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Le nuove disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore

di CAROLA SILVI

 

17/01/2018

              

 

L’11 dicembre 2017 il Ministro dello sviluppo economico del Governo Gentiloni ha annunciato uno schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”

Lo schema di decreto è adottato ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della Legge europea 2017 (Legge n. 167/2017). La norma dispone che siano ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica (cd. “energivore”)[1] e le relative agevolazioni di cui all’articolo 39, comma 3, del D.L. n. 83/2012, definiti i criteri e modalità di adeguamento delle agevolazioni alla clausola sul valore aggiunto lordo (VAL) per l’impresa di cui ai punti 189 e 190 della Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (“Linee Guida”, Disc. 28 giugno 2014, n. 2014/C200/01).

La legge europea disciplina  al comma 3 dell’articolo 19 i criteri per la definizione delle agevolazioni alle “imprese energivore”, stabilendo che queste siano definite in modo progressivo per classi di intensità di consumo elettrico calcolata sul fatturato dell’impresa, applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, qualora tali parametri non siano disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell’impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell’intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale.

L’adozione del decreto ha il fine di adeguare la normativa nazionale a favore delle imprese energivore alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (“Linee Guida”, Disc. 28 giugno 2014, n. 2014/C200/01) e alla decisione della Commissione europea C (2017) 3406, del 23 maggio 2017. Tale decisione ha previsto la riforma della struttura tariffaria delle componenti a copertura degli oneri generali di Sistema per i clienti non domestici (cioè per i componenti ad alta ed altissima tensione) basata sul superamento del principio della degressività e la struttura differenziata tra oneri derivanti dal finanziamento delle fonti rinnovabili ed altri oneri.

Lo schema di decreto contiene dunque norme per il riordino del sistema delle agevolazioni alle imprese energivore, che in sostanza, sviluppano in dettaglio quanto previsto dalla Decisione della Commissione e costituisce inoltre “uno scudo” per le grandi imprese energivore che altrimenti si sarebbero trovate dal 1° gennaio 2018 di fronte a un aumento degli oneri potenzialmente insostenibile a seguito dell’entrata in vigore della riforma tariffaria sopra descritta. È infatti venuta meno la riduzione implicita assicurata dalla struttura a scaglioni prevista dalla tariffa digressiva.

Pertanto, al fine di bilanciare gli effetti della riforma, lo schema di decreto ha previsto la decorrenza della riforma delle agevolazioni per le imprese energivore dal 1° gennaio 2018, stessa data di entrata in vigore della nuova struttura tariffaria degli oneri sistema per i clienti non domestici.

La relazione illustrativa di tale decreto afferma che il totale delle riduzioni tariffarie già vigenti a favore delle imprese energivore è di circa 1.000 ML€ all’anno. Le nuove riduzioni tariffarie approvate dalla Commissione europea sono stimate, ai livelli attuali degli oneri, circa 1.700 ML€.

Il contenuto degli articoli dell’Atto del Governo in esame è il seguente: l’articolo 1 individua quale finalità del decreto quella di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia e di armonizzarlo alle disposizioni europee in materia. L’articolo 2 individua le definizioni necessarie a determinare i requisiti delle imprese per accedere alle agevolazioni e per l’applicazione delle nuove agevolazioni. L’articolo 3, in conformità alle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia, individua i requisiti che, dal 1°gennaio 2018 le imprese devono rispettare per l’accesso alle agevolazioni. L’articolo 4 stabilisce i livelli di contribuzione rispetto alla tariffa A3. L’articolo 5 definisce i criteri per il calcolo dell’intensità elettrica rispetto al VAL dell’impresa e rispetto al fatturato disponendo che ad esso si applichi quanto dall’allegato 4 delle Linee guida sugli aiuti di Stato in materia di ambiente ed energia. L’articolo 6 reca norme concernenti la verifica del rispetto dei requisiti e l’applicazione del livello di contribuzione da applicare. L’articolo 7 introduce una disciplina transitoria di prima applicazione, necessaria, afferma la per consentire il riconoscimento dell’agevolazione in acconto dal 1°gennaio 2018. L’articolo 8 prevede che per calcolare il consumo di energia elettrica delle imprese si elaborino parametri di riferimento di consumo efficiente in ciascun settore. L’articolo 9 stabilisce che l’AEEGSI effettui un monitoraggio annuale degli effetti della misura congiuntamente agli effetti della riforma della struttura tariffaria degli oneri generali di sistema applicati ai consumatori non domestici. L’articolo 10 reca disposizioni in materia di trasparenza, prevedendo che sia pubblicato sul sito della CSEA l’elenco delle imprese beneficiarie e trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e all’AEEGSI una relazione sui risultati e sulle analisi. L’articolo 11 contiene disposizioni finali precisando i limiti temporali – annualità di competenza 2017 – della vigente disciplina agevolativa a favore degli energivori.[2]

 

 

 

 

 

[1] Il vigente sistema di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (“imprese energivore”) è stato introdotto in attuazione dell’articolo 39 del D.L. n. 83/2012, in applicazione dell’articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE. I requisiti per individuare le imprese energivore sono stati definiti con il decreto 5 aprile 2013 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, in attuazione di quanto previsto dalla menzionata normativa. Le modalità attuative sono state definite dall’AEEGSI, a seguito degli atti di indirizzo del Ministro dello Sviluppo Economico, con proprie deliberazioni (Cfr. Del. 437/2013/R/eel e 467/2013/R/eel).

[2] Senato della Repubblica., Camera dei Deputati., Servizio Studi., Ufficio ricerche nei settori attività produttive e agricoltura dossier n. 576., Disposizioni in materia di riduzione delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per le imprese energivore Atto del Governo 483., Roma, 13 dicembre 2017. Reperito in www.senato.it. Passim

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