
30 marzo 2026
a cura di Alessandro Nacci
Il 15 gennaio del 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata sull’interpretazione degli articoli 3 e 6 del Regolamento n. 1408/2013/UE relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) agli aiuti di stato cd. de minimis nel settore agricolo. La pronuncia fa seguito a un ricorso pregiudiziale proposto alla Corte ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte di Cassazione italiana nel 2024.
Il caso riguarda la concessione di un risarcimento a favore di un’azienda agricola marchigiana da parte dell’Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, a seguito di danni causati dalla fauna selvatica ad alcune colture di grano duro biologico dell’azienda agricola nel 2014. In particolare, a seguito di perizia effettuata dallo stesso Ambito Territoriale di Caccia, con la quale veniva quantificato il danno nella misura di EUR 1000, l’azienda agricola non vedeva tuttavia erogato il risarcimento a suo favore dall’ATC. L’ente pubblico asseriva, infatti, il mancato versamento dei fondi necessari da parte della Regione Marche. L’azienda agricola ricorreva quindi dapprima al Giudice di pace di Jesi, che accoglieva la sua istanza, successivamente confermata anche dal Tribunale di Ancona, adito con ricorso da parte dell’ATC, che aveva in quest’ultima sede sostenuto l’insussistenza del diritto al risarcimento in capo all’azienda agricola per mancanza della presentazione della dichiarazione relativa all’eventuale riscossione di altri aiuti de minimis durante l’esercizio fiscale allora in corso e nei due esercizi fiscali precedenti.
Successivamente, a seguito del ricorso proposto dall’ATC difronte alla Corte di Cassazione, la Corte sospendeva il procedimento e rimetteva alla CGUE due questioni pregiudiziali riguardanti l’interpretazione del Regolamento 1408/2013/UE. Più nello specifico, la Corte chiede ai giudici di Lussemburgo di chiarire se l’art. 3 e l’art. 6, paragrafi 1 e 2 ostino alla concessione da parte di uno Stato membro di aiuti di Stato de minimis in assenza di specifica dichiarazione da parte dell’impresa richiedente che attesti l’entità e la natura di eventuali ulteriori aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento. In aggiunta, la Corte italiana domanda se la predetta dichiarazione assurga a presupposto indispensabile per la presentazione della domanda di indennizzo oppure se possa intervenire anche solo in fase di controllo e quindi successivamente al provvedimento di concessione dell’aiuto.
Per analizzare compiutamente la soluzione prospettata dalla Corte di Giustizia pare opportuno porre alcune premesse.
Innanzitutto, per aiuti di Stato de minimis, si fa riferimento ad aiuti di Stato sotto qualsiasi forma la cui entità sia tale da non incidere sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e quindi da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza nel mercato interno dell’Unione. Ciò che maggiormente distingue gli aiuti de minimis da quelli di maggiore entità è la mancanza di un obbligo di comunicazione alla Commissione Europea da parte dello Stato membro intenzionato a concederli.
Il Regolamento n. 1408/2013/UE nasce proprio con lo scopo di permettere agli Stati di erogare aiuti de minimis in deroga alla norma generale prevista all’art. 107 del Trattato di funzionamento, che prevede l’incompatibilità degli aiuti di Stato che favoriscano talune imprese o produzioni e che conseguentemente falsino o minaccino di falsare la concorrenza. A differenza di tali aiuti, che si potrebbero definire “rilevanti”, gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono ritenuti compatibili con i trattati proprio grazie alla base giuridica fornita dal Regolamento n. 1408/2013/UE.
Nel dettaglio, l’art. 3 e l’art. 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento prevedono che qualora uno Stato intenda concedere un aiuto rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento, lo Stato informi l’impresa circa l’entità dell’aiuto e il suo carattere de minimis, fornendo altresì esplicito riferimento del Regolamento. L’art. 6 detta inoltre la regola per cui prima di concedere l’aiuto, lo Stato debba richiedere una dichiarazione all’impresa interessata relativa alla concessione di qualsiasi altro aiuto de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso. A tal riguardo, l’art. 3 specifica inoltre che gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa. Ciò dimostra quindi la rilevanza per la concessione del momento di adozione della delibera di concessione, non risultando invece determinante il momento dell’erogazione dell’aiuto.
