15 giugno 2026
Indice:
- IL CASO MANTA AIRCRAFT DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO a cura di Alessia Farina
- LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI TRA EFFICIENZA OPERATIVA E TUTELA DEI PRIVATI a cura di Susanna Micioni
- L’ISTRUTTORIA AGCM NEI CONFRONTI DI GLOVO E DELIVEROO: SOCIAL WASHING E TUTELA AMMINISTRATIVA DEL CONSUMATORE NEI MERCATI DIGITALI a cura di Martina Rossi
- IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE POLACCA: MOTIVAZIONE, LEGALITÀ E JUDICIAL REVIEW NEL CASO KONFEDERACJA a cura di Michela Rotundo
- IL DOCUMENTO STRATEGICO DI POLITICA SPAZIALE NAZIONALE TRA PROMOZIONE DEL MERCATO E CONTROLLO PUBBLICO: PRIME OSSERVAZIONI a cura di Michele Sangiovanni
- GESTIONE DELLE CRISI E SICUREZZA NAZIONALE: IL RAFFORZAMENTO DEL CISRL E L’INTRODUZIONE DELLA STRATEGIA DI SICUREZZA NAZIONALE a cura di Marco Todisco
- IL PACCHETTO EUROPEO SULLA SOVRANITÀ TECNOLOGICA: OBIETTIVI, STRUMENTI E IMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE a cura di Agnese Trani
- IL CASO MANTA AIRCRAFT DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO a cura di Alessia Farina
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, 16 marzo 2026, n. 2180, rappresenta un ulteriore passaggio nella vicenda già oggetto della sentenza TAR Lazio, Roma, Sezione I, del 9 giugno 2025, n. 11160 e nell’evoluzione giurisprudenziale in materia di golden power. Nella decisione di primo grado il Collegio aveva respinto il ricorso proposto da Manta Aircraft S.r.l. contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con il quale era stato esercitato il potere di veto nei confronti di un progetto di collaborazione con la società cinese Shenyang Aviation Industry Group Co. Ltd.
Se la sentenza del TAR aveva messo a fuoco la struttura della collaborazione Manta-SAIG, la decisione d’appello chiarisce il fondamento della tutela anticipata del know-how strategico. Il caso si colloca in un terreno di confine: pur non riguardando un appalto militare in senso stretto o l’acquisizione di un sistema d’arma già definito, esso investe direttamente il controllo sul trasferimento all’estero di una tecnologia potenzialmente utilizzabile anche in ambito militare. La vicenda sostanziale era già stata ampiamente ricostruita in occasione del giudizio di primo grado: Manta Aircraft, start-up italiana operante nel settore aerospaziale, aveva notificato un’operazione volta alla costituzione, in Cina, di una joint venture con SAIG, società riconducibile al governo cinese, finalizzata allo sviluppo e alla costruzione di due prototipi civili del velivolo ANN Plus. Il progetto riguardava un aeromobile destinato al trasporto regionale e interregionale, caratterizzato da capacità di decollo e atterraggio verticale e da propulsione ibrida, riconducibile al settore dell’Advanced Air Mobility. La peculiarità dell’operazione risiedeva nel ruolo dell’apporto di Manta: più che risorse finanziarie o asset materiali, la società avrebbe conferito competenze tecniche, know-how progettuale e capacità ingegneristiche ancora in corso di maturazione. Proprio questo aspetto aveva già assunto rilievo centrale davanti al TAR in quanto la joint venture rappresentava il luogo stesso di formazione progressiva del patrimonio tecnologico, della proprietà intellettuale e della futura capacità industriale. A tale profilo si aggiungevano altri elementi critici: la partecipazione maggioritaria della controparte cinese, pari al 51 per cento, una governance favorevole a SAIG, il regime della proprietà intellettuale congiunta e il ruolo della società cinese quale Type Certificate Holder, destinato a comportare l’accesso alle informazioni di design necessarie alla certificazione del velivolo. Questi elementi restano sullo sfondo della pronuncia del Consiglio di Stato, il quale concentra ora la propria attenzione sull’estensione e i limiti del golden power rispetto a un asset tecnologico ancora potenziale.
Muovendo ora al giudizio d’appello, il primo nodo affrontato dal Consiglio di Stato riguarda la qualificazione giuridica dell’operazione. Manta Aircraft aveva sostenuto che il progetto dovesse essere letto come investimento in uscita e che proprio per questo dovesse essere sottratto all’ambito applicativo della disciplina sui poteri speciali. Il Collegio accoglie la premessa fattuale, ma ne ricava conseguenze opposte rispetto a quelle prospettate dall’appellante. L’operazione viene effettivamente qualificata come trasferimento all’estero di un asset riconducibile a un’impresa italiana e quindi come investimento in uscita, tuttavia, tale qualificazione non determina l’estraneità della vicenda al golden power. Al contrario, in assenza di una disciplina europea uniforme sugli investimenti in uscita, il Consiglio di Stato riconosce agli Stati membri uno spazio di intervento, purché esercitato nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il passaggio è rilevante perché conferma una funzione del golden power più ampia rispetto al tradizionale controllo sugli investimenti esteri diretti in entrata: in questo senso, la disciplina italiana non opera soltanto quando un soggetto estero acquisisce partecipazioni o influenza su imprese nazionali, ma anche quando un’operazione societaria o commerciale comporta la fuoriuscita dal perimetro nazionale di un patrimonio tecnologico rilevante. Il rischio, in questa prospettiva, si identifica con la perdita di controllo su una capacità industriale e progettuale suscettibile di assumere valore strategico.
Un secondo profilo decisivo riguarda la nozione di asset strategico. L’appellante insisteva sul carattere civile del progetto e sullo stadio ancora embrionale della tecnologia: rispetto a ciò il Consiglio di Stato adotta invece un criterio sostanzialistico, concentrato sulla concreta utilizzabilità della tecnologia nel settore della difesa e della sicurezza. La qualificazione civile del velivolo, l’assenza di requisiti militari e il fatto che il progetto non fosse ancora maturo non esauriscono la valutazione amministrativa: secondo il Collegio, tali elementi riguardano aspetti accessori del progetto e non incidono sulla sua essenza tecnologica. Altresì, la tecnologia alla base del velivolo ANN Plus, per le sue caratteristiche di decollo e atterraggio verticale, propulsione ibrida e potenziale impiego in scenari operativi futuri, rende plausibile una rilevanza anche militare.
La sentenza afferma così una soglia di tutela anticipata in ragione della quale il Governo può intervenire anche rispetto a una tecnologia che non abbia ancora un impiego militare attuale quando il suo sviluppo renda ragionevolmente prevedibile un interesse futuro per la difesa: la strategicità viene ancorata alla traiettoria potenziale dell’asset, più che alla sua destinazione presente, valorizzando così una concezione dinamica del know-how. In questo senso, assume particolare rilievo la riconduzione della vicenda all’art. 1 del d.l. 21/2012, relativo ai poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e alle relative disposizioni attuative: il Consiglio di Stato valorizza la possibile utilizzabilità della tecnologia in ambito militare e di sicurezza, secondo un criterio sostanziale che prescinde dalle sole dichiarazioni della parte privata.
Il Collegio si pronuncia poi sull’ampiezza del sindacato giurisdizionale sugli atti di golden power: Manta Aircraft aveva censurato l’impostazione del TAR, sostenendo che il giudice di primo grado avesse riconosciuto eccessivo spazio alla discrezionalità governativa. Il Consiglio di Stato chiarisce invece che il sindacato del giudice amministrativo resta pieno ed effettivo anche in una materia connotata da un ampio margine di apprezzamento politico-strategico. Tale sindacato si esercita sulla sussistenza dei presupposti oggettivi dell’intervento, sulla correttezza dell’istruttoria e sulla coerenza della motivazione. Allo stesso tempo, la valutazione dell’intensità della minaccia e la scelta dello strumento più adeguato, tra prescrizioni e veto, appartengono alla sintesi discrezionale del Governo, sindacabile entro i limiti della manifesta irragionevolezza, dell’incongruità motivazionale o del travisamento dei fatti. Nel caso concreto, il Consiglio di Stato ritiene che l’istruttoria fosse adeguata e che la decisione governativa fosse sorretta da una motivazione sufficiente: il Governo si era infatti discostato dalla proposta istruttoria, che ipotizzava l’autorizzazione dell’operazione con prescrizioni, ritenendo tali misure non idonee a tutelare efficacemente il patrimonio informativo coinvolto. Il Collegio considera questa scelta coerente con la natura dell’operazione: l’attività della joint venture si sarebbe svolta in Cina, sotto il controllo prevalente della controparte cinese, con evidenti difficoltà di monitoraggio e di enforcement delle eventuali condizioni imposte. In tale contesto, il veto viene letto come misura proporzionata alla difficoltà di presidiare concretamente il trasferimento del know-how.
Particolarmente significativa è, infine, la ricostruzione della «minaccia di grave pregiudizio». Il Consiglio di Stato attribuisce a tale minaccia una natura intrinsecamente potenziale: la tutela degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale opera infatti in una logica preventiva, nella quale l’amministrazione è chiamata a valutare scenari di rischio prima che il danno si realizzi. In questo senso, la perdita di controllo nazionale su una tecnologia suscettibile di futuro impiego strategico può quindi integrare, di per sé, un pregiudizio rilevante. La portata della decisione risiede proprio in questa anticipazione della soglia di tutela, che consente allo Stato di proteggere capacità tecnologiche sensibili prima che la loro fuoriuscita diventi irreversibile, ampliando anche il margine di intervento pubblico su iniziative imprenditoriali ancora iniziali e spesso dipendenti da capitali o partnership estere.
2. LA DIGITALIZZAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI TRA EFFICIENZA OPERATIVA E TUTELA DEI PRIVATI a cura di Susanna Micioni
Nell’aprile 2026, il TAR per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, ha adottato una decisione (TAR per la Sicilia, Catania, sez. III, 22 aprile 2026, n. 1157) che ridefinisce i limiti e le finalità del processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, in relazione alla tutela dei principi contenuti nella Carta costituzionale e, nello specifico, al corretto svolgimento delle procedure telematiche di gara.
Il caso di specie origina da una procedura di gara d’appalto, indetta nel luglio 2025 dal Consorzio di Bonifica 9 di Catania, per l’affidamento di lavori di ripristino della reta idrica locale. In merito allo svolgimento della gara telematica, la stazione appaltante ha seguito il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come descritto nell’articolo 108 del Decreto Legislativo n. 36/2023, affidandosi in concreto ad una piattaforma di e-procurement. Nello specifico, a partire da un’iniziale valutazione da parte della Commissione di gara (con l’attribuzione di coefficienti),il software avrebbe svolto calcoli matematici per conferire un punteggio finale ad ognuna delle offerte tecniche, così da creare una graduatoria degli operatori economici concorrenti. All’esito di tali procedure, la società ricorrente si è vista classificata al secondo posto e, avendo conseguentemente condotto una perizia tecnica, ha lamentato un erroneo calcolo del proprio punteggio, da cui ha dedotto uno scarto di soli 0,1067 punti rispetto all’offerta vincitrice, rimozione della discrasia de qua avrebbe comportato l’aggiudicazione della commessa alla ricorrente stessa. Di seguito, la medesima società ricorrente ha presentato un’istanza di accesso agli atti relativi alla procedura di gara, rispetto a cui la stazione appaltante ha tuttavia replicato di non disporre dei prospetti di calcolo intermedi. In altre parole, le operazioni matematiche sono state svolte integralmente e in maniera automatica dal software, senza la possibilità di estrarre i singoli passaggi computazionali sottesi al calcolo del punteggio finale, né di individuare le regole di funzionamento del programma. Dunque, la società ha proposto ricorso davanti al TAR per la Sicilia lamentando, in sintesi, tre motivi: l’errore nel calcolo del punteggio di gara; una violazione dell’obbligo di verbalizzazione e motivazione delle operazioni della Commissione; un’illegittima abdicazione della funzione amministrativa da parte della stazione appaltante in favore di uno strumento informatico inverificabile.
In via preliminare, è necessario definire il quadro normativo che assume rilevanza nella controversia. Il Collegio ha fatto riferimento innanzitutto al D.Lgs. n. 82/2025 (Codice dell’Amministrazione digitale) che, all’art. 12, stabilisce il principio generale per cui le pp.aa. utilizzino le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, semplificazione e partecipazione. Inoltre, assumono rilievo specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ovvero: l’art. 19, che esige la tracciabilità e trasparenza delle attività svolte, nonché l’accessibilità dei dati e la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati; e l’art. 30, che stabilisce come requisiti necessari della decisione amministrativa algoritmica la conoscibilità-comprensibilità e la non-esclusività della decisione algoritmica (i.e. riserva di umanità o human oversight), imponendo obblighi di rettifica e minimizzazione del rischio dei relativi errori. Infine, le norme nazionali sono state ricondotte, in un’ottica di applicazione anticipata di principi e regole non ancora cogenti, alla cornice legislativa eurocomunitaria del Regolamento n. 1689/2024 in materia di intelligenza artificiale (AI Act).
Nel caso in esame, il TAR per la Sicilia ha stabilito che il ricorso era fondato, e pertanto è stato accolto, mentre l’operato della stazione appaltante è risultato manifestamente illegittimo. In breve, nel limitarsi a fornire al software dei dati di input, senza assicurare il necessario controllo e la trasparenza nel suo funzionamento, l’appaltante è venuta meno ai propri obblighi rispetto alla funzione pubblica assunta, concedendo nei fatti una “delega in bianco” al programma automatizzato e pretendendo in tal modo di limitare la propria responsabilità. Analizzando più attentamente la motivazione,rileva che, sotto il profilo del calcolo erroneo, il punteggio rivendicato dalla ricorrente è risultato essere “un fatto non contestato in giudizio, tenuto conto che le controparti si sono limitate a sollevare eccezioni di rito… senza smentire la bontà dei calcoli prodotti dalla parte ricorrente”. Inoltre, sotto i profili di trasparenza, tracciabilità e riserva di umanità, le garanzie ricavate dalle norme di settore risultano violate, con riferimento sia all’impossibilità di ottenere (e pertanto esibire alla ricorrente) i prospetti di calcolo intermedi e le regole di funzionamento del software, sia all’affidamento completo alla piattaforma per il calcolo del punteggio senza alcuna possibilità di verifica o controllo ex post sui processi automatizzati da parte della stessa p.a., oltre che dei soggetti interessati.
