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L’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DELLE DECISIONI AMMINISTRATIVE NELLA GIURISPRUDENZA TURCA: LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL 24 FEBBRAIO 2026

10 novembre 2026

a cura di Michela Rotundo

Il 24 febbraio 2026 l’Ottava Sezione del Consiglio di Stato turco (Danıştay) si è pronunciata con la sentenza E. 2023/6151, K. 2026/1013 sul rigetto di una domanda di autorizzazione per l’esplorazione mineraria da parte della Direzione generale degli affari minerari e petroliferi (MAPEG). L’amministrazione ha adottato questo provvedimento senza indicare delle ragioni concrete e giuridicamente giustificabili.

La questione nasce quando una società privata presenta una richiesta per ottenere un’autorizzazione per svolgere un’attività di esplorazione mineraria in un’area, situata nella provincia di Adana, classificata come gruppo IV-a che comprende materie prime energetiche, metalliche e industrali. La domanda era stata presentata alla Direzione generale degli affari minerari e petroliferi, l’autorità competente a valutare le richieste di autorizzazione secondo la normativa mineraria vigente. La Direzione generale ha quindi respinto la domanda, limitandosi a richiamare una precedente decisione della Commissione per i beni immobili, istituita in applicazione della circolare presidenziale n. 2018/8, senza tuttavia indicare quali fossero le ragioni concrete del diniego.

La società ha deciso quindi di impugnare il provvedimento della Direzione davanti al Tribunale amministrativo competente chiedendone l’annullamento. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso affermando che prima di provvedere sulla domanda, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare le informazioni e i documenti presentati dalla società richiedente per accertare il rispetto dei requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione richiesta. L’amministrazione, invece, ha deciso di rigettare la richiesta senza addurre alcuna motivazione in fatto o in diritto, così determinando l’illegittimità del provvedimento per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto, definiti nel diritto amministrativo turco come sebep unsuru.

L’autorità amministrativa ha deciso di proporre appello contro la decisione del giudice di primo grado davanti alla Corte amministrativa regionale, sostenendo la legittimità del diniego. Tuttavia, la Corte aveva respinto l’appello ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 3, della legge n. 2577 sul processo amministrativo, secondo cui il giudice d’appello deve respingere l’impugnazione qualora ritenga che la sentenza di primo grado sia conforme alla legge, confermando la sentenza di primo grado. La controversia è così giunta all’esame del Consiglio di Stato turco, che, con la pronuncia del 24 febbraio 2026, ha definitivamente respinto il ricorso dell’amministrazione e confermato l’annullamento del provvedimento. Il Consiglio di Stato ha fondato la propria decisione su due questioni principali: la possibilità di fondare il diniego sulla decisione della Commissione per i beni immobili e la mancanza di ragioni concrete che giustificassero il rigetto della domanda.

Relativamente al primo aspetto, il Consiglio di Stato ha esaminato la disciplina che si applica al rilascio delle autorizzazioni minerarie, contenuta nella legge n. 3213, con particolare riferimento agli articoli 7 e 16. L’articolo 16 stabilisce le condizioni necessarie per ottenere un’autorizzazione all’esplorazione mineraria: la presentazione di un rapporto preliminare, di un progetto di esplorazione comprensivo della documentazione relativa alla capacità finanziaria necessaria per svolgere le attività previste e il pagamento del corrispettivo richiesto. L’articolo 7 prevede che eventuali restrizioni alle attività minerarie, ulteriori rispetto a quelle già stabilite dalla legge mineraria, possono essere introdotte soltanto mediante una disposizione legislativa. Ne consegue che l’amministrazione non può imporre restrizioni alle attività di esplorazione che non siano espressamente previste dalla legge.

Ciononostante, nel caso esaminato il diniego dell’amministrazione si fondava sulla decisione di una Commissione per i beni immobili, istituita in applicazione della circolare presidenziale n. 2018/8. Tale circolare disciplinava determinate operazioni relative ai beni immobili appartenenti alle istituzioni pubbliche, prevedendo il coinvolgimento di apposite commissioni. Secondo il Consiglio di Stato, l’applicazione di tale procedura alle attività minerarie introduceva un passaggio procedimentale ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge n. 3213.

Il Collegio ha quindi richiamato l’articolo 124 della Costituzione turca e il principio della gerarchia delle fonti, sottolineando che gli atti normativi adottati dall’amministrazione, comprese le circolari, devono rispettare le disposizioni legislative e non possono introdurre restrizioni ulteriori rispetto a quelle previste dalle fonti superiori. Sulla base di questo, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il provvedimento impugnato non potesse legittimamente fondarsi sulla decisione della Commissione istituita ai sensi della circolare presidenziale in quanto tale procedura non era prevista dalla legge.

Dopo aver trattato la questione relativa alla circolare presidenziale, il Consiglio di Stato ha verificato un secondo profilo relativo all’esercizio del potere discrezionale da parte dell’amministrazione e la necessità di indicare le ragioni concrete che giustificano i provvedimenti adottati. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto che la Direzione generale degli affari minerari e petroliferi possedeva un potere discrezionale nella valutazione delle domande presentate ai sensi della normativa mineraria. Nonostante ciò, ha precisato che tale potere non può essere interpretato come una libertà assoluta di decisione.

