
15 giugno 2026
a cura di Susanna Micioni
Nell’aprile 2026, il TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha adottato una decisione (TAR per la Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157) che ridefinisce i limiti e le finalità del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, in relazione alla tutela dei principi contenuti nella Carta costituzionale e, nello specifico, al corretto svolgimento delle procedure telematiche di gara.
Il caso di specie origina da una procedura di gara d’appalto, indetta nel luglio 2025 dal Consorzio di Bonifica 9 di Catania, per l’affidamento di lavori di ripristino della reta idrica locale. In merito allo svolgimento della gara telematica, la stazione appaltante ha seguito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come descritto nell’articolo 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023, affidandosi in concreto ad una piattaforma di e-procurement. Nello specifico, a partire da un’iniziale valutazione da parte della Commissione di gara (con l’attribuzione di coefficienti),il software avrebbe svolto calcoli matematici per conferire un punteggio finale ad ognuna delle offerte tecniche, così da creare una graduatoria degli operatori economici concorrenti. All’esito di tali procedure, la società ricorrente si è vista classificata al secondo posto e, avendo conseguentemente condotto una perizia tecnica, ha lamentato un erroneo calcolo del proprio punteggio, da cui ha dedotto uno scarto di soli 0,1067 punti rispetto all’offerta vincitrice, rimozione della discrasia de qua avrebbe comportato l’aggiudicazione della commessa alla ricorrente stessa. Di seguito, la medesima società ricorrente ha presentato un’istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di gara, rispetto a cui la stazione appaltante ha tuttavia replicato di non disporre dei prospetti di calcolo intermedi. In altre parole, le operazioni matematiche sono state svolte integralmente e in maniera automatica dal software, senza la possibilità di estrarre i singoli passaggi computazionali sottesi al calcolo del punteggio finale, né di individuare le regole di funzionamento del programma. Dunque, la società ha proposto ricorso davanti al TAR per la Sicilia lamentando, in sintesi, tre motivi: l’errore nel calcolo del punteggio di gara; una violazione dell’obbligo di verbalizzazione e motivazione delle operazioni della Commissione; un’illegittima abdicazione della funzione amministrativa da parte della stazione appaltante in favore di uno strumento informatico inverificabile.
In via preliminare, è necessario definire il quadro normativo che assume rilevanza nella controversia. Il Collegio ha fatto riferimento innanzitutto al D.Lgs. n. 82/2025 (Codice dell’Amministrazione digitale) che, all’art. 12, stabilisce il principio generale per cui le pp.aa. utilizzino le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, semplificazione e partecipazione. Inoltre, assumono rilievo specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ovvero: l’art. 19, che esige la tracciabilità e trasparenza delle attività svolte, nonché l’accessibilità dei dati e la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati; e l’art. 30, che stabilisce come requisiti necessari della decisione amministrativa algoritmica la conoscibilità-comprensibilità e la non-esclusività della decisione algoritmica (i.e. riserva di umanità o human oversight), imponendo obblighi di rettifica e minimizzazione del rischio dei relativi errori. Infine, le norme nazionali sono state ricondotte, in un’ottica di applicazione anticipata di principi e regole non ancora cogenti, alla cornice legislativa eurocomunitaria del Regolamento n. 1689/2024 in materia di intelligenza artificiale (AI Act).
Nel caso in esame, il TAR per la Sicilia ha stabilito che il ricorso era fondato, e pertanto è stato accolto, mentre l’operato della stazione appaltante è risultato manifestamente illegittimo. In breve, nel limitarsi a fornire al software dei dati di input, senza assicurare il necessario controllo e la trasparenza nel suo funzionamento, l’appaltante è venuta meno ai propri obblighi rispetto alla funzione pubblica assunta, concedendo nei fatti una “delega in bianco” al programma automatizzato e pretendendo in tal modo di limitare la propria responsabilità. Analizzando più attentamente la motivazione,rileva che, sotto il profilo del calcolo erroneo, il punteggio rivendicato dalla ricorrente è risultato essere “un fatto non contestato in giudizio, tenuto conto che le controparti si sono limitate a sollevare eccezioni di rito… senza smentire la bontà dei calcoli prodotti dalla parte ricorrente”. Inoltre, sotto i profili di trasparenza, tracciabilità e riserva di umanità, le garanzie ricavate dalle norme di settore risultano violate, con riferimento sia all’impossibilità di ottenere (e pertanto esibire alla ricorrente) i prospetti di calcolo intermedi e le regole di funzionamento del software, sia all’affidamento completo alla piattaforma per il calcolo del punteggio senza alcuna possibilità di verifica o controllo ex post sui processi automatizzati da parte della stessa p.a., oltre che dei soggetti interessati.
