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LA REGOLAZIONE EUROPEA DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI: TRA PROPORZIONALITÀ E COMPETITIVITÀ

30 marzo 2026

a cura di Michele Sangiovanni

Il Draft Report del 3 marzo 2026 sulla proposta di EU Space Act, rappresenta un passaggio fondamentale nell’elaborazione del primo quadro normativo organico dell’Unione europea in materia di attività spaziali.

In tale contesto, lo Space Act europeo risponde ad una duplice esigenza: colmare il vuoto regolatorio derivante dall’inadeguatezza dei vigenti trattati internazionali a regolare in modo specifico e dettagliato le sempre maggiori attività spaziali, e armonizzare il quadro normativo europeo fortemente frammentato, nell’ambito del quale diversi Stati membri, a cominciare dall’Italia, hanno già adottato legislazioni nazionali in materia aerospaziale.

Alla luce di ciò, i principi di proporzionalità e semplificazione assumono il ruolo di bussola all’interno del nuovo impianto regolatorio europeo. Ciò è chiarito nella dichiarazione esplicativa annessa al Draft Report, la quale afferma, in termini inequivocabili, che la semplificazione deve costituire il principio guida del Regolamento: le procedure autorizzatorie devono essere snelle, prevedibili e proporzionate al profilo di rischio dell’attività spaziale interessata (streamlined, predictable and proportionate to the risk profile of the space activity concerned), mentre i requisiti amministrativi devono rimanere strettamente necessari ed evitare duplicazioni con la legislazione nazionale o europea esistente.

Tale scelta di indirizzo non risponde a mere esigenze di efficienza amministrativa, ma trova la propria giustificazione sostanziale nella mutata composizione dell’ecosistema spaziale. Quest’ultimo, come evidenzia la dichiarazione esplicativa, non è più composto soltanto da grandi attori istituzionali, ma da piccole e medie imprese che rappresentano sempre di più il motore dell’innovazione nel settore. Pertanto, un modello regolatorio uniforme, applicato senza differenziazione, rischierebbe di colpire in modo sproporzionato e diseguale attori che seppur piccoli in termini di capitale, sono i principali innovatori nel settore.

Alla luce di ciò, i principi di semplificazione e proporzionalità trovano concreta attuazione nell’architettura del sistema autorizzatorio, come emendata dal Draft Report.

In particolare, l’assetto istituzionale prevede una ripartizione di competenza fondata sulla natura degli asset: gli operatori di asset di proprietà dell’Unione sono autorizzati dalla Commissione europea, con valutazione tecnica dell’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), mentre gli altri sono autorizzati dagli Stati membri.

L’elemento centrale di tale architettura non rappresenta certo una novità per il diritto eurounitario, trattandosi infatti del principio di muto riconoscimento, ai sensi del quale, com’è noto, le autorità competenti degli Stati membri devono riconoscere reciprocamente le autorizzazioni rilasciate da altri Stati membri, evitando duplicazioni procedurali e consentendo la libera circolazione dei servizi spaziali nel mercato interno.

Il suddetto impianto istituzionale si traduce operativamente in una procedura autorizzatoria caratterizzata da certezza dei tempi e prevedibilità degli esiti.

In primo luogo, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, l’organismo tecnico qualificato deve valutare la completezza del fascicolo; entro 3 mesi dalla ricezione, quest’ultimo emette un parere sulla conformità; e, infine, l’autorità competente deve rilasciare l’autorizzazione o respingere la domanda non oltre 6 mesi dalla data di ricezione.

In caso di mancata decisione entro tale termine, opera il meccanismo del silenzio-assenso: la domanda si intende approvata, evitando che l’inerzia delle autorità si traduca in un ostacolo all’accesso al mercato.

La procedura ordinaria così strutturata costituisce la regola generale, dalla quale il Draft Report prevede tuttavia significative deroghe in applicazione del principio di proporzionalità e semplificazione.

In primo lugo, il considerando 75 della proposta chiarisce che il Regolamento deve riconoscere la posizione speciale degli operatori spaziali costituiti da piccole e medie imprese o da istituzioni di ricerca ed educazione. Tali categorie, in virtù delle loro risorse e dell’estensione delle attività, possono avere un impatto minore, e pertanto si deve garantire la protezione delle funzioni e degli asset critici di quest’ultime.

Inoltre, l’articolo 10, come emendato, prevede che gli Stati membri possano stabilire procedure autorizzatorie semplificate (simplified authorisation processes) per gli operatori spaziali dell’Unione che siano piccole e medie imprese, istituzioni di ricerca o educazione.

Parallelamente alla differenziazione soggettiva basata sulla natura dell’operatore, il principio di proporzionalità opera anche sul piano oggettivo, modulando il regime autorizzatorio in funzione delle caratteristiche tecniche dell’attività.

Il regime delle costellazioni satellitari rappresenta un’applicazione esemplare dei principi in esame.

Infatti, a determinate condizioni e con adeguate salvaguardie, è disponibile una procedura che conduce al rilascio di un’autorizzazione unica (single authorisation) valida per l’intera costellazione: le autorità competenti valutano un singolo satellite e, verificata la conformità, l’autorizzazione copre l’intera flotta.

Gli operatori devono tuttavia notificare qualsiasi modifica sostanziale durante il dispiegamento, e l’autorità competente, verificato che i criteri siano ancora soddisfatti, conferma la validità dell’autorizzazione. Tale meccanismo bilancia la semplificazione procedurale e il controllo continuo sulla conformità.

Ad ogni buon conto, oltre alle semplificazioni procedurali, il Draft Report introduce veri e propri regimi sostanziali accelerati, che esentano determinate categorie di operatori da specifici obblighi tecnici. Ne è un esempio il light regime for environmental sustainability dove il principio di proporzionalità permea anche il regime della sostenibilità ambientale, ambito nel quale il Draft Report introduce esenzioni sia transitorie che permanenti.

In particolare, l’articolo 96a istituisce un regime semplificato per la sostenibilità ambientale

Quest’ultimo prevede che, nei primi 60 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, gli operatori di piccole e medie dimensioni siano esonerati da una serie di obblighi e ciò in quanto, come già visto, l’ecosistema spaziale non vive più solo di grandi attori istituzionali, ma anche di “piccoli e medi” operatori con capacità economiche ben più contenute.

Il Draft Report sottolinea infatti che le regole sulla sostenibilità ambientale devono essere attentamente valutate e proporzionate per garantire il mantenimento della competitività del settore spaziale europeo, confermando il bilanciamento tra tutela ambientale e competitività industriale.

La coerenza sistematica del regime autorizzatorio emerge anche sul versante sanzionatorio, dove il principio di proporzionalità opera come criterio di modulazione della risposta alle violazioni.

In coerenza con quanto sovente previsto dal diritto derivato, anche in questo settore gli Stati membri devono prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive (effective, proportionate and dissuasive) per le violazioni delle norme. Le autorità competenti dispongono di una gamma graduata di poteri di enforcement: dall’ordine di cessare la condotta illecita, all’imposizione di misure correttive, fino alla sospensione temporanea o alla revoca dell’autorizzazione. Tale graduazione consente di modulare la risposta in funzione della gravità della violazione.

Alla luce di quanto osservato, il Draft Report delinea un nuovo sistema autorizzatorio che assume proporzionalità e semplificazione come criteri ordinatori della disciplina, rispondendo alla consapevolezza che l’efficacia della regolazione spaziale europea dipende dalla capacità di coniugare sicurezza, sostenibilità e resilienza con la competitività del settore.

Tali principi non si configurano come meri canoni interpretativi, ma si traducono in istituti giuridici specifici: procedure semplificate per PMI e istituti di ricerca, autorizzazione unica per le costellazioni, regimi alleggeriti, decisioni di equivalenza, mutuo riconoscimento delle autorizzazioni, termini procedurali certi e silenzio-assenso.

L’equilibrio tra rigore regolatorio e flessibilità applicativa costituisce la cifra distintiva del modello europeo che il Draft Report contribuisce a delineare.

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