
28 settembre 2026
a cura di Susanna Micioni
Nel giugno 2026, il TAR Marche si è pronunciato (TAR Marche, Ancona, sez. I, 1° giugno 2026, n. 758) in materia di responsabilità del funzionario pubblico nella redazione degli atti di gara, specificatamente della relazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP), chiarendo quali siano i limiti posti all’utilizzo dell’intelligenza artificiale (IA) nel procedimento amministrativo.
Il caso è scaturito da una procedura negoziata senza bando indetta dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Marche, avente ad oggetto l’affidamento di lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di un edificio, all’esito della quale la società ricorrente è risultata aggiudicataria. La stazione appaltante ha successivamente condotto un’inversione procedimentale, sottoponendo la vincitrice ad una verifica ex post dei requisiti di partecipazione. A seguito dell’istruttoria, il RUP ha proposto l’esclusione della stessa dalla gara ai sensi dell’articolo 98, comma 3, let. c), del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), ovvero per grave illecito professionale. Infatti, la ricorrente è stata considerata non sufficientemente affidabile, principalmente a causa di tre risoluzioni contrattuali che aveva subito da parte di due Comuni nel 2023. Di conseguenza, la società ha presentato ricorso al TAR Marche al fine di ottenere l’annullamento della determinazione con cui l’Agenzia ha disposto l’esclusione dalla gara, nonché della stessa relazione del RUP. Contestualmente, la ricorrente ha opposto le ragioni sollevate riguardo alle precedenti risoluzioni contrattuali e, più incisivamente, ha lamentato una violazione dell’articolo 30, commi 3 e 4, del Codice (principio della riserva di umanità), ravvisata nei contenuti della relazione, la quale avrebbe presentato “argomentazioni talmente illogiche e generiche da far emergere il fondato sospetto che essa sia stata elaborata con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale non dichiarati né adeguatamente controllati dall’utilizzatore”. In particolare, nell’atto di gara sarebbero state richiamate delle pronunce del Giudice Amministrativo (GA) inesistenti o quantomeno inconferenti. Per tale motivo, la ricorrente ha in aggiunta richiesto al Tribunale di disporre una verificazione o consulenza tecnica d’ufficio per accertare la natura e legittimità della relazione.
Tuttavia, il TAR Marche ha respinto il ricorso e confermato l’esclusione della società dalle procedure di gara, rigettando in concomitanza le richieste avanzate. Analizzando la sentenza, è possibile suddividere la motivazione evidenziandone i profili principali.
In prima battuta, il TAR ha riconosciuto l’incidenza che l’implementazione dell’IA nei procedimenti amministrativi ha su questioni giuridiche già note ma che di conseguenza risultano intimamente alterate. Sul punto, riguardo alla dedotta violazione dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 36/2023, il Tribunale ha osservato che ciascuna stazione appaltante è libera di valutare in piena autonomia l’affidabilità del concorrente e che, nel caso di specie, la valutazione discrezionale che ha condotto all’esclusione è stata fondata su elementi introdotti nel procedimento dalla stessa società ricorrente, senza alcun automatismo. Infatti, il TAR ha richiamato una distinzione già affermata nella giurisprudenza amministrativa, ovvero quella tra la decisione amministrativa completamente automatizzata e l’uso dell’IA come mero strumento di supporto al processo decisionale. Nello specifico, per decisione amministrativa completamente automatizzata deve intendersi “un atto che sia la risultante della mera elaborazione di dati inseriti a sistema, senza alcun intervento umano che riguardi, alternativamente o cumulativamente, la fase dell’input dei dati, la fase della loro elaborazione o la fase decisionale vera e propria”. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto che, secondo la dottrina prevalente, in alcuni casi il requisito dell’intervento umano potrebbe essere soddisfatto anche nella fase della decisione preliminare circa l’utilizzo dell’automatizzazione, con l’obbligo derivante di verificare il corretto funzionamento del sistema, nonché di fornire spiegazioni sul ruolo dell’IA nel processo decisionale. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che la relazione del RUP non costituisse una decisione automatizzata e che quindi la censura posta riguardo al principio della riserva di umanità sia stata mal posta. Nello specifico, la relazione non è stata una decisione finale, tale essendo invece la determinazione del direttore regionale dell’Agenzia. Il direttore regionale ha infatti recepito la proposta del RUP, integrando così una condivisione implicita o esplicita, e ha adottato conseguentemente il provvedimento finale. Per tale motivo, la responsabilità di verificare la correttezza degli atti del procedimento è ricaduta sullo stesso e la decisione di escludere la società è rimasta a lui giuridicamente imputata, come soggetto competente. In altre parole, per il Tribunale ha assunto rilevanza non tanto l’utilizzo dell’IA fatto nella procedura, quanto l’accertamento circa la valutazione amministrativa e, in sintesi, se questa sia stata o meno sostituita da un automatismo.
