
15 dicembre 2025
a cura di Martina Rossi
La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 4 dicembre 2025, resa nella causa C-279/24, AY contro Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG, affronta un tema centrale nella disciplina dei contratti transfrontalieri conclusi dai consumatori: il rapporto tra autonomia privata, certezza del diritto e tutela del contraente debole. La pronuncia, resa su rinvio pregiudiziale della Corte suprema austriaca (Oberster Gerichtshof), sollecita un chiarimento riguardante l’ambito applicativo dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) e sulla sua eventuale incidenza sulle clausole di scelta della legge applicabile contenute nelle condizioni generali di contratto. Tale chiarimento si riflette in modo significativo sull’assetto della tutela consumeristica, specialmente in settori ad alta complessità come quello dei servizi finanziari.
La controversia trae origine dal rapporto instaurato nel 2013 tra AY, consumatore residente in Italia, e una banca austriaca, presso cui egli aveva aperto un conto corrente e un deposito titoli. La conclusione del contratto è avvenuta in Austria e mediante accettazione delle condizioni generali predisposte dall’istituto, le quali contenevano una clausola di scelta della legge austriaca. AY optò, inoltre, per un rapporto cosiddetto senza consulenza, opzione che ha ribadito nelle successive operazioni. Nel biennio 2015-2016 egli ha acquistato e rivenduto alcuni strumenti finanziari (ETN), realizzando un utile. In un momento successivo, tra il 2017 e il 2018, ha effettuato ulteriori acquisti di ETN e di quote di fondo, anche utilizzando gli strumenti telematici messi a disposizione dalla banca. Tuttavia, le perdite subite in relazione a tali operazioni lo hanno indotto a proporre un’azione risarcitoria avanti ai giudici austriaci, sostenendo che l’istituto avrebbe violato gli obblighi di informazione e che, in ogni caso, alle operazioni controverse dovrebbe applicarsi la legge italiana, ritenuta più favorevole sotto il profilo della protezione del consumatore-investitore.
Per sostenere la propria tesi in giudizio, AY afferma che, a partire da un evento svolto a Padova nel 2016, al quale era presente anche un funzionario della banca, l’istituto avrebbe iniziato a dirigere la propria attività professionale verso l’Italia ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento Roma I. In tal modo si sarebbe realizzato uno dei presupposti per l’applicazione della disciplina speciale dei contratti dei consumatori, con la conseguenza che le operazioni successive all’evento dovrebbero essere assoggettate alla legge dello Stato di residenza abituale dell’acquirente (in questo caso l’Italia), nonostante la clausola contrattuale di scelta del diritto austriaco. AY sostiene altresì che la clausola di scelta della legge applicabile sarebbe abusiva, ai sensi della direttiva 93/13/CEE, poiché non lo avrebbe informato della protezione inderogabile derivante, per i consumatori, dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento.
L’Oberster Gerichtshof, rilevato che al momento della conclusione del contratto la banca non esercitava attività in Italia né dirigeva verso tale Paese la propria offerta, ha sollevato tre questioni pregiudiziali, la prima delle quali chiede se l’articolo 6 del regolamento “Roma I” possa applicarsi quando le condizioni ivi previste si realizzano solo successivamente alla conclusione del contratto. Le ulteriori questioni, relative alla possibile deroga di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’eventuale abusività della clausola di scelta della legge, sono poste solo in via subordinata.
La CGUE ha risolto la prima questione in senso negativo. Richiamando il sistema del regolamento Roma I, ribadendo che l’individuazione della legge applicabile è ancorata al momento di conclusione del contratto. Le condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, devono essere verificate con riferimento a tale momento e non possono essere integrate retroattivamente. La conclusione deriva innanzitutto dal dato letterale, che non contempla alcuna ipotesi di mutamento sopravvenuto della legge applicabile. Inoltre, deriva dalla funzione sistematica del regolamento, che mira a garantire prevedibilità e certezza del diritto, principi incompatibili con l’idea di un “cambio in corsa” della legge regolatrice del rapporto per effetto di eventi unilaterali o successivi allo scambio del consenso. Il regolamento prevede espressamente, all’articolo 3, paragrafo 2, che la legge applicabile possa essere modificata solo mediante un nuovo accordo delle parti. Pertanto, ammettere che tale effetto possa derivare automaticamente dall’espansione territoriale dell’attività del professionista significherebbe eludere tale disposizione e compromettere la stabilità dei rapporti contrattuali, specialmente in settori in cui gli obblighi formativi e informativi sono fortemente dipendenti dal diritto applicabile. Essendo dunque esclusa l’applicazione dell’articolo 6 regolamento Roma I al rapporto in questione, poiché i suoi presupposti non sussistevano al momento della conclusione del contratto, la Corte non ritiene necessario esaminare le questioni subordinate relative alla deroga per i servizi forniti esclusivamente all’estero e all’eventuale abusività della clausola di scelta del diritto austriaco.