Dunque, la ratio decidendi sottesa alla soluzione adottata si rinviene nella conclusione per cui il processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici non sarebbe un bene giuridico da perseguire ex se, bensì un bene strumentale all’attuazione dell’art. 97 Cost., ovvero dei principi cardine che devono informare l’azione amministrativa: legalità, buon andamento (efficienza, efficacia ed economicità), e imparzialità, da cui deriva altresì il principio di trasparenza. Difatti, il TAR ha ritenuto doveroso un bilanciamento, chiarendo che il rispetto del dettato costituzionale non possa e non debba cedere il passo al progresso tecnologico raggiunto nelle procedure telematiche di gara, poiché “l’implementazione dell’utilizzo di strumenti informatici… pur essendo essendo non solo incentivata, ma ormai divenuta ineludibile… non può comunque spingersi fino a sacrificare, sull’altare del buon andamento e dell’efficienza della p.a., altri valori di pari rango costituzionale, quali il principio di legalità, di imparzialità e trasparenza”.
Inoltre, il Collegio, rifacendosi sia alla normativa vigente che a precedenti pronunce giurisprudenziali in materia, si è espresso chiarendo quali siano i “limiti invalicabili” all’automazione dell’attività amministrativa, con un elenco di sei criteri fondamentali: la trasparenza algoritmica, la non-esclusività della decisione algoritmica (i.e. riserva di umanità), la necessaria imputabilità della decisione e delle discendenti responsabilità all’organo amministrativo titolare del potere, la non-discriminazione algoritmica, la sindacabilità giurisdizionale (come piena verificabilità della correttezza dei processi automatizzati), e infine la tutela dei diritti fondamentali (in particolare, rispetto alla protezione dei dati personali e al diritto di difesa, oltre che ad una buona amministrazione).
La decisione in esame assume notevole rilevanza sotto diversi punti di vista.
Innanzitutto, costituisce il precedente giurisprudenziale finora più articolato che mira a sistematizzare l’automazione amministrativa nelle procedure di gara, proseguendo nel percorso tracciato da precedenti pronunce in materia (cfr. ex multis, TAR Lazio, sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895). Infatti, tramite la tipizzazione dei limiti invalicabili all’automazione nella p.a., da una parte il TAR ha rafforzato gli obblighi per le stazioni appaltanti di garantire la trasparenza e tracciabilità dell’operato dei softwares, il quale deve risultare documentato integralmente finanche a comprendere l’estrazione dei logs computazionali, e dall’altra ha consolidato il diritto di accesso degli operatori economici, in quanto la decisione amministrativa automatizzata costituisce vero e proprio atto amministrativo.
Sotto una seconda prospettiva, nella sentenza sono chiaramente individuati i profili di responsabilità del Responsabile Unico del Progetto (RUP) e della Commissione di gara, i quali si concretizzano nel dovere di controllo e correzione delle procedure, non potendo ammettersi in alcun caso uno sgravio di imputabilità collegato ad un completo affidamento all’algoritmo e quindi ad una presunzione acritica della sua correttezza. Si segnala in tema una recente pronuncia in materia di utilizzo dell’IA nella redazione degli atti di gara (TAR Marche, Ancona, sez. I, 1° giugno 2026, n. 758), con particolare riferimento alla relazione redatta dal RUP, a cui, con ogni probabilità, seguiranno altre decisioni.
In terzo luogo, il fulcro della sentenza in esame è rappresentato dalla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, che risulta essere sì un bene giuridico degno di tutela da parte dell’ordinamento, ma al contempo un bene servente rispetto a quei principi costituzionali che inderogabilmente devono continuare a governare l’azione amministrativa.
Un’ultima breve riflessione deve incentrarsi sul fatto che il TAR per la Sicilia abbia raccolto e stilato dei parametri che assicurino anticipatamente il rispetto delle regole, seppur non ancora pienamente operative, dell’AI Act, limitatamente all’uso dell’IA nei sistemi ad alto rischio. In tale ambito, particolare riguardo va dedicato alla (futura) implementazione dell’art. 27 della normativa eurocomunitaria, in cui viene introdotta la Valutazione d’Impatto sui Diritti Fondamentali (FRIA). Infatti, assumendo una prospettiva critica, tale disposizione pare avere la potenzialità di contribuire concretamente ad un innalzamento degli standard delle procedure telematiche di gara, nonché di proporsi come base normativa indispensabile per future pronunce giurisprudenziali a difesa dei diritti fondamentali dei soggetti interessati.
3. L’ISTRUTTORIA AGCM NEI CONFRONTI DI GLOVO E DELIVEROO: SOCIAL WASHING E TUTELA AMMINISTRATIVA DEL CONSUMATORE NEI MERCATI DIGITALI a cura di Martina Rossi
Tra le più recenti iniziative dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in materia di tutela del consumatore particolarmente interessante è l’avvio, in data 6 maggio 2026, di due procedimenti istruttori nei confronti delle società del gruppo Glovo e di Deliveroo Italy S.r.l. La vicenda si trova attualmente in una fase ancora preliminare, poiché l’Autorità ha disposto l’apertura delle istruttorie e lo svolgimento delle attività investigative necessarie ad accertare la fondatezza delle contestazioni formulate. Allo stato, pertanto, non è stata ancora adottata alcuna decisione conclusiva né è stata accertata in via definitiva la sussistenza di pratiche commerciali scorrette; ciò nonostante, il caso presenta, sotto il profilo giuridico, spunti interessanti, poiché consente di riflettere sull’evoluzione della tutela amministrativa del consumatore nei mercati digitali e sui limiti entro i quali le imprese possono utilizzare, a fini promozionali, dichiarazioni relative alla propria responsabilità sociale e al trattamento dei lavoratori.
Secondo quanto comunicato dall’AGCM, le istruttorie riguardano alcune dichiarazioni diffuse dalle piattaforme attraverso i propri siti internet e le proprie comunicazioni commerciali, aventi ad oggetto il rispetto di principi etici, la tutela dei rider, l’attenzione alle condizioni di lavoro, il rispetto della legalità e l’utilizzo di sistemi algoritmici improntati a criteri di equità e trasparenza. L’Autorità ritiene che tali affermazioni possano risultare idonee a indurre in errore il consumatore circa le effettive modalità di organizzazione dell’attività aziendale e circa il reale livello di tutela garantito ai lavoratori che operano attraverso le piattaforme.
Occorre precisare che le circostanze richiamate dall’AGCM costituiscono, allo stato, elementi oggetto di verifica istruttoria. Le società coinvolte non sono state destinatarie di alcun provvedimento sanzionatorio e beneficiano della presunzione di legittimità delle proprie condotte sino alla conclusione del procedimento amministrativo. L’interesse della vicenda risiede quindi non tanto nell’esito, ancora incerto, quanto nelle questioni giuridiche che l’Autorità ha ritenuto meritevoli di approfondimento.
In questo senso si può dire che la vicenda appare particolarmente significativa perché non riguarda le tradizionali ipotesi di pratiche commerciali scorrette fondate su informazioni ingannevoli relative al prezzo, alle caratteristiche del prodotto o alle condizioni contrattuali. Al contrario, l’oggetto dell’attenzione dell’Autorità è costituito da informazioni che attengono alla dimensione etica e sociale dell’attività d’impresa. Si tratta di un fenomeno che la dottrina e la prassi amministrativa tendono sempre più frequentemente a qualificare come social washing, ossia la diffusione di messaggi volti a rappresentare l’impresa come particolarmente responsabile sul piano sociale, ambientale o lavorativo, senza che tali affermazioni trovino un effettivo riscontro nella realtà.