Una particolare ipotesi in cui è concesso allo Stato procedere alla concessione dell’aiuto pur in assenza della dichiarazione da parte dell’impresa interessata è quella in cui lo Stato abbia predisposto un registro centrale degli aiuti da cui lo Stato possa trarre tutte le informazioni utili ai dovuti controlli anche senza la cooperazione da parte dell’impresa.
Alla luce della normativa sopra richiamata, la Corte di Giustizia ha risolto i dubbi interpretativi della Suprema Corte italiana anzitutto analizzando il ruolo della dichiarazione nel procedimento di concessione dell’aiuto. La Corte parte dalla constatazione che il registro centrale, quale unico elemento che avrebbe reso superflua la dichiarazione dell’impresa, sia stato istituito dall’Italia soltanto nel 2017 e quindi anni dopo la domanda di aiuti presentata dall’impresa. L’argomentazione dei giudici evidenzia poi come sia da ritenersi indispensabile l’acquisizione della dichiarazione di cui all’art. 6, paragrafo 1 del Regolamento, nelle more dell’istituzione e della completa operatività del registro centrale da parte dello Stato membro. Senza una tale dichiarazione sarebbe infatti impossibile per lo Stato membro interessato adempiere ai suoi obblighi di verifica previsti all’art. 6 del regolamento. Concludono perciò i giudici europei che il regolamento costituisce un limite a una normativa nazionale che implichi la concessione di aiuti in mancanza della dichiarazione da parte dell’impresa, in quanto la dichiarazione deve ritenersi essenziale allo svolgimento dei dovuti controlli da parte dello Stato membro.
La Corte procede poi ad analizzare la questione riguardante il momento in cui tale dichiarazione possa essere presentata e se questa costituisca o meno un vero e proprio requisito della domanda di accesso all’aiuto. Rileva la Corte che il regolamento in esame non qualifica la dichiarazione come requisito procedurale; non è infatti previsto dal regolamento alcun requisito di natura procedurale. L’unico requisito resta invece quello di aver acquisito la dichiarazione dell’impresa prima del provvedimento di concessione dell’aiuto. Ne consegue dunque, ad avviso della Corte, che la presentazione della dichiarazione non costituisce una condizione di ammissibilità della domanda di aiuto, ma che rappresenta comunque una condizione per la concessione e per il versamento dell’aiuto, anche considerando il caso in cui manchi un registro centrale degli aiuti, come nel caso di specie.
La soluzione a questa seconda questione ci consente di apprezzare la differenza tra i requisiti di partecipazione al procedimento e le condizioni per l’adozione del provvedimento conclusivo. La giurisprudenza amministrativa italiana del Consiglio di Stato ha più volte sottolineato come i requisiti di accesso a una specifica procedura siano quelli puntualmente specificati nel bando o nell’avviso della procedura stessa. In tale orientamento è ravvisabile lo stesso percorso argomentativo seguito dai giudici di Lussemburgo, che sottolineano come non sia dato rinvenire nel regolamento la previsione di condizioni di ammissibilità alla procedura e perciò tale non può certamente intendersi la dichiarazione dell’impresa relativa ad eventuali ulteriori aiuti de minimis percepiti. Si osserva quindi la distinzione tra la categoria dei requisiti di ammissibilità, che operano a monte, e le altre condizioni per l’adozione della delibera o del provvedimento, che operano invece a valle e solo come presupposti del provvedimento finale.
Volendo quindi riassumere la soluzione adottata dalla Corte di Giustizia, è possibile affermare che, secondo la stessa corte, la concessione di aiuti de minimis non può prescindere dall’espletamento di adeguati controlli da parte dello Stato membro; al tempo stesso, la dichiarazione presentata dall’impresa, in assenza di un registro centrale degli aiuti istituito da parte dello Stato, è da considerarsi come condizione di erogazione dell’aiuto, ma non come requisito di accesso alla procedura stabilita dal regolamento n. 1408/2013/UE.
La pronuncia rappresenta l’occasione di un importante chiarimento sul tema e si auspica che possa costituire un incentivo allo snellimento delle procedure previste dai singoli Stati membri, riducendo i tempi di espletamento delle procedure, incertezze e contenzioso, anche in linea con gli obiettivi all’origine del regolamento stesso.