Dunque, la ratio decidendi sottesa alla soluzione adottata si rinviene nella conclusione per cui il processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici non sarebbe un bene giuridico da perseguire ex se, bensì un bene strumentale all’attuazione dell’art. 97 Cost., ovvero dei principi cardine che devono informare l’azione amministrativa: legalità, buon andamento (efficienza, efficacia ed economicità), e imparzialità, da cui deriva altresì il principio di trasparenza. Difatti, il TAR ha ritenuto doveroso un bilanciamento, chiarendo che il rispetto del dettato costituzionale non possa e non debba cedere il passo al progresso tecnologico raggiunto nelle procedure telematiche di gara, poiché “l’implementazione dell’utilizzo di strumenti informatici… pur essendo essendo non solo incentivata, ma ormai divenuta ineludibile… non può comunque spingersi fino a sacrificare, sull’altare del buon andamento e dell’efficienza della p.a., altri valori di pari rango costituzionale, quali il principio di legalità, di imparzialità e trasparenza”.
Inoltre, il Collegio, rifacendosi sia alla normativa vigente che a precedenti pronunce giurisprudenziali in materia, si è espresso chiarendo quali siano i “limiti invalicabili” all’automazione dell’attività amministrativa, con un elenco di sei criteri fondamentali: la trasparenza algoritmica, la non-esclusività della decisione algoritmica (i.e. riserva di umanità), la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all’organo amministrativo titolare del potere, la non-discriminazione algoritmica, la sindacabilità giurisdizionale (come piena verificabilità della correttezza dei processi automatizzati), e infine la tutela dei diritti fondamentali (in particolare, rispetto alla protezione dei dati personali e al diritto di difesa, oltre che ad una buona amministrazione).
La decisione in esame assume notevole rilevanza sotto diversi punti di vista.
Innanzitutto, costituisce il precedente giurisprudenziale finora più articolato che mira a sistematizzare l’automazione amministrativa nelle procedure di gara, proseguendo nel percorso tracciato da precedenti pronunce in materia (cfr. ex multis, TAR Lazio, sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895). Infatti, tramite la tipizzazione dei limiti invalicabili all’automazione nella p.a., da una parte il TAR ha rafforzato gli obblighi per le stazioni appaltanti di garantire la trasparenza e tracciabilità dell’operato dei softwares, il quale deve risultare documentato integralmente finanche a comprendere l’estrazione dei logs computazionali, e dall’altra ha consolidato il diritto di accesso degli operatori economici, in quanto la decisione amministrativa automatizzata costituisce vero e proprio atto amministrativo.
Sotto una seconda prospettiva, nella sentenza sono chiaramente individuati i profili di responsabilità del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e della Commissione di gara, i quali si concretizzano nel dovere di controllo e correzione delle procedure, non potendo ammettersi in alcun caso uno sgravio di imputabilità collegato ad un completo affidamento all’algoritmo e quindi ad una presunzione acritica della sua correttezza. Si segnala in tema una recente pronuncia in materia di utilizzo dell’IA nella redazione degli atti di gara (TAR Marche, Ancona, sez. I, 1° giugno 2026, n. 758), con particolare riferimento alla relazione redatta dal RUP, a cui, con ogni probabilità, seguiranno altre decisioni.
In terzo luogo, il fulcro della sentenza in esame è rappresentato dalla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, che risulta essere sì un bene giuridico degno di tutela da parte dell’ordinamento, ma al contempo un bene servente rispetto a quei principi costituzionali che inderogabilmente devono continuare a governare l’azione amministrativa.
Un’ultima breve riflessione deve incentrarsi sul fatto che il TAR per la Sicilia abbia raccolto e stilato dei parametri che assicurino anticipatamente il rispetto delle regole, seppur non ancora pienamente operative, dell’AI Act, limitatamente all’uso dell’IA nei sistemi ad alto rischio. In tale ambito, particolare riguardo va dedicato alla (futura) implementazione dell’art. 27 della normativa eurocomunitaria, in cui viene introdotta la Valutazione d’Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA). Infatti, assumendo una prospettiva critica, tale disposizione pare avere la potenzialità di contribuire concretamente ad un innalzamento degli standard delle procedure telematiche di gara, nonché di proporsi come base normativa indispensabile per future pronunce giurisprudenziali a difesa dei diritti fondamentali dei soggetti interessati.