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Obbligo vaccinale e persitenti difficoltà applicative: le nuove indicazioni operative per l’anno scolastico 2018/2019

IRENE MORTINI

 

 

21/09/2018

 

  

Il dibattito in tema di vaccinazioni obbligatorie è stato recentemente alimentato da alcune vicende, che ne hanno direttamente interessato l’applicazione per l’anno scolastico 2018/2019.

Si tratta infatti della Circolare adottata in data 6 luglio 2018 dal Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, recante nuove indicazioni operative, valide unicamente per l’anno scolastico in corso, derogando alla disciplina prevista dalla legge.

Ai sensi dell’articolo 3, L. n. 119/2017, entro il termine di scadenza per l’iscrizione, è necessario presentare la documentazione comprovante l’assolvimento degli obblighi vaccinali, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale; la legge riconosce inoltre la possibilità di presentare, al momento dell’iscrizione scolastica, in luogo della documentazione comprovante  l’effettuazione  delle vaccinazioni, una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: in tale caso, è comunque necessario presentare la  documentazione  comprovante l’effettuazione  delle vaccinazioni entro il 10 luglio di ogni anno.

La circolare in questione, derogando espressamente le previsioni legislative, prevedeva, in caso di mancato rispetto del termine del 10 luglio previsto dalla legge per la presentazione della documentazione necessaria, la possibilità di presentare un’autocertificazione, fatte salve le verifiche sulla loro veridicità. Tale indicazione non si applicava in caso di documentazione necessaria a provare le condizioni di esonero, omissione o differimento, che dovevano essere espressamente dimostrate.

Ulteriore deroga era prevista nei casi di rinnovo d’ufficio dell’iscrizione: restava infatti valida la documentazione già presentata per l’anno scolastico 2017/2018, ma nel caso in cui il minore dovesse effettuare nuove vaccinazioni o richiami, in luogo della presentazione della documentazione entro il 10 luglio come previsto dalla legge, veniva accordata anche in tale ipotesi la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell’avvenuta vaccinazione.

L’ intervento traeva origine, tra i vari motivi addotti nella Circolare stessa, dalla mancata creazione dell’anagrafe vaccinale nazionale. Si deve pero rilevare come, anche nelle Regioni in cui sia stata istituita tale anagrafe e si sia deciso quindi di anticipare l’applicazione della procedura semplificata di scambio dati tra scuola e ASL prevista dall’art. 3- bis, L. n. 119/2017, i minori indicati negli elenchi con le diciture “non  in regola con gli obblighi vaccinali”, “non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento” ovvero “non ha presentato formale richiesta di vaccinazione” potevano essere ammessi alla frequenza scolastica  presentando, entro il 10 luglio 2018, la dichiarazione sostitutiva attestante l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni non risultanti all’anagrafe regionale ovvero la richiesta di prenotazione delle vaccinazioni non ancora eseguite, effettuata posteriormente al 10 giugno 2018, ferme le verifiche sulla veridicità di tale dichiarazione, fatta salva la necessità di provare le condizioni di esonero, omissione o differimento.

Si ribadiva inoltre, in linea con quanto affermato anche nella circolare 1 settembre 2017, che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall’accesso ai servizi rimaneva comunque iscritto ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia, potendo essere di nuovo ammesso ai servizi educativi successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Sono varie le criticità riscontrabili in tale circolare, così come è stato ampio il dibattito che da tale documento ha preso vita.

Il Governo giustificava tale intervento tenendo conto di come, anche per l’anno scolastico 2017/2018, fosse prevista dalla legge n. 119/2017 la dichiarazione sostitutiva: non si può non rilevare come, in realtà, nell’anno precedente tale soluzione semplificata si era resa utile per le famiglie, data l’entrata in vigore della legge proprio nei mesi a ridosso dell’anno scolastico; inoltre, tali autocertificazioni dovevano poi essere seguite dalla presentazione della certificazione medica entro il 10 marzo 2018. La circolare prevedeva invece la  presentazione di una semplice autocertificazione, attestante proprio l’avvenuta vaccinazione, senza prevedere un termine per la trasmissione della relativa documentazione, creando quindi un vulnus all’effettiva somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie: la semplice e generica “minaccia” di controlli a campione, prospettata dalla circolare in esame, non poteva costituire di per se’ una garanzia sufficiente dell’adempimento, non solo perché prevedeva un aggravio di risorse e personale per i necessari accertamenti ma anche in quanto rendeva difficile un controllo capillare sull’intero territorio. Da rilevare, inoltre, come la circolare potesse costituire una tecnica dilatoria: derogando alla previsione legislativa, pienamente in vigore per l’anno scolastico di riferimento, si supportavano le istanze dei genitori che non avessero assolto gli obblighi vaccinali presentando la documentazione richiesta entro il 10 luglio, permettendo loro di presentare la semplice autocertificazione. Si poteva inoltre rilevare un contrasto con l’art. 49 del d.P.R. 445/2000, in quanto, in base a tale previsione legislativa, è il medico o l’ASL a poter certificare lo stato vaccinale, mentre la circolare riconosceva tale possibilità ai genitori stessi.

Destava inoltre perplessità, come già rilevato, il fatto che la circolare prevedesse la presentazione della dichiarazione sostitutiva, entro il 10 luglio, anche nella Regioni già dotate di un’anagrafe vaccinale e dove si era deciso di anticipare all’anno scolastico 2018/2019 le procedure di semplificazione previste dall’art. 3 bis del decreto legge n. 73/2017. Non si poteva quindi fare a meno di domandarsi perché, invece di dara concreta applicazione alla “Legge vaccini” per lo meno nelle Regioni più virtuose, si fosse optato anche per tali realtà, in luogo della presentazione della documentazione richiesta, per le dichiarazioni sostitutive nelle ipotesi di bambini segnalati alle ASL come non in regola.

Alla circolare seguivano poi due emendamenti al “decreto Milleproroghe 2018”, approvati in Senato in data 3 agosto che avrebbero permesso di rinviare all’anno scolastico 2019/2020 l’obbligo di presentare i certificati di vaccinazione per l’accesso ai servizi educativi dell’infanzia e alle scuole dell’infanzia, eludendo di fatto l’obbligo vaccinale. Tale emendamento è stato però stralciato in data 5 settembre: è stato infatti presentato un nuovo emendamento che, di fatto, mantiene le previsioni della legge n. 119/2017, prorogando però di un anno l’applicazione delle disposizioni transitorie previste per l’anno scolastico 2017/2018. Anche per l’anno scolastico 2018/2019 è quindi confermata la possibilità di presentare l’autocertificazione, subordinata però alla presentazione della relativa documentazione entro il 10 marzo 2019.

Il decreto Milleproroghe, dopo l’approvazione in senato del 6 agosto, è stato seguito dall’approvazione alla Camera il 14 settembre, passando ora al Senato per la terza lettura. Nel testo viene proclamato l’intento di differire all’anno scolastico 2019/2020 l’applicazione dell’art. 3, c. 3, primo periodo, L. n. 119/2017, ovvero della previsione che esclude dall’accesso ai servizi educativi dell’infanzia e alle scuole dell’infanzia i bambini non in regola con le vaccinazioni. Si attribuisce di fatto valore legislativo alla circolare Grillo-Bussetti, prolungando la validità dell’autocertificazione anche per l’anno scolastico in corso.

Tutte le vicende sopra esaminate manifestano un chiaro intento dilatorio, finalizzato a rinviare l’applicazione della Legge Vaccini all’anno scolastico da poco iniziato, in attesa di un nuovo intervento di riforma del sistema vaccinale. Da rilevare come la stessa circolare fosse in realtà un provvedimento inutile: la legge è chiara nel suo contenuto, e non si possono nemmeno identificare delle difficoltà applicative come avvenuto per lo scorso anno scolastico. Si permette di