
28 settembre 2026
a cura di Martina Rossi
Una recente vicenda sottoposta all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguarda la politica commerciale denominata “Promessa di Fair Travel”, introdotta dalla compagnia aerea Volotea S.L. per fronteggiare il rincaro del carburante conseguente alla crisi medio-orientale. Nello specifico ambito della tutela amministrativa del consumatore, il caso rileva sia sotto il profilo delle pratiche commerciali scorrette sia sotto quello delle clausole vessatorie, consentendo di osservare l’impiego complementare di differenti strumenti di public enforcement consumeristico.
Il procedimento PS13158 è stato avviato il 4 giugno 2026, con contestuale apertura di un sub-procedimento cautelare. La “Promessa di Fair Travel”, applicata dal 16 marzo 2026, prevedeva un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, in aumento o in diminuzione, collegato all’andamento del prezzo del Brent. In particolare, sette giorni prima della partenza Volotea poteva richiedere al passeggero il pagamento di un supplemento compreso tra 6 e 14 euro per passeggero e per tratta per poter usufruire del biglietto già acquistato. Il consumatore poteva, in alternativa, modificare gratuitamente il volo oppure cancellare il viaggio ottenendo un rimborso di pari valore sotto forma di crediti Volotea; il mancato pagamento dell’adeguamento comportava invece la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso.
L’istruttoria è stata avviata per verificare una possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo. Nella valutazione preliminare dell’AGCM, la condotta presenta due distinti profili di criticità. Sotto il primo, relativo alla possibile natura ingannevole della pratica, viene in rilievo la trasparenza del prezzo: il consumatore potrebbe essere difatti indotto a scegliere il volo sulla base di un corrispettivo che poi però potrebbe non coincidere con quello effettivamente necessario per usufruire del servizio acquistato. Sotto il secondo profilo, relativo invece alla possibile aggressività della condotta, la richiesta di un supplemento formulata in prossimità della partenza potrebbe determinare un indebito condizionamento. Il passeggero, avendo ormai programmato il viaggio ed eventualmente sostenuto ulteriori costi, si troverebbe infatti in una posizione nella quale le alternative al pagamento possono risultare concretamente meno praticabili rispetto al momento della prenotazione.
Con provvedimento del 23 giugno 2026, n. 32000, l’Autorità è intervenuta in via cautelare. In esecuzione del provvedimento, Volotea ha sospeso le richieste di pagamento dell’adeguamento relative alle prenotazioni interessate, eliminato dal sito italiano i riferimenti alla “Promessa di Fair Travel” ed espunto dalle condizioni generali di trasporto l’art. 4.9, relativo appunto all’adeguamento del prezzo del carburante. L’intervento evidenzia la dimensione preventiva della tutela amministrativa: in questo senso si nota come l’Autorità possa incidere sulla prosecuzione di una condotta potenzialmente pregiudizievole senza attendere la conclusione dell’istruttoria e l’eventuale applicazione di una sanzione.
La vicenda ha assunto ulteriore rilievo con l’estensione oggettiva del procedimento, comunicata il 16 luglio 2026 e pubblicata nel Bollettino AGCM n. 35 del 31 agosto, che ha riguardato tutte le prenotazioni effettuate tra il 16 marzo e il 9 giugno attraverso i canali destinati al mercato italiano, comprese quelle relative a voli privi di origine o destinazione nel territorio nazionale. Soprattutto, il procedimento è stato esteso alla possibile vessatorietà dell’art. 4.9 delle condizioni generali di trasporto ai sensi dell’art. 33, comma 1, del Codice del consumo.
Come premesso, la clausola suddetta attribuiva a Volotea, in presenza di variazioni straordinarie dei prezzi del carburante incidenti sui mercati energetici internazionali, la facoltà di applicare prima della partenza un adeguamento temporaneo del prezzo, sia al rialzo sia al ribasso. La metodologia, le soglie e i limiti dell’adeguamento erano pubblicati sul sito della compagnia e il passeggero veniva informato, durante la prenotazione, della possibilità di una successiva variazione. Con il perfezionamento dell’acquisto, egli ne accettava preventivamente l’eventuale applicazione e autorizzava Volotea ad addebitare l’aumento, o a rimborsare l’eventuale diminuzione, attraverso il medesimo strumento di pagamento.
