Lab-IP

Laboratorio per l’innovazione pubblica n. 1/2026

02 febbraio 2026

Indice:

  1. GOLDEN POWER: IL CASO MANTA AIRCRAFT E LA TUTELA DEL KNOW-HOW STRATEGICO a cura di Alessia Farina
  2. VERSO IL NUOVO CODICE DELL’EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI a cura di Benedetta Mastrantoni
  3. L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE ABUSIVE NELLA SENTENZA DELLA CGUE NEL CASO KUSZYCKA (C-767/24) a cura di Martina Rossi
  4. LA REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI: TRA GESTIONE DEL RISCHIO E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI a cura di Michele Sangiovanni
  5. L’INNOVATIVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL CASO CEDACRI: I LIMITI DEL GOLDEN POWER NELLE OPERAZIONI DI GARANZIA a cura di Marco Todisco
  6. UN PRIMO SGUARDO AL PACCHETTO EUROPEO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA: REVISIONE REGOLATORIA E ROADMAP PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ a cura di Agnese Trani
  1. GOLDEN POWER: IL CASO MANTA AIRCRAFT E LA TUTELA DEL KNOW-HOW STRATEGICO a cura di Alessia Farina

La sentenza TAR Lazio, Roma, Sezione I, 9 giugno 2025, n. 11160 costituisce una preziosa occasione per comprendere come l’esercizio del golden power stia progressivamente imponendosi non solo come presidio per asset difensivi classici, ma anche come strumento di prevenzione rispetto a traiettorie tecnologiche emergenti, in particolare quando il perno dell’operazione è il trasferimento o la trasformazione del know-how verso ordinamenti extra-UE.

Il giudizio in oggetto trae origine dall’impugnazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con il quale è stato esercitato il potere di veto nei confronti di un’operazione notificata da Manta Aircraft s.r.l., start-up italiana operante nel settore aeronautico avanzato. L’operazione prevedeva la costituzione, in Cina, di una joint venture con la società Shenyang Aviation Industry Group, controllata dal Governo cinese, finalizzata allo sviluppo, alla certificazione e alla produzione del velivolo civile ANN Plus, riconducibile al comparto della Advanced Air Mobility. Il TAR dedica ampio spazio alla ricostruzione della struttura dell’operazione, evidenziando come il valore dell’apporto di Manta non risiedesse tanto in asset materiali o in una capacità produttiva già consolidata, quanto nel progetto tecnologico in fase di elaborazione e nella prospettiva di sviluppo di una piattaforma aeronautica innovativa: l’operazione viene dunque qualificata non come una collaborazione industriale matura, bensì come un’operazione orientata allo sviluppo del know-how ingegneristico, nella quale la joint venture non rappresenta un mero strumento di valorizzazione economica di tecnologie già consolidate, ma il luogo stesso di formazione della tecnologia e della sua progressiva traduzione in prototipo e proprietà intellettuale.

Il velivolo ANN Plus viene descritto come un aeromobile a decollo e atterraggio verticale, caratterizzato da propulsione ibrida e concepito per il trasporto regionale e interregionale, del quale viene enfatizzato il posizionamento competitivo per essere fondato su una maggiore autonomia operativa rispetto ai modelli completamente elettrici: la pronuncia sottolinea come tali caratteristiche rendano il progetto particolarmente attrattivo sul piano industriale e al contempo idoneo a presentare profili di rilevanza strategica, in ragione della possibile applicazione duale delle tecnologie sviluppate, per cui sarebbero dunque impiegabili non solo in ambito civile, ma anche militare. In questo quadro, il TAR enfatizza il fatto che il progetto fosse stato presentato anche al Ministero della difesa nell’ambito del Piano nazionale della ricerca militare, un elemento che contribuisce a qualificare il contesto nel quale l’operazione si colloca.

Il Collegio evidenzia come l’equilibrio societario prospettato fosse caratterizzato da una partecipazione maggioritaria della controparte cinese, pari al 51 per cento, cui si accompagnava un controllo sostanziale sugli organi decisionali della joint venture. Tale configurazione non viene letta dal giudice come un dato meramente formale, ma come un elemento idoneo a incidere in modo determinante sulle scelte strategiche e sull’indirizzo dello sviluppo tecnologico, soprattutto in una fase nella quale il progetto non aveva ancora raggiunto una maturità industriale autonoma. A questo primo profilo si affianca la disciplina della proprietà intellettuale: la sentenza sottolinea come una parte significativa dei risultati dello sviluppo tecnologico sarebbe stata qualificata come proprietà intellettuale “congiunta”, con la conseguenza che il know-how originariamente riconducibile a Manta Aircraft, ancora in larga misura non formalizzato in titoli di privativa, sarebbe confluito in un patrimonio giuridico imputato alla joint venture. In tale contesto, il rischio individuato dal TAR non è tanto quello di un trasferimento puntuale di singole informazioni tecniche, quanto quello di una progressiva traslazione del valore tecnologico verso un soggetto giuridico distinto, insediato in un ordinamento extra-UE e controllato da un partner riconducibile a uno Stato terzo. La criticità viene ulteriormente accentuata dal ruolo della controparte destinata a rivestire la qualifica di Type Certificate Holder: il TAR richiama espressamente la normativa aeronautica applicabile (regolamenti EASA), osservando che tale qualifica comporta, per sua natura, l’accesso alle informazioni di progettazione e ai dati di design necessari alla certificazione del velivolo e come l’assetto delineato non sarebbe potuto mitigare progressivamente attraverso prescrizioni o condizioni, giustificando così il ricorso al veto quale unica misura coerente con la funzione preventiva dei poteri speciali.

Il TAR esamina anche le censure di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea, escludendo che l’operazione rientri nella nozione di investimento diretto estero in entrata ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. Il Collegio chiarisce che non si è in presenza di un flusso di capitali verso il territorio nazionale, bensì di un’operazione che comporta la fuoriuscita di un asset tecnologico verso una verso una società extra-UE da costituire in Cina e controllata da un soggetto riconducibile allo Stato cinese: innescandosi sulla già centrale questione dell’outbound tech, il TAR circoscrive l’ambito di applicazione delle libertà fondamentali declinate del Trattato e rilegge l’operazione come una forma di controllo sui trasferimenti di know-how che l’ordinamento italiano sussume nella logica dei poteri speciali, sottolineando come la libertà di stabilimento e di circolazione dei capitali non attribuisca una tutela piena a favore di soggetti extra-UE. La sentenza affronta poi le censure di ordine costituzionale, escludendo che il veto integri una misura ablativa o imponga un indennizzo: l’esercizio del golden power non comporta la sottrazione di un bene, ma si limita a vietare una specifica operazione, lasciando impregiudicata la possibilità per l’impresa di perseguire strategie alternative compatibili con la tutela degli interessi nazionali. Pur consapevole dell’impatto che un simile provvedimento possa avere su una start-up in fase di sviluppo, il Collegio afferma che la dimensione soggettiva dell’impresa non è idonea a ridurre il livello di tutela richiesto quando sono in gioco profili di sicurezza nazionale.

Allineandosi con quanto già affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 289 del 2023, il TAR ribadisce come il golden power sia espressione di scelte di alta amministrazione, caratterizzate da valutazioni politico-strategiche che costituiscono un proprium dell’azione governativa: il giudice riprende testualmente il passaggio in cui il golden power è qualificato come limes provvedimentale posto dall’ordinamento a presidio degli interessi essenziali dello Stato, chiarendo che il controllo giurisdizionale non può estendersi al merito delle scelte ma deve arrestarsi alla verifica della loro manifesta illogicità, incongruità motivazionale o travisamento del fatto. La pronuncia, inoltre, ricollega l’ampiezza valutativa ai criteri che prendono in considerazione la natura dell’investitore controllato da Stato terzo e i legami con paesi terzi “a rischio” (richiamando la logica del Reg. 2019/452 e del d.l. 21/2012). In questo contesto si inserisce poi l’analisi del procedimento, articolato in una fase istruttoria e in una fase decisoria. Il TAR riconosce che le amministrazioni coinvolte nell’istruttoria (il Ministero della Difesa e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy) avevano ipotizzato la possibilità di imporre prescrizioni in luogo del veto, ma afferma con chiarezza che tali valutazioni non vincolano il Consiglio dei ministri: la decisione finale spetta all’organo politico, chiamato a operare una sintesi complessiva degli interessi in gioco e che in questa veste può legittimamente discostarsi dalle proposte istruttorie quando ritenga che il rischio non sia mitigabile attraverso prescrizioni o condizioni, in questo senso il “contrasto” è rilevante solo se il CdM afferma fatti smentiti o nega fatti riscontrati. È proprio in relazione a questo aspetto che la sentenza individua la ragione determinante del veto e la conseguente reiezione del ricorso: la natura strutturale dell’operazione e la difficoltà di presidiare efficacemente, mediante prescrizioni, il trasferimento di know-how verso una società insediata in un ordinamento extra-UE, anche alla luce di un quadro geopolitico che attualmente impone “massima precauzione”.

La portata della pronuncia risulta particolarmente evidente se poi viene posta a confronto con altre operazioni industriali nel settore della difesa che non hanno dato luogo all’esercizio dei poteri speciali. In tale prospettiva, la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall, finalizzata allo sviluppo di sistemi terrestri per la difesa, si propone come termine di paragone significativo. Quest’ultima costituisce sì un’operazione che incide su capacità militari definite core, ma si colloca interamente all’interno di un perimetro europeo e atlantico, caratterizzato da convergenza degli interessi di sicurezza, da assetti di governance bilanciati e da un controllo pieno degli asset tecnologici, costruita sul modello dell’integrazione di filiera. L’assenza di interventi interdittivi in tale contesto conferma che il golden power non opera in modo automatico in relazione al settore della difesa, ma si fonda su una valutazione differenziata del rischio, nella quale assumono rilievo decisivo la collocazione geopolitica dei partner e la controllabilità effettiva del know-how.

2. VERSO IL NUOVO CODICE DELL’EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI a cura di Benedetta Mastrantoni

La disciplina edilizia risulta da tempo connotata da un’estrema frammentarietà, la quale deriva sia dalla moltitudine di  modifiche succedutesi nel tempo al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), sia dalla nota presenza di una competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di “governo del territorio”, nella quale, com’è noto, è ricompresa l’edilizia.

Quest’ultima circostanza ha infatti come conseguenza pratica l’esistenza di venti normative regionali differenti e, in alcuni casi, anche contrastanti tra loro.

Sono dunque autoevidenti le ragioni che impongono di riordinare la materia.

A questo scopo, è stata avviata un’intensa attività legislativa finalizzata ad apportare i cambiamenti necessari, attraverso tre distinti disegni di legge delega, due di iniziativa parlamentare e uno di iniziativa governativa: il DDL 535, il DDL 2332 e il DDL approvato dal Consiglio Dei Ministri in data 4 dicembre 2025.

Il DDL 535, denominato “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni”, presentato in data 9 novembre 2022, prevede tre obiettivi principali: il primo consiste nella semplificazione delle procedure edilizie attraverso la ridefinizione delle categorie di intervento e una razionalizzazione dei titoli abilitativi e delle sanzioni applicabili, garantendo inoltre un’armonizzazione con le materie settoriali strettamente collegate alla disciplina edilizia.

Il secondo obiettivo attiene alla “sicurezza delle costruzioni”, che dovrebbe essere garantita mediante l’individuazione dei livelli di rischio sismico e del degrado idrogeologico sull’intero territorio italiano, inoltre attraverso la previsione di norme tecniche nazionali coordinate con le norme europee  in tema di sicurezza.

Il terzo obiettivo attiene alla promozione della sostenibilità ambientale delle costruzioni, considerando anche elementi quali il risparmio energetico e l’isolamento acustico.

Il DDL in questione viene esaminato congiuntamente al DDL 2332, denominato “Delega al Governo per l’aggiornamento, il riordino e il coordinamento della disciplina legislativa in materia edilizia”, presentato in data 28 marzo 2025, di iniziativa parlamentare.

Quest’ultimo indica come prioritaria la necessità di riqualificare il tessuto urbano esistente rispetto al consumo di nuovo suolo, predisponendo un rapporto saldo tra l’umano e l’urbano, nei confronti di un territorio che dovrà risultare economicamente, socialmente e ambientalmente responsabile anche per le prossime generazioni, nel rispetto del principio sancito dal Green Deal europeo del “do no significant harm”,  ossia di non arrecare danni all’ambiente.

Per garantire il perseguimento dei predetti obiettivi, risulta necessario delineare criteri che guidino la progettazione e la costruzione degli edifici, garantendo conformità sia alla pianificazione generale che a quella settoriale, nel rispetto delle valutazioni ambientali strategiche (VAS) e dell’art.9 della Costituzione.

Effettuando un’analisi comparativa dei due disegni di legge delega, si può notare innanzitutto una differenza strutturale: mentre il DDL 2332 è composto da tre articoli, il DDL 535 è composto da un solo articolo.

Il primo conferisce una delega al Governo per il riordino e l’aggiornamento della materia edilizia da esercitarsi entro sei mesi, mentre il secondo prevede un termine di dieci mesi.

Quanto ai molteplici obiettivi e criteri direttivi dettati (rispettivamente dall’art.2 DDL 2332, e dall’art.1 co. 2 e 3 del DDL 535) possono notarsi alcuni punti di contatto:

Il DDL 2332 prevede l’adozione di un testo unico che appresti una semplificazione e un aggiornamento delle norme statali in materia edilizia e urbanistica, anche recependo le norme eurounitarie.

In modo simile, il DDL 535 prevede un riordino e una semplificazione delle norme vigenti, apportando modifiche, se necessario, nel rispetto dei principi contenuti nelle direttive europee  e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

In merito alle categorie di intervento, l’art.2 del DDL 2332 prevede una distinzione tra gli interventi di trasformazione del territorio, interventi di trasformazione sul tessuto urbano già antropizzato, interventi di adeguamento, opere e interventi di minore impatto e opere prive di rilevanza edilizia.

Questo punto rappresenta una cruciale innovazione rispetto a quanto disposto dall’attuale Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001), il quale all’articolo 3 prevede una differente classificazione in merito alle categorie di intervento, differenziandole tra: interventi di manutenzione ordinaria, interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione urbanistica.

Si passa quindi da una concezione volta a classificare le modifiche in base alla natura tecnica dei lavori, ad una rivolta all’impatto dell’intervento sul territorio.

L’art. 1 co. 2 del DDL 535 distingue invece tra interventi di trasformazione del territorio edificato e interventi sul territorio non edificato in funzione di una rigenerazione urbana nel perseguimento dell’obiettivo di “consumo di suolo a saldo zero”.

Mentre il primo dispone una semplificazione in merito ai titoli abilitativi, prevedendo unicamente il permesso di costruire, la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)  e l’attività edilizia libera, da applicare secondo criteri di proporzionalità e gradualità, con l’obiettivo di ridurre la pluralità di regimi vigenti ed eliminare le incertezze applicative che possono sorgere, come nel caso della CILA, il secondo ne prevede semplicemente una razionalizzazione.

Il DDL 2332 inoltre, pone tra i principali obiettivi, quello di ridisegnare l’assetto dello stato legittimo dell’immobile, prevedendo, in ordine alla documentazione attestante, una valorizzazione delle certificazioni rilasciate da tecnici abilitati con il fine ultimo di eliminare le problematiche derivanti dalle lievi difformità, che spesso, con la normativa vigente risultano insanabili, e colpiscono circa il 70% degli immobili italiani.

In ultimo è possibile notare come entrambi i disegni di legge delega prevedano un riordino normativo attraverso l’indicazione esplicita delle norme abrogate e l’elaborazione di una disciplina transitoria volta a salvaguardare i procedimenti avviati anteriormente alla riforma.

Attualmente i sopracitati DDL sono in corso di esame congiunto presso la Commissione VIII Ambiente.

Si segnala inoltre un recentissimo disegno di legge delega di iniziativa governativa, che ha avuto un iter più accelerato rispetto ai precedenti, volto alla “razionalizzazione e riordino dei regimi amministrativi edilizi e urbanistici e dei connessi titoli abilitativi”, approvato dal Consiglio dei Ministri con procedura d’urgenza nella seduta n.150, il 4 dicembre 2025.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli e prevede la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla semplificazione della disciplina edilizia, con l’obiettivo di sostituire integralmente le disposizioni vigenti con un nuovo Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni, da emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge delega.

La proposta di legge delega individua dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), applicabili in tutto il territorio nazionale e volti ad abbattere la frammentazione derivante dall’attuale disciplina prevista dal D.P.R. 380/2001.

In particolare, viene prevista una semplificazione per l’accertamento dello stato legittimo dell’immobile, permettendolo anche attraverso il titolo abilitativo più recente, nel caso in cui tramite esso siano rinvenibili gli estremi del titolo originario e di quelli successivi, asseverati.

In merito alle categorie di intervento, viene prospettato anche in questo DDL un riordino, basato su tre criteri: l’impatto che l’intervento avrà sul territorio, la natura oggettiva dell’intervento e la sua rilevanza.                                   

L’obiettivo è quello di delineare delle categorie di intervento chiare, con il fine ultimo di definire i confini applicativi ed eliminare le odierne incertezze in merito.                                                                                                    I titoli abilitativi previsti per le categorie di intervento rimangono inalterati (permesso di costruire, CILA e SCIA), l’innovazione, infatti, sta nell’associazione dei titoli abilitativi alle nuove categorie di intervento e nella previsione di termini certi per il rilascio.                                                                                             

In merito agli interventi eseguiti in assenza del titolo edilizio, si prevedono sostanziali modifiche della disciplina, delineando innanzitutto l’esigenza di una classificazione nazionale delle difformità, definita in maniera esaustiva e chiara, per evitare incertezze di cittadini e operatori del settore. In tema di rilascio di titoli in sanatoria, nel caso di parziale difformità e di variazioni essenziali, la delega dispone un superamento della doppia conformità (ossia la conformità alla disciplina vigente dell’opera eseguita in assenza del titolo edilizio sia alle norme vigenti al momento dell’istanza, che al momento della realizzazione) con la previsione di una conformità asincrona, secondo cui l’opera, per essere sanata, deve rispettare le norme edilizie dell’epoca di costruzione e quelle urbanistiche odierne.

Nel caso però di disciplina antisismica, si segnala che la disciplina attualmente in vigore della doppia conformità permane, pur ammettendo la possibilità del rilascio della sanatoria condizionata ad opere di adeguamento con la normativa vigente.                                                                                                   

Una novità introdotta dal disegno di legge delega, sempre in tema di sanatoria, riguarda la regolarizzazione delle opere abusive realizzate prima del 1967, ossia l’anno di entrata in vigore della Legge Ponte, per garantire la commerciabilità di tali immobili.                                                                                                 

Viene evidenziata inoltre la necessità di un intervento sui cambi di destinazione d’uso, introducendo il principio “dell’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee nell’ambito del tessuto urbanizzato”, secondo cui alcuni mutamenti possono essere disposti senza effettuare procedure lunghe e complesse.                                                                                                In ultimo, appare fondamentale porre l’attenzione su un ulteriore punto, ossia la riorganizzazione dei procedimenti, rendendoli interamente digitalizzati e predisponendo un coordinamento maggiormente funzionale tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, con l’obiettivo di predisporre un “Fascicolo Digitale delle Costruzioni” per una gestione quanto più ordinata ed efficiente del patrimonio edilizio.                                                                                                  

Il presente disegno di legge delega, non nasce come un atto isolato, ma si pone in rapporto di complementarità con il lavoro già avviato dal Parlamento attraverso il DDL 2332.                                                                                   

L’obiettivo di questa riforma organica è quello di far confluire in un unico quadro normativo sia l’indirizzo parlamentare che quello governativo attraverso il superamento del D.P.R. 380/2001 e il conseguente riordino dell’intera materia attraverso l’adozione di un nuovo Codice dell’Edilizia e delle Costruzioni.

3. L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE ABUSIVE NELLA SENTENZA DELLA CGUE NEL CASO KUSZYCKA (C-767/24) a cura di Martina Rossi

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 dicembre 2025, resa nella causa C-767/24, Kuszycka (mBank S.A. c. ML), si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo all’applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Tuttavia, ne amplia in modo significativo la portata, incidendo sul rapporto tra tutela sostanziale del consumatore e disciplina processuale nazionale. La decisione affronta un tema nodale per il sistema: la compatibilità con il principio di effettività di un orientamento giurisprudenziale nazionale che ricolleghi automaticamente all’esercizio di un rimedio difensivo da parte del consumatore la perdita di un’altra tutela, con conseguente attenuazione dell’effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive.

La vicenda trae origine da un contratto di mutuo ipotecario concluso nel 2006 tra una consumatrice e un istituto bancario polacco, espresso in franchi svizzeri e caratterizzato da un meccanismo di indicizzazione fondato su tassi di cambio unilateralmente determinati dalla banca. Nel giudizio principale, il giudice nazionale ha accertato la presenza di clausole abusive e ha ritenuto che il contratto non potesse sussistere una volta eliminate tali clausole, con conseguente nullità del rapporto e obbligo di restituzione delle prestazioni. In tale contesto, la banca ha agito per ottenere la restituzione del capitale erogato, invocando le norme nazionali sull’arricchimento senza causa. Nel resistere all’azione, la consumatrice ha sollevato l’eccezione di prescrizione del credito e presentato contestualmente una dichiarazione di compensazione, volta a opporre i propri crediti restitutori a quelli fatti valere dall’istituto.

Il giudice del rinvio ha rilevato tuttavia che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato nel diritto nazionale, la dichiarazione di compensazione comporterebbe il riconoscimento del credito avversario. Ne conseguirebbe, pertanto, una rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione. L’applicazione di tale interpretazione produrrebbe un effetto paradossale, consentendo al professionista di ottenere il soddisfacimento di un credito ormai prescritto per il solo fatto che il consumatore ha usufruito di un rimedio difensivo previsto dall’ordinamento. Su tali basi, il giudice polacco ha domandato alla Corte di giustizia se una simile costruzione giurisprudenziale sia compatibile con l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività.

Nel rispondere al quesito pregiudiziale, la Corte ha ribadito che la tutela contro le clausole abusive, fondata su una strutturale asimmetria tra consumatore e professionista e su un interesse pubblico alla correttezza dei rapporti contrattuali, impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci, pur nel rispetto dell’autonomia processuale nazionale. Tale autonomia incontra, tuttavia, il limite del principio di effettività, che vieta modalità procedurali idonee a rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore dal diritto dell’Unione.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che subordinare il beneficio dell’eccezione di prescrizione all’astensione dall’esercizio della compensazione introdurrebbe un disincentivo irragionevole all’utilizzo di uno strumento difensivo legittimo. Il consumatore verrebbe posto di fronte a una scelta forzata tra la compensazione e la salvaguardia della prescrizione del credito del professionista, con un evidente pregiudizio per l’effettività della tutela. Un simile automatismo risulta, inoltre, incompatibile con la funzione dissuasiva del divieto di clausole abusive, poiché consente al professionista di recuperare un credito prescritto attenuando le conseguenze giuridiche dell’accertata abusività e traendo vantaggio dal proprio comportamento illecito.

Un ulteriore profilo centrale della decisione riguarda la nozione di rinuncia. La Corte ha escluso che una rinuncia all’eccezione di prescrizione possa essere desunta automaticamente dalla presentazione di una dichiarazione di compensazione, in assenza di una verifica della volontà libera e informata del consumatore. Tale impostazione si inserisce coerentemente nella giurisprudenza che nega la possibilità di ricostruire per via presuntiva le scelte del consumatore idonee a incidere sul livello di tutela accordato dalla direttiva 93/13. Ciò è ancor più vero allorquando il consumatore abbia manifestato espressamente, nello stesso contesto processuale, una volontà contraria. Inoltre, la presenza di un difensore non può giustificare una riduzione della protezione, che resta ancorata alla posizione oggettiva di debolezza del consumatore.

Sotto il profilo delle conseguenze sistematiche, la sentenza Kuszycka non introduce un principio del tutto inedito. Ciò nonostante, compie un passaggio giuridicamente significativo nell’applicazione dei criteri di effettività e deterrenza propri della direttiva 93/13. La novità della pronuncia risiede, infatti, nell’estensione del controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione a regole processuali nazionali che, pur formalmente neutrali e tradizionalmente ricondotte all’autonomia procedurale degli Stati membri, producono in concreto l’indebolimento della posizione del consumatore. In tale prospettiva, la Corte chiarisce che l’effettività della tutela consumeristica non può dirsi garantita qualora l’ordinamento nazionale strutturi i rimedi in modo tale da trasformare l’esercizio di un diritto procedurale legittimo in uno svantaggio per il consumatore, attraverso automatismi che comportano la perdita di altre garanzie.

La pronuncia consente così di individuare un vero e proprio divieto di “trappole procedurali” in danno al consumatore, vale a dire di quelle costruzioni giurisprudenziali o normative che, senza incidere direttamente sulla valutazione dell’abusività contrattuale, finiscono per dissuadere il consumatore dall’esercizio dei propri diritti. Ne emerge un principio di coerenza difensiva della tutela consumeristica, in forza del quale i diversi strumenti di protezione riconosciuti dall’ordinamento devono poter essere utilizzati in modo cumulativo e razionale, senza che l’attivazione di uno di essi comporti automaticamente la rinuncia o la neutralizzazione di un altro. In altri termini, la Corte afferma che la tutela garantita dalla direttiva non possa essere condizionata da scelte difensive imposte, nelle quali il consumatore sia chiamato a sacrificare una garanzia per poterne esercitare un’altra.

La portata della decisione trascende, peraltro, l’ambito strettamente civilistico nel quale la controversia è maturata. Il richiamo all’effettività e alla deterrenza come criteri di scrutinio delle regole procedurali interne assume un significato più ampio, proiettandosi sul terreno della tutela amministrativa del consumatore. L’idea, ribadita dalla Corte, secondo cui la protezione deve essere concretamente fruibile, non meramente teorica, e secondo cui l’assetto dei rimedi non deve scoraggiare l’attivazione del consumatore, costituisce un parametro rilevante anche per valutare l’azione delle autorità amministrative indipendenti e la progettazione degli strumenti di enforcement, dagli obblighi informativi alle procedure di reclamo e di risoluzione alternativa delle controversie.

In conclusione, la sentenza Kuszycka rafforza la dimensione pubblicistica della tutela contro le clausole abusive, chiarendo che il controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione non si arresta alla disciplina sostanziale del contratto. Infatti si estende anche a quelle regole processuali che incidono concretamente sull’effettività e sulla funzione dissuasiva del sistema. La protezione del consumatore, secondo la Corte, non si esaurisce nell’accertamento dell’abusività contrattuale, ma richiede un assetto coerente, non penalizzante e privo di automatismi sfavorevoli dei rimedi, tale da garantire che l’interesse pubblico sotteso al divieto di clausole abusive sia effettivamente e pienamente perseguito.

4. LA REGOLAZIONE AMMINISTRATIVA DELLE ATTIVITÀ SPAZIALI: TRA GESTIONE DEL RISCHIO E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRIVATI a cura di Michele Sangiovanni

Il 18 dicembre 2025, il Parlamento britannico ha approvato lo Space Industry (Indemnities) Bill, intervenendo in modo significativo sulla disciplina dell’indennizzo della responsabilità connessa allo svolgimento di attività spaziali, nel solco del quadro normativo delineato dallo Space Industry Act 2018.

L’intervento legislativo si colloca all’interno di una strategia di rafforzamento della certezza giuridica del settore, incidendo direttamente sul rapporto tra operatori privati e autorità pubbliche in materia di allocazione del rischio. In particolare, il provvedimento introduce l’obbligo di inserire, in tutte le licenze rilasciate agli operatori spaziali, un limite massimo predeterminato alla responsabilità di indennizzo nei confronti del Governo britannico e degli altri enti pubblici coinvolti.

La scelta normativa risponde all’esigenza di superare l’indeterminatezza del rischio finanziario gravante sugli operatori e, conseguentemente, sugli investitori, favorendo un contesto regolatorio maggiormente prevedibile e attrattivo per iniziative di lancio e programmi satellitari con base nel Regno Unito. Tale impostazione recepisce le raccomandazioni formulate dalla House of Lords nel rapporto “The Space Economy: Act now or lose out” del 4 novembre 2025, che aveva evidenziato come l’assenza di un chiaro regime di limitazione della responsabilità costituisse un fattore disincentivante per lo sviluppo del settore.

L’esperienza britannica si inserisce in una tendenza già riscontrabile in altri ordinamenti europei, nei quali il legislatore ha progressivamente assunto un ruolo attivo nella gestione pubblica del rischio spaziale.

Emblematico è il caso francese, ove la normativa vigente prevede che lo Stato determini ex ante un tetto massimo all’obbligo di indennizzo gravante sugli operatori privati per i danni derivanti da incidenti occorsi durante le operazioni spaziali autorizzate. Tale modello, fondato su una chiara ripartizione del rischio tra operatore e Stato, persegue esplicitamente l’obiettivo di incentivare l’afflusso di capitali privati in un settore caratterizzato da elevata complessità tecnologica e da potenziali impatti transnazionali, riducendo l’esposizione economica degli operatori senza compromettere le esigenze di tutela dell’interesse pubblico.

Queste soluzioni normative rispondono a un più ampio mutamento strutturale del settore spaziale. In una fase storica iniziale, infatti, l’intervento regolatorio risultava limitato, poiché le attività spaziali erano svolte quasi esclusivamente nell’ambito di commesse pubbliche, con imprese operanti quali esecutori di programmi statali. In tale contesto, l’esigenza di una disciplina organica delle autorizzazioni e della supervisione delle attività private appariva marginale, essendo lo Stato al contempo committente, regolatore e principale assuntore del rischio.

Negli ultimi anni, al contrario, l’emersione di programmi spaziali di iniziativa privata – in particolare nei segmenti dei lanci commerciali e dei servizi satellitari – ha reso necessario un ripensamento del ruolo delle amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte. L’affrancamento dalle tradizionali commesse pubbliche ha reso imprescindibile la costruzione di quadri normativi nazionali e sovranazionali idonei a disciplinare l’accesso al mercato, la responsabilità civile e amministrativa e le forme di controllo pubblico sulle attività spaziali.

In tale prospettiva si colloca anche la recente approvazione, da parte dell’Italia, della legge 25 giugno 2025, n. 89, recante “Disposizioni in materia di economia dello spazio”, che segna un punto di svolta nella politica spaziale nazionale. Per la prima volta, l’ordinamento italiano si dota di un quadro normativo unitario volto a governare lo sviluppo dell’economia dello spazio, con obiettivi espressamente delineati e incentrati sull’aumento della competitività del Paese, attraverso la regolamentazione dell’accesso allo spazio extra-atmosferico e la promozione degli investimenti privati.

Sul piano della responsabilità e della gestione del rischio, l’Italia si colloca nel solco degli ordinamenti che prevedono una limitazione della responsabilità degli operatori per i danni cagionati a terzi da oggetti spaziali nell’ambito di attività autorizzate. La legge n. 89/2025 stabilisce, infatti, che l’operatore risponda dei danni entro i limiti previsti dall’art. 21, commi 1 e 2, imponendo la stipula di un’idonea copertura assicurativa o la prestazione di adeguate garanzie finanziarie. Oltre tale soglia, l’intervento dello Stato opera quale meccanismo di garanzia pubblica, confermando una scelta di politica legislativa orientata alla condivisione del rischio tra pubblico e privato.

Il nucleo centrale della disciplina italiana concerne, tuttavia, il regime autorizzatorio delle attività spaziali, quale strumento privilegiato di esercizio della funzione amministrativa di regolazione del mercato mediante controlli all’ingresso.

Le attività spaziali sono assoggettate a un procedimento autorizzativo che coinvolge una pluralità di amministrazioni pubbliche, in ragione dell’evidente molteplicità degli interessi da queste ultime curati, quali la sicurezza, la tutela ambientale e la  concorrenza. L’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni è individuata nel Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero nell’Autorità politica delegata alle politiche spaziali, attualmente il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, a conferma della centralità del coordinamento politico-amministrativo nel governo del settore.

Sul piano sovranazionale, infine, assume rilievo la proposta di Regolamento dell’Unione europea in materia di sicurezza, resilienza e sostenibilità delle attività spaziali, pubblicata il 25 giugno 2025. Con il c.d. EU Space Act, la Commissione europea intende avviare una nuova fase dell’integrazione europea nel settore spaziale, attribuendo all’Unione un ruolo più incisivo nella governance dello spazio. La proposta mira a una armonizzazione dei requisiti essenziali di sicurezza e sostenibilità ambientale nei procedimenti autorizzatori, funzionale al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi spaziali, pur preservando margini di intervento nazionale qualora ciò risulti oggettivamente necessario per la tutela di interessi pubblici primari.

In conclusione, l’analisi comparata degli ordinamenti evidenzia una convergenza sempre più marcata verso modelli di regolazione delle attività spaziali fondati sulla gestione pubblica del rischio e sulla prevedibilità dell’azione amministrativa quale leva di sviluppo del mercato.

La progressiva emersione di iniziative spaziali di matrice privata ha imposto al legislatore e alle amministrazioni pubbliche di ripensare strumenti e funzioni tradizionali del diritto amministrativo, adattandoli a un settore caratterizzato da elevata complessità tecnologica, rilevanti esternalità e intrinseca dimensione transnazionale.

In tale contesto, il regime autorizzatorio e la disciplina della responsabilità assumono una funzione non meramente repressiva o di controllo, ma conformativa del mercato, in quanto idonei a orientare le scelte degli operatori economici e a ridurre l’incertezza giuridica che costituisce uno dei principali ostacoli agli investimenti privati. La previsione di limiti alla responsabilità, accompagnata da meccanismi di garanzia pubblica, si configura così come uno strumento di bilanciamento tra l’esigenza di tutela degli interessi pubblici – sicurezza, ambiente, affidabilità delle infrastrutture spaziali – e la necessità di favorire l’ingresso e la permanenza di operatori privati nel settore.

La recente proposta di Space Act si inserisce in questa traiettoria evolutiva, prospettando un modello di armonizzazione selettiva che, pur salvaguardando le competenze nazionali, mira a rafforzare la coerenza complessiva dei regimi autorizzatori e di responsabilità all’interno dell’Unione. Se adeguatamente calibrata, tale impostazione potrebbe rappresentare un punto di equilibrio tra integrazione del mercato interno dei servizi spaziali e rispetto delle specificità ordinamentali, confermando il diritto amministrativo quale sede privilegiata di sintesi tra innovazione tecnologica, interessi economici e garanzie pubbliche.

5. L’INNOVATIVA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO DEL CASO CEDACRI: I LIMITI DEL GOLDEN POWER NELLE OPERAZIONI DI GARANZIA a cura di Marco Todisco

Nel dicembre 2025, il Consiglio di Stato ha adottato una decisione di particolare rilievo per quanto riguarda l’ambito applicativo dei poteri speciali. Per la prima volta, un provvedimento governativo adottato in tale materia è stato integralmente annullato per difetto dei presupposti posti a fondamento della decisione.

In via preliminare, occorre precisare che nel nostro ordinamento la disciplina del golden power trova il proprio fondamento nel d.l. n. 21 del 2012, il quale ha introdotto un meccanismo di intervento pubblico finalizzato a tutelare gli interessi nazionali. Tali poteri conferiscono la facoltà al Governo di esaminare operazioni di investimento e operazioni societarie straordinarie riguardanti imprese ritenute strategiche, consentendo l’imposizione di obblighi e condizioni ovvero, nei casi più gravi, l’opposizione all’operazione. Affinché tale prerogativa possa essere esercitata, il relativo procedimento si articola in due fasi: una fase istruttoria di natura tecnica, finalizzata all’accertamento dei presupposti applicativi e una successiva fase decisionale affidata al Consiglio dei ministri. A tale assetto corrisponde un sindacato giurisdizionale pieno con riferimento alla fase istruttoria e limitato, quanto alla decisione finale, ai soli profili di manifesta irragionevolezza.

Il caso in questione riguarda un’operazione finanziaria svolta dalla società Cedacri S.p.A., principale operatore italiano nei servizi di outsourcing tecnologico e di trasformazione digitale per il settore bancario e finanziario. L’operazione in questione prevedeva l’emissione di un prestito obbligazionario per 275 milioni di euro, principalmente destinato alla distribuzione di dividendi straordinari, garantito dall’estensione di pegni già esistenti su azioni della controllante DGB, su conti correnti e su crediti infragruppo.

Nel luglio 2023, il Governo ha esercitato i poteri speciali, ai sensi del d.l. 21/2012, mediante l’adozione di un D.P.C.M., imponendo specifiche condizioni all’operazione summenzionata. In particolare, il decreto ha vincolato l’impiego delle risorse a investimenti funzionali alla continuità, allo sviluppo e al rafforzamento degli attivi strategici e ha stabilito l’obbligo di trasmettere una relazione trimestrale sul rispetto delle prescrizioni e sull’attuazione del piano industriale.

Per questo motivo Cedacri ha impugnato il provvedimento davanti al T.A.R. Lazio, che con la sentenza n. 10275/2024 ha respinto il ricorso, ritenendo che l’operazione rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 8 del D.P.C.M. 179/2020. In particolare, il giudice ha considerato rilevante, ai fini dell’obbligo di notifica, anche la costituzione preventiva di pegni su azioni, interpretando la disciplina sul golden power in maniera estensiva.

Di diverso avviso è stato il Consiglio di Stato, che si è pronunciato in merito con sentenza n. 9619 pubblicata il 5 dicembre 2025 accogliendo l’appello di Cedacri e riformando integralmente la sentenza del T.A.R.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha confermato che Cedacri opera in un settore strategico ai sensi dell’art. 8 D.P.C.M. 179/2020, sia per la disponibilità di tecnologie critiche, sia per il superamento delle soglie di fatturato e occupati stabilite dalla normativa. Tuttavia, il punto centrale che è stato evidenziato dal Collegio è che non ogni operazione di garanzia è automaticamente rilevante ai fini del golden power, poiché l’obbligo di notifica sorge solo quando l’operazione produce un effetto modificativo attuale, e non potenziale, sulla titolarità, sul controllo o sulla disponibilità degli attivi strategici, altrimenti l’operazione non integrerebbe il presupposto necessario richiesto dalla legge.

Nel suo ragionamento, il Consiglio di Stato ha inoltre richiamato l’art. 2352 del Codice civile che consente alle parti di disciplinare diversamente i diritti relativi a un pegno su azioni. Nel caso in esame, le parti avevano stabilito che i diritti di voto, amministrativi ed economici restassero al socio titolare della partecipazione fino a un eventuale default, senza apportare modifiche alla governance. Per tale ragione, secondo il Collegio, l’operazione rimane fuori dal perimetro della disciplina sul golden power, che potrà essere presa in considerazione solo al momento dell’escussione del pegno, con conseguente trasferimento dei diritti e la necessità di una nuova notifica. Sulla base di questa logica, il Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia del T.A.R., in quanto legittimava l’intervento statale anche nei confronti di operazioni solo potenzialmente o indirettamente traslative.

Il Consiglio di Stato ha ricordato che la normativa sul golden power presuppone l’integrazione tra parametri oggettivi e l’analisi degli effetti concreti dell’operazione, richiedendo che l’attivazione dei poteri speciali sia giustificata dall’esistenza di una minaccia effettiva ed eccezionale agli interessi pubblici protetti. Una lettura restrittiva delle condizioni di intervento è coerente sia con il diritto dell’Unione europea sia con l’ordinamento nazionale.

Nel quadro europeo, il Collegio ha affermato che la disciplina del golden power deve essere interpretata in modo tale da non violare i principi fondamentali dell’Unione, poiché essa costituisce una deroga alle regole del mercato interno e una notevole restrizione alla libertà di stabilimento ex art. 54 TFUE. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare facendo riferimento al caso Xella (causa C-106/22), tali restrizioni sono ammissibili solo se giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee e proporzionate e fondate su presupposti definiti in modo oggettivo, prevedibile e non discrezionale.

Oltretutto, la passata esperienza della golden share e l’adozione del Regolamento (UE) 2019/452 hanno confermato l’esigenza di un elevato grado di certezza e prevedibilità del quadro normativo, andando a tutelare l’attività d’impresa. Ne consegue che i presupposti applicativi del d.l. n. 21/2012 devono essere interpretati in senso rigoroso nel rispetto dell’ordinamento europeo.

Il Collegio ha sottolineato come anche il legislatore nazionale sia intervenuto per garantire maggiore chiarezza e certezza nell’ordinamento, introducendo l’istituto della pre-notifica con il d.l. 21/2022, in linea con quanto previsto dall’art. 41 Cost., che ammette limiti all’iniziativa economica solo in presenza di esigenze di utilità sociale effettive e non arbitrarie.

In conclusione, questa sentenza è innovativa per una serie di ragioni. Innanzitutto, essa costituisce il primo caso in cui viene interamente annullato un tale tipo di provvedimento del Governo per carenze nei presupposti sostanziali della decisione. Inoltre, viene chiarito che non vi è l’obbligo di notifica, secondo la disciplina del golden power, per la costituzione o l’estensione di pegni su azioni di società strategiche, purché i diritti di voto, amministrativi e patrimoniali restino al socio. In tal modo, viene ristretta la possibilità di esercizio di tali poteri solamente quando l’operazione produce un effetto modificativo concreto e attuale sulla titolarità, sul controllo o sulla disponibilità degli attivi strategici, ossia con il verificarsi di un evento patologico.

Andando a rigettare l’interpretazione estensiva, come quella accolta dal T.A.R. Lazio, la sentenza mira ad assicurare il rispetto dei principi fondamentali europei e nazionali, garantendo al contempo agli operatori privati maggiore certezza e protezione dagli interventi governativi, evitando che l’istituto venga utilizzato oltre la sua funzione principale di tutela degli interessi strategici.

6. UN PRIMO SGUARDO AL PACCHETTO EUROPEO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA: REVISIONE REGOLATORIA E ROADMAP PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ a cura di Agnese Trani

Il 17 dicembre 2025 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure volto a modernizzare, semplificare e rafforzare la competitività del settore dell’agricoltura biologica. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di semplificazione del settore agricolo delineato dalla Vision for Agriculture and Food 2040 e si articola lungo due direttrici principali: da un lato, l’annuncio di modifiche mirate al regolamento (UE) n. 848/2018, dall’altro, la presentazione di una roadmap dettagliata di interventi sulla normativa di attuazione ed esecuzione, finalizzata a ridurre la complessità amministrativa e a migliorare l’attuazione della disciplina nei diversi Stati membri.

L’agricoltura biologica viene così confermata come componente strutturale della politica agricola europea, in ragione del suo contributo all’uso responsabile dell’energia e delle risorse naturali, alla conservazione degli equilibri ecologici regionali, al miglioramento della fertilità del suolo e della qualità delle acque e al mantenimento di un’elevata biodiversità. Il comparto contribuisce, inoltre, alla coesione territoriale ed economica favorendo la creazione di un’occupazione di qualità e forme di imprenditorialità locale, in particolare nel contesto delle piccole e medie imprese. L’attenzione costante riservata al biologico si giustifica anche alla luce di ragioni di natura economica: il settore interessa, infatti, 17 milioni di ettari (circa l’11% dell’intera superficie agricola comunitaria) e oltre 381.000 agricoltori, con un mercato al dettaglio stimato in circa 45 miliardi. Il metodo biologico è presentato, oltretutto, quale rilevante fattore di ricambio generazionale, come dimostra il dato, evidenziato dalla Commissione, secondo cui la percentuale di aziende biologiche condotte da giovani agricoltori risulta significativamente superiore (20,7%) rispetto alla media complessiva delle aziende agricole (11,9%). Da qui l’esigenza, avvertita a livello europeo, di intervenire sul comparto, per garantirne la sostenibilità economica e rafforzarne la competitività.

Le modifiche regolamentari annunciate si propongono, pertanto, di intervenire su nodi specifici emersi nella fase di applicazione della disciplina, senza mettere in discussione l’impianto sostanziale del sistema. Un primo profilo di intervento riguarda il chiarimento delle regole applicabili alle importazioni di prodotti biologici nel regime di equivalenza, alla luce della sentenza resa dalla Corte di Giustizia in data 4 ottobre 2024 nel caso Herbaria II (causa C-240/23). La Commissione intende fornire maggiore certezza giuridica agli operatori e ai consumatori, garantendo che questi ultimi possano compiere scelte d’acquisto consapevoli e assicurando, al contempo, condizioni di concorrenza leale nel mercato interno tra prodotti pienamente conformi alle norme di produzione dell’Unione e prodotti provenienti da Paesi terzi considerati equivalenti. In tale prospettiva si colloca anche la decisione di estendere oltre il 31 dicembre 2026 il riconoscimento dell’equivalenza per undici Paesi terzi, al fine di evitare perturbazioni nei flussi commerciali internazionali, dai quali il settore biologico europeo trae benefici significativi. Questa scelta risponde all’esigenza di garantire stabilità alle relazioni commerciali consolidate e alla salvaguardia dell’integrità e affidabilità del sistema di certificazione biologica dell’Unione. Un ulteriore obiettivo perseguito dalle proposte di revisione regolamentare riguarda la riduzione della complessità normativa, emersa come una delle principali criticità segnalate dagli operatori e dalle autorità competenti nel corso delle consultazioni svolte dalla Commissione. Gli interventi prospettati mirano a razionalizzare il quadro esistente, rafforzando la competitività della produzione biologica europea senza abbassare gli standard di tutela. Secondo le stime della Commissione, tali aggiustamenti potrebbero generare risparmi annui diretti sui costi amministrativi pari a 47,8 milioni di euro, di cui 45,9 milioni a beneficio di agricoltori e operatori e 1,9 milioni per le amministrazioni pubbliche.

Accanto alla revisione del regolamento di base, la Commissione ha presentato una roadmap ampia e articolata per la riforma della legislazione attuativa ed esecutiva in materia di biologico. Il documento prevede una serie di interventi progressivi, destinati a incidere sul funzionamento del sistema dei controlli, su aspetti tecnici della produzione e sulla coerenza interpretativa del quadro normativo.

Sotto il profilo della semplificazione amministrativa, il documento si concentra sulla riduzione degli oneri a carico delle autorità pubbliche e degli organismi di controllo, attraverso interventi di razionalizzazione procedurale, di miglioramento dell’interoperabilità dei sistemi informativi e di semplificazione degli adempimenti documentali. Queste misure sono accompagnate da un generale rafforzamento del sistema di audit e controllo, con l’obiettivo di consolidare l’integrità e la credibilità complessiva del sistema certificativo.

Per quanto concerne gli agricoltori e gli operatori della filiera, la roadmap contempla una serie di misure di carattere tecnico-attuativo volte a incidere sulle condizioni operative della produzione biologica. Un ruolo centrale è, poi, attribuito al miglioramento della coerenza interpretativa e del supporto all’attuazione normativa, mediante la sistematica revisione delle linee guida e dei documenti esplicativi. In tale prospettiva, la roadmap si configura come uno strumento dinamico e aperto, destinato a essere periodicamente riesaminato e adattato in funzione dell’evoluzione delle esigenze applicative; a tal fine, la Commissione ha già previsto una ricognizione, a diciotto mesi, delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti. 

Insieme al pacchetto, la Commissione si impegna a lavorare a un aggiornamento del Piano d’azione dell’UE per lo sviluppo della produzione biologica, attualmente in vigore per il periodo 2021-2026. Nel 2026, infatti, la Commissione avvierà una consultazione con gli Stati membri e le parti interessate per adeguare il Piano al nuovo contesto economico e all’architettura della futura PAC 2028-2034, tenendo conto anche delle sinergie con la Strategia per la bioeconomia e con le politiche in materia di innovazione e digitalizzazione. Le riflessioni si concentreranno, inoltre, sul contributo che l’agricoltura biologica può offrire al perseguimento delle priorità dell’UE in materia di competitività, competenze, sviluppo rurale e autonomia strategica, e su come rafforzarne i legami con l’innovazione e la digitalizzazione.

In tale contesto si inserisce anche la revisione della disciplina europea sugli appalti pubblici, nell’ambito della quale la Commissione intende valutare in che misura le procedure di acquisto pubblico possano, nel rispetto delle regole del mercato unico e degli obblighi internazionali, sostenere in modo maggiormente incisivo gli obiettivi di sostenibilità. L’agricoltura biologica è destinata a beneficiare in modo significativo di tale evoluzione, in quanto già riconosciuta quale criterio di sostenibilità nell’ambito degli appalti pubblici verdi. Ciò rafforza l’allineamento tra politiche di approvvigionamento pubblico e obiettivi socio-economici e ambientali dell’Unione, favorendo un impiego crescente dei prodotti biologici nelle mense scolastiche, negli ospedali e in altre istituzioni pubbliche e contribuendo alla promozione di appalti alimentari sostenibili e coerenti con la politica europea.

Nel loro insieme, queste e altre iniziative sono destinate a sostenere un quadro nel quale l’agricoltura biologica possa crescere e contribuire in modo più incisivo alla competitività, all’occupazione di qualità e a uno sviluppo territoriale equilibrato.

L’iniziativa della Commissione si innesta, infine, nel più ampio terreno della Politica agricola comune. Nell’attuale periodo di programmazione, sono destinati al settore circa 19 miliardi di euro, nell’ambito di un sistema di sostegno in continuo miglioramento ed evoluzione. Ne configura un esempio l’accordo sulla semplificazione della PAC del 2025, che ha ulteriormente rafforzato la posizione del biologico, riconoscendolo come “verde per definizione” e riducendo gli oneri amministrativi connessi alla verifica della conformità alle buone condizioni agronomiche e ambientali. Tale impegno si riflette anche nella proposta per la futura PAC, che individua l’agricoltura biologica come una delle sei aree prioritarie in materia di ambiente e clima, con misure specifiche di sostegno alla transizione, agli investimenti, alla formazione e all’organizzazione delle filiere. Inoltre, nel prossimo Quadro finanziario pluriennale (QFP), sono previste ulteriori opportunità per il comparto attraverso investimenti mirati e progetti sinergici, in particolare nelle infrastrutture di trasformazione e logistica, nei modelli cooperativi e nei processi di digitalizzazione. Accanto a tali interventi, il rafforzamento dei servizi di formazione e consulenza dedicati al biologico continuerà a svolgere un ruolo centrale nel sostegno alla competitività e allo sviluppo di lungo periodo del settore.

Il pacchetto di riforme è stato accolto favorevolmente dall’IFOAM Organics Europe, che ne ha sottolineato l’equilibrio tra adeguamento delle regole alle realtà operative e salvaguardia dei principi fondamentali della produzione biologica. In particolare, l’organizzazione ha apprezzato l’impostazione della roadmap, in quanto strumento idoneo ad affrontare le sfide applicative del comparto, anche alla luce della sua naturale flessibilità e dinamicità.

La roadmap presentata dalla Commissione europea rappresenta, dunque, una ricalibrazione strategica del quadro giuridico dell’agricoltura biologica dell’Unione, orientata a ridurre la complessità normativa e amministrativa senza compromettere gli elevati standard che caratterizzano il modello europeo. Inserita in un contesto di sostegno finanziario rafforzato e di governance multilivello, essa mira a creare le condizioni per una crescita equilibrata del settore, valorizzandone i benefici economici, ambientali e sociali e consolidandone il ruolo quale asset strategico per la resilienza, la sovranità alimentare sostenibile e la competitività dell’Unione.

L’annuncio della Commissione può essere, in definitiva, accolto con un certo favore. L’impostazione complessiva sembra infatti coerente con le linee di indirizzo della Vision for Agriculture and Food 2040, nella misura in cui individua nella semplificazione e nella riduzione degli oneri una leva essenziale per accompagnare la transizione verso modelli agricoli più sostenibili. In un comparto come quello biologico, caratterizzato da un quadro tecnico-regolatorio particolarmente denso e da adempimenti spesso complessi, l’obiettivo di rendere le regole più leggibili e proporzionate appare, in astratto, non solo opportuno ma anche funzionale alla competitività e alla resilienza del settore. La semplificazione, per produrre effetti reali, non può, però, esaurirsi in un intervento di mero alleggerimento formale, ma deve seguire un percorso ordinato di accompagnamento. In questa prospettiva, la Roadmap sembra muoversi nella direzione corretta, soprattutto laddove affianca all’adeguamento mirato dell’atto di base una revisione della normativa esecutiva e attuativa e un rafforzamento degli strumenti operativi (formazione, supporto, digitalizzazione).

Resta però un profilo che merita di essere segnalato. Nel quadro delineato, non emerge ancora in modo esplicito una strategia altrettanto strutturata di sostegno e consolidamento di alcuni meccanismi comunitariche potrebbero incidere direttamente sugli ostacoli burocratici e di ingresso nel mercato. In questa chiave, strumenti come i biodistretti e la certificazione di gruppo possono svolgere una funzione di riduzione dei costi di transazione, di organizzazione della filiera e di valorizzazione territoriale, ma richiedono spesso misure di accompagnamento (anche promozionali e di sviluppo della domanda) perché il loro potenziale non resti solo teorico. Più che mancare del tutto, tali dimensioni sembrano al momento meno centrali rispetto all’asse portante del documento, che è prevalentemente orientato alla razionalizzazione normativa e amministrativa. Proprio per questo, ci si auspica che, nella fase di attuazione e nella prevista ricognizione della Roadmap, la Commissione integri l’impianto con interventi maggiormente mirati a rafforzare questi strumenti “di sistema”, attraverso politiche di informazione e promozione.

In conclusione, la Roadmap appare un passaggio significativo nella direzione di un quadro più coerente e praticabile per l’agricoltura biologica; la sua effettiva capacità trasformativa dipenderà tuttavia dalla traduzione delle enunciazioni in misure operative e, soprattutto, dall’equilibrio che verrà concretamente raggiunto tra semplificazione, integrità del sistema dei controlli e rafforzamento degli strumenti collettivi e territoriali che possono rendere la crescita del settore (costituito per lo più da PMI) più inclusiva e meno onerosa.

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