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LA CONTROVERSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL GOLDEN POWER IN ITALIA NEL 2020 ALLA LUCE DELLA RELAZIONE DEL GOVERNO AL PARLAMENTO

Matteo Farnese

04/10/2021

CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione al Parlamento in materia di esercizio dei poteri speciali mostra i dati annuali riguardanti l’attività svolta dal Governo sulla base della disciplina del c.d. Golden Power, in relazione ai settori di rilevanza strategica nazionale. 

I settori presi in considerazione sono quelli della difesa e sicurezza nazionale, la tecnologia 5G, l’energia, i trasporti, le comunicazioni e i nuovi settori presi in considerazione dal Reg. 2019/452. In particolare, con il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, il legislatore ha previsto l’immediata applicazione dell’art. 4 del Regolamento UE 2019/452, che individua una serie di beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, riferendosi per esempio a “infrastrutture critiche” e “tecnologie critiche”, che vanno ad aggiungersi a quelli già inclusi nel d.l. 21/2012. Il decreto-legge anticipa di sei mesi l’entrata in vigore del Regolamento europeo, prevista per l’11 ottobre 2020, portando ad un aumento significativo delle informative per i settori di riferimento.

La relazione spiega, inoltre, la partecipazione dell’Italia al meccanismo di cooperazione europea, descritto nell’art. 6 del Reg. 2019/452, e il monitoraggio interno svolto dai Comitati predisposti a tale fine. Sono tre i Comitati di monitoraggio: due riguardano singole operazioni (TIM/VIVENDI e PIAGGIO/PAC) mentre uno è predisposto al controllo di tutti i procedimenti aventi ad oggetto beni e servizi relativi al 5G.

DATI PIÙ SIGNIFICATIVI

I dati più significativi che si possono ricavare dal documento appartengono essenzialmente a tre categorie: il confronto con le informative delle annualità precedenti, l’aumento delle notifiche a partire da aprile 2020 e il rapporto tra il numero di notifiche e l’esercizio dei poteri speciali, soprattutto in relazione alla tecnologia 5G.

Il confronto delle informative dal 2014 al 2020 è un dato estremamente significativo in quanto dimostra la crescente rilevanza che sta assumendo la materia del controllo sugli investimenti esteri diretti. Il passaggio da 83 notifiche, relative all’anno 2019, alle 342, relative all’anno 2020, è frutto dell’attenzione che l’UE ha rivolto alla materia attraverso l’adozione del Regolamento 2019/452. 

A questo aspetto si lega fortemente l’aumento esponenziale delle notifiche dal mese di aprile 2020. L’impatto della pandemia COVID-19 ha costretto il legislatore a adottare misure urgenti atte a limitare le conseguenze della crisi economica, preoccupandosi anche della protezione degli asset strategici nazionali. A tal fine è intervenuto con il d.l. 23/2020, sostanzialmente anticipando l’applicazione del Regolamento europeo in materia, allargando i settori e la platea di soggetti sottoposti all’obbligo di notifica.

Nonostante l’aumento significativo del numero di notifiche pervenute, passate da 83 nel 2019 a 342 nel 2020, l’utilizzo dei poteri speciali è stato comunque limitato. Solo in 42 occasioni il Governo è intervenuto, di cui 2 volte attraverso l’esercizio del potere di veto e 40 volte attraverso l’imposizione di specifiche condizioni soggette a monitoraggio. Il caso più interessante è quello concernente l’esercizio di poteri speciali previsti nell’art. 1-bis, in materia di tecnologia 5G. Pur occupando la porzione più piccola tra i settori presi in considerazione, con sole 19 notifiche, i poteri speciali sono stati esercitati in 18 casi, mentre l’informativa restante è stata giudicata incompleta e soggetta ad una nuova notifica.

CONCLUSIONI

La materia è sempre più al centro dell’agire pubblico. La crisi sanitaria ed economica ha accentuato ed accelerato il processo di evoluzione della materia in una prospettiva di maggiore controllo degli investimenti esteri diretti. Un forte impulso arriva ovviamente dall’Unione europea. Da un lato, attraverso il Regolamento 2019/452, i settori e i soggetti sottoposti all’obbligo di informativa ex art. 2 d.l. 21/2012 sono aumentati esponenzialmente. Dall’altro la creazione di un meccanismo di cooperazione europea permette di affrontare in chiave comunitaria i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, tenendo conto delle specificità dei singoli Stati Membri.

L’utilizzo dei poteri da parte del Governo italiano è stato limitato perlopiù alla tecnologia 5G e alla difesa e sicurezza nazionale. L’ampliamento dei settori soggetti alla disciplina ex art. 2 d.l. 21/2012 non ha portato ad un maggior utilizzo dei poteri speciali, esercitati in soli 9 casi su 286. La disciplina dell’art. 2, è bene ricordarlo, contiene i settori in cui gli investimenti esteri sono più indirizzati, come l’energia o le comunicazioni. 

Sorge quindi un interrogativo: l’utilizzo prudente dei poteri speciali è conseguenza dei timori del Governo di disincentivare gli investimenti esteri, ovvero il fine ultimo della normativa è un più diffuso controllo sugli investimenti esteri, che prescinde dalla concreta possibilità di esercizio del Golden Power, seguendo il trend globale in chiave sostanzialmente anticinese? Probabilmente la verità sta nel mezzo. La prima ipotesi rappresenta sicuramente gli interessi nazionali, soprattutto in un momento storico in cui il Paese ha bisogno di capitali stranieri per tornare a crescere, mentre la seconda sembra esprimere l’obiettivo perseguito dalle istituzioni comunitarie.

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