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LE PROCEDURE DI NOMINA DEI DIRETTORI DELLE BANCHE CENTRALI: UN’ANALISI COMPARATA

30/10/2023

A cura di Antonio Venditti

Il 10 Luglio 2023, il Presidente della Repubblica italiana ha ufficializzato la nomina del nuovo Governatore della Banca d’Italia, con decorrenza dal prossimo 1° Novembre. L’iter che ha portato alla nomina del neo-Governatore ha avuto ufficialmente inizio lo scorso 23 Giugno, quando la designazione ha ottenuto il parere favorevole dal Consiglio superiore della Banca d’Italia, l’organo cui spetta l’amministrazione generale dell’Istituto. Basandosi su tale parere unanime, il Consiglio dei Ministri ha quindi deliberato la nomina in occasione della riunione del 27 Giungo. La procedura seguita ha rispettato rigorosamente le disposizioni di legge vigenti nell’ordinamento italiano: tale iter è di fatto regolamentato dalla Legge 28 Dicembre 2005, n. 262, che comprende disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, e riaffermato dall’Articolo 18 dello Statuto della Banca. L’Articolo 19, comma 8, della Legge 262/2005 stabilisce che la nomina del Governatore è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio superiore della Banca.

Analogamente a quanto avviene in Italia, diversi ordinamenti nazionali cercano di strutturare il processo di nomina dei governatori delle banche centrali, al fine di sostenere l’indipendenza di tali Istituti. Le procedure di nomina sono attentamente progettate in modo da garantire che i membri delle banche centrali siano in grado di agire con indipendenza e professionalità, nell’interesse della stabilità economica del paese.

L’autonomia delle banche centrali è emersa, a partire dagli anni Ottanta, come soluzione ottimale per evitare le conseguenze negative delle pressioni politiche, influenzate da interessi a breve termine, sulla politica monetaria. La separazione di poteri fra governi e autorità monetarie, corollario essenziale dell’indipendenza delle banche centrali, viene quindi riconosciuta pressoché ad ogni latitudine. L’Articolo 1 dello Statuto della Banca d’Italia sancisce che l’istituto opera nell’esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza, non potendo né la Banca, né i componenti dei suoi organi, sollecitare o accettare istruzioni da altri soggetti pubblici e privati. Allo stesso modo, l’Articolo 12 della legge federale tedesca sulla banca centrale, Bundesbankgesetz (BBankG),stabilisce che la Bundesbank, ampiamente riconosciuta per la solida tradizione di autonomia istituzionale, goda di indipendenza nelle sue azioni e non sia soggetta ad istruzioni provenienti dal Governo federale. Diversamente dall’ordinamento tedesco, in cui la Legge Fondamentale nulla dice in relazione allo status d’indipendenza della Bundesbank, e dall’ordinamento italiano, in cui nella Carta Costituzionale non compare addirittura alcun riferimento all’istituto della Banca d’Italia, nel sistema europeo l’indipendenza della BCE è costituzionalizzata. Istituita il 1° Giugno 1998, la BCE è quella di più recente costituzione tra le grandi banche centrali. La BCE ha una struttura federale, i cui organi decisionali sono il Consiglio direttivo, composto dai governatori delle banche centrali nazionali e dai membri del Comitato, ed il Comitato esecutivo, composto da sei membri, inclusi il Presidente ed il Vice Presidente. In particolare, l’Articolo 130 TFUE afferma chiaramente che né la Banca Centrale Europea, né una banca centrale nazionale, né alcun membro dei loro organi decisionali devono chiedere o accettare istruzioni da istituzioni, organi, uffici o agenzie dell’Unione, da qualsiasi governo di uno Stato membro o da qualsiasi altro organismo. Come in Europa continentale, la separazione di poteri fra governi e autorità monetarie si verifica anche nel mondo anglosassone. Fondata nel 1694, la Bank of England è, dopo la Riksbank svedese, la banca centrale di più risalente costituzione. Nonostante la sua longeva storia, l’ordinamento inglese non riconosceva originariamente alla Bank of England un elevato grado di indipendenza. L’autonomia dell’Istituto risale infatti solo all’adozione del Bank of England Act del 1998, che ha (in parte) eliminato il potere del Tesoro di influenzare la politica monetaria. Anche la Federal Reserve si distingue per un notevole livello di autonomia: al fine di consentire una gestione libera della politica monetaria, infatti, l’ordinamento degli Stati Uniti ne riconosce l’indipendenza dagli interessi a breve termine del potere esecutivo.

L’autonomia delle banche centrali può essere limitata o aumentata in base alle norme sulla nomina del personale: tali norme riflettono i limiti dell’influenza del governo sulla composizione e la durata del mandato dei membri delle banche centrali, garantendo al contempo che le investiture siano basate su competenza e merito.

