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ERRORE ARTIFICIALE E RESPONSABILITÀ UMANA NEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO

10 novembre 2026

a cura di Susanna Micioni

Nell’agosto 2026, il TAR Puglia (TAR Puglia, sez. III, 3 agosto 2026, n. 956) ha prestato il suo contribuito all’ininterrotto processo giurisprudenziale attraverso cui il Giudice Amministrativo mira a definire i limiti dell’uso degli strumenti di intelligenza artificiale (IA), in particolare di sistemi di IA generativa, nella formazione dei provvedimenti della PA. Segnatamente, la decisione in esame affronta il delicato rapporto tra l’utilizzo di tali mezzi e la responsabilità dell’individuo umano, dipendente dalla paternità a lui riconducibile della decisione motivata che si trova alla base dell’atto amministrativo.

Nella specie, il caso scaturisce dal ricorso presentato dal proprietario di un’antica masseria – al tempo interessata da una serie di pratiche edilizie relative al cambio di destinazione d’uso, all’ampliamento e ad altri interventi strutturali – nei confronti del Comune di Polignano A Mare (BA). In breve, nella documentazione allegata dal ricorrente erano state riscontrate incongruenze che avrebbero inciso sulla volumetria complessivamente assentita della proprietà, portando il Comune a disporre, in autotutela, l’annullamento integrale di tutti i titoli edilizi, sul presupposto di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Di rimando, il ricorrente ha dedotto, davanti al TAR Puglia, l’illegittimità del provvedimento di annullamento, tra altri motivi, per difetto assoluto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità. Tali vizi sarebbero stati resi evidenti dalla presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti all’interno della motivazione, per quest’ultimo prova sufficiente di un uso distorto dell’intelligenza artificiale nella composizione del provvedimento.

Con la sentenza in questione, il TAR Puglia ha tuttavia dichiarato il ricorso improcedibile, disattendendo ognuna delle ragioni sollevate. Allineandosi perfettamente con precedenti pronunce giurisprudenziali in materia (ex multis, TAR Marche, Ancona, sez. I, 1° giugno 2026, n. 758) il Tribunale riconosce l’uso di sistemi di IA nella fase di elaborazione dei provvedimenti amministrativi come una realtà acclarata. Ne segue che il solo contributo di tali strumenti “non incide, di per sé, sulla validità dell’atto, né può tradursi in un vizio di difetto assoluto di motivazione, quando la motivazione finale esprima un percorso logico-giuridico autonomo, riferibile all’organo titolare del potere e da questo assunto e sottoscritto”. In tal modo, il Collegio chiarisce che le garanzie costituzionali contenute nell’articolo 97 Cost., quali imparzialità e buon andamento della PA, non possono essere interpretate così da permettere al Giudice Amministrativo di sindacare le modalità con cui l’amministrazione si avvale di strumenti di supporto, come è ormai l’intelligenza artificiale. Invece, bisogna ritrovare un’attuazione diretta di tali principi nella riserva di umanità (human in the loop), come regola fondamentale e riaffermata più volte sia nella normativa di settore che dalla giurisprudenza. Perciò da una parte l’algoritmo, per quanto sviluppato o complesso, rimane così relegato a mero assistente dell’azione amministrativa, poiché è solo il titolare del potere ad assumere la responsabilità dell’atto. Ogni eventuale errore “artificiale” andrebbe comunque ricondotto alla stessa paternità dell’individuo, su cui grava il dovere di vigilare sull’operato dell’IA (output) quale parte integrante del provvedimento. La legittimità di quest’ultimo è data invece dalla natura della decisione e della sua motivazione, che deve ineluttabilmente rispecchiare “un discorso giuridico autonomo, riferibile al suo autore, e non alienato”. Davanti al soddisfacimento di tali requisiti, perfino errori che possono apparire grossolani e addirittura segno di un’assenza totale di controllo umano, quali riferimenti giurisprudenziali inesatti o inventati (c.d. allucinazioni del sistema), non travolgono la legittimità dell’intero atto, il quale presenta invece sufficiente specificità da consentirne la piena comprensibilità e verificabilità da parte del Tribunale.

In conclusione, con tale decisione, il TAR Puglia ha riaffermato un criterio consolidato, ovvero quello della preminenza del nucleo decisionale effettivo rispetto alla provenienza degli altri passaggi del provvedimento, artificiali o umani, ai fini della legittimità. Tuttavia, rileva una nuova prospettiva di interpretazione che vede ridimensionato il peso dell’errore della macchina: da sintomo di negligenza a semplice eventualità, inserita in un contesto di utilizzo ordinario dell’IA nell’amministrazione, e che quindi non necessariamente può inficiare la validità dell’atto. Al contrario l’errore diviene rilevante quando incide direttamente sulla sostanza della motivazione finale. Di conseguenza, da una parte le responsabilità dell’organo titolare del potere vengono ribadite con forza, in chiave antropocentrica, nonché ampliate fino a ricomprendere diverse fasi di interazione con l’algoritmo (verifica, correzione, sottoscrizione); dall’altra, il Giudice Amministrativo allenta la stretta del controllo giudiziario su quei vizi che, per quanto non commendevoli, non possono di certo compromettere l’efficacia dell’azione amministrativa.

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