Il caso si fonda sull’assunto secondo cui anche le informazioni relative ai valori e alle politiche aziendali possono influenzare il comportamento economico del consumatore. La disciplina delle pratiche commerciali scorrette, contenuta negli articoli 20 e seguenti del Codice del consumo e derivante dall’attuazione della direttiva 2005/29/CE, oltre a tutelare la correttezza delle informazioni relative alle caratteristiche materiali del bene o del servizio, si riferisce anche alla libertà del consumatore di assumere decisioni economiche consapevoli. In tale prospettiva, qualora un consumatore dovesse scegliere una determinata piattaforma anche in ragione della percezione che essa rispetti maggiormente i diritti dei lavoratori o adotti modelli organizzativi più sostenibili, eventuali informazioni non veritiere o fuorvianti su tali aspetti potrebbero essere considerati come in grado di incidere direttamente sul processo decisionale, assumendo pertanto rilevanza ai fini dell’applicazione della normativa consumeristica.
L’aspetto probabilmente più innovativo dell’intera vicenda consiste proprio nell’ampliamento dell’oggetto della tutela amministrativa del consumatore. Tradizionalmente, l’enforcement dell’AGCM si è concentrato su pratiche concernenti prezzi, sconti, offerte promozionali, clausole contrattuali o caratteristiche dei prodotti. Nel caso in esame, invece, l’Autorità sembra ammettere l’ipotesi che il consumatore contemporaneo non effettui le proprie scelte esclusivamente sulla base di considerazioni economiche, potendo al contrario attribuire rilievo anche a fattori etici, sociali e reputazionali. In altri termini, sembra che la tutela del consumatore si stia estendendo progressivamente dalla protezione del patrimonio individuale alla tutela dell’autodeterminazione informata della persona nel mercato.
Ulteriore profilo di interesse è poi quello che riguarda il rapporto tra tutela del consumatore e regolazione delle piattaforme digitali. Le istruttorie coinvolgono infatti operatori che svolgono un ruolo centrale nell’economia delle piattaforme e che fanno ampio ricorso a sistemi algoritmici per la gestione delle attività di consegna e per l’organizzazione del lavoro dei rider. Pur non essendo l’AGCM competente a sindacare direttamente la legittimità delle condizioni di lavoro o degli algoritmi impiegati dalle imprese, tali elementi assumono rilevanza nella misura in cui vengono utilizzati come strumenti di comunicazione commerciale nei confronti dei consumatori. La questione non riguarda dunque direttamente la tutela del lavoratore, ma la correttezza delle informazioni diffuse dall’impresa riguardo il proprio modello organizzativo.
Da questo punto di vista, la vicenda dimostra come i confini tra diverse aree del diritto stiano diventando sempre più permeabili. Temi tradizionalmente riconducibili al diritto del lavoro e alla responsabilità sociale d’impresa finiscono infatti per assumere rilievo anche nell’ambito della disciplina consumeristica, qualora siano utilizzati come fattori competitivi idonei a orientare le scelte degli utenti.
Particolarmente significativa è inoltre la scelta dell’AGCM di procedere mediante l’esercizio dei propri poteri istruttori, accompagnati da ispezioni effettuate con il supporto del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Ciò evidenzia ancora una volta la centralità dell’enforcement amministrativo nella protezione del consumatore e conferma il ruolo delle autorità indipendenti quali soggetti chiamati a garantire il corretto funzionamento del mercato attraverso strumenti non soltanto repressivi, ma anche preventivi e conformativi.
In conclusione, il caso Glovo-Deliveroo rappresenta un’interessante evoluzione della tutela amministrativa del consumatore. Attraverso queste istruttorie, l’AGCM sembra affermare che la correttezza delle comunicazioni commerciali deve essere valutata anche con riferimento ai messaggi concernenti l’etica aziendale, la sostenibilità sociale e il trattamento dei lavoratori. Proprio perché il procedimento si trova ancora nelle sue fasi iniziali, sarà particolarmente interessante osservare se e in che misura l’Autorità confermerà, nel provvedimento finale, l’impostazione delineata nell’atto di avvio, contribuendo a definire ulteriormente il ruolo delle dichiarazioni etiche e sociali nell’ambito delle pratiche commerciali rivolte ai consumatori.
4. IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE NAZIONALE POLACCA: MOTIVAZIONE, LEGALITÀ E JUDICIAL REVIEW NEL CASO KONFEDERACJA a cura di Michela Rotundo
La Corte Suprema Polacca è stata recentemente chiamata a pronunciarsi su due ricorsi promossi contro due decisioni della Commissione Elettorale Nazionale (PKW). Il primo riguardava il rigetto del rendiconto finanziario del Comitato Elettorale della ‘Konfederacja Wolność i Niepodległość’, mentre il secondo il rigetto delle informazioni finanziarie fornite dal partito politico ‘Konfederacja Wolność i Niepodległość’ in merito ai sussidi ricevuti e alle spese sostenute con tali sussidi nel 2024.
Con la prima ordinanza del 12 novembre 2025, relativamente al procedimento I NSW 16/25, la Corte Suprema ha respinto l’appello contro la risoluzione n. 122/2025 della PKW, confermando integralmente la posizione della Commissione. In particolare, la Corte ha confermato la ricostruzione operata dalla PKW, ritenendo accertato che il Comitato avesse ricevuto risorse finanziarie provenienti da fonti diverse dal fondo elettorale autorizzato. E che tali somme erano state, inoltre, utilizzate per finalità estranee all’attività elettorale, quale ad esempio l’acquisto di alcolici, in violazione degli articoli 129(1), (2)(2) e dell’articolo 132(1), (5) del Codice Elettorale.
I giudici polacchi hanno poi precisato che il meccanismo con cui una persona fisica anticipa con risorse proprie spese sostenute nell’interesse di un partito o di un comitato elettorale e successivamente riceve il rimborso delle somme anticipate può integrare una forma vietata di finanziamento o credito da parte di soggetti privati.
A distanza di appena due mesi, con la decisione del 14 gennaio 2026 la Corte ha, invece, accolto il secondo ricorso (procedimento I NSW 10723/25). La vicenda aveva origine dalla risoluzione n. 233/2025 della PKW con cui era stato respinto il rapporto finanziario presentato dal partito politico Konfederacja Wolność i Niepodległość relativo alla sovvenzione pubblica ricevuta nel 2024. Secondo la Commissione Elettorale Nazionale una parte dei fondi pubblici era stata utilizzata per finalità estranee all’attività statutaria del partito in violazione dell’articolo 24(2), dell’articolo 28(1), dell’articolo 34a(1)(3) e dell’articolo 34a(1a) della Legge sui Partiti Politici del 1997 n.604. La principale attività che veniva contestata era l’acquisto di mille cappellini recanti la scritta “MENTZEN – 2025” e il finanziamento di settantaquattro incontri pubblici organizzati tra settembre e dicembre 2024 che si riteneva avessero l’obiettivo di promuovere anticipatamente la candidatura presidenziale di Sławomir Mentzen per le elezioni del 2025.
Ad avviso della Commissione, tali spese non erano riconducibili all’attività ordinaria del partito, ma erano piuttosto una forma di propaganda elettorale anticipata e dunque questo costituiva una violazione della normativa sui partiti politici.
