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LA REVISIONE DEI DIRITTI AEROPORTUALI: L’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI DELIBERA SULLE PROPOSTE PER GLI AEROPORTI DI MILANO E VENEZIA

21 luglio 2025

a cura di Alessandro Nacci

Lo scorso 10 luglio 2025 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito ART) ha comunicato l’avvenuta delibera circa la conformità delle proposte di revisione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa e per l’aeroporto di Venezia Tessera (rispettivamente delibera n. 109/2025 e n. 110/2025). Le revisioni tariffarie sono relative al periodo regolatorio 2024-2028 e il procedimento era stato avviato dalle rispettive società di gestione (SEA S.p.A per gli scali milanesi e SAVE S.p.A per lo l’aeroporto di Venezia) nel marzo di quest’anno per far aggiornare le tariffe aeroportuali agli attuali costi sostenuti dai gestori aeroportuali. Il gestore aeroportuale rappresenta infatti il soggetto che gestisce l’infrastruttura sulla base di un contratto di concessione tra il gestore stesso e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC). In questo contesto, i diritti aeroportuali rappresentano una delle principali fonti di introito per il gestore, il quale ha tuttavia interesse a rivederne l’ammontare perché questo sia costantemente adeguato ai prezzi di mercato, all’inflazione e al fine di mantenere la concessione economicamente vantaggiosa.

La procedura di revisione dell’ammontare dei diritti aeroportuali è disciplinata, a livello europeo, dall’art. 6 della direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009. In particolare, al suddetto articolo è stata prevista una procedura di consultazione obbligatoria, il cui onere di avvio spetta al gestore aeroportuale, per tutte le ipotesi in cui il gestore intenda aggiornare o rivedere l’ammontare dei diritti aeroportuali stabiliti come corrispettivo pagato, a favore del gestore, dagli utenti dell’aeroporto (per tali intendendosi principalmente le compagnie aeree operanti nello scalo). L’articolo prevede che dette consultazioni si svolgano con cadenza annuale, ma è altresì possibile per i gestori e gli utenti dell’aeroporto stipulare delle convenzioni pluriennali – e di fatto è questa la fattispecie più frequente – trattandosi, a livello italiano almeno, quasi sempre di contratti della durata standard di quattro anni. La previsione di questo dovere di consultazione si ispira perfettamente ai principi enunciati dalla direttiva stessa, ossia quelli di non discriminazione degli utenti, trasparenza sui costi, correlazione dei costi ai servizi offerti e consultazione periodica delle compagnie aeree.

L’Italia ha dato attuazione alla direttiva in esame con l’emanazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in particolare con le previsioni di cui agli artt. 71-82. Il legislatore italiano ha istituito, per la revisione dell’ammontare dei diritti aeroportuali, un’apposita procedura obbligatoria di consultazione tra il gestore aeroportuale e gli utenti, ricalcando pedissequamente quanto previsto a livello europeo dalla direttiva. In particolare, si prevede che questa consultazione sia finalizzata a comunicare agli utenti la volontà del gestore di aggiornare le tariffe dei diritti aeroportuali, così da consentire al primo di tenere conto anche delle opinioni espresse dalle compagnie aeree e dall’autorità prevista dall’art. 11 della direttiva, alla quale deve essere notificata l’intenzione di avvio della procedura.

Con il decreto-legge di cui sopra, il legislatore italiano ha anche previsto l’istituzione di un’apposita autorità, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la quale in questa sede è competente a vigilare sull’intera procedura. In particolare, una volta ricevuta la proposta di revisione di periodo delle tariffe avanzata dal gestore aeroportuale, l’autorità avvia un’attività istruttoria che si concretizza in due fasi principali: la delibera di avvio e la delibera di conformità ai modelli. La delibera di avvio segue alla notifica formale da parte del gestore aeroportuale (il quale deve aver notificato la proposta di revisione anche agli utenti dell’aeroporto) e segna l’avvio della procedura di consultazione, a condizione ovviamente che l’autorità valuti positivamente le informazioni pervenute dal gestore circa le proposte tariffarie da sottoporre a consultazione con l’utenza. La documentazione che il gestore sottopone all’esame dell’autorità è altresì offerta in comunicazione agli utenti dell’aeroporto, indicando le modalità di accesso ai documenti (di norma attraverso portale web riservato o tramite invio su richiesta e previo accordo di riservatezza). All’interno della documentazione è necessario che il gestore preveda le tempistiche relative a quest’ultima, poiché momento centrale di tutta la procedura è proprio l’audizione pubblica tra il gestore e gli utenti e alla quale ha facoltà di partecipare anche la stessa ART (situazione che, di norma, si verifica in quasi tutte le circostanze).

Durante l’audizione pubblica il gestore espone la proposta di modifica tariffaria e le motivazioni alla base, per poter poi ascoltare eventuali osservazioni, richieste di modifica o chiarimenti che provengano dagli utenti. Per gli scali di maggiori dimensioni, come in questo caso gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, vengono spesso previste più sedute di consultazione (che nel caso qui in esame si sono svolte nei giorni del 7, 11 e 15 aprile 2025) e durante queste, qualora partecipi, l’ART verifica sul campo il confronto tra le parti e acquisisce elementi utili per la successiva valutazione della proposta finale. Dopo l’audizione, la consultazione si considera conclusa una volta che il gestore comunichi formalmente l’esito. Quando emerge un’intesa raggiunta con gli utenti sulla proposta tariffaria, il gestore notifica la proposta finale all’ART, affinché l’autorità effettui una verifica finale per valutarne la conformità ai modelli e ai principi regolatori. Entro 40 giorni dalla ricezione, l’autorità adotta un provvedimento motivato di approvazione, con la possibilità di chiedere ulteriori integrazioni o correzioni al gestore o addirittura di negare l’approvazione. Nella prassi l’autorità emette di solito un primo giudizio di conformità preliminare ai modelli richiedendo però l’applicazione di alcuni correttivi e solo successivamente una delibera di conformità definitiva.

Le delibere adottate lo scorso 10 luglio sono infatti rispondenti a questo schema in quanto l’Autorità ha deliberato la conformità delle proposte ricevute ai modelli di regolazione tariffaria approvati con delibera n. 38/2023 del 9 marzo 2023, ma ha allo stesso tempo richiesto alcune correzioni e integrazioni da parte di entrambi i gestori. I correttivi prescritti dall’Autorità, come di norma, sono riconducibili soprattutto alle seguenti tematiche: allocazione di costi non afferenti o discendenti da oneri regolamentari, criticità nella riconducibilità dei dati al bilancio di esercizio di competenza, criticità nella corretta allocazione dei costi di capitale tra i vari prodotti aeroportuali e adozione di un tasso di inflazione differente da quello risultante dall’ultimo Documento di economia e finanza (DEF) disponibile.

Le delibere prese qui in esame risultano particolarmente significative poiché arrivano dopo mesi di tensioni e malcontento da parte di alcune compagnie aeree (soprattutto low-cost) circa la ritenuta eccessività dei diritti aeroportuali richiesti dai gestori di questi aeroporti. Le delibere confermano tuttavia che la revisione delle tariffe risulta pienamente rispettosa dei principi cardine della normativa europea e nazionale in materia e che non si risolva in trattamenti discriminatori verso gli operatori.

Si tratta, ad ogni modo, di delibere preliminari e si attende perciò nel prossimo periodo l’emanazione delle delibere di conformità definitive a seguito dell’adeguamento da parte dei gestori alle prescrizioni individuate dall’autorità, la cui inottemperanza può peraltro essere sanzionata da parte dell’autorità stessa.

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