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L’INDUSTRIAL ACCELERATOR ACT: TRA SEMPLIFICAZIONE INTERNA E SELETTIVITÀ DEGLI INVESTIMENTI ESTERI

30 marzo 2026

a cura di Marco Todisco

Lo scorso 4 marzo 2026, la Commissione europea ha pubblicato l’Industrial Accelerator Act (IAA), una proposta di Regolamento che nasce come risposta strategica alle crescenti tensioni geopolitiche e alla strumentalizzazione delle dipendenze economiche da parte di partner commerciali esteri.

Ispirandosi alle analisi del rapporto Draghi, questa proposta mira a colmare le lacune strutturali dell’Unione europea per garantirne l’autonomia strategica di fronte al dominio di paesi come Stati Uniti e Cina.

Per contrastare le attuali dipendenze e rilanciare il sistema produttivo, l’IAA punta a riformare il mercato unico attraverso una semplificazione normativa e l’istituzione di “Aree di Accelerazione Industriale” negli Stati membri, introducendo, parallelamente, vincoli più stringenti sugli investimenti diretti esteri (IDE) per tutelare i settori di vitale importanza.

Un pilastro centrale della strategia riguarda il comparto manifatturiero, con l’obiettivo di invertirne il declino elevando il suo contributo al PIL dal 14,3% al 20% entro il 2035. Tale sforzo appare urgente alla luce delle gravi vulnerabilità rilevate nelle industrie energivore come acciaio, cemento e chimica, dove gli alti costi energetici e la concorrenza sleale hanno bloccato oltre la metà dei progetti di decarbonizzazione avviati dal 2023.

Altrettanto critica è la situazione delle tecnologie net-zero, ambito in cui l’Europa rischia una subordinazione totale alla Cina che, attualmente, detiene oltre l’80% della capacità produttiva di batterie e fotovoltaico. La crisi colpisce, inoltre, il settore automobilistico che oggi affronta una drastica riduzione della redditività accompagnata da massicci tagli occupazionali, rendendo indispensabile un intervento coordinato per preservare la sovranità economica del continente.

Le principali barriere che sono state individuate riguardano l’assenza di “mercati guida” per i prodotti a basse emissioni (spesso più costosi dei corrispettivi ad alto carbonio) e la lentezza burocratica. Le procedure di autorizzazione per i progetti industriali sono descritte come frammentate e incerte, tali da scoraggiare gli investimenti necessari per la trasformazione degli asset produttivi. La capacità di innovazione dell’Unione è ostacolata dalla mancanza di competenze tecnologiche interne e da un approccio frammentato agli investimenti esteri.

Per rendere quindi l’Unione più competitiva e attrattiva a livello internazionale, la Commissione ha proposto una profonda semplificazione burocratica che mira a trasformare il processo delle autorizzazioni in un percorso lineare e digitalizzato attraverso l’istituzione di un “punto di accesso unico”. In tal modo lo Stato membro può coordinare i permessi in un provvedimento unico. Questa semplificazione trova la sua massima espressione anche nell’istituzione di “Aree di Accelerazione Industriale”, che consistono in zone geografiche pre-identificate e già valutate sotto il profilo ambientale dove le imprese, grazie a un’autorizzazione unica, potranno avviare progetti di manifattura avanzata in tempi più rapidi.

Il fulcro di questa strategia risiede nel consolidamento della base produttiva interna attraverso l’integrazione di leve normative e di mercato. In settori critici quali siderurgia, alluminio, cemento e automotive, l’Unione mira a istituire “mercati guida”, introducendo negli appalti pubblici criteri di premialità basati sulla resilienza e sulla sostenibilità. Tali misure sono state specificamente disegnate per incentivare la domanda di tecnologie a basse emissioni e di prodotti “Made in EU”.