In tutti gli ordinamenti considerati le regole sulla nomina degli alti funzionari delle banche centrali vedono il coinvolgimento determinate del potere esecutivo. In Germania, gli organi direttivi della Bundesbank sono il Consiglio, composto dai Presidenti delle banche centrali dei Lander e dai membri della Direzione. Quest’ultima, a sua volta, è composta da otto membri. Analogamente alla disciplina italiana, l’Articolo 7 (3) BBankG prevede che i membri della Direzione della Bundesbank, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, siano designati dal Governo federale e nominati ufficialmente dal Presidente della Repubblica federale. Inoltre, la norma specifica che prima della designazione da parte del Governo, quest’ultimo debba consultare il Consiglio della Bundesbank. Anche in Inghilterra la nomina degli alti funzionari della Bank of England prevede la partecipazione decisiva del potere esecutivo, il quale tuttavia si concretizza nelle mani del Cancelliere dello Scacchiere, a capo del Tesoro. Di fatto, il Governatoreè nominato ufficialmente dal Sovrano su raccomandazione del Cancelliere. Sebbene oggi la Bank of England sia un Istituto autonomo, il ruolo significativo che il Tesoro continua a svolgere nelle procedura di nomina dei suoi membri può considerarsi una limitazioni alla sua indipendenza. Il Consiglio di amministrazione della Bank of England è composto dal Governatore, dai Vice Governatori, da quattro membri esecutivi e da nove membri non esecutivi. Il Comitato di politica monetaria, invece, è composto dal Governatore, dai Vice Governatori e da sei membri, quattro dei quali nominati dal Cancelliere dello Scacchiere e due dal Governatore. Negli Stati Uniti d’America, il potere esecutivo si concentra tutto nelle mani del Presidente, che assume dunque un ruolo centrale nella nomina dei membri del Consiglio dei Governatori del FED. Istituito nel 1913, il Federal Reserve System ha una struttura federale basata su dodici banche statali. Nella raccolta delle leggi federali degli Stati Uniti U.S.C. è compreso il Titolo 12, che regolamenta il ruolo delle banche ed il sistema bancario. Nello specifico, al capitolo 3 è contenuta la disciplina sul FED. Composto da sette membri, compreso il Presidente dell’Istituto, l’organo deliberativo della Federal Reserve è il Consiglio dei Governatori. Ai sensi del 12 U.S.C. § 241, il Presidente degli Stati Uniti nomina i sette membri del Consiglio dei Governatori. Inoltre, conformemente al Banking Act del 1935, il Presidente degli Stati Uniti designa, tra i membri del Consiglio dei Governatori, il Presidente del FED.

Le procedure di nomina dei membri delle banche centrali richiedono spesso il coinvolgimento di più rami del governo. L’idea di fondo è che il potere esecutivo, oltre a seguire procedure specifiche, sia tenuto a consultare altre istituzioni prima di procedere alle nomine, contribuendo così a ridurre ulteriormente le interferenze politiche dirette. Di conseguenza, la procedura per la nomina del Presidente della BCE, dettagliatamente enunciata dall’Articolo 283 TFUE, prevede che il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo della BCE. Analogamente al sistema europeo, negli Stati Uniti, ai sensi del 12 U.S.C. § 241, il Presidente nomina i sette membri del Consiglio dei Governatori, sotto e con il consiglio ed il consenso del Senato. Inoltre, conformemente al Banking Act del 1935, il Presidente degli Stati Uniti designa, tra i membri del Consiglio dei Governatori, il Presidente del FED, sempre sotto e con il consiglio ed il consenso del Senato. In particolare, la Senate Committee on Banking è la commissione responsabile alla verifica sulle nomine dei Presidenti dell’Istituto. Tranne che per i primi anni di funzionamento del FED, il potere di conferma del Senato non è mai stato attivato.

Solitamente, le norme sul processo di nomina dei direttori delle banche centrali forniscono mandati lunghi al fine di proteggere i nominati dalle interferenze e dai cambiamenti politici a breve termine. In Italia, in conformità al comma 7 dell’Articolo 19, Legge 262/2005, il Governatore dura in carica sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato. Diversamente, nell’ordinamento tedesco il Presidente della Bundesbank ha un mandato di otto anni non rinnovabile. Allo stesso modo, in Europa, l’Articolo 283 TFUE prevedere il termine dell’ufficio di otto anni non rinnovabile del Presidente della BCE, affermando inoltre che solo i cittadini degli Stati membri possano essere parte del Comitato esecutivo. Nell’ordinamento statunitense, il mandato dei membri del Consiglio dei Governatori del FED dura quattordici anni. Tali membri possono essere, a norma del 12 U.S.C. § 242, rimossi prima della scadenza dal Presidente degli Stati Uniti “per causa”. Sebbene non vengano specificate le ragioni per la rimozione, teoricamente si lascia spazio a considerazioni politiche. Nonostante ciò, nessun membro del Consiglio è ad oggi mai stato rimosso dalla carica. Oltre a prevedere mandati lunghi, talvolta le norme sul processo di nomina forniscono anche mandati sfalsati al fine di proteggere ulteriormente i nominati dalle influenze politiche. Conseguentemente, negli Stati Uniti il mandato dei membri del Consiglio dei Governatori dura quattordici anni, con scadenze scalate in modo da permettere la nomina di nuovo membro ogni due anni, riducendo quindi il numero di nomine che un Presidente può effettuare.

Infine, tutte le procedure di selezione degli alti funzionari delle banche centrali favoriscono anche l’obiettivo di selezionare candidati qualificati. Nell’Unione Europea, in particolare, tale fine di nominare una figura di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario viene costituzionalizzato all’Art. 130 TFUE Sebbene le diverse norme sulla nomina del capo della banca centrale mutino leggermente da Stato a Stato, esse condividono tute l’impegno comune verso l’indipendenza operativa, la competenza e la responsabilità del Governatore dell’Istituto.

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