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ACCESSO PRIORITARIO A MISURE ECONOMICHE CONNESSE ALL’ESERCIZIO DEI POTERI SPECIALI AI SENSI DELL’ART.2 DEL DL 187/2022: IL DECRETO ATTUATIVO

29/01/2024

A cura di Gian Marco Ferrarini

Il 25 novembre 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT), relativo all’accesso a taluni strumenti di sostegno economico per le imprese destinatarie del Golden Power.

Il provvedimento in essere fa seguito al decreto-legge n. 187 del 2022 che aveva previsto, tra le altre cose, la possibilità per le imprese destinatarie dei poteri speciali di vedersi riconosciuto su istanza, e previa attenta valutazione del MIMIT, un accesso prioritario ad una serie di interventi di sostegno economico, anche alla capitalizzazione.

Nello specifico, il decreto-legge all’art. 2 consentiva l’accesso prioritario a quattro strumenti già previsti dal nostro ordinamento: i) il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (“Fondo Salvaguardia Imprese”); ii) gli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio facente capo a Cassa depositi e Prestiti; iii) i Contratti di sviluppo; iv) gli Accordi per l’innovazione.

La norma concludeva rinviando ad un decreto attuativo del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri per effettuare le valutazioni ai fini del riconoscimento dell’accesso prioritario agli strumenti sopra menzionati.

Alla luce di ciò, si propone, pertanto, una breve analisi delle principali novità introdotte dal decreto del MIMIT.

Procedendo con ordine, relativamente all’ambito di applicazione ed alle finalità, il decreto ministeriale non solo definisce le condizioni per il riconoscimento di una priorità nell’accesso alle misure di cui sopra, fissando criteri che devono essere tenuti dai soggetti destinatari, ma, per l’appunto, individua anche in maniera dettagliata i criteri generali per l’effettuazione delle valutazioni funzionali all’accesso con priorità al sostegno del Fondo salvaguardia e del Patrimonio rilancio, nonché i termini e le modalità procedimentali per il predetto accesso e per l’accesso con priorità ai Contratti di sviluppo e Agli accordi per l’innovazione (art.2).

In particolare, possono presentare istanza le imprese che svolgono attività ovvero detengono uno o più attivi strategici per l’interesse nazionale e che rispetto ad atti, delibere od operazioni notificate siano state raggiunte dai poteri speciali del Governo. Si tratta però di requisiti necessari ma non sufficienti, poiché in aggiunta a questi è altresì previsto i) che le imprese debbano rispettare gli specifici criteri indicati per ciascuno strumento di sostegno (rinvenibili negli artt. 4 e 5); ii) che non siano state oggetto di sanzione amministrativa irrogata per inosservanza delle prescrizioni impartite con l’esercizio dei poteri speciali di cui al decreto legge n.21/2012; iii) che non abbiano promosso, nè abbiano intenzione di promuovere azioni giudiziali per la contestazione di atti di esercizio del Golden Power. A tal fine, l’impresa è tenuta a rendere, in sede di istanza di accesso agli strumenti, specifiche attestazioni e dichiarazioni di impegno che, se disattese, danno luogo alla revoca totale del sostegno ottenuto.

Ai fini dell’ammissione con priorità al sostegno del Fondo Salvaguardia Imprese, entro 90 giorni dal ricevimento dell’istanza, il Ministero competente verifica se concretamente ci sia l’esigenza di interventi di rafforzamento patrimoniale quale conseguenza, in termini di perdite o mancate opportunità di sviluppo, dell’esercizio dei poteri speciali. Per compiere tale attività, il Ministero può avvalersi della collaborazione del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal quale acquisisce tutta la documentazione relativa alla procedura di esercizio dei poteri speciali e ogni ulteriore elemento che possa tornare all’uopo ultile.

In alternativa al Fondo Salvaguardia Imprese, il soggetto interessato può sempre  presentare istanza per il riconoscimento della priorità nell’ambito del Patrimonio rilancio. In questo caso, però, l’istanza deve essere presentata contestualmente al MIMIT e al Ministero dell’economia e delle finanze che, di concerto, provvederanno ad effettuare le valutazioni, avvalendosi anche del supporto del soggetto gestore (Cassa depositi e prestiti S.p.A.). A tale proposito, il decreto specifica che in caso di Golden Power esercitato mediante l’imposizione di specifiche condizioni, l’impresa raggiunta da tali misure è tenuta ad allegare all’istanza una relazione che dia conto delle conseguenze economiche in termini di mancate opportunità di sviluppo e, soprattutto, dalla quale si evinca che l’accesso agli interventi del Patrimonio rilancio non privi o riduca l’efficacia delle prescrizioni imposte.

Qualora al termine delle valutazioni venga riscontrata la sussistenza delle condizioni e dei presupposti previsti, il Ministero provvede a comunicare contestualmente all’istante e al soggetto gestore l’avvenuto riconoscimento della priorità. In forza di ciò, la domanda di accesso al Fondo salvaguardia imprese o al Patrimonio rilancio è avviata ad istruttoria con priorità rispetto all’ordine solitamente seguito.

Parimenti, ai sensi dell’articolo 5, entro 2 anni dalla data di comunicazione del decreto di esercizio dei poteri speciali, le imprese possono altresì presentare istanza di accesso prioritario agli strumenti agevolativi dei Contratti di sviluppo e degli Accordi per l’innovazione, corredata dalle dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 3. Anche in questi casi, accertata l’idoneità, le istanze vengono valutate con priorità.

In conclusione, l’accesso agli strumenti di sostegno economico deve in ogni caso considerarsi subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie e all’effettiva apertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei soggetti beneficiari. Inoltre, l’articolo 3, co.3, chiarisce che, ai fini dell’accesso a tali misure, le imprese devono comunque essere in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina di riferimento. Da ultimo, il decreto non manca di precisare che “il riconoscimento della priorità…non determina il maturare di alcuna pretesa ai fini dell’accesso alle misure né deroga alle condizioni stabilite dalla disciplina di riferimento”. Il considerevole aumento dell’esercizio dei poteri speciali relativo all’ultimo triennio ha suscitato non poche perplessità nel tessuto industriale italiano, il quale si è visto più volte limitato nella propria autonomia privata. Le mancate opportunità di crescita e valorizzazione per le imprese derivanti dall’esercizio del Golden Power non possono certamente considerarsi compensate dalla predisposizione di una serie di strumenti di politica industriale di non facile attivazione.

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