Successivamente, il Collegio ha analizzato il problema dei richiami giurisprudenziali contenuti nella relazione, ammettendo che se anch’essi fossero errati, e tale errore fosse disceso da un uso malaccorto dell’intelligenza artificiale, tale fatto sia comunque “irrilevante nell’ambito della valutazione della legittimità di un provvedimento a cui è chiamato il giudice amministrativo adito con la domanda impugnatoria, visto che, non vigendo per gli atti amministrativi il principio dello stare decisis, il richiamo a precedenti giurisprudenziali non conferisce all’atto alcuna “patente” di legittimità”. Infatti, il TAR ha chiarito che, ad assumere rilevanza ai fini della legittimità dell’atto, siano invece i principi giuridici in esso contenuti, che devono necessariamente trovare fondamento nella giurisprudenza del GA. L’illegittimità della relazione del RUP sarebbe dunque potuta discendere da richiami giurisprudenziali errati che avessero inciso sulla sostanza della motivazione, ovvero da principi che l’IA avesse elaborato in autonomia in base ad input errati – circostanze non verificatesi. Nel merito, il Tribunale ha riconosciuto che i motivi addotti nella relazione (sospensione arbitraria delle lavorazioni, inottemperanza agli ordini di servizio e tre precedenti risoluzioni contrattuali) fossero adeguati a fondare l’esclusione per un ragionevole dubbio di affidabilità nei confronti della società ricorrente, poiché rappresentano principi giuridici affermati, non potendo in ogni caso il Tribunale sostituire il proprio punto di vista alla valutazione operata dall’amministrazione.
Infine, il TAR ha considerato il comportamento del RUP, che ha in parte fatto utilizzo dell’IA, assimilandolo a quello di un avvocato nella redazione di un atto processuale. In particolare, è stato riconosciuto come moderno modus operandi la ricerca tramite intelligenza artificiale di precedenti giurisprudenziali riguardanti tematiche specifiche, comune a diversi operatori del settore, che però non incide sulla parte volitiva dell’atto stesso. In questo senso, il Tribunale ha affermato il principio per cui la tecnologia possa supportare la ricerca, ma mai sostituire la valutazione che appartiene al funzionario pubblico.
La decisione assume rilevanza sotto molteplici prospettive. Innanzitutto, è una delle prime pronunce in cui il Giudice Amministrativo è chiamato a decidere sull’uso dell’intelligenza artificiale nella redazione di atti del procedimento amministrativo: non più argomento di dibattiti teorici, bensì oggetto di una controversia concreta.
In secondo luogo, risulta significativo rimarcare il nesso con precedenti pronunce amministrative (in particolare, Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857) che, seppure con sfumature diverse, solidificano le stesse categorie di strumenti automatizzati: da una parte un mero supporto, dall’altra una vera e propria decisione. Le garanzie contenute nell’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, ancora una volta, sembrano trovare piena applicazione solo davanti alla seconda fattispecie. Inoltre, il principio della riserva di umanità viene qui riaffermato, con una lettura più elastica: un utilizzo (anche errato) dell’IA non può determinare in sé l’illegittimità dell’atto amministrativo, risultando infatti necessaria una valutazione caso per caso del processo decisionale nella sua interezza.
In terzo luogo, l’assimilazione del comportamento dell’avvocato con quello del RUP, relativamente all’uso dell’intelligenza artificiale nella ricerca giuridica, risulta particolarmente interessante, specie sotto i profili di responsabilità che entrambe le figure incontrano nello svolgimento delle loro funzioni. I rischi in questo senso sono affiorati più velocemente per quanto riguarda gli avvocati, alcuni dei quali hanno già subito conseguenze, disciplinari e non, a seguito di usi non verificati dell’intelligenza artificiale negli atti processuali (ex multis, Trib. Siracusa, sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338; TAR Lombardia, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348). Risultati del genere potrebbero costituire un monito prezioso per tutti gli operatori del settore giuridico che fanno un utilizzo sempre più frequente di tali mezzi.
In conclusione, la pronuncia in esame è collocabile nell’ambito di una più ampia e progressiva definizione, operata dai TAR e dal Consiglio di Stato, di un ecosistema digitale che sembra essere in continuo mutamento. Gli strumenti dell’IA non solo progrediscono a passo sostenuto nel loro sviluppo tecnico ma risultano sempre più presenti nell’andamento, ad ogni livello, della pubblica amministrazione – creando in tal modo il rischio concreto che possano in futuro sfuggire alle categorie di automazione finora elaborate dalla giurisprudenza amministrativa.