La decisione assume rilievo sotto diversi profili. Essa chiarisce innanzitutto che la disciplina dei contratti dei consumatori non può essere impiegata come strumento per modificare ex post la legge applicabile a rapporti già validamente regolati da una scelta di legge, anche quando tale scelta ricade su un ordinamento meno protettivo per il consumatore. L’articolo 6 del regolamento Roma I, letto alla luce del principio di autonomia contrattuale sancito dall’articolo 3 e del requisito di prevedibilità che permea l’intero sistema del regolamento, opera come norma eccezionale e di stretta interpretazione: esso si applica solo laddove, al momento della conclusione del contratto, il professionista svolga o diriga abitualmente la propria attività verso il Paese di residenza del consumatore.
Tale soluzione, lungi dal comprimere la tutela del consumatore, appare orientata a preservare la certezza del diritto, soprattutto nei contratti di durata e nei settori regolati, come quello finanziario, caratterizzati da un’elevata complessità tecnica. Qui la prevedibilità della legge applicabile incide direttamente sulla stabilità del quadro regolatorio che governa la relazione banca–cliente. La Corte mostra consapevolezza del fatto che un cambiamento automatico della legge regolatrice, determinato dall’espansione successiva del mercato di destinazione del professionista, potrebbe alterare retroattivamente la struttura degli obblighi delle parti, con effetti distorsivi anche sulla validità e sull’efficacia degli investimenti già compiuti.
La sentenza esplica effetti significativi anche sul terreno della tutela amministrativa del consumatore. Se, sul piano civilistico, il consumatore non può invocare ex post l’applicazione di una disciplina più favorevole in tema di conflitto di leggi, diviene particolarmente rilevante il ruolo delle autorità amministrative indipendenti preposte alla vigilanza sui servizi finanziari e sul mercato. Queste autorità non si limitano a reprimere gli illeciti, ma strutturano un complesso sistema di regolazione preventiva, volto a garantire la trasparenza informativa, la correttezza delle pratiche commerciali transfrontaliere, il rispetto dei doveri di diligenza professionale e la non ingannevolezza delle condizioni generali di contratto. La dimensione amministrativa della tutela, diversamente dal piano civilistico, non dipende dalla legge applicabile determinata secondo il regolamento Roma I, ma opera in forza della normativa di vigilanza e di mercato dello Stato nel quale i servizi sono offerti o promossi. Di conseguenza, anche quando la disciplina privatistica non può essere ricalibrata ex post in favore del consumatore, l’apparato regolatorio e sanzionatorio delle autorità indipendenti continua a garantire un livello elevato di protezione sostanziale.
In conclusione, la sentenza C-279/24 contribuisce a definire in modo più rigoroso l’equilibrio tra autonomia delle parti e protezione del consumatore nei contratti transfrontalieri. La Corte limita l’operatività della disciplina consumeristica in materia di conflitto di leggi ai soli casi in cui l’elemento di internazionalità e la direzione dell’attività professionale verso il mercato del consumatore siano presenti sin dall’origine, ma al contempo rafforza la certezza del diritto e la prevedibilità degli effetti contrattuali. Tale tutela non si esaurisce nella dimensione civilistica del rapporto, trovando un essenziale completamento nel sistema di vigilanza e regolazione amministrativa del mercato, che continua ad assicurare la protezione effettiva del consumatore contro pratiche scorrette, asimmetrie informative e rischi derivanti da servizi finanziari complessi.