Lab-IP

Codice del terzo settore e problemi attuativi

CHIARA MAURO

 

 

26/09/2018

 

 

Ildecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo settore – rappresenta il primo tentativo di armonizzazione e unificazione della disciplina relativa agli enti no profit, disponendo a tal fine l’abrogazione delle precedenti leggi di settore, come quella sul volontariato (L. 266/1991), sulla promozione sociale (L. 383/2000) e sulle Onlus (D. Lgs. 460/1997). Tra le principali novità introdotte, si possono evidenziare le definizioni di enti del terzo settore (ETS) e di attività di interesse generale, l’istituzione del Registro unico nazionale, le disposizionisulla raccolta fondie l’obbligo di pubblicazione del bilancio sociale.
Dal punto di vista fiscale, vengono previsti particolari regimi tributari per gli ETS, nonché agevolazioni fiscali per i donatori, l’istituzione del social bonus, la disciplina dei titoli di solidarietà e uno specifico Fondo per il finanziamento delle attività promosse dagli ETS e le misure per favorire l’assegnazione agli enti stessi di immobili pubblici inutilizzati per fini istituzionali.

Nonostante la disciplina si componga di ben centoquattro articoli, allo stato attuale, la Riforma non risulta pienamente operativa per diversi motivi.In primo luogo, i decreti attuativi a loro volta rimandano ad ulteriori decreti che devono essere approvati dai singoli Ministeri: per la Riforma del Terzo settore, dei ventisei atti previsti solo sette sono stati adottati, mentre cinque risultano ancora in elaborazione (situazione aggiornata al 27 agosto 2018). Per questa ragione, il 19 luglio 2018 il Senato ha approvato e trasmesso alla Camera il DDL 604 con il quale viene prorogato il termine per adottare tali decreti correttivi, spostando la scadenza dal 2 agosto al 2 dicembre 2018.

Inoltre, le disposizioni fiscali e di incentivazione, a vantaggio degli ETS, non risultano ancora attive, dal momento che la Commissione Europea non le ha riconosciute dichiarando che queste non costituiscono un elemento distorsivo della concorrenza.

Infine, sono previsti dei tempi di adeguamento alle disposizioni del Codice: basti pensare che la Riforma prevede un termine massimo di diciotto mesi dalla sua entrata in vigore per modificare gli statuti delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e ONLUS. Inoltre, il funzionamento operativo del Registro unico del Terzo settore è previsto soltanto a partire da febbraio 2019.

Pertanto, in questo periodo transitorio, risulta fondamentale comprendere quali disposizioni siano già vigenti e quali, invece, rimandate ad un periodo successivo.

A tal fine il 29 dicembre 2017 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso la Circolare “Codice del Terzo settore. Questioni di diritto transitorio. Prime indicazioni”. Con riferimento alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato, il Ministero affronta le seguenti questioni: norme da applicare per definire quando un ente è di Terzo settore;applicazione delle procedure semplificate sul riconoscimento della personalità giuridica; pubblicazione delle informazioni; redazione del bilancio sociale; numero minimo dei soci; bilancio di esercizio; pubblicazione su Internet dei compensi ad amministratori, dirigenti e soci.

Pubblicato il 10 settembre 2018, il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105contiene le ultime disposizioni integrative e correttive al Codice del Terzo settore.

Il tempo per l’adeguamento degli statuti delle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus alle disposizioni del Codice viene esteso da diciotto mesi a ventiquattro mesi – quindi fino al 3 agosto 2019 – e si prescrive che il numero minimo degli associati sia reintegrato entro un anno, pena la cancellazione dell’ente dal registro, qualora divenga inferiore a quello stabilito negli articoli 32 e 35 del D. Lgs. 117/2017.

Dal punto di vista economico, si consente agli enti di natura non commerciale, con proventi in misura inferiore a 220 mila euro, di stilare il rendiconto di cassa al posto del bilancio di esercizio. Inoltre, si rendono esenti dall’imposta di registro gli atti costitutivi e gli atti destinati allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.

Infine, per i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli ETS vengono previsti l’obbligo di pubblicare sul proprio portale Internet i dati relativi ai finanziamenti erogati, con l’indicazione dell’ente beneficiario nonché delle iniziative sostenute, e il divieto di cumulare le agevolazioni fiscali previste dal Codice con ulteriori vantaggi previsti da altre disposizioni di legge.

Tuttavia, dal testo del decreto correttivo sono purtroppo rimaste fuori alcune questioni di grande importanza: si attendono ancora provvedimenti per la definizione di “attività diverse” (di cui all’articolo 6 D.Lgs. 117/2017), per le linee guida riguardo il bilancio sociale, per l’avvio del Registro unico nazionale e per l’aggiornamento delle norme fiscali relative agli enti del Terzosettore.

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail