
15 giugno 2026
a cura di Martina Rossi
Tra le più recenti iniziative dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di tutela del consumatore particolarmente interessante è l’avvio, in data 6 maggio 2026, di due procedimenti istruttori nei confronti delle società del gruppo Glovo e di Deliveroo Italy S.r.l. La vicenda si trova attualmente in una fase ancora preliminare, poiché l’Autorità ha disposto l’apertura delle istruttorie e lo svolgimento delle attività investigative necessarie ad accertare la fondatezza delle contestazioni formulate. Allo stato, pertanto, non è stata ancora adottata alcuna decisione conclusiva né è stata accertata in via definitiva la sussistenza di pratiche commerciali scorrette; ciò nonostante, il caso presenta, sotto il profilo giuridico, spunti interessanti, poiché consente di riflettere sull’evoluzione della tutela amministrativa del consumatore nei mercati digitali e sui limiti entro i quali le imprese possono utilizzare, a fini promozionali, dichiarazioni relative alla propria responsabilità sociale e al trattamento dei lavoratori.
Secondo quanto comunicato dall’AGCM, le istruttorie riguardano alcune dichiarazioni diffuse dalle piattaforme attraverso i propri siti internet e le proprie comunicazioni commerciali, aventi ad oggetto il rispetto di principi etici, la tutela dei rider, l’attenzione alle condizioni di lavoro, il rispetto della legalità e l’utilizzo di sistemi algoritmici improntati a criteri di equità e trasparenza. L’Autorità ritiene che tali affermazioni possano risultare idonee a indurre in errore il consumatore circa le effettive modalità di organizzazione dell’attività aziendale e circa il reale livello di tutela garantito ai lavoratori che operano attraverso le piattaforme.
Occorre precisare che le circostanze richiamate dall’AGCM costituiscono, allo stato, elementi oggetto di verifica istruttoria. Le società coinvolte non sono state destinatarie di alcun provvedimento sanzionatorio e beneficiano della presunzione di legittimità delle proprie condotte sino alla conclusione del procedimento amministrativo. L’interesse della vicenda risiede quindi non tanto nell’esito, ancora incerto, quanto nelle questioni giuridiche che l’Autorità ha ritenuto meritevoli di approfondimento.
In questo senso si può dire che la vicenda appare particolarmente significativa perché non riguarda le tradizionali ipotesi di pratiche commerciali scorrette fondate su informazioni ingannevoli relative al prezzo, alle caratteristiche del prodotto o alle condizioni contrattuali. Al contrario, l’oggetto dell’attenzione dell’Autorità è costituito da informazioni che attengono alla dimensione etica e sociale dell’attività d’impresa. Si tratta di un fenomeno che la dottrina e la prassi amministrativa tendono sempre più frequentemente a qualificare come social washing, ossia la diffusione di messaggi volti a rappresentare l’impresa come particolarmente responsabile sul piano sociale, ambientale o lavorativo, senza che tali affermazioni trovino un effettivo riscontro nella realtà.
Il caso si fonda sull’assunto secondo cui anche le informazioni relative ai valori e alle politiche aziendali possono influenzare il comportamento economico del consumatore. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, contenuta negli articoli 20 e seguenti del Codice del consumo e derivante dall’attuazione della direttiva 2005/29/CE, oltre a tutelare la correttezza delle informazioni relative alle caratteristiche materiali del bene o del servizio, si riferisce anche alla libertà del consumatore di assumere decisioni economiche consapevoli. In tale prospettiva, qualora un consumatore dovesse scegliere una determinata piattaforma anche in ragione della percezione che essa rispetti maggiormente i diritti dei lavoratori o adotti modelli organizzativi più sostenibili, eventuali informazioni non veritiere o fuorvianti su tali aspetti potrebbero essere considerati come in grado di incidere direttamente sul processo decisionale, assumendo pertanto rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa consumeristica.
L’aspetto probabilmente più innovativo dell’intera vicenda consiste proprio nell’ampliamento dell’oggetto della tutela amministrativa del consumatore. Tradizionalmente, l’enforcement dell’AGCM si è concentrato su pratiche concernenti prezzi, sconti, offerte promozionali, clausole contrattuali o caratteristiche dei prodotti. Nel caso in esame, invece, l’Autorità sembra ammettere l’ipotesi che il consumatore contemporaneo non effettui le proprie scelte esclusivamente sulla base di considerazioni economiche, potendo al contrario attribuire rilievo anche a fattori etici, sociali e reputazionali. In altri termini, sembra che la tutela del consumatore si stia estendendo progressivamente dalla protezione del patrimonio individuale alla tutela dell’autodeterminazione informata della persona nel mercato.
Ulteriore profilo di interesse è poi quello che riguarda il rapporto tra tutela del consumatore e regolazione delle piattaforme digitali. Le istruttorie coinvolgono infatti operatori che svolgono un ruolo centrale nell’economia delle piattaforme e che fanno ampio ricorso a sistemi algoritmici per la gestione delle attività di consegna e per l’organizzazione del lavoro dei rider. Pur non essendo l’AGCM competente a sindacare direttamente la legittimità delle condizioni di lavoro o degli algoritmi impiegati dalle imprese, tali elementi assumono rilevanza nella misura in cui vengono utilizzati come strumenti di comunicazione commerciale nei confronti dei consumatori. La questione non riguarda dunque direttamente la tutela del lavoratore, ma la correttezza delle informazioni diffuse dall’impresa riguardo il proprio modello organizzativo.
Da questo punto di vista, la vicenda dimostra come i confini tra diverse aree del diritto stiano diventando sempre più permeabili. Temi tradizionalmente riconducibili al diritto del lavoro e alla responsabilità sociale d’impresa finiscono infatti per assumere rilievo anche nell’ambito della disciplina consumeristica, qualora siano utilizzati come fattori competitivi idonei a orientare le scelte degli utenti.
Particolarmente significativa è inoltre la scelta dell’AGCM di procedere mediante l’esercizio dei propri poteri istruttori, accompagnati da ispezioni effettuate con il supporto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Ciò evidenzia ancora una volta la centralità dell’enforcement amministrativo nella protezione del consumatore e conferma il ruolo delle autorità indipendenti quali soggetti chiamati a garantire il corretto funzionamento del mercato attraverso strumenti non soltanto repressivi, ma anche preventivi e conformativi.
In conclusione, il caso Glovo-Deliveroo rappresenta un’interessante evoluzione della tutela amministrativa del consumatore. Attraverso queste istruttorie, l’AGCM sembra affermare che la correttezza delle comunicazioni commerciali deve essere valutata anche con riferimento ai messaggi concernenti l’etica aziendale, la sostenibilità sociale e il trattamento dei lavoratori. Proprio perché il procedimento si trova ancora nelle sue fasi iniziali, sarà particolarmente interessante osservare se e in che misura l’Autorità confermerà, nel provvedimento finale, l’impostazione delineata nell’atto di avvio, contribuendo a definire ulteriormente il ruolo delle dichiarazioni etiche e sociali nell’ambito delle pratiche commerciali rivolte ai consumatori.