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All’alba di una Europa più pulita: la direttiva Emission trading e la creazione di un nuovo bene giuridico

di Fatima Maria Pizzati

11/06/16

Guidata dall’obiettivo di contrastare il riscaldamento globale di cui è chiara e comprovata la responsabilità umana, la Comunità Europea ha ratificato il Protocollo di Kyoto con decisione del Consiglio 2002/358/CE del 25 Aprile 2002 con cui la Commissione si è impegnata a ridurre per il quinquennio 2008-2012 il totale delle emissioni di CO2 dell’8% rispetto ai valori rilevanti nel 1990. Tuttavia, non è stata attesa la data ufficiale di entrata in vigore del Protocollo (16 febbraio 2005) ed è stato previsto preventivamente un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra denominato European emission trading scheme EU-ETS la cui disciplina è stata posta all’interno della Direttiva Comunitaria 2003/87/CE nota anche come Direttiva Emission trading (successivamente modificata dalla Direttiva 2008/101/CE e dalla Direttiva 2009/29/CE). Al fine di creare un trading delle emissioni, il legislatore comunitario ha creato un sistema basato sulla determinazione di un quantitativo massimo annuale di emissioni di anidride carbonica (cap), espresso in “quote di emissione” equivalenti al diritto ad emettere una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. I settori industriali coinvolti sono quelli energivori, caratterizzati da maggiori emissioni e il mercato è istituito per gli impianti industrializzati, per il settore della produzione di energia elettrica e termica e per gli operatori aerei. Dal 2013 sono coinvolti gli impianti di produzione di alluminio, calce viva, acido nitrico, acido adipico, idrogeno, carbonato e bicarbonato di sodio e per gli impianti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO2.

Ogni Stato Membro assegna le quote a determinati soggetti, autorizzati ad emettere gas a effetto serra e, qualora nell’anno di riferimento mantengano il loro quantitativo di emissioni al di sotto del cap stabilito, potranno vendere (trade) la differenza di quote agli impianti che, al contrario, hanno oltrepassato il limite assegnato. Questo meccanismo prevede l’istituzione di un mercato nell’ambito del quale i soggetti autorizzati operanti si trovano di fronte ad una duplice possibilità: da un lato, adottare tecnologie innovative per ridurre le emissioni di CO2 e, dall’altro, acquistare quote in eccesso rispetto a quelle a disposizione. Inoltre, gli operatori considerati non virtuosi a causa dello sforamento del cap non sono dovranno pagare un prezzo per l’acquisto di ulteriori quote, ma saranno anche sottoposti ad una sanzione pecuniaria. Il sistema descritto introduce il cd market based strument, uno strumento economico-finanziario incentrato sul mercato e su una maggiore flessibilità rispetto al metodo del command and control il cui elemento caratterizzante è rappresentato dall’irrogazione di sanzioni in caso di mancato rispetto di un obbligo, ma senza alcuna forma di vantaggio per le imprese “virtuose”. Dal punto di vista giurico, è rilevante la creazione di un nuovo bene che lo Stato può assegnare a determinati soggetti appositamente autorizzati, legittimandoli a rilasciale nell’aria quantitativi di C02 a loro attribuiti sotto forma di quota di emissione e, indirettamente, a perseguire la propria attività economica attraverso un provvedimento specifico.

L’Unione Europea demanda agli Stati Membri il compito di fissare, per ogni anno solare, il tetto massimo delle quote di emissione (cap) come requisito insito per il funzionamento di un sistema basato su tetti restrittivi. I caps sono individuati attraverso il piano nazionale di assegnazione (Pna) che deve contenere l’elenco delle aziende sottoposte all’ets e il quantitativo delle quote assegnate a ciascuna per un periodo di riferimento. Avvenuta l’approvazione del Pna da parte della Commissione, gli Stati Membri possono procedere all’essegnazione delle quote su base annuale ai soggetti autorizzati secondo apposite modalità disciplinate da ogni paese. Tuttavia, la Direttiva ha stabilito che per il primo periodo di riferimento 2005-2007 almeno il 95% delle quote debba essere assegnato a titolo gratuito per scendere poi al 90% a partire da 2008. L’assegnazione a titolo gratuito implica la natura onerosa di tali permessi di emissione tanto che la stessa Direttiva, pur rimettendo alla discrezionalità degli Stati Membri la determinazione del corrispettivo delle quote e le modalità di assegnazione a titolo oneroso, prevede che venga valutato l’ipotesi di ricorrere ad aste alla luce del principio secondo cui “chi inquina paga” e per incentivare l’adozione di tecnologie pulite allo scopo di ridurre le emissioni di CO2.

Considerate le peculiarità del sistema, la Direttiva stabilisce che gli Stati Membri debbano istituire e conservare un registro per assicurare la contabilizzazione delle quote di emissione rilasciate, possedute, cedute e cancellate. I singoli registri sono collegati ad un registro centrale accessibile via internet, Community Indipendent transaction log (Citl) la cui disciplina è posta nel Regolamento CE n 2216/2004 della Commissione. Il Citl contiene un conto deposito per ogni paese (cd conto delle parti) e, una volta approvato il singolo Pna di ogni Stato Membro, sarà la Commissione a comunicare all’amministratore del Citl i dati relativi alle quote assegnate in modo che, entro il 28 febbraio di ogni anno, siano depositate su ciascun conto delle parti. A loro volta, i Registri Nazionali conterranno i conti deposito dei diversi gestori. In tal modo, si determina un meccanismo di assegnazione a cascata dal Registro Europeo a quello dei singoli Stati per poi giungere al conto di ogni impianto. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli impianti dovranno restituire all’Amministratore del registro Nazionale il numero di quote equivalente al quantitativo emesso nell’anno solare precedente e il responsabile del registro procederà alla cancellazione e al ritiro delle quote restituite. A richiesta del gestore, le quote restituite potranno essere soggette alla sostituzione con nuove quote valevoli per il periodo successivo attraverso la procedura di sostituzione da effettuare entro il Primo maggio di ogni anno. Infine, è necessario tenere in considerazione anche che il gestore in capo al quale avanzino quote potrà decidere di tenerle o di venderle attraverso il sistema delle aste.

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