Secondo la valutazione preliminare dell’AGCM, la clausola, considerata in sé e nel contesto complessivo delle condizioni contrattuali, appare suscettibile di determinare a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo. Il 2 settembre 2026 è stata pertanto pubblicata la consultazione prevista dall’art. 37-bis, disposta dopo l’adunanza dell’Autorità del 1° settembre. Allo stato, dunque, non è intervenuto un accertamento definitivo della vessatorietà della clausola.
Sotto il profilo giuridico, il primo elemento di interesse riguarda il rapporto tra trasparenza del prezzo ed equilibrio sostanziale del rapporto contrattuale. L’informazione preventiva circa la possibilità di un adeguamento rappresenta certamente un elemento rilevante: la stessa clausola prevedeva la comunicazione della metodologia applicabile e un meccanismo simmetrico, suscettibile di operare anche a vantaggio del passeggero in caso di diminuzione del costo del carburante. Ciò non risolve, tuttavia, il problema della tutela. Il consumatore conclude infatti il contratto sulla base di un determinato prezzo, mentre l’importo effettivamente dovuto può essere modificato successivamente in ragione di circostanze estranee alla sua sfera di controllo. Assume rilievo, in questo quadro, anche l’art. 23 del regolamento (CE) n. 1008/2008, che impone specifici obblighi di trasparenza del prezzo finale delle tariffe aeree.
A questo profilo si collega la questione della distribuzione del rischio economico tra professionista e consumatore. Il meccanismo predisposto da Volotea tende, infatti, a trasferire sul passeggero almeno una parte delle conseguenze economiche derivanti dall’aumento di uno dei principali costi dell’attività d’impresa. La possibilità di una variazione anche al ribasso attenua l’unilateralità economica del meccanismo, ma non risolve integralmente il problema giuridico: occorre stabilire entro quali limiti il professionista possa incidere, dopo la conclusione del contratto, sul corrispettivo sulla cui base il consumatore ha assunto la propria decisione commerciale. Nel settore aereo tale questione è particolarmente rilevante, poiché il prezzo costituisce uno dei principali criteri di comparazione tra offerte concorrenti e una variazione comunicata pochi giorni prima della partenza può ridurre sensibilmente la concreta praticabilità delle alternative disponibili.
Il caso evidenzia, infine, la complementarità tra differenti strumenti amministrativi di tutela del consumatore. La medesima operazione economica viene esaminata sotto tre prospettive: la trasparenza delle informazioni e del prezzo, l’eventuale indebito condizionamento della decisione commerciale e l’equilibrio del regolamento contrattuale predisposto dal professionista. A tali profili si aggiunge il potere cautelare, attraverso il quale la tutela può essere anticipata rispetto alla conclusione dell’accertamento. Non si tratta, pertanto, di una semplice sovrapposizione di discipline: la normativa sulle pratiche commerciali scorrette protegge il processo di formazione e la libertà della decisione economica del consumatore, mentre il controllo sulle clausole vessatorie investe l’assetto dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La vicenda Volotea appare così rappresentativa della natura articolata della tutela amministrativa del consumatore, nella quale l’intervento dell’AGCM non si esaurisce nella repressione ex post dell’illecito, ma può incidere preventivamente sulla condotta dell’impresa e sul contenuto delle condizioni contrattuali. Rimane aperta la questione centrale posta dal procedimento: entro quali limiti l’esigenza del professionista di fronteggiare variazioni eccezionali dei propri costi possa giustificare una modifica del prezzo successiva alla conclusione del contratto, senza compromettere la trasparenza del corrispettivo, la libertà della decisione commerciale e l’equilibrio delle posizioni contrattuali.