Lab-IP

LA RISERVA DI UMANITÀ NELLE DECISIONI AMMINISTRATIVE AUTOMATIZZATE: LA SENTENZA DEL TAR LAZIO N. 1895/2026

27 aprile 2026

a cura di Agnese Trani

Con la sentenza 2 febbraio 2026, n. 1895, la Sezione III-bis del TAR Lazio ha affrontato in modo significativo i limiti dell’automazione algoritmica nelle procedure concorsuali pubbliche, enunciando il principio della c.d. riserva di umanità (o human oversight).

Il caso trae origine da una procedura concorsuale per docenti bandita dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito della quale un candidato contestava, da un lato, la mancata applicazione della riserva del 30% dei posti prevista per coloro che avessero maturato almeno tre anni di servizio scolastico e, dall’altro, l’omessa valutazione di un ulteriore titolo di studio. Il ricorrente, infatti, pur avendo dichiarato nella domanda le annualità di servizio (tanto da vedersi correttamente attribuito il relativo punteggio), non aveva contrassegnato l’apposita opzione che consentiva di avvalersi della riserva. La domanda veniva, dunque, valutata dal sistema informatico come priva del suddetto requisito. Il TAR Lazio, pur riconoscendo una certa negligenza del candidato in fase di compilazione della domanda, ha adottato un approccio sostanzialistico, accogliendo parzialmente il ricorso e dichiarando illegittima l’omessa applicazione della riserva.

Il punto di partenza argomentativo della sentenza risiede nella qualificazione giuridica dell’algoritmo quando utilizzato dalla pubblica amministrazione. Il Collegio, nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, ribadisce che l’algoritmo, lungi dal costituire un mero strumento tecnico, si configura piuttosto come un atto amministrativo informatico. Da tale premessa qualificatoria deriva che la circostanza che la decisione sia formalmente prodotta da un sistema automatizzato non trasferisce la titolarità del potere alla macchina, né esonera l’amministrazione dal rispettare i principi che presiedono il suo operare.

Come già affermato dal Consiglio di Stato in materia di algoritmi nei procedimenti di mobilità del personale scolastico, l’utilizzo di tali strumenti risulta legittimo solo se l’amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi di mera automazione. I giudici amministrativi riconducono, inoltre, la questione ai principi consolidati nelle procedure non automatizzate: la dichiarazione resa dal candidato, al di là del nomen e della forma, qualora completa dei requisiti richiesti deve essere valutata nella sostanza; l’automazione non può, dunque, comportare un irrigidimento della valutazione tale da sacrificare l’effettiva posizione giuridica del candidato.

Ne deriva che anche nelle procedure concorsuali gestite mediante sistemi automatizzati non può essere pretermessa la c.d. riserva di umanità (o human oversight), intesa come obbligo dell’amministrazione di conservare un controllo sostanziale e non meramente formale sull’esito della decisione algoritmica.

I giudici amministrativi ricostruiscono il fondamento giuridico della riserva di umanità attraverso un percorso argomentativo che attinge a più livelli dell’ordinamento, dimostrando come tale principio non si configuri come mera novità introdotta dal diritto europeo, ma sia già insito nell’ordinamento interno.

Sul piano costituzionale, il Collegio individua il fondamento del principio negli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione: rispettivamente il principio di uguaglianza e ragionevolezza, il diritto di difesa, il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Sul piano della legislazione ordinaria, viene richiamata la legge n. 241/1990 agli artt. 1 e 3, secondo i quali l’azione amministrativa deve essere sorretta da motivazione intellegibile e verificabile, nonché agli artt. 7 e ss. e 22 che tutelano la partecipazione procedimentale e il diritto di accesso. Rileva altresì il Codice dell’amministrazione digitale (CAD), il quale consente l’utilizzo di strumenti informatici e automatizzati solo in quanto funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico e nel rispetto dei principi di trasparenza, responsabilità e centralità della persona. Ne emerge una concezione dell’algoritmo come strumento a servizio del potere amministrativo e non anche a sostituzione di quest’ultimo.

Le fonti europee e nazionali sull’intelligenza artificiale vengono utilizzate come parametri interpretativi evolutivi, non potendo essere applicate, ratione temporis, al caso di specie.

Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), applicabile a partire dal 2 agosto 2026, qualifica espressamente come sistemi «ad alto rischio» quelli utilizzati nei procedimenti di selezione, valutazione e accesso a impieghi pubblici e impone quale requisito strutturale la supervisione umana effettiva, idonea a consentire il controllo, l’intervento e la correzione del funzionamento del sistema. Il TAR, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia sul principio di stand-still, afferma, inoltre, che le amministrazioni nazionali sono tenute a evitare, nel periodo intercorrente tra l’adozione e l’entrata in vigore ovvero l’applicazione di una normativa UE, interpretazioni e prassi manifestamente incompatibili con gli obiettivi del legislatore europeo. Analogo ragionamento viene svolto con riguardo alla legge n. 132/2025, prima legge organica domestica in materia di intelligenza artificiale.

La pronuncia assume interesse per almeno tre ordini di ragioni.

In primo luogo, essa consolida un principio di ordine generale: la digitalizzazione dell’azione amministrativa non può tradursi in una riduzione delle garanzie sostanziali dei cittadini. L’approccio sostanzialistico adottato dal Collegio, che privilegia la realtà effettiva della posizione giuridica del candidato rispetto alla risultanza formale del sistema informatico, non costituisce una concessione alla negligenza individuale, bensì il riconoscimento che la funzione amministrativa conserva una dimensione assiologica irriducibile alla logica binaria della macchina.

In secondo luogo, la sentenza rafforza e radica nell’ordinamento interno il principio dello human oversight, tracciandone un fondamento plurale: costituzionale, legislativo e, in via interpretativa anticipatoria, eurounitario. Tale ancoraggio multilivello è significativo, poiché sottrae il principio da una dipendenza esclusiva dal diritto europeo (ancora in fase di piena applicazione) e ne afferma la vigenza immediata come criterio strutturale di legittimità dell’azione amministrativa automatizzata. Ne consegue che la supervisione umana non è una facoltà discrezionale dell’amministrazione, ma un obbligo giuridico già attualmente esigibile.

In terzo luogo, la pronuncia assume il rilievo di un monito preventivo indirizzato alle pubbliche amministrazioni nell’imminenza della piena operatività dell’AI Act, fissata per il 2 agosto 2026. Le amministrazioni che non si siano ancora dotate di meccanismi effettivi di controllo umano sulle decisioni algoritmiche non potranno invocare la novità della normativa europea come esimente, poiché i principi da essa codificati sono già presenti e giudizialmente azionabili nell’ordinamento interno. Questo orientamento anticipatorio della giurisprudenza amministrativa svolge, in definitiva, una funzione che potremmo definire di compliance anticipata, orientando le prassi amministrative verso gli standard europei prima ancora che questi diventino formalmente cogenti.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail