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LA GESTIONE DEI RIFIUTI AI TEMPI DELL’EMERGENZA DA COVID- 19

25 maggio 2020

PIERGIORGIO VACCARINI

L’attuale emergenza sanitaria legata al virus COVID-19, ha destabilizzato molto tutti i servizi pubblici essenziali, tra i quali rientra senza dubbio quello inerente alla gestione dei rifiuti; così, in questo contesto, gli enti preposti hanno adottato diversi provvedimenti urgenti proprio al fine di impedire l’interruzione del servizio e al fine di adeguarlo il più possibile alle nuove esigenze. 

Partendo dal principio, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) con nota Prot. N. 8293 del 12 Marzo 2020 ha predisposto delle linee guida in materia di raccolta di rifiuti extra-ospedalieri, prevedendo delle strategie di gestione sia per quei rifiuti provenienti da abitazioni in cui soggiornano soggetti positivi al COVID-19 e quindi in stato di isolamento domiciliare o di quarantena obbligatoria, sia per quei rifiuti prodotti dalla popolazione in generale, ovvero provenienti da abitazioni in cui soggiornano soggetti non affetti dal virus e che quindi non si trovano in stato di isolamento domiciliare o di quarantena obbligatoria.

L’emergenza corrente ha creato tendenzialmente due effetti: in primo luogo, ha costretto gli operatori a catalogare diverse tipologie di rifiuti, che prima seguivano un protocollo di trattamento differenziato come le mascherine chirurgiche e i guanti, come “indifferenziati”; in secondo luogo, essendo sopravvenuta l’impossibilità di spedire diverse tipologie di rifiuti all’estero per il loro trattamento, si è registrato un aumento spropositato del volume di rifiuti stipati presso le discariche nazionali. 

Ai due effetti sopra citati si sono legate almeno due problematiche: l’una relativa al sovraccarico delle discariche, l’altra riferita ai costi che le aziende del settore sono state chiamate a sostenere tanto per l’acquisto degli strumenti di protezione individuale da fornire ai propri dipendenti, quanto per provvedere ad una formazione adeguata del personale,  per renderlo in grado di gestire i rifiuti in sicurezza e nel rispetto di tutte le nuove disposizioni emergenziali.

Questa situazione straordinaria ha sollecitato l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) ad intervenire con l’atto rubricato “Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti” predisponendo, con il necessario ausilio da parte delle autorità regionali, un intervento sul piano normativo al fine di: 

  1. Aumentare la capacità di stoccaggio temporanea da parte delle discariche; 
  2. Sensibilizzare le aziende operanti nel settore ad una gestione prioritaria dei rifiuti derivanti da abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi o sottoposti a quarantena obbligatoria e di sollecitarle, in rispetto del principio di precauzione, a destinare in discarica un rifiuto ogni volta che ne risulti complicato individuarne la corretta destinazione; 
  3. Rendere più flessibili e all’occorrenza sospendere i regimi di auto controllo e di controllo quando risulti accertata la difficoltà di accesso ai servizi tecnici ambientali.

Sulla scorta di queste considerazioni dell’ISPRA, il Ministero dell’Ambiente ha emesso una Circolare Ministeriale rubricata “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID-19 – indicazioni”, attraverso la quale ha cercato di fornire indicazioni pratiche alle Regioni e alle Province autonome per risolvere o quanto meno attenuare le problematiche prospettatesi.

Per quanto concerne la Regione Lazio, questa è intervenuta dapprima con una ordinanza contingente urgente N.15 del 25 Marzo 2020 fornendo chiarimenti sui metodi attraverso i quali gestire i rifiuti; in un secondo momento con l’ordinanza contingente urgente N. 22 del 1 Aprile 2020 disponendo delle misure in relazione al problema del sovraccarico delle discariche.

La prima delle due ordinanze ha fornito preziose indicazioni ai comuni indirizzandoli sui metodi con cui gestire i rifiuti in questo momento delicato, metodi distinti per due tipologie di rifiuti: quelli provenienti dalle abitazioni in cui vivono soggetti positivi al COVID-19 e quelli provenienti dalle abitazioni in cui vivono soggetti non positivi al COVID-19.

Per quanto riguarda la prima categoria di rifiuti, è previsto che questi siano inviati ad incenerimento diretto senza alcun trattamento preliminare e, qualora ciò non fosse possibile, questi dovranno essere conferiti agli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB), sempre che gli stessi impianti riescano a garantire loro una igienizzazione durante il trattamento e che comunque assicurino la protezione degli operatori dal rischio biologico; si prevede alternativamente che i rifiuti siano inviati, contenuti in sacchetti integri (c.d. big bags) in discarica, dove dovranno essere confinati in apposite aree predisposte, al fine di limitarne il movimento e infine dovranno essere coperti da uno strato di materiale protettivo apposito onde impedirne ogni possibile dispersione cagionabile dell’azione dei raggi UVA o dallo slavamento delle acque piovane.

Per quanto riguarda invece la seconda categoria di rifiuti, si prescrive che questi siano raccolti e smaltiti secondo le procedure standard in vigore nel territorio nazionale, a patto che, nel rispetto del principio di precauzione, si eviti il più possibile la loro manipolazione ad opera degli operatori preposti.

La seconda ordinanza sopra citata, oltre ad aver previsto ulteriori forme speciali di gestione, ha fornito delle importanti disposizioni in relazione al problema dello stoccaggio e del deposito temporaneo dei rifiuti.

In primo luogo viene consentito, in deroga alle disposizioni generalmente osservate, agli impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti di tipo D15 (funzione che concerne il deposito preliminare dei rifiuti) e R13 (funzione che riguarda la messa in riserva dei rifiuti) di aumentare, previa Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), del 30 % la capacità di stoccaggio annua nonché quella temporanea limitatamente al tempo di durata dell’emergenza; si prescrive inoltre che i proprietari di suddetti impianti debbano comunicare, al termine del periodo di vigenza dell’ordinanza, alla Regione Lazio, alle Province e ai Comuni, il quantitativo di rifiuti stoccati in eccedenza rispetto alla maggiorazione del 30 % prevista dagli atti autorizzativi e che debbano impegnarsi entro i successivi 12 mesi a ridurre il numero di rifiuti stoccati, riportandolo nella soglia del 30 % prevista.

In secondo luogo si consente ai magazzini autorizzati, che decidono di aderire alla deroga prevista dall’ordinanza, di aumentare del 50 % la propria capacità annua di stoccaggio.

In terzo luogo si autorizzano i centri di raccolta comunali ad aumentare del 20 % la propria capacità di stoccaggio, per un periodo di tempo pari al doppio di quello solitamente previsto.

Quando analizzato fino ad ora evidenzia il carattere di eccezionalità che contraddistingue l’attuale sistema di gestione dei rifiuti, una eccezionalità che però non solleva affatto gli operatori coinvolti nella gestione dal rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sanità pubblica poste a tutela di interessi che non possono essere sacrificati nemmeno in una situazione emergenziale come questa.

In conclusione, l’emergenza corrente ha evidenziato come il sistema della gestione dei rifiuti si regga, come ogni altro settore della Pubblica Amministrazione, su di uno scrupoloso bilanciamento degli interessi in gioco, dove quest’ultimi non sono sempre gli stessi bensì variano al variare della circostanza storica e territoriale di riferimento; proprio perciò nel contesto odierno è inevitabile che l’interesse ad una gestione dei rifiuti improntata generalmente sul riutilizzo dei prodotti ceda il passo dinanzi a quello della tutela della salute e dell’incolumità pubblica. A questo deve aggiungersi che, se in condizioni normali, lo smaltimento del rifiuto in discarica è considerato come l’extrema ratio, in condizioni emergenziali questo diviene quasi sempre la modalità preferita di gestione del rifiuto in quanto è ritenuta quella più idonea a neutralizzare gli elementi da questo provenienti.

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