Lab-IP

statuto

 

 

 

 

Statuto

 

 

Art. 1 – Costituzione

È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata “Il Laboratorio per l’Innovazione Pubblica (Lab-IP)“.

 

Art. 2 – Sede

Il Laboratorio ha sede in Roma.

 

Art. 3 – Scopo

Il Laboratorio promuove studi e ricerche al fine di favorire l’introduzione di modalità innovative di organizzazione e di azione amministrativa al fine di accrescere l’efficacia e l’efficienza delle politiche pubbliche.

A tale scopo, il Laboratorio mira ad avviare i giovani studiosi, compresi i laureandi in diritto amministrativo e in altre discipline affini, all’analisi comparata delle istituzioni pubbliche e all’approfondimento delle migliori pratiche amministrative nazionali, europee e internazionali.

 

Art. 4 – Oggetto

Il Laboratorio, anche in collaborazione con altri enti, promuove lo svolgimento di attività individuali e collettive di studio e di ricerca, la diffusione dei relativi risultati, la formazione di studiosi, di funzionari e manager pubblici e privati. Le ricerche possono essere svolte anche sulla base di incarichi e finanziamenti di soggetti esterni, alle quali potranno partecipare soci, dottorandi, borsisti, laureandi e ricercatori esterni.

 

Art. 5 – Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Laboratorio potrà tra l’altro: a) stipulare ogni opportuno atto o contratto; b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti; c) stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parte delle attività; d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli del Laboratorio; il Laboratorio potrà concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti e svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

Art. 6 – Risorse umane

Per la realizzazione dell’oggetto, il Laboratorio si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri aderenti. Per il raggiungimento dello scopo sociale, il Laboratorio potrà anche avvalersi di collaborazioni remunerate e potrà assumere dipendenti.

 

Art. 7 – Patrimonio ed entrate del Laboratorio

Il patrimonio del Laboratorio è costituito da ogni bene mobile ed immobile pervenuto a qualsiasi titolo, nonché dagli avanzi di gestione. Le entrate del Laboratorio sono costituite: a) dal fondo iniziale; b) dalle quote associative annuali; c) dalle quote di adesione; d) da lasciti e donazioni; e) da proventi realizzati in esecuzione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali; f) dalla rendita del patrimonio; g) da contributi di enti pubblici e privati.

 

Art. 8 – Soci

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione.

Sono soci ordinari i giovani studiosi la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci fondatori e i soci ordinari, ad eccezione del Direttore e del Segretario amministrativo, decadono dalla qualità di socio al compimento del 35° anno di età.

Il Consiglio potrà attribuire la qualità di tutor a studiosi, esperti, funzionari, manager pubblici e privati che si siano particolarmente distinti nei settori in cui opera il Laboratorio e che si impegnano a seguire l’attività di formazione dei giovani studiosi.

Il Consiglio potrà attribuire la qualità di partecipante agli studenti laureandi che si impegnano nell’attività di ricerca del Laboratorio.

Il Consiglio potrà attribuire la qualifica di sostenitore a enti, associazioni, aziende, imprese e personalità che si siano particolarmente distinte nei settori in cui opera il Laboratorio.

Ciascun socio ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi del Laboratorio.

 

Art. 9 – Ammissione, quote, recesso

L’ammissione dei nuovi soci che ne facciano domanda in forma scritta verrà deliberata dal Consiglio.

Le quote associative sono deliberate annualmente dal Consiglio in carica sulla base del fabbisogno finanziario del Laboratorio per l’esercizio delle attività sociali. La facoltà di recesso da parte dei soci ordinari potrà essere esercitata con lettera raccomandata al Direttore almeno tre mesi prima della scadenza di ogni esercizio annuale a condizione che il socio ordinario abbia assolto a tutti gli obblighi nei confronti del Laboratorio; potrà altresì essere esercitata a seguito della modifica dell’entità delle quote, entro tre mesi dalla relativa deliberazione. Le quote e i contributi associativi non sono cedibili.

 

Art. 10 – Organi

Sono organi del Laboratorio:

– l’Assemblea;

– il Consiglio;

– il Direttore;

– il Segretario amministrativo, ove nominato.

I membri del Consiglio Direttivo, il Direttore e il Segretario amministrativo durano in carica tre anni e sono consecutivamente rieleggibili.

 

Art. 11 – Assemblea

All’Assemblea partecipano i soci in regola con la quota sociale. Il voto è espresso o personalmente o a mezzo di altro socio, munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre soci. L’Assemblea delibera sui bilanci preventivi e consuntivi e sui programmi di attività, fissa il numero ed elegge i componenti del Consiglio. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione del Direttore o su richiesta scritta di almeno un decimo dei soci.

 

Art. 12 – Consiglio

Il Consiglio è costituito da un numero variabile da quattro a sei consiglieri eletti dall’Assemblea e la prima in sede di atto costitutivo, più il Direttore. È presieduto dal Direttore o, in sua assenza, da altro consigliere da lui delegato. Il Consiglio delibera su tutte le materie di ordinaria e straordinaria amministrazione, predispone il bilancio, fissa le quote sociali, delibera sull’attuazione dei programmi, stabilisce la data delle assemblee, determina ogni altra modalità organizzativa. Il Consiglio può nominare il Segretario amministrativo fissandone i compiti.

 

Art. 13 – Direttore

Il Direttore rappresenta il Laboratorio, presiede le adunanze dell’Assemblea e del Consiglio, provvede alla tutela degli interessi del Laboratorio e ne dirige l’attività in conformità alle decisioni dei suoi organi, mantiene i rapporti con altri enti e organizzazioni. Il Direttore viene nominato dal Consiglio tra i professori ordinari di ruolo o in pensione di una materia attinente al diritto amministrativo e la prima volta in sede di atto costitutivo.

 

Art. 14 – Norme di funzionamento di assemblea e consiglio direttivo.

Le convocazioni vanno fatte, di norma, con almeno 10 giorni di preavviso a mezzo di posta elettronica. In caso di urgenza è ammessa la convocazione via posta elettronica con almeno 48 ore di preavviso. L’Assemblea e il Consiglio sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto. Le delibere, se non diversamente specificato nel presente Statuto, sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. Le votazioni avvengono con scrutinio palese, salvo quelle aventi ad oggetto la nomina delle cariche sociali.

 

Art. 15 – Modifiche allo Statuto

Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea come previsto dall’art. 21 del Codice civile.

 

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento del Laboratorio è deliberato dall’Assemblea. In caso di scioglimento, il Laboratorio ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

 

Art. 17 – Riconoscimento della personalità giuridica

La presentazione della domanda di riconoscimento della personalità giuridica può essere deliberata dall’Assemblea.

 

Art. 18 – Rinvio

Per quanto non è previsto nel presente atto costitutivo e statuto valgono le vigenti disposizioni del Codice civile.