Il partito ha quindi proposto ricorso contro suddetta decisione sostenendo che la PKW aveva adottato una lettura eccessivamente estensiva della normativa vigente in quanto non sussisteva nessuna norma nell’ordinamento polacco che disciplinava espressamente il fenomeno della “pre-campagna elettorale” o che vietava ai partiti politici di organizzare incontri pubblici o di promuovere i propri leader prima dell’inizio ufficiale della campagna elettorale. Proprio sulla base di queste considerazioni Konfederacja censurava come la Commissione non avesse in realtà individuato nessuna disposizione concreta che fosse stata effettivamente violata.
Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento la Corte Suprema richiama il ruolo costituzionale dei partiti politici nell’ordinamento democratico polacco. I giudici menzionano l’articolo 11 della Costituzione quale base normativa che riconosce ai cittadini il diritto di creare e partecipare ai partiti politici con una funzione essenziale nella formazione democratica della volontà politica dello Stato. La Corte sottolinea inoltre che la Costituzione sancisce anche il principio della trasparenza del finanziamento dei partiti politici e legittima l’esistenza di meccanismi pubblici di controllo sulle loro attività finanziarie.
Proprio in ragione di tale rilevanza costituzionale il legislatore polacco ha attribuito alla PKW il compito di verificare l’origine e l’utilizzo dei fondi pubblici ricevuti dai partiti. Tuttavia, questo potere non è illimitato e deve essere esercitato nel rispetto del principio di legalità e delle garanzie proprie dello Stato di diritto.
La parte centrale della decisione della Corte riguarda la verifica del ragionamento seguito dalla PKW. L’errore che la Corte rileva nell’operato della Commissione attiene all’individuazione delle attività statutarie del partito. Sebbene la PKW abbia ritenuto che le spese contestate fossero estranee agli obiettivi statuari dell’organizzazione, essa non ha mai verificato concretamente né gli obiettivi previsti dallo statuto dell’organizzazione politica né il loro rapporto con le attività oggetto di contestazione. La normativa applicata dalla PKW richiedeva tre passaggi logici: identificare gli scopi statutari del partito, individuare le finalità delle spese contestate e verificare l’effettiva incompatibilità tra tali finalità e gli obiettivi statutari. La Commissione si è invece limitata a presumere che gli incontri pubblici e la distribuzione dei gadget fossero automaticamente attività elettorali non approfondendo e valutando le attività incluse nello statuto.
È qui che per la Corte Suprema ricade il problema principale: tale conclusione non è sufficientemente motivata. Lo statuto del partito prevede infatti espressamente la partecipazione alla vita pubblica come modalità di perseguimento dei propri obiettivi politici e ideologici. La PKW avrebbe pertanto dovuto spiegare in che modo gli incontri pubblici organizzati dal partito risultassero incompatibili con tale finalità statutaria. L’omissione di questa verifica rende la decisione amministrativa giuridicamente carente.
Particolarmente significativa risulta inoltre la parte della sentenza in cui la Corte esamina il tema della “pre-campagna elettorale”. La stessa PKW aveva più volte riconosciuto, in documenti ufficiali del 2018 e del 2023, che il fenomeno della propaganda politica che si verifica ovviamente prima dell’avvio formale della campagna elettorale non è disciplinato dalla legislazione vigente. La Commissione aveva anche ammesso di non disporre di strumenti giuridici per sanzionare tali comportamenti, dunque, si limitava a raccomandare ai soggetti politici di evitarli. Sulla base di queste stesse dichiarazioni della Commissione la Corte afferma che la PKW non poteva utilizzare l’assenza di una disciplina legislativa come base implicita per limitare l’attività del partito in questione.
La pronuncia in commento assume particolare rilevanza sotto il più generale profilo delle garanzie amministrative. In primo luogo, la sentenza riafferma la centralità della motivazione nelle decisioni amministrative. Le autorità amministrative devono dimostrare concretamente il percorso logico e giuridico che conduce alla decisione da loro formata, non potendo limitarsi a conclusioni generiche o presuntive quale giustificazione del loro esercizio delle funzioni. Dunque, la PKW avrebbe dovuto spiegare quali erano le motivazioni che hanno portato alla qualificazione delle attività del partito quali estranee rispetto agli scopi statutari.
Inoltre, ritroviamo rafforzato il principio di legalità e prevedibilità dell’azione amministrativa, escludendo che la PKW poteva stabilire conseguenze giuridiche sfavorevoli, per il fenomeno di “pre-campagna elettorale”, sulla base di una disciplina legislativa che, come lei stessa dichiara, non esisteva al momento della decisione.
Infine, viene messa in evidenza anche la rilevanza dell’utilizzo da parte delle Corti dello strumento della judicial review che permette di sottoporre a un controllo sostanziale l’operato delle autorità amministrative, della PKW nella vicenda in questione, per verificare non soltanto il risultato finale della decisione, ma anche la correttezza del ragionamento sviluppato.
Dunque, la sentenza mostra come, nelle democrazie contemporanee, la tutela dello Stato di diritto non dipenda esclusivamente dall’esistenza formale di meccanismi di controllo, quali le garanzie amministrative, ma anche dal loro effettivo rispetto da parte delle autorità amministrative.
In questo caso la Corte Suprema polacca è intervenuta per impedire che un’autorità amministrativa esercitasse il proprio potere sulla base di presunzioni non adeguatamente motivate, riaffermando la centralità della legalità, della motivazione e del controllo giurisdizionale come elementi essenziali dell’amministrazione democratica.
5. IL DOCUMENTO STRATEGICO DI POLITICA SPAZIALE NAZIONALE TRA PROMOZIONE DEL MERCATO E CONTROLLO PUBBLICO: PRIME OSSERVAZIONI a cura di Michele Sangiovanni
L’avvento della cosiddetta New Space Economy ha determinato una profonda trasformazione del settore spaziale, tradizionalmente dominato da attori pubblici e governativi, verso un modello caratterizzato dalla crescente partecipazione di operatori privati. In questo contesto, il bilanciamento tra controllo pubblico e iniziativa economica privata costituisce il nodo centrale del nuovo quadro regolatorio nel quale si inserisce il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale (DSPSN).
Il 22 maggio 2026, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in qualità di Autorità Delegata per le Politiche Spaziali, ha reso pubblico il DSPSN, elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in coordinamento con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Si tratta di un atto di indirizzo di primaria rilevanza nella definizione della strategia politica nazionale nel settore della Space Economy.
Ai fini di una corretta collocazione del documento nel quadro normativo di riferimento, appare opportuno riscostruire preliminarmente la procedura di approvazione e il ruolo delle autorità che vi concorrono.
La disciplina delle attività spaziali nell’ordinamento italiano è stata oggetto di interventi normativi frammentari, culminati dapprima nell’adozione della legge 11 gennaio 2018, n. 7, recante misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale. Con essa il legislatore ha ridefinito la governance dell’alta direzione aerospaziale e riformato il funzionamento dell’Agenzia spaziale (ASI).
Segnatamente, la l. n. 7/2018 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la direzione e il coordinamento delle politiche spaziali e istituisce il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (COMINT), ai sensi dell’art. 2, comma 1.
Il COMINT, quale organo a supporto della Presidenza del Consiglio, è preposto alla definizione degli indirizzi del Governo in materia spaziale e alla declinazione degli obiettivi strategici e degli interventi necessari per il loro conseguimento (art. 2, comma 6).
A tale scopo, il Comitato approva il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale che, pur rivestendo natura programmatica, costituisce un passaggio ineludibile nella formalizzazione degli indirizzi governativi in ambito aerospaziale. In particolare, la procedura di definizione degli indirizzi strategici è formulata tramite l’elaborazione di una serie di documenti culminanti nel Piano Triennale delle Attività dell’ASI, ai sensi del d.lgs. 128/2003.
