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L’ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE E LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE ABUSIVE NELLA SENTENZA DELLA CGUE NEL CASO KUSZYCKA (C-767/24)

02 febbraio 2026

a cura di Martina Rossi

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 dicembre 2025, resa nella causa C-767/24, Kuszycka (mBank S.A. c. ML), si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale relativo all’applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Tuttavia, ne amplia in modo significativo la portata, incidendo sul rapporto tra tutela sostanziale del consumatore e disciplina processuale nazionale. La decisione affronta un tema nodale per il sistema: la compatibilità con il principio di effettività di un orientamento giurisprudenziale nazionale che ricolleghi automaticamente all’esercizio di un rimedio difensivo da parte del consumatore la perdita di un’altra tutela, con conseguente attenuazione dell’effetto dissuasivo del divieto di clausole abusive.

La vicenda trae origine da un contratto di mutuo ipotecario concluso nel 2006 tra una consumatrice e un istituto bancario polacco, espresso in franchi svizzeri e caratterizzato da un meccanismo di indicizzazione fondato su tassi di cambio unilateralmente determinati dalla banca. Nel giudizio principale, il giudice nazionale ha accertato la presenza di clausole abusive e ha ritenuto che il contratto non potesse sussistere una volta eliminate tali clausole, con conseguente nullità del rapporto e obbligo di restituzione delle prestazioni. In tale contesto, la banca ha agito per ottenere la restituzione del capitale erogato, invocando le norme nazionali sull’arricchimento senza causa. Nel resistere all’azione, la consumatrice ha sollevato l’eccezione di prescrizione del credito e presentato contestualmente una dichiarazione di compensazione, volta a opporre i propri crediti restitutori a quelli fatti valere dall’istituto.

Il giudice del rinvio ha rilevato tuttavia che, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato nel diritto nazionale, la dichiarazione di compensazione comporterebbe il riconoscimento del credito avversario. Ne conseguirebbe, pertanto, una rinuncia implicita all’eccezione di prescrizione. L’applicazione di tale interpretazione produrrebbe un effetto paradossale, consentendo al professionista di ottenere il soddisfacimento di un credito ormai prescritto per il solo fatto che il consumatore ha usufruito di un rimedio difensivo previsto dall’ordinamento. Su tali basi, il giudice polacco ha domandato alla Corte di giustizia se una simile costruzione giurisprudenziale sia compatibile con l’art. 7, par. 1, della direttiva 93/13, letto alla luce del principio di effettività.

Nel rispondere al quesito pregiudiziale, la Corte ha ribadito che la tutela contro le clausole abusive, fondata su una strutturale asimmetria tra consumatore e professionista e su un interesse pubblico alla correttezza dei rapporti contrattuali, impone agli Stati membri di predisporre mezzi adeguati ed efficaci, pur nel rispetto dell’autonomia processuale nazionale. Tale autonomia incontra, tuttavia, il limite del principio di effettività, che vieta modalità procedurali idonee a rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti al consumatore dal diritto dell’Unione.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha osservato che subordinare il beneficio dell’eccezione di prescrizione all’astensione dall’esercizio della compensazione introdurrebbe un disincentivo irragionevole all’utilizzo di uno strumento difensivo legittimo. Il consumatore verrebbe posto di fronte a una scelta forzata tra la compensazione e la salvaguardia della prescrizione del credito del professionista, con un evidente pregiudizio per l’effettività della tutela. Un simile automatismo risulta, inoltre, incompatibile con la funzione dissuasiva del divieto di clausole abusive, poiché consente al professionista di recuperare un credito prescritto attenuando le conseguenze giuridiche dell’accertata abusività e traendo vantaggio dal proprio comportamento illecito.

Un ulteriore profilo centrale della decisione riguarda la nozione di rinuncia. La Corte ha escluso che una rinuncia all’eccezione di prescrizione possa essere desunta automaticamente dalla presentazione di una dichiarazione di compensazione, in assenza di una verifica della volontà libera e informata del consumatore. Tale impostazione si inserisce coerentemente nella giurisprudenza che nega la possibilità di ricostruire per via presuntiva le scelte del consumatore idonee a incidere sul livello di tutela accordato dalla direttiva 93/13. Ciò è ancor più vero allorquando il consumatore abbia manifestato espressamente, nello stesso contesto processuale, una volontà contraria. Inoltre, la presenza di un difensore non può giustificare una riduzione della protezione, che resta ancorata alla posizione oggettiva di debolezza del consumatore.

Sotto il profilo delle conseguenze sistematiche, la sentenza Kuszycka non introduce un principio del tutto inedito. Ciò nonostante, compie un passaggio giuridicamente significativo nell’applicazione dei criteri di effettività e deterrenza propri della direttiva 93/13. La novità della pronuncia risiede, infatti, nell’estensione del controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione a regole processuali nazionali che, pur formalmente neutrali e tradizionalmente ricondotte all’autonomia procedurale degli Stati membri, producono in concreto l’indebolimento della posizione del consumatore. In tale prospettiva, la Corte chiarisce che l’effettività della tutela consumeristica non può dirsi garantita qualora l’ordinamento nazionale strutturi i rimedi in modo tale da trasformare l’esercizio di un diritto procedurale legittimo in uno svantaggio per il consumatore, attraverso automatismi che comportano la perdita di altre garanzie.

La pronuncia consente così di individuare un vero e proprio divieto di “trappole procedurali” in danno al consumatore, vale a dire di quelle costruzioni giurisprudenziali o normative che, senza incidere direttamente sulla valutazione dell’abusività contrattuale, finiscono per dissuadere il consumatore dall’esercizio dei propri diritti. Ne emerge un principio di coerenza difensiva della tutela consumeristica, in forza del quale i diversi strumenti di protezione riconosciuti dall’ordinamento devono poter essere utilizzati in modo cumulativo e razionale, senza che l’attivazione di uno di essi comporti automaticamente la rinuncia o la neutralizzazione di un altro. In altri termini, la Corte afferma che la tutela garantita dalla direttiva non possa essere condizionata da scelte difensive imposte, nelle quali il consumatore sia chiamato a sacrificare una garanzia per poterne esercitare un’altra.

La portata della decisione trascende, peraltro, l’ambito strettamente civilistico nel quale la controversia è maturata. Il richiamo all’effettività e alla deterrenza come criteri di scrutinio delle regole procedurali interne assume un significato più ampio, proiettandosi sul terreno della tutela amministrativa del consumatore. L’idea, ribadita dalla Corte, secondo cui la protezione deve essere concretamente fruibile, non meramente teorica, e secondo cui l’assetto dei rimedi non deve scoraggiare l’attivazione del consumatore, costituisce un parametro rilevante anche per valutare l’azione delle autorità amministrative indipendenti e la progettazione degli strumenti di enforcement, dagli obblighi informativi alle procedure di reclamo e di risoluzione alternativa delle controversie.

In conclusione, la sentenza Kuszycka rafforza la dimensione pubblicistica della tutela contro le clausole abusive, chiarendo che il controllo di compatibilità con il diritto dell’Unione non si arresta alla disciplina sostanziale del contratto. Infatti si estende anche a quelle regole processuali che incidono concretamente sull’effettività e sulla funzione dissuasiva del sistema. La protezione del consumatore, secondo la Corte, non si esaurisce nell’accertamento dell’abusività contrattuale, ma richiede un assetto coerente, non penalizzante e privo di automatismi sfavorevoli dei rimedi, tale da garantire che l’interesse pubblico sotteso al divieto di clausole abusive sia effettivamente e pienamente perseguito.

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