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ARERA: la nuova autorità dei rifiuti

di NICCOLÒ ANTONGIULIO ROMANO

 

12/01/2018

  

Con la legge di bilancio 2018, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi) cambia la propria denominazione in Autorità per l’energia, reti e ambiente (Arera), abbracciando funzioni in materia di regolazione del settore dei rifiuti. L’opzione di allargare in questo senso le competenze dell’Autorità era già presente nell’art. 16 dello schema di decreto legislativo recante “Testo Unico sui Servizi Pubblici Locali di interesse economico generale” (TUSPL). Nonostante tale disposizione sia rimasta inattuata in conseguenza della sentenza n. 251/2016 della Corte Costituzionale, con la quale veniva dichiarava illegittima la procedura utilizzata per emanare buona parte del Testo Unico in parola, l’Autorità si è in ogni caso determinata a procedere alla riorganizzazione delle proprie competenze. Con la recentissima delibera n. 1/2018/A del 4 gennaio 2018, l’Autorità ha infatti previsto l’avvio delle necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati. Le nuove competenze, si legge, verranno esercitate “con gli stessi poteri e quadro di principi finora applicati negli altri settori già di competenza dell’Autorità”.

Le nuove funzioni di ARERA, stabilite ai sensi dell’art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205[1], contemplano molteplici aspetti. Tra questi assume particolare rilievo la tariffa del servizio, prevedendosi la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di  gestione […], sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” (lett. f), nonché tramite la “fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento” (lett. g).

Si fa poi menzione degli aspetti contabili, concernenti la “emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, e definizione di indici di valutazione dell’efficienza e dell’economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi” (lett. a).

Tra i nuovi compiti dell’Autorità ci sono inoltre quelli di “definizione dei livelli di qualità dei servizi, […] nonché (di) vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi” (lett. b), di “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza” (lett. c), e di “tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati” (lett. d).

Non si può infine non far riferimento alla prevista “definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all’art. 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (lett. e), con il chiaro obiettivo di rendere uniforme il livello delle prestazioni in tutto il territorio nazionale.

L’Autorità, con la medesima delibera, ha poi ritenuto che al già dichiarato fine di avviare le necessarie attività funzionali alla prima operatività dei compiti di regolazione e controllo attribuiti all’Autorità in materia di ciclo dei rifiuti, sia necessario attivare una serie di processi interni ed esterni alla stessa. In particolare, sarà necessario: definire le ipotesi di revisione dell’attuale assetto organizzativo di ARERA, in particolare dell’Area Ambiente, per l’adeguamento di detto plesso amministrativo alle nuove competenze di regolazione e controllo appena attribuite all’Autorità; stimare gli importi necessari al finanziamento delle attività dell’Autorità in materia di ciclo dei rifiuti; operare la ricognizione della situazione fattuale del settore e della segmentazione delle singole attività nel ciclo dei rifiuti; organizzare la mappatura degli operatori e degli stakeholders nel settore del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati;  fare richiesta di informazioni agli operatori per la prima costituzione della piattaforma informativa della regolazione; estendere la collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di finanza al settore del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Significative le parole con le quali, già nella relazione annuale 2016 dell’Autorità, il presidente Guido Bortoni accoglieva l’opzione di istituire ARERA: “Dopo venti anni dall’istituzione di questa Autorità si va completando un disegno razionale, […] che vedrà il Regolatore svolgere la propria azione su tre poli tra loro intimamente intrecciati. L’energia caratterizzata dai suoi mercati e dalla dimensione europea; l’ambiente dalle economie circolari a beneficio della qualità di vita dei cittadini; le reti energetiche ed ambientali, infrastrutture simbolo di coesione e strumento di fruizione sul territorio dei servizi di interesse economico generale. “Con il nuovo perimetro”, aggiunge Bortoni, “resteranno, invece, immutate le finalità da sempre perseguite da questa Autorità: promozione della concorrenza; stimolo all’efficienza ed alla qualità nei servizi; tutela di consumatori e utenti[2].

 

 

 

 

[1] Legge di bilancio 2018.

[2] Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta, Roma, 21 giugno 2016.

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