Esaminando nel dettaglio il documento, il DSPSN individua quattro assi strategici, dei quali due risultano particolarmente significativi ai fini del presente contributo: il secondo, incentrato sulla crescita e sulla competitività dell’ecosistema industriale nazionale e sulla sua integrazione a livello europeo; il terzo, dedicato al contesto regolatorio; oltre al primo, sull’ampliamento della conoscenza e al quarto, relativo al rafforzamento delle collaborazioni internazionali.
Dal combinato disposto di tali obiettivi emerge, quale dato di immediata evidenza, la centralità riconosciuta al settore aerospaziale quale asset strategico nazionale.
Coerentemente con tale impostazione, il documento pone l’accento sulla necessità di promuovere la semplificazione delle procedure amministrative per l’acquisizione di servizi e tecnologie spaziali e di favorire l’adozione di schemi regolatori più snelli e funzionali alla competitività del Paese.
Tuttavia, l’obiettivo programmatico di un assetto regolatorio favorevole alla competitività si confronta con ulteriori previsioni dalle quali traspare una marcata tendenza al rafforzamento della sfera di controllo pubblico sull’iniziativa economica privata.
In particolare, in controtendenza rispetto alla New Space Economy, il documento contempla il mantenimento di un nucleo di servizi governativi, nonché l’introduzione di meccanismi di tutela degli interessi essenziali e l’imposizione di vincoli specifici agli operatori cui è affidati la gestione di infrastrutture spaziali.
Parallelamente, nell’ottica di sostenere la competitività della filiera industriale nazionale, il documento prefigura una strategia concentrata sulla selezione di imprese ‘meritevoli’, sul controllo delle operazioni societarie e dei trasferimenti tecnologici.
Si configura pertanto un quadro strategico che, ove letto in combinato con il procedimento di autorizzazione alle attività spaziali disciplinato dalla l. n. 89/2025, solleva rilevanti interrogativi in ordine al richiamato equilibrio tra controllo pubblico e accesso al mercato, nonché circa la sovrapposizione con alcuni istituti del diritto amministrativo, quale la disciplina dei poteri speciali esercitabili dal Governo per salvaguardare asset strategici (c.d. golden power).
In effetti, l’attività spaziale, per quanto formalmente privata e libera, assume tratti di evidente rilevanza pubblicistica, tali da giustificare il ricorso a penetranti strumenti di controllo e supervisione da parte del potere pubblico.
Cionondimeno, la qualificazione in termini strategici della filiera spaziale rischia di porsi in tensione con la dichiarata finalità del legislatore di promuovere l’apertura del mercato e favorire l’accesso degli operatori privati al settore.
Peraltro, ciò impone di interrogarsi su quale sia il livello più opportuno di intervento, anche in considerazione delle soluzioni normative elaborate in sede europea.
A tal riguardo, l’EU Space Act, attualmente in fase di esame e destinato a entrare in vigore non prima del 2030, vincola già oggi i singoli Stati membri a orientare le proprie scelte strategiche in coerenza con l’impostazione sovranazionale, così da prevenire eventuali profili di incompatibilità tra i rispettivi quadri normativi nazionali e l’assetto comunitario in via di definizione.
Ad ogni modo, nonostante le criticità rilevabili nell’impostazione della strategia spaziale nazionale, quest’ultima sembra costituire un modello di riferimento per il nascente framework regolatorio europeo.
Dalla lettura dello Space Act emerge, infatti, una convergenza verso una ‘terza via’ che si pone in posizione mediana tra il modello dirigista cinese e quello liberale statunitense nella regolazione del settore spaziale. Tuttavia, se sul piano degli orientamenti strategici il quadro europeo appare allineato all’approccio nazionale, se ne discosta sensibilmente sul piano operativo: l’eccessiva burocratizzazione dei processi rischia di tradursi in un ostacolo strutturale, vanificando in tal modo l’obiettivo dichiarato di favorire e sostenere l’accesso al mercato da parte degli operatori economici.
In definitiva, il DSPSN segna un passo significativo nella costruzione di una politica spaziale sistematica e consapevole della centralità strategica del settore aerospaziale.
Il documento ha il pregio di delineare con organicità gli obiettivi di crescita industriale, semplificazione amministrativa e rafforzamento della governance, inscrivendoli in un quadro coerente con gli impegni assunti dall’Italia sul piano europeo e dei trattati internazionali.
Al contempo, dall’analisi del documento emerge una tensione strutturale, e tuttora irrisolta, tra la vocazione alla promozione industriale e la persistente centralità degli strumenti di intervento pubblico.
Il mantenimento di servizi governativi, i meccanismi di presidio degli interessi di sicurezza e la strategia selettiva in ambito industriale delineano un assetto nel quale la presenza dello Stato conserva carattere pervasivo, con il rischio – non teorico – di introdurre barriere all’ingresso idonee a frustrare gli obiettivi di competitività perseguiti dal legislatore.
Tale contrasto si proietta, sul piano ordinamentale, nel rapporto ancora da definire tra il procedimento autorizzatorio introdotto dalla l. n. 89/2025 e i procedimenti connessi, quale la disciplina golden power, la cui potenziale sovrapposizione solleva questioni di coordinamento normativo.
6. GESTIONE DELLE CRISI E SICUREZZA NAZIONALE: IL RAFFORZAMENTO DEL CISRL E L’INTRODUZIONE DELLA STRATEGIA DI SICUREZZA NAZIONALE a cura di Marco Todisco
Il 6 maggio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2026, n. 2 (il Decreto o il d.P.C.m.), recante la disciplina della gestione delle situazioni di crisi che coinvolgono profili di sicurezza nazionale, in attuazione dell’articolo 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198.
Il provvedimento in esame si colloca in una fase di profonda evoluzione dell’architettura italiana della sicurezza nazionale, introducendo un modello maggiormente centralizzato per la gestione delle crisi sistemiche e favorendo l’allineamento dell’ordinamento italiano agli standard già adottati negli altri Paesi del G7, anche attraverso la previsione della Strategia di sicurezza nazionale (la SSN o la Strategia). L’intervento normativo risponde all’esigenza di rafforzare il coordinamento tra i numerosi attori istituzionali coinvolti nella tutela della sicurezza nazionale, superando le criticità di un assetto ritenuto spesso come eccessivamente frammentato e non sempre idoneo ad assicurare risposte tempestive, coerenti ed efficaci alle situazioni di crisi.
Il d.P.C.m. ha ribadito il ruolo del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (il CISR o il Comitato) quale principale sede istituzionale per l’elaborazione delle decisioni strategiche volte a contrastare minacce capaci di compromettere gli interessi fondamentali del Paese – politici, militari, economici, industriali, scientifici, ambientali e tecnologici – nonché il regolare funzionamento delle istituzioni democratiche. Inoltre, gli articoli 2 e 3 del Decreto hanno disciplinato le modalità con cui il Presidente del Consiglio dei ministri (il PdC) può convocare il Comitato, al quale vengono attribuite al contempo nuove e significative competenze in ordine all’individuazione delle misure necessarie a fronteggiare e superare le situazioni di crisi. In particolare, il CISR ha la facoltà di: formulare proposte al PdC in merito all’adozione di direttive e indirizzi di ordine generale per la gestione di eventuali crisi; valutare il quadro informativo e monitorare l’evoluzione delle situazioni di crisi in atto, deliberando le misure necessarie a coordinare l’acquisizione e l’aggiornamento delle informazioni rilevanti; proporre gli interventi e i provvedimenti ritenuti necessari per la gestione e il superamento delle situazioni di crisi; promuovere esercitazioni e attività preparatorie volte a sviluppare una capacità sistemica di risposta alle emergenze.
Il Decreto ha previsto la possibilità di ampliare la composizione del Comitato mediante la partecipazione di ulteriori autorità istituzionali in relazione alla specifica crisi. Ad esempio, nelle situazioni connesse alla cybersicurezza prendono parte ai lavori il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il PdC ha la possibilità di invitare alle riunioni altri Ministri, autorità civili e militari e i direttori dei servizi di informazione, ove necessario. Nei casi di particolare urgenza sono previste procedure semplificate e forme di convocazione in composizione ristretta.
L’articolo 6 del Decreto ha inciso sulle funzioni del CISR tecnico, organo collegiale permanente istituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e composto dai direttori delle Agenzie e dai dirigenti apicali designati dai ministeri rappresentati nel CISR. Accanto alle tradizionali funzioni istruttorie, preparatorie e di supporto all’attività del Comitato, il nuovo d.P.C.m. ha conferito al CISR tecnico il potere di curare l’acquisizione e l’analisi delle informazioni rilevanti per la gestione delle crisi, di coordinare l’attuazione delle misure adottate e di formulare al CISR proposte sulla posizione che il PdC è chiamato ad assumere nelle sedi internazionali in situazioni di crisi. Al CISR tecnico sono attribuite pure le attività di approfondimento e preparazione funzionali all’elaborazione e all’adozione della SSN. Sono previste, anche per tale organismo, procedure semplificate di convocazione nei casi di urgenza, nonché la possibilità di istituire tavoli tecnici dedicati, con la partecipazione dei soggetti ritenuti necessari per garantire una risposta coordinata, unitaria ed efficace.
Infine, un ulteriore elemento di particolare rilievo introdotto dal Decreto è rappresentato dalla SSN, prevista nell’articolo 5. Si tratta del primo documento strategico, di carattere generale, destinato a definire in modo organico gli interessi fondamentali della Repubblica. La Strategia individua anche gli obiettivi da perseguire e delinea le politiche, gli strumenti e le priorità necessari per prevenire e contrastare i fattori di rischio e di minaccia che incidono sulla sicurezza nazionale. Nella sua elaborazione, la SSN tiene conto delle strategie e delle pianificazioni già adottate dalle amministrazioni competenti nei rispettivi ambiti. Inoltre, essa definisce gli indirizzi generali per la gestione unitaria delle situazioni di crisi, nel rispetto delle competenze dei diversi soggetti istituzionali coinvolti e attraverso adeguati meccanismi di raccordo e coordinamento.
La Strategia è adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del CISR, previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (il COPASIR), ed è aggiornata almeno ogni tre anni secondo la medesima procedura. Il PdC, o un componente del CISR da lui delegato, riferisce periodicamente al COPASIR sulle iniziative adottate nell’ambito della sua attuazione.
L’adozione del Decreto rappresenta dunque un passaggio di notevole importanza nel processo di modernizzazione del sistema italiano di sicurezza nazionale. Da un lato, viene rafforzato il ruolo del PdC e del CISR nella gestione delle crisi, dall’altro, viene colmata una lacuna da tempo evidenziata dalla dottrina attraverso l’introduzione della SSN.
Resta tuttavia da chiarire il contenuto concreto della futura Strategia, i criteri che il CISR adotterà per individuare e valutare le minacce e l’impostazione interpretativa che verrà prescelta. In particolare, occorrerà verificare se la SSN assumerà una connotazione prevalentemente politica, sul modello della recente National Security Strategy statunitense, oppure se sarà orientata verso un approccio più operativo e amministrativo, in linea con l’esperienza francese, fondato su obiettivi puntuali e su un piano d’azione strutturato. Ulteriori dubbi riguardano, da un lato, il ruolo del CISR tecnico, che, pur svolgendo funzioni istruttorie e di supporto, solleva interrogativi circa l’effettiva incidenza delle sue analisi sulle decisioni governative, e dall’altro, le possibili conseguenze, dirette e indirette, che la Strategia può produrre sulla sfera giuridica ed economica dei soggetti privati.
In ogni caso, affinché la Strategia possa svolgere efficacemente il suo ruolo, sarà necessario che essa delinei una concezione chiara e coerente della sicurezza nazionale, condivisa tra i principali attori istituzionali, e sufficientemente flessibile da confrontarsi con le rapide trasformazioni del contesto nazionale e internazionale. Solo in tal modo essa potrà affermarsi come un autentico strumento di indirizzo strategico per il Paese.
7. IL PACCHETTO EUROPEO SULLA SOVRANITÀ TECNOLOGICA: OBIETTIVI, STRUMENTI E IMPLICAZIONI AMMINISTRATIVE a cura di Agnese Trani
Il 3 giugno 2026 la Commissione europea ha presentato il pacchetto per la sovranità tecnologica europea, un insieme coordinato di iniziative legislative e programmatiche volto a rafforzare la sovranità tecnologica del vecchio continente nei settori strategici dei semiconduttori, del cloud computing, dell’intelligenza artificiale e delle infrastrutture digitali strategiche. L’iniziativa si inserisce nel solco di un percorso, già avviato dall’Unione europea attraverso una serie di strategie e programmi, finalizzato a rafforzarne la competitività e l’autonomia strategica. Più nello specifico, il pacchetto si fonda sugli obiettivi delineati dalla Competitiveness Compass, dal Programma per il Decennio Digitale e dalla Strategia Europea per la Sicurezza Economica, nonché sulle più recenti iniziative in tema di intelligenza artificiale e transizione energetica. Le ragioni sottese alla sua adozione sono rintracciabili nei passaggi iniziali della stessa Comunicazione, i quali rilevano come, «nonostante anni di leadership normativa e investimenti continui», l’Unione europea rimanga «strutturalmente dipendente da fornitori extra-UE per oltre l’80% dei suoi prodotti, servizi, infrastrutture digitali e proprietà intellettuale». Tale dipendenza strategica espone l’ordinamento europeo a considerevoli rischi economici e di sicurezza, destinati a divenire (o già divenuti) sistemici a fronte dell’acuirsi delle tensioni e frammentazioni geopolitiche, nonché del crescente utilizzo delle catene globali del valore come strumenti di pressione strategica. A ciò si deve aggiungere l’esigenza di colmare il c.d. innovation gap rispetto a Stati Uniti e Cina, aggravato dagli elevati costi energetici che compromettono la competitività europea nelle tecnologie ad alta intensità energetica.
L’obiettivo generale del pacchetto consiste, dunque, nel rafforzare la capacità dell’Unione di sviluppare, controllare e gestire tecnologie critiche, infrastrutture digitali e dati strategici, riducendo le vulnerabilità derivanti da dipendenze esterne. La creazione di un vero e proprio European Technology Stack, inteso come un sistema che integra hardware, software, infrastrutture cloud e sistemi di intelligenza artificiale all’interno di un ecosistema europeo più autonomo, sicuro e competitivo, non può prescindere da un mutamento di approccio: da reattivo, incentrato sulla resilienza e sulla mitigazione del rischio, a proattivo e assertivo. La nozione di sovranità tecnologica adottata dalla Commissione non coincide, tuttavia, con una postura istituzionale protezionistica e isolazionista, fondandosi, piuttosto, sull’apertura, sul partenariato e sulla concorrenza leale. Ciò permetterebbe di preservare la posizione unionale nei mercati globali, pur mantenendo il controllo delle infrastrutture e delle tecnologie considerate essenziali per il funzionamento dell’economia e delle istituzioni pubbliche.
La strategia europea si articola, dunque, in quattro iniziative interconnesse e destinate a intervenire sui pilastri della catena del valore digitale.
Il primo pilastro è costituito dal Chips Act 2.0. Sulla scia del primo European Chips Act (Regolamento (UE) 2023/1781), la misura punta al consolidamento dell’ecosistema dei semiconduttori e al raggiungimento della resilienza delle catene di approvvigionamento. L’attenzione si sposta, tuttavia, dalla mera ricerca alla produzione industriale e alla commercializzazione, introducendo interventi mirati che agiscano sinergicamente tanto dal lato dell’offerta, quanto da quello della domanda. Tra le principali misure previste si segnalano la realizzazione della prima open foundry europea destinata a produrre chip IA e altri semiconduttori, l’introduzione di demand accelerators, nonché il rafforzamento delle procedure di sostegno pubblico ai progetti strategici di settore.
Il secondo intervento è rappresentato dal Cloud and AI Development Act (CADA), destinato a sbloccare il potenziale dell’industria europea del cloud e dell’intelligenza artificiale, garantendo lo sviluppo e l’utilizzo domestico di tali tecnologie. L’atto intende istituire un quadro dell’Unione per la sovranità del cloud e dell’AI per i servizi di cloud computing, che comprende quattro distinti livelli di garanzia della sovranità, determinati in base a criteri relativi alla localizzazione delle infrastrutture, al controllo della catena di approvvigionamento, al trattamento dei dati e ai requisiti di cybersicurezza. Particolarmente interessante è, inoltre, l’introduzione dell’obbligo, per le amministrazioni pubbliche e gli organismi dell’Unione, di effettuare una preventiva sovereignty risk assessment per determinare quale livello di garanzia sia necessario, prima dell’acquisizione di specifici servizi cloud ovvero di intelligenza artificiale. Tale valutazione mira a verificare il grado di esposizione delle infrastrutture pubbliche a forme di controllo o interferenza derivanti da ordinamenti giuridici esterni all’Unione europea. L’atto intende, inoltre, promuovere l’uso del valore aggiunto dell’UE negli appalti pubblici relativi a tali settori.
Una terza linea d’intervento è costituita dalla Strategia open source. I software a codice aperto sono considerati strumenti di cruciale importanza per il rafforzamento della sovranità tecnologica e della cybersicurezza europee. Trattandosi di soluzioni liberamente utilizzabili, modificabili e verificabili pubblicamente, vengono, inoltre concepite come modello di riferimento per le pubbliche amministrazioni. La strategia promuove, dunque, il principio open source first nelle procedure di acquisto e appalto di software da parte della pubblica amministrazione e valorizza il principio public money, public code, secondo il quale il software sviluppato mediante risorse pubbliche dovrebbe essere reso disponibile e riutilizzabile. L’iniziativa prevede inoltre l’istituzione di strumenti permanenti per il finanziamento e la manutenzione dei progetti open source strategici, nonché la creazione di strutture dedicate alla gestione delle infrastrutture digitali pubbliche europee.
A tali strumenti si aggiunge la Tabella di marcia per la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale nel settore energetico. La Commissione, sottolineando come lo sviluppo di tecnologie digitali (ad es. i data center) si configuri come fattore di incremento della domanda energetica europea, promuove l’integrazione dei data center nella pianificazione energetica nazionale, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per l’ottimizzazione delle reti e l’introduzione di sistemi di valutazione della sostenibilità ambientale delle infrastrutture digitali. L’obiettivo è garantire che l’espansione delle capacità digitali europee sia compatibile con gli obiettivi della transizione ecologica e della sicurezza energetica.
Tali strumenti contengono rilevanti ricadute nel diritto amministrativo, incidendo sia sulle modalità di esercizio delle funzioni pubbliche sia sugli strumenti di intervento dell’amministrazione a tutela della sovranità digitale.
In primo luogo, il pacchetto determina un possibile ampliamento della discrezionalità tecnica amministrativa. Le amministrazioni sono chiamate a effettuare valutazioni sempre più complesse in materia di sicurezza delle infrastrutture digitali, resilienza delle catene di approvvigionamento e dipendenze tecnologiche da operatori extraeuropei. In tale contesto, la sovereignty risk assessment prevista dal Cloud and AI Development Act, può configurarsi come nuovo procedimento valutativo ad elevato contenuto specialistico, fondato non solo su elementi tecnici ed economici, ma anche strategici e geopolitici.
In secondo luogo, la strategia europea incide significativamente sul diritto dei contratti pubblici. Il principio open source first orienta le amministrazioni verso l’utilizzo di software a codice aperto, mentre i criteri legati alla sovranità tecnologica introducono nuove esigenze di sicurezza e autonomia strategica nella selezione dei fornitori.
Ulteriori ricadute emergono sul piano dell’intervento pubblico nell’economia. Il Chips Act 2.0 prevede strumenti di sostegno industriale, quali la designazione di progetti strategici, il co-investimento pubblico e l’accelerazione delle procedure autorizzative, rafforzando il ruolo delle istituzioni europee e nazionali nella promozione dello sviluppo tecnologico. Tali misure si collocano in un delicato equilibrio con la disciplina degli aiuti di Stato e testimoniano una crescente funzione di indirizzo strategico delle amministrazioni pubbliche nei settori ad alta intensità tecnologica.
Un ulteriore effetto riguarda il rafforzamento della governance multilivello europea. L’attuazione delle diverse iniziative richiede, infatti, una stretta cooperazione tra Commissione europea, agenzie dell’Unione, autorità nazionali di regolazione e pubbliche amministrazioni. Si consolida, in tal senso, un modello amministrativo reticolare nel quale l’esercizio delle funzioni pubbliche si sviluppa attraverso forme di coordinamento tra diversi livelli di governo. L’attuazione della strategia richiederà, dunque, una maggiore collaborazione tra livelli amministrativi, nonché un generale rafforzamento delle capacità e competenze tecniche delle amministrazioni pubbliche, chiamate a gestire funzioni sempre più complesse in ambito digitale.
Tali interventi sembrano contribuire all’emersione della sovranità tecnologica quale nuovo interesse pubblico europeo, destinato a orientare l’azione amministrativa nei settori della digitalizzazione, della cybersicurezza e della regolazione delle infrastrutture strategiche.
Il pacchetto sulla sovranità tecnologica rappresenta, in conclusione, un tentativo organico e sistematicamente ambizioso della Commissione europea di rafforzare la capacità dell’Unione e degli Stati membri di governare lo sviluppo delle tecnologie strategiche e di ridurre le dipendenze esterne nei settori digitali. La sua portata trasformativa non si misura soltanto nella quantità delle norme prodotte, ma nella qualità del mutamento di paradigma che introduce: dal controllo ex post degli abusi di mercato e gestione del rischio all’architettura ex ante della sovranità digitale come prerequisito dell’ordinamento eurounitario. La portata effettiva di tale mutamento di paradigma dipenderà, tuttavia, dall’esito del procedimento legislativo europeo e dalla capacità degli Stati membri di tradurre gli obiettivi della sovranità tecnologica in pratiche amministrative concrete.