Questa strategia di rafforzamento interno viene accompagnata da una difesa proattiva degli asset comunitari. Il nuovo regime degli IDE rappresenta una svolta cruciale per l’Unione europea, che adotta una strategia fondata sul valore aggiunto reale generato dalle imprese estere e anche su maggiori cautele circa gli investimenti fatti nel territorio.

Attraverso l’IAA, l’Unione introduce un controllo rigoroso sulle operazioni superiori ai 100 milioni di euro in settori strategici come batterie, veicoli elettrici e materie prime critiche. Tali restrizioni sono attivate in particolare qualora l’investitore provenga da un Paese terzo che controlli oltre il 40% della produzione mondiale di settore o quando l’operazione punti all’acquisizione di asset strategici tramite quote pari o superiori al 30%.

L’obiettivo del nuovo regime non è semplicemente il monitoraggio dei capitali ma garantire che i grandi attori internazionali contribuiscano concretamente alla crescita europea preservandone la sovranità tecnologica. Per operare in settori critici, gli investitori devono ora assicurare un reale radicamento nel territorio, ottenendo il via libera solo a fronte del soddisfacimento di almeno quattro condizioni su sei.

Di queste sei condizioni le prime due intervengono sulla governance aziendale, imponendo all’investitore un tetto massimo del 49% per la detenzione di capitale o diritti di voto. Tale soglia è vincolante anche qualora l’operazione avvenga mediante una joint venture con partner europei. La terza condizione impone la stipula di accordi di licenza per il trasferimento di proprietà intellettuale e know-how a beneficio del target europeo. La quarta obbliga l’investitore a destinare ogni anno alla ricerca e sviluppo nell’UE almeno l’1% del fatturato generato dall’impresa acquisita. Infine, le ultime due condizioni si focalizzano sull’integrazione produttiva e sociale e vincolano l’autorizzazione dell’investimento al mantenimento di una forza lavoro composta per almeno il 50% da lavoratori dell’Unione nonché all’impegno di rifornirsi per almeno il 30% presso catene di fornitura europee.

L’iter di approvazione inizia con la notifica obbligatoria del progetto di investimento all’Autorità di Investimento (l’Autorità), che deve essere ancora individuata, dello Stato membro in cui si trova l’asset. L’Autorità ha 30 giorni di tempo per decidere sull’ammissibilità della notifica, termine che può essere esteso di ulteriori 15 giorni in casi giustificati. Una volta dichiarata ammissibile, la documentazione viene trasmessa alla Commissione, che ha 30 giorni per emettere un parere scritto sulla conformità dell’operazione alle sei condizioni sopra descritte. Questo parere può includere indicazioni vincolanti o suggerimenti sull’opportunità di approvare o meno l’investimento.

La decisione finale spetta all’Autorità, che deve emettere un provvedimento motivato entro un periodo compreso tra i 60 e i 75 giorni dal ricevimento della notifica originale. Se l’Autorità decide di discostarsi dal parere della Commissione, i tempi si allungano in quanto viene prevista una fase di valutazione più dettagliata di ulteriori due mesi, durante i quali gli effetti della decisione finale rimangono sospesi. Una volta approvata l’operazione, l’Autorità continua a monitorare il rispetto delle condizioni nel tempo e, in caso di violazioni, può imporre sanzioni non inferiori al 5% del fatturato giornaliero medio o del valore della transazione eseguita.

Sebbene l’IAA debba ancora passare al vaglio del Parlamento e del Consiglio, esso segna un deciso cambio di paradigma per l’Unione europea, riflettendo una nuova visione strategica per il settore manifatturiero e un approccio più rigoroso verso gli IDE. L’obiettivo è superare un modello in cui i capitali stranieri sfruttano il quadro regolatorio e l’elevata capacità di spesa del mercato unico senza generare un reale valore aggiunto o contribuire attivamente alla crescita industriale del territorio.

In questo contesto, l’IAA inaugura una fase di apertura più cauta e selettiva, necessaria per rispondere alle crescenti tensioni geo-economiche che coinvolgono anche i partner tradizionali.

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