La discrezionalità amministrativa consente di scegliere se adottare un determinato provvedimento o altre soluzioni disponibili, agendo sempre nel rispetto della legge, dell’interesse pubblico e delle esigenze del servizio. Riconoscere la titolarità di un potere discrezionale non significa tuttavia che l’autorità non debba rispettare l’obbligo di individuare ragioni concrete e giuridicamente fondate a sostegno della propria decisione.

Proprio sulla base di questo, la Corte ha richiamato l’articolo 2 della legge n. 2577 sul processo amministrativo, che consente al giudice di verificare la legittimità dei provvedimenti amministrativi anche sotto il profilo del presupposto della motivazione (sebep unsuru). Secondo il Consiglio di Stato, tale elemento è costituito dalle circostanze materiali o giuridiche che inducono l’amministrazione ad adottare un provvedimento. Da ciò deriva la necessità che l’amministrazione renda esplicite le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la propria decisione. Inoltre, come evidenzia la Corte, “tutti gli atti dell’amministrazione devono fondarsi su una causa volta alla realizzazione dell’interesse pubblico”.

Nel caso concreto, non avendo la Direzione generale indicato alcuna ragione che giustificasse il rigetto della domanda, la Corte ha concluso che il diniego, adottato esclusivamente sulla base del potere discrezionale e senza alcuna motivazione concreta, non fosse conforme al diritto.

Significativo all’interno della sentenza è anche il collegamento tra l’obbligo di motivazione e l’effettività della tutela giurisdizionale. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che l’amministrazione deve rendere esplicite le ragioni materiali e giuridiche delle proprie decisioni affinché i destinatari possano contestarne efficacemente la legittimità e il giudice possa esercitare il proprio controllo. Nel caso in questione, l’assenza di ragioni concrete a sostegno del diniego ha impedito di verificare se la decisione fosse affettivamente giustificata, portando così al suo annullamento.

Il Consiglio di Stato ha infine respinto il ricorso dell’amministrazione e confermato l’annullamento del provvedimento con cui era stata negata l’autorizzazione all’esplorazione mineraria. Il Collegio ha tuttavia precisato che tale annullamento non comportava automaticamente il rilascio dell’autorizzazione richiesta. L’amministrazione conservava infatti la possibilità di riesaminare la domanda alla luce della legge mineraria e del relativo regolamento, adottando un nuovo provvedimento, anch’esso suscettibile di impugnazione. È dunque evidente la differenza tra il controllo giurisdizionale sulla legittimità dell’azione amministrativa operato dalle Corti e l’esercizio dei poteri riconosciuti all’amministrazione di cui le Corti non possono impadronirsi. Il Consiglio di Stato non si è sostituito all’autorità nella valutazione della domanda, ma ha confermato che il provvedimento originario non poteva essere mantenuto, in quanto privo di un fondamento giuridico adeguato e di una giustificazione concreta.

La sentenza presenta anche un’opinione dissenziente relativa esclusivamente alla parte di decisione che riguarda la Commissione per i beni immobili. I giudici dissenzienti non condividevano la conclusione della maggioranza secondo cui il provvedimento non poteva fondarsi sulla decisione della Commissione. A loro avviso, infatti, la circolare presidenziale n. 2018/8 era ancora in vigore e non era mai stata dichiarata illegittima. Inoltre, poiché della Commissione facevano parte anche il Direttore generale e il Vicedirettore generale della MAPEG, ritenevano che l’autorità competente avesse comunque esercitato i propri poteri attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione. Sottolineavano anche che la MAPEG non si era opposta alla decisione di quest’ultima e aveva successivamente adottato un proprio provvedimento di rigetto. Il dissenso riguardava dunque la legittimità dell’intervento della Commissione, ma non l’esito della controversia: il dispositivo è stato adottato all’unanimità, la motivazione a maggioranza.

Dal punto di vista delle garanzie amministrative, la sentenza del 24 febbraio 2026 mette in risalto l’importanza di rendere espliciti i presupposti di fatto e di diritto delle decisioni amministrative e le conseguenze che possono derivare dalla loro mancata indicazione. Il Consiglio di Stato ha sottolineato che la discrezionalità amministrativa non è illimitata: l’amministrazione è libera di scegliere tra più soluzioni legittime, ma deve sempre esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la scelta. L’assenza di tali ragioni può determinare l’illegittimità del provvedimento, anche quando l’autorità dispone di un potere discrezionale nella materia interessata.

Un confronto può essere fatto con l’ordinamento italiano, nel quale l’articolo 3 della legge n. 241/1990 prevede, in via generale, l’obbligo di motivare le decisioni dell’amministrazione, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che sono alla base della decisione. Nella sentenza turca, invece, il Consiglio di Stato richiama l’articolo 2 della legge n. 2577, che consente al giudice di verificare la legittimità dei provvedimenti amministrativi anche rispetto ai presupposti sui quali si fondano. Sebbene le due disposizioni abbiano funzioni differenti, il confronto mette in evidenza che in entrambi gli ordinamenti vige la necessità che le decisioni amministrative siano fondate su ragioni concrete e giuridicamente giustificabili. In entrambi i casi, la possibilità di conoscere e verificare le ragioni della decisione costituisce una garanzia contro l’esercizio arbitrario del potere amministrativo.

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