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IL REGIME DEI BENI A DUPLICE USO NEL PANORAMA EUROPEO

3 novembre 2025

a cura di Alessia Farina

La crescente interdipendenza tecnologica tra gli Stati ha reso evidente come la circolazione di componenti sensibili o strumentazioni avanzate, che siano in grado di avere contemporaneamente un impatto non solo civile ma anche militare, cioè i beni a duplice uso, incida non solo sulla competitività economica ma soprattutto sulla sicurezza dell’Unione Europea, nonché degli Stati Membri: considerando le attuali tensioni geo-politiche, è proprio in questo senso che i beni dual-use assumono particolare rilievo. Il Regolamento 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, attraverso la rifusione del previgente Regolamento 2009/428, ha ridisegnato il quadro comune per il trasferimento, l’intermediazione e l’assistenza tecnica relativa a tali beni introducendo un approccio più dinamico del precedente: l’obiettivo chiave della normativa è infatti quello di rafforzare la capacità di controllo sui prodotti duali utilizzabili per fini non leciti o distorsivi. Si fa necessario richiamare la definizione contenuta nello stesso Regolamento all’ Articolo 2, numero 1, per cui tra i «prodotti a duplice uso» sono inclusi i software e le tecnologie che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori: vi rientrano dunque componenti elettroniche ad alte prestazioni, software di crittografia, sistemi di analisi dei dati industriali, fino ai più avanzati strumenti di intelligenza artificiale. Meritevoli di particolare attenzione sono le tecnologie legate ai droni, oggetto di crescente attenzione considerato il vasto impiego nelle moderne strategie di warfare: nei briefing del Consiglio e della Commissione tra settembre e ottobre 2025, i sistemi di unmanned aerial vehicles (UAV) sono stati citati come esempio emblematico di tecnologie «a rischio duale», per la loro idoneità in dispiego civile, industriale o di sicurezza, ma potenzialmente suscettibili di riconversione militare. La Commissione, in parallelo, ha proposto nuovi progetti flagship per la difesa europea e l’adozione di un sistema anti-drone integrato entro il 2027, segno di come la regolazione dei beni dual-use sia ormai parte di una più ampia strategia di protezione delle infrastrutture e dei confini esterni dell’Unione. A presidio di tale sistema, il Regolamento prevede un articolato elenco di riferimento (Allegato I) che individua i beni soggetti a controllo, costantemente aggiornato in base alle decisioni dei regimi internazionali di non proliferazione. L’ambito applicativo della disciplina delineata dall’Allegato I è stato arricchito dall’esplicita previsione della clausola catch-all che consente di sottoporre a licenza anche prodotti non espressamente elencati quando esista il rischio di impieghi impropri o di violazioni dei diritti umani. Al fine di fornire una visione d’insieme, è opportuno citare anche agli altri elementi che caratterizzano funzionalmente il sistema: le autorizzazioni generali dell’Unione per i trasferimenti intra-gruppo, il rafforzamento degli obblighi di tracciabilità e conservazione documentale e la creazione di canali di scambio informativo tra le autorità nazionali e la Commissione. Dal 2024 l’Italia ha dato concreta attuazione all’articolo 9 del Regolamento, che permette agli Stati Membri di imporre misure nazionali aggiuntive per beni non inclusi nell’Allegato I, per motivi di sicurezza pubblica o protezione dei diritti umani: con il decreto n. 1325/bis/371 del Vice Ministro del MAECI è stata istituita una Lista di controllo nazionale per beni e tecnologie non compresi nell’allegato I del Regolamento, al fine di mantenere un margine di vigilanza autonoma e rispondere più tempestivamente alle esigenze di sicurezza emergenti, senza dover necessariamente attendere la modifica dell’Allegato unionale. Ancora, nel sistema Italiano, la funzione di autorità competente è affidata all’Unità per le Autorizzazioni dei Materiali di Armamento e duplice uso (UAMA), istituita presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Strutturalmente, l’UAMA coordina un comitato interministeriale che coinvolge i dicasteri della Difesa, dell’Interno, dello Sviluppo economico e dell’Economia. La principale attività dell’UAMA consiste nel rilascio di diverse tipologie di autorizzazione: individuale, che riguarda il trasferimento o l’esportazione di una specifica quantità e valore di determinati materiali d’armamento ad un destinatario predeterminato; globale, che riguarda il trasferimento di specifici materiali d’armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più Stati Membri sia di progetto per programmi che industriali di progetto; generale europea o nazionale, ossia decreti del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale autorizza i fornitori sul territorio nazionale, che rispettino i termini e le condizioni delle autorizzazioni stesse, ad effettuare trasferimenti di predeterminati materiali d’armamento verso destinatari situati in uno o più Stati Membri. Inoltre, per il solo settore strategico della difesa, l’UAMA partecipa al Gruppo di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricato dell’esercizio dei poteri speciali, il cosiddetto golden power, previsti dal Decreto Legge 21/2012. Questa partecipazione assicura il raccordo tra il controllo tecnico-amministrativo delle esportazioni di materiali e tecnologie strategiche e la valutazione politico-strategica che guida le decisioni del Governo in materia di sicurezza nazionale. In concreto, quando un’operazione societaria o di investimento estero riguarda un’impresa attiva nella produzione o nella detenzione di tecnologie a duplice uso, l’UAMA fornisce al gruppo interministeriale il proprio parere tecnico, verificando la compatibilità dell’operazione con la normativa vigente, in particolare con la Legge 185/1990, rubricata Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, e con le prescrizioni derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi del Regolamento 2021/821. L’Autorità contribuisce così a garantire che le eventuali condizioni contenute nel DPCM conclusivo, ossia il provvedimento che formalizza la decisione del Governo, risultino coerenti e applicabili anche sotto il profilo operativo. In conclusione, può affermarsi che – a quattro anni dall’entrata in vigore del Regolamento 2021/821 –  il quadro europeo dei controlli sui beni a duplice uso sembra mostrare un’evoluzione verso una governance integrata della sicurezza economica: non può essere ignorato l’impatto che le scelte riguardanti l’export dei prodotti duali hanno avuto e stanno continuando ad avere nella gestione dei rapporti con paesi coinvolti in conflitti bellici, in particolare quando tali scelte si concretizzano in risposte sanzionatorie come tecniche difensive. A conferma della centralità delle scelte relative all’esportazione di beni duali, appare utile richiamare la recente decisione della Commissione europea di adottare un Regolamento Delegato volto ad aggiornare la lista di beni come prevista dall’Allegato I. Tale decisione, adottata nel settembre 2025, sembra configurarsi come l’ultima delle numerose scelte di modifica apportate ai vari regimi multilaterali di controllo delle esportazioni come strumento di gestione delle relazioni internazionali, a testimonianza di come i beni a duplice uso stiano velocemente acquisendo un ruolo centrale nel bilanciamento tra i principi di libertà delle esportazioni e libera circolazione delle merci, come declinati dal quadro doganale unionale, ed esigenze di sicurezza, quale essenziale prerogativa europea.

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