quando l’attività sia direttamente esposta alla concorrenza in mercati liberamente accessibili. Anche le concessioni vengono ricondotte al medesimo quadro regolatorio, attraverso l’applicazione delle regole procedurali comuni, integrate ove necessario da disposizioni specifiche che tengano conto delle peculiarità. Secondo le stime della Commissione, l’insieme di tali misure di semplificazione potrebbe determinare risparmi amministrativi annui pari a circa 650 milioni di euro, di cui 80 milioni per le stazioni appaltanti e 570 milioni per gli operatori economici.

Un secondo asse della riforma riguarda la valorizzazione della qualità nell’aggiudicazione e, più in generale, il rafforzamento della funzione strategica degli appalti pubblici. La proposta costruisce infatti un quadro unitario per integrare obiettivi di politica pubblica nella progettazione della procedura, nella selezione dell’offerta e nell’esecuzione del contratto. Per raggiungere tali fini, il criterio ordinario di aggiudicazione diventa, ai sensi dell’art. 98 della proposta, quello del miglior rapporto qualità-prezzo (Best Price-Quality Ratio), con una ponderazione minima dei criteri qualitativi pari al 30% del punteggio complessivo, elevata al 50% per i contratti ad alta intensità di manodopera (labour-intensive). È ammessa una deroga secondo una logica di comply or explain, purché l’amministrazione motivi in che modo la qualità della prestazione sia comunque assicurata.

Ulteriore elemento innovativo risiede nella nozione di qualità, che assume un contenuto ampio e comprende, oltre agli elementi tecnici ed economici, considerazioni ambientali e climatiche, profili sociali, innovazione, sicurezza e resilienza degli approvvigionamenti, purché i relativi criteri siano collegati all’oggetto del contratto e risultino non discriminatori, proporzionati, specifici, oggettivi e misurabili. Sul versante ambientale, la proposta rafforza le basi giuridiche per l’utilizzo di requisiti verdi lungo l’intero ciclo dell’appalto, valorizzando economia circolare, contenuto riciclato e ricondizionato, recupero dei rifiuti ed efficienza energetica, e consente l’introduzione di requisiti obbligatori per determinate categorie di prodotti. Sul piano sociale, vengono espressamente valorizzati obiettivi quali inclusione, integrazione nel mercato del lavoro, accessibilità delle persone con disabilità, condizioni di lavoro, formazione e riqualificazione professionale, parità di genere e tutela dei diritti umani nelle catene di approvvigionamento, mantenendo strumenti specifici quali gli appalti riservati e le discipline dedicate ai servizi sociali, sanitari ed educativi.

Particolare rilievo assume poi l’innovazione: la nuova procedura consente alle amministrazioni di formulare esigenze o sfide da soddisfare anziché limitarsi a specifiche tecniche predeterminate, di valutare differenti soluzioni, sperimentarle e validarle e, successivamente, acquisire quella maggiormente idonea.

Un ulteriore asse della riforma riguarda la digitalizzazione e l’integrazione dell’ecosistema europeo degli appalti pubblici. La proposta mira a superare l’attuale frammentazione dei sistemi nazionali di e-procurement attraverso la creazione di un’infrastruttura comune fondata su interoperabilità, standard armonizzati e specifiche condivise, così da consentire la comunicazione tra piattaforme differenti.

Il nuovo assetto prevede inoltre un servizio elettronico europeo per la verifica delle cause di esclusione, dei requisiti di partecipazione e dell’origine degli operatori economici, basato su profili e credenziali digitali interoperabili e sull’applicazione generalizzata del principio once-only, in forza del quale le amministrazioni non possono richiedere informazioni o documenti già disponibili nei sistemi pubblici. Sul piano dei dati, ciascuno Stato membro dovrà istituire un National Public Procurement Data Space, destinato a confluire nel Public Procurement Data Space europeo, con funzioni di monitoraggio della concorrenza, dell’accesso delle PMI, della sostenibilità e della prevenzione di frodi e fenomeni corruttivi. Per l’Italia, già dotata della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e di un sistema ampiamente digitalizzato ai sensi del D.lgs. n. 36/2023, l’adeguamento riguarderà soprattutto l’interoperabilità delle infrastrutture esistenti con la nuova architettura europea.

