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Il potere di product intervention: un “bazooka” nell’armamentario delle autorità di vigilanza nazionali ed europee

Valentina Marchetti

 

 9/04/2018

La Direttiva MIFID II (direttiva 2014/65/UE) ed il Regolamento MiFIR (regolamento n° 600/2014) condividono la stessa finalità della MIFID I, ovvero, quella di realizzare un mercato unico degli strumenti finanziari. Allo stesso tempo, affrontano anche una serie di punti di debolezza della precedente disciplina che non era riuscita a proteggere il mercato finanziario stesso dagli impatti negativi sugli investitori e sulla stabilità dello stesso nel suo insieme, delle offerte massive di prodotti tossici o non trasparenti.

Per consentire una piena attuazione di tale quadro, sono stati introdotti dalla MiFID II poteri diproduct intervention. Quest’ultima consiste nel potere riconosciuto a ogni autorità di vigilanza europea e nazionale di intervenire vietando su base temporanea la commercializzazione di prodotti considerati tossici e/o lo svolgimento di qualunque altra attività qualora ritengano che possano esporre a rischi eccessivi gli investitori o la stabilità del sistema.

L’articolo 69 MiFID II, par. 2, indica tra i poteri di vigilanza che devono essere conferiti alle autorità competenti quelli di: “lett. f) richiedere la temporanea interdizione dell’esercizio dell’attività professionale; lett. q) emanare comunicazioni pubbliche; lett. s) sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 o 42 del regolamento MiFIR siano soddisfatte[16]; lett. t) sospendere la commercializzazione o la vendita di strumenti finanziari o depositi strutturati qualora l’impresa di investimento non abbia sviluppato o applicato un processo di approvazione del prodotto efficace o non abbia altrimenti rispettato le disposizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 3, della MiFID II; lett. u) chiedere la destituzione di una persona fisica dal consiglio di amministrazione di un’impresa di investimento o di un gestore del mercato”.

L’autorità di vigilanza europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha esercitato per la prima volta in data 27 marzo 2018 il potere di product intervention. Ha infatti vietato, per un termine di tre mesi prorogabile, la vendita ai piccoli risparmiatori delle opzioni binarie ed ha posto limiti alla commercializzazione dei contract for differences (CFD).

Le opzioni binarie consistono in scommesse effettuate in un arco temporale brevissimo attraverso cui il risparmiatore punta sul rialzo o sul ribasso di un indice mentre i CFD sono contratti derivati che consentono di speculare al rialzo o al ribasso di indici, valute. Il rischio è elevato perché in caso di vittoria si guadagna molto di meno rispetto alle possibili perdite.

I suddetti sopramenzionati sono le due categorie di prodotti finanziari su cui la Consob ha redatto un avviso per i risparmiatori. L’authority ha infatti specificato che si tratta di prodotti indicati solo per quegli investitori che ne abbiano capito bene il funzionamento, benché spesso i prodotti vengano pubblicizzati con molta insistenza attraverso diversi media, con la promessa di guadagni a due cifre.

Il problema concerne soprattutto le modalità attraverso cui gli stessi vengono venduti ai risparmiatori: sono, difatti, proposti in maniera fraudolenta per lo più via Internet o via telefono, con proposte che ingigantiscono i possibili guadagni.

Spesso queste pubblicità arrivano da intermediari non autorizzati a operare in Italia, su cui purtroppo la Consob ha poteri di intervento limitati. Si tratta di   piattaforme di trading onlinecon sede a Cipro o a Londra, talvolta abusive e non autorizzate. Questo significa che in caso di contestazioni o di azioni legali, un risparmiatore dovrebbe andare a Cipro o nel Paese d’origine.

In Italia attualmente questi strumenti sono venduti da 2 operatori italiani regolarmente autorizzati dalla Consob, da 4 stranieri con succursale italiana e poi da una quantità incalcolabile di operatori esteri che operano in regime di «libera prestazione di servizi» (autorizzati dalle Autorità dei loro Paesi d’origine).

I poteri assegnati all’ESMA e all’EBA sono attribuiti anche alle autorità nazionali (cfr. art. 42 del Regolamento). Diversamente poi, dai poteri assegnati all’ESMA e all’EBA, le autorità nazionali possono intervenire oltre che per la presenza di un timore significativo sulla protezione degli investitori o alla minaccia al funzionamento o all’integrità dei mercati siano essi finanziari e di merci, o addirittura del sistema finanziario, anche in presenza di ripercussioni negative di un derivato sul meccanismo di formazione dei prezzi nel mercato sottostante.

L’intervento dell’ESMA per i prodotti e le attività e le pratiche finanziarie e, per i depositi strutturati dell’EBA, è uno strumento attivabile sul presupposto di inadeguatezza degli strumenti disponibili, nel senso che i requisiti regolamentari e/o normativi applicabili allo strumento o alla pratica o all’attività in base alla legislazione UE non sono atti a far fronte alla minaccia, e sempre che l’Autorità nazionale competente non ha assunto (o ha assunto misure non adeguate) ad affrontare la minaccia. Le misure adottate dall’ESMA sono comunicate alle autorità nazionali e verificate, a pena decadenza, ogni tre mesi (c.d. temporary intervention). Resta inteso che gli atti dell’ESMA prevalgono su quelli delle autorità nazionali e devono essere sospese se interviene l’autorità interna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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