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L’ISPEZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ NUCTECH AI SENSI DELL’ART. 14 FSR

03/06/2024

A cura di Riccardo Zinnai

In data 23 aprile 2024 la Commissione europea ha annunciato di aver compiuto la prima ispezione ai sensi del Regolamento sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, anche noto come Foreign Subsidies Regulation. La Commissione non ha ufficialmente comunicato il nome della società coinvolta, limitandosi ad affermare che essa è attiva nell’Unione europea nel settore della produzione e vendita di attrezzatura di sicurezza.

Tuttavia, è stata la società stessa, ovvero la Nuctech, a confermare agli organi di stampa che i propri uffici situati in Polonia e nei Paesi Bassi sono stati oggetto di un’ispezione non preannunciata che si è svolta all’alba di martedì 23 aprile 2024. La società in questione produce attrezzature per lo svolgimento dei controlli di sicurezza, quali ad esempio scanner per il controllo bagagli negli aeroporti. Essa è particolarmente attiva nel mercato interno dell’UE avendo vinto più di un centinaio di gare di appalto per oltre centosessanta milioni di euro.

La Commissione ha spiegato che ai sensi del FSR può svolgere delle ispezioni in quanto ha indicazioni che la società in questione abbia ricevuto sovvenzioni estere che potrebbero avere un effetto distorsivo sul mercato interno. Nello svolgimento dell’operazione, i funzionari della Commissione europea sono stati accompagnati dalle loro controparti appartenenti alle autorità garanti della concorrenza dei rispettivi Stati Membri nei quali si sono svolte le ispezioni.

All’interno del comunicato della Commissione, si è chiarito che le ispezioni “a sorpresa” sono un passaggio investigativo preliminare quando vi è un sospetto della presenza di sovvenzioni estere. Tuttavia, l’ispezione compiuta dalla Commissione non può di per sé portare alla conclusione che la società abbia effettivamente ricevuto sovvenzioni estere distorsive del mercato interno e, pertanto, non pregiudica l’esito dell’indagine. Solo qualora vi fossero sufficienti indicazioni della presenza di sovvenzioni estere, la Commissione potrebbe aprire un’indagine approfondita, la quale costituisce una seconda – ed eventuale – fase della procedura.

La società Nuctech ha dichiarato di voler cooperare con la Commissione europea e che intende difendere la propria reputazione di operatore economico completamente indipendente ed economicamente autosufficiente.

Questo caso è il primo in cui la Commissione si avvale della possibilità di svolgere ispezioni all’interno dell’Unione europea. Queste sono disciplinate dall’articolo 14 del Regolamento (UE) 2022/2560. È infatti previsto dal paragrafo 1 di detto articolo che la Commissione possa svolgere ispezioni presso imprese o associazioni di imprese per assolvere i compiti affidatele dal Regolamento. Durante un’ispezione i funzionari della Commissione, a norma del paragrafo 2, possono accedere ai locali dell’impresa, esaminare registri e documenti aziendali e chiederne o eseguirne copie o estratti. Inoltre, è possibile richiedere chiarimenti ai rappresentanti o al personale dell’impresa procedendo alla verbalizzazione delle risposte. Infine, possono essere apposti sigilli ai locali o ai registri e ai documenti aziendali per la durata dell’ispezione se necessario ai fini dell’espletamento della stessa.

L’ispezione è disposta mediante una decisione della Commissione che è presentata all’impresa o all’associazione di imprese e contiene anche degli avvisi sulle conseguenze della mancata cooperazione nonché della possibilità di presentare un ricorso innanzi alla Corte di Giustizia. La Commissione è anche tenuta ad informare preventivamente lo Stato Membro delle ispezioni disposte sul suo territorio.

I paragrafi dell’articolo 14, relativi all’assistenza di funzionari o altre persone nominate o autorizzate dagli Stati Membri, all’assistenza della forza pubblica e all’intervento dell’Autorità giudiziaria, sono divenuti applicabili solo a partire dal 12 gennaio 2024. Si tratta di un termine iniziale previsto dall’articolo 54 e successivo all’applicabilità in generale del Regolamento che è iniziata il 12 luglio 2023.

Ai sensi dell’articolo 10, il quale è relativo all’esame preliminare, si prevede che già in questa fase – come è avvenuto effettivamente nel caso in esame – la Commissione possa disporre un’ispezione ai fini di raccogliere le informazioni necessarie per valutare, sebbene preliminarmente, se il contributo finanziario in esame sia una sovvenzione estera con effetti distorsivi nel mercato interno.

In questo caso di prima applicazione dei poteri ispettivi previsti dal FSR non sorprende che ad esserne bersaglio sia una società cinese. L’attenzione della Commissione nei confronti delle società con legami con la Cina è una tendenza che sta emergendo in tutte le procedure avviate dalla Commissione. Si tratta di una considerazione in parte scontata in quanto la politica commerciale cinese è stata una delle principali ragioni storiche alla base del nuovo regolamento. D’altro canto, questa tendenza non è passata inosservata alla Camera di Commercio cinese presso l’Unione europea. Essa, infatti, ha lamentato profonda insoddisfazione nei confronti dell’ispezione non preannunciata e asseritamente eseguita senza basi solide. La Camera di Commercio ritiene che l’Unione europea stia strumentalizzando il Regolamento sulle sovvenzioni estere per sopprimere le imprese cinesi che legittimamente operano nel mercato euro-unitario.  Ha inoltre espresso l’opinione che si stia pregiudicando l’ambiente in cui fare impresa non solo per le società cinesi ma per tutte quelle extra-UE. Tuttavia, l’Unione europea rimane intenta ad evitare il rischio della propria deindustrializzazione che seguirebbe in caso di mancata reazione a fronte delle politiche commerciali distorsive cinesi.

Un ulteriore aspetto interessante da notare è come il Regolamento sulle sovvenzioni estere, il cui fulcro consisterebbe nell’evitare distorsioni di mercato, si intersechi poi nella pratica con questioni legate alla sicurezza strategica dell’UE. In questo caso, non si può ignorare che la Nuctech è attiva proprio nell’ambito della sicurezza all’interno di porti e aeroporti. Inoltre, già in passato tale società ha destato preoccupazioni di tipo securitario. Per esempio, la Lituania nel 2021 ha proibito alla Nuctech di fornire attrezzature per il controllo bagagli citando proprio motivi di sicurezza nazionale. Anche gli Stati Uniti d’America nel 2020 hanno presso provvedimenti contro la Nuctech inserendola nella Entity List (un elenco di persone fisiche, persone giuridiche, enti e governi assoggettati a restrizioni commerciali) per il “coinvolgimento in attività contrarie alla sicurezza nazionale”. Infine, in questa fase di indagine preliminare vi è una mancanza di trasparenza nei confronti del pubblico generalizzato in quanto solo la decisione di aprire un’indagine approfondita comporta la pubblicazione di un avviso della Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Ciò è emerso anche dalla sinteticità e reticenza del comunicato della Commissione che, come visto sopra, neanche menzionava il nome della società coinvolta.

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