In linea con le indicazioni della relazione Draghi sulla competitività europea, si riconosce esplicitamente la rilevanza geopolitica degli appalti pubblici. La proposta consente, e in determinati casi impone, alle amministrazioni di considerare nelle procedure i rischi connessi alla sicurezza pubblica, alle infrastrutture critiche, alla cybersicurezza, alle dipendenze strategiche, alle interruzioni delle catene di approvvigionamento e all’indebita influenza di Paesi terzi.

Viene introdotto, agli artt. 70 ss., un quadro orizzontale di European preference, volto a disciplinare in modo uniforme il trattamento degli operatori economici e dei prodotti provenienti da Paesi terzi. Il sistema distingue, anzitutto, tra operatori, beni, servizi e lavori «covered» dagli impegni internazionali assunti dall’Unione in materia di appalti pubblici e quelli che, invece, restano al di fuori di tale copertura.

Nei limiti consentiti dal diritto internazionale, le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare requisiti di preferenza europea, ad esempio restringendo la partecipazione, richiedendo una determinata origine per beni, servizi o lavori, oppure attribuendo rilievo all’origine in sede di valutazione dell’offerta. Alla Commissione è inoltre riconosciuto il potere di intervenire mediante atti delegati, sia restringendo l’accesso al mercato europeo degli appalti per operatori di Paesi terzi che non rispettino gli impegni assunti in materia di accesso al mercato, sia rendendo obbligatoria, quando ciò risponda all’interesse dell’Unione, l’applicazione di requisiti di preferenza europea nei confronti di operatori e prodotti non coperti.

A questa disciplina si affiancano specifiche misure, previste agli artt. 66 e 69, di sicurezza e resilienza per i contratti relativi a infrastrutture critiche, nell’ambito dei quali assumono rilievo i rischi connessi alla sicurezza pubblica, alla cybersicurezza, all’indebita influenza di Paesi terzi e alle dipendenze eccessive nelle catene di approvvigionamento. Le amministrazioni sono pertanto chiamate a considerare anche esigenze di diversificazione delle fonti di approvvigionamento e di preparazione alle situazioni di crisi.

La proposta non incide, allo stato, sulle procedure di gara in corso né sull’applicabilità delle direttive vigenti e delle relative normative interne di recepimento: in Italia il D.lgs. n. 36/2023 e, per la Regione Siciliana, la l.r. n. 12/2023, che continueranno a produrre effetti fino all’effettiva applicazione del regolamento e, per le parti non incise, anche successivamente. L’art. 149 della proposta prevede infatti che il regolamento diventi applicabile due anni dopo la sua entrata in vigore. Una volta operativo, esso vincolerà gli Stati membri senza necessità di recepimento e comprimerà, per i contratti di rilevanza europea, lo spazio del legislatore nazionale e regionale: resteranno ferme le competenze interne sui contratti sotto-soglia e sull’organizzazione amministrativa, mentre risulteranno sensibilmente ridotti gli spazi di attuazione normativa nazionale nei settori armonizzati, limitando la possibilità di introdurre discipline divergenti o forme di gold plating.

Il testo, composto da 149 articoli, è ancora una proposta legislativa (procedura 2026/0265/COD) e dovrà essere esaminato e negoziato da Parlamento europeo e Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria, con la concreta possibilità di modifiche rispetto alla versione presentata dalla Commissione. Nel complesso, la proposta segna il passaggio da una disciplina europea degli appalti pubblici prevalentemente incentrata sulle procedure a un modello nel quale la domanda pubblica assume una più marcata funzione di politica economica, industriale e di sicurezza. Si delinea così un quadro normativo più integrato e strategicamente orientato, che amplia, parallelamente, la responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici nell’esercizio della discrezionalità loro riconosciuta, ponendo, nei confronti di queste ultime, nuove sfide di efficienza e capacità. Un passaggio delicato in sede di approvazione sarà quello di assicurare un equilibrio tra apertura dei mercati, tutela della concorrenza e perseguimento degli interessi strategici dell’Unione, evitando che le esigenze di sicurezza economica e autonomia strategica si traducano in forme ingiustificate di chiusura e protezionismo.

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