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DECRETO SALVA IMPRESE: AMPLIAMENTO DEI POTERI DI VIGILANZA DELLA CONSOB PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA DEL MERCATO DEL CONTROLLO SOCIETARIO

26 aprile 2020

ROBERTO MACCHIA

8 aprile 2020: il Governo adotta il decreto-legge c.d. “salva imprese” – D.L. 23/2020 – recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. 

Il provvedimento rientra tra le disposizioni adottate dal Governo per fronteggiare la crisi economico-finanziaria determinata dalla diffusione dell’epidemia da Covid-19: in questo particolare periodo erano infatti già state registrate molte richieste finalizzate a sollecitare un intervento istituzionale utile a supportare e garantire la tutela dei risparmiatori e l’efficacia e la trasparenza dei mercati.

Per comprendere la portata del d.l. 23/2020, è opportuna un’analisi preventiva del contesto nel quale tale provvedimento si inserisce, rivolgendo particolare attenzione alle misure inizialmente adottate dalla Consob. 

In primo luogo, va infatti considerato che la Consob, per tutelare la stabilità del settore economico-finanziario e contenere le conseguenze della crisi riconducibile all’epidemia, aveva già adottato, in data 17 marzo 2020, provvedimenti volti da una parte a contenere la volatilità dei mercati, e dall’altra a rafforzare la trasparenza delle partecipazioni nelle società italiane quotate in Borsa.

In particolare, la Commissione – oltre ad aver introdotto un divieto alle posizioni nette corte su tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato italiano – ha deciso di introdurre temporaneamente un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute dagli investitori nelle società italiane quotate in Borsa a più alta capitalizzazione e ad azionariato diffuso.

Il provvedimento (delibera n. 21304 del 17 marzo 2020) è stato adottato in conformità a quanto disposto dall’art 120 comma 2-bis del TUF, ai sensi del quale “la Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 (3% del capitale sociale, 5% se l’emittente è una PMI) per società [ad elevato valore corrente di mercato e] ad azionariato diffuso”. Il provvedimento fissa dunque, ferme restando le soglie già previste dalla normativa vigente, soglie inferiori al superamento delle quali scatta l’obbligo di comunicazione alla Consob della partecipazione detenuta: tali soglie sono state fissate all’1% per i titoli a maggiore capitalizzazione, e al 3% per le PMI.

Tale provvedimento ha trovato applicazione su 48 società del mercato telematico azionario di Borsa italiana, indicate nell’elenco allegato al provvedimento medesimo, per un periodo limitato di tre mesi.

Inoltre, la delibera prevede che, ai sensi dell’art. 114, comma 5 del TUF, coloro che detengono, alla data di entrata in vigore del provvedimento, una partecipazione superiore alle nuove soglie – e inferiore a quelle previste dall’art. 120, comma 2 del TUF – devono darne comunicazione alla Consob entro 10 giorni lavorativi.

Il permanere del labile equilibrio economico-politico ha portato il Governo ad adottare il citato decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020, c.d. ‘decreto liquidità’ o ‘salva imprese’, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i poteri di intervento della Consob per rendere più stringenti gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti. L’art 17 del D.L. 23/2020 prevede infatti, da un lato una modifica al comma 2-bis dell’art. 120 TUF, eliminando il riferimento alle società “a elevato valore corrente di mercato”; dall’altro l’inserimento, in chiusura del comma 4-bis dell’art. 120 TUF, di un ultimo periodo volto a rafforzare il controllo esercitato dall’autorità di vigilanza sulla stabilità dei mercati finanziari.

In primo luogo, con la modifica apportata al comma 2-bis dell’art. 120 TUF, il potere della Consob di definire soglie temporanee inferiori a quelle previste dal comma 2 dell’art. 120TUF – per un limitato periodo di tempo e per particolari esigenze di tutela degli investitori e del mercato – riguarda quindi le società ad azionariato particolarmente diffuso. E come indicato nella delibera Consob 21304, il requisito dell’azionariato particolarmente diffuso è stato individuato dalla Commissione escludendo le società controllate di diritto ex art 2359, comma 1, n. 1 c.c. Con tale previsione dunque, venendo meno il secondo criterio attinente alle società ad elevato valore di mercato, il novero delle società potenzialmente interessate da un intervento della Consob ex art. 120, comma 2-bis TUF si amplia sensibilmente.

In secondo luogo, il nuovo comma 4-bis dell’art. 120 TUF, nel disciplinare l’obbligo, per il soggetto che acquisti partecipazioni in emittenti quotati in misura pari o superiore al 10%, al 20% e al 25%, di effettuare oltre alle comunicazioni già richieste dalla norma, una dichiarazione sugli obiettivi che intende perseguire nei sei mesi successivi, dispone ora che “la Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per le società ad azionariato particolarmente diffuso”.

Entrambi  i provvedimenti citati – la delibera Consob 21304 e l’art17 del D.L. 23 del 2020- rispondono all’esigenza di tutelare gli investitori e di garantire l’efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario, e si inseriscono tra gli strumenti predisposti dall’ordinamento per contrastare il rischio di manovre speculative sui titoli delle società italiane quotate, in un periodo di congiuntura economico-finanziaria caratterizzato da un marcato ribasso del corso dei titoli azionari, riconducibile alla diffusione dell’epidemia Covid-19.

In conformità ai poteri conferiti dal decreto ‘salva imprese’ dunque, la Consob ha adottato due nuovi provvedimenti – delibera n. 21326 e n. 21327, del 9 aprile 2020 – per rafforzare il regime di trasparenza del mercato azionario delle società quotate, sia per quanto concerne l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa, sia per quanto concerne la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni rilevanti nelle imprese quotate, in conformità alla nuova “norma anti-scorrerie”.

Entrambi i provvedimenti saranno efficaci per la durata di tre mesi (fino all’11 luglio 2020), salvo revoca anticipata, nei confronti di 104 società quotate in Italia ed individuate nei documenti allegati alle delibere, secondo il criterio della diffusione dell’azionariato. Restano invece escluse dall’ambito di operatività di tali provvedimenti le società quotate controllate di diritto, in cui cioè è presente nell’azionariato un soggetto che detenga almeno il 50% del capitale più un’azione.

In particolare, per quanto riguarda le variazioni delle partecipazioni rilevanti, la Consob ha abbassato le soglie al raggiungimento delle quali scatta l’obbligo di comunicazione, dal 3% all’1% per le non-PMI, e dal 5% al 3% per le PMI.

Contestualmente all’adozione di tali provvedimenti è stata abrogata la precedente delibera del 17 marzo che introduceva l’analogo obbligo per 48 società che erano state individuate secondo il duplice criterio previsto dal TUF prima del decreto ‘salva imprese’: l’elevato valore di mercato e la diffusione dell’azionariato.

Per quanto concerne invece la trasparenza rafforzata in materia di “dichiarazione delle intenzioni”, ex comma 4-bis, art. 120 TUF, ossia l’obbligo in capo agli investitori di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi, la Consob si è avvalsa della facoltà riconosciutale dal decreto ‘salva imprese’ di abbassare la soglia dal 10% al 5%, ferme restando le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.

L’efficacia dei provvedimenti adottati dalla Consob è inoltre garantita dalla previsione secondo cui il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi informativi non può essere esercitato.L’importanza dell’intervento del Governo nell’ampliare i poteri di vigilanza e controllo della Consob, nonché dell’esercizio di tali poteri da parte della stessa Commissione, è di tutta evidenza, sol che si pensi che tali obblighi informativi hanno già svelato partecipazioni rilevanti in asset strategici nazionali: fra tutti l’ingresso della Banca centrale cinese nell’azionariato Eni.

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