
15 dicembre 2025
a cura di Alessia Farina
La stagione regolatoria avviata dall’Unione europea negli ultimi due anni ha progressivamente spostato il baricentro della politica di difesa dal piano meramente operativo a quello, altrettanto strategico, della capacità industriale. Va letta in questo senso l’approvazione del regolamento che istituisce il Programma per l’industria europea della difesa (EDIP), intervenuta con il voto del Parlamento europeo lo scorso 25 novembre e con la successiva adozione da parte del Consiglio l’8 dicembre 2025, come un rilevante passaggio nel processo di integrazione delle politiche industriali e di approvvigionamento nel settore della difesa. Per riprendere le parole utilizzate dai relatori durante la sessione, il regolamento si propone di avere un impatto duraturo nel tempo, contribuendo a forgiare «un’Europa più sovrana e capace di garantire autonomamente la protezione delle proprie democrazie» all’interno di un panorama che vede l’Europa minacciata dall’espansionismo militare e dalla guerra ibrida. Dopo una stagione di strumenti eccezionali, adottati per far fronte alle minacce rappresentate dai vari conflitti dilagati sul fronte internazionale, l’Unione compie ora un ulteriore passo nella stabilizzazione della propria strategia di intervento, ponendo le basi per una cooperazione strutturata fra gli Stati membri anche nel campo degli appalti pubblici.
Un ruolo centrale nel programma è assunto dall’obiettivo di rafforzare la base tecnologica e industriale europea attraverso una leva di governance amministrativa più che finanziaria: l’attenzione si sposta infatti dal volume delle risorse, (che è pur sempre non trascurabile: la dotazione per il periodo 2025-2027 ammonta difatti a 1,5 miliardi di euro), alla definizione delle forme di aggiudicazione e dei soggetti incaricati di attuarle. L’approccio Buy European del regolamento collega sistematicamente i finanziamenti alla cooperazione negli appalti: il sostegno dell’Unione è infatti indirizzato in via prioritaria ai progetti congiunti, in cui più Stati membri acquistano insieme prodotti e tecnologie per la difesa, facendo emergere un modello che valorizza la dimensione cooperativa del procurement rispetto alla somma delle iniziative nazionali. In tal senso è stata pensata anche l’istituzione della categoria dei progetti europei di interesse comune nel settore della difesa (European Defence Projects of Common Interest), intesi come programmi industriali collaborativi che coinvolgono almeno quattro Stati membri e mirano a capacità di interesse condiviso. L’individuazione di tali progetti avverrà tramite atti di esecuzione del Consiglio, su proposta della Commissione, e potrà beneficiare di un trattamento privilegiato anche in termini di cofinanziamento nazionale e di semplificazione procedurale. Un elemento innovativo in questo ambito meritevole di menzione è rappresentato dalla disciplina relativa ai fornitori di paesi terzi: il regolamento stabilisce dei limiti alla percentuale di componenti e subforniture provenienti da Stati non associati, introducendo un vincolo operativo che inciderà sulle gare nazionali. Ciò tuttavia non ha tardato a destare perplessità: il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in gennaio 2025 aveva già ammonito l’UE di non imporre barriere che possano escludere le imprese attive in paesi dell’Alleanza ma fuori dal perimetro comunitario, così da non indebolire il nodo difensivo transatlantico. La vera novità a livello istituzionale di EDIP è però la creazione della Structure for a European Armament Programme (SEAP, Capo VI della versione del regolamento disponibile), una nuova entità giuridica chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento e gestione dei programmi europei di armamento. Per essere istituita, essa deve avere almeno tre membri, di cui due Stati membri UE e deve essere riconosciuta dallo Stato ospitante come organismo internazionale, dotato di una propria capacità giuridica e fiscale, e destinato ad aggregare la domanda pubblica lungo l’intero ciclo di vita dei sistemi per la difesa: dalla fase di sviluppo all’acquisizione, fino alla manutenzione e al supporto logistico. Il suo riconoscimento come organismo internazionale comporta conseguenze significative in termini di regime fiscale, responsabilità e controllo e richiederà agli Stati membri di adattare i propri ordinamenti interni per consentirne la piena operatività: sarà sicuramente interessante seguire l’evoluzione e gli approcci degli Stati Membri nelle scelte riguardanti la struttura. La SEAP assume così una funzione intermedia fra amministrazione e mercato, operando come soggetto aggregatore e gestore di contratti comuni: particolarmente rilevante è la disposizione che qualifica come appalti tra governi le forniture acquisite dagli Stati membri attraverso le strutture gestite dalla SEAP. Tale previsione, richiamando l’articolo 13 della direttiva 81 del 2009, colloca queste operazioni nell’ambito delle deroghe tipizzate rispetto alla disciplina ordinaria degli appalti pubblici, con l’intento di semplificare e accelerare i procedimenti. Ne deriva un regime ibrido, in cui la natura intergovernativa dell’acquisto convive con l’esigenza di garantire, anche in un contesto derogatorio, il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.
Per l’Italia, l’introduzione di EDIP e della SEAP si innesta in un contesto normativo già articolato: si tratterà dunque di stabilire come le decisioni assunte in sede SEAP si integrino con le competenze del Ministero della difesa e con le procedure nazionali di acquisizione.
Accanto alla dimensione europea, appare opportuno ricordare comunque come l’autunno 2025 sia stato segnato anche da iniziative legislative di fonte parlamentare nel settore difesa ancora in fase di definizione: il dato politicamente rilevante è quindi che il tema della organizzazione della base industriale e del procurement della difesa entra con continuità nell’agenda parlamentare in parallelo agli sviluppi del diritto UE. È interessante menzionare come nell’ultimo Atto di indirizzo 2026-2028 del Ministero della difesa ampio spazio sia stato dedicato tanto al sostegno dell’industria di settore quanto ai profili di procurement, richiamando l’esigenza di adattare rapidamente processi di pianificazione, logistica e approvvigionamento al nuovo contesto geopolitico e tecnologico. In questo quadro, EDIP e la futura SEAP possono essere configurati anche come strumenti a disposizione dell’amministrazione italiana per dare sostanza a quell’indirizzo: collegare politiche industriali, pianificazione operativa e scelte di gara in un ambiente sempre più integrato a livello europeo.
In conclusione, il nuovo programma europeo non introduce soltanto strumenti finanziari, ma ridisegna l’interdipendenza tra amministrazioni nazionali, Unione europea e operatori economici. EDIP, più che un programma industriale, rappresenta dunque un esperimento: un tentativo di rendere europee non solo le risorse, ma anche le regole e le strutture attraverso cui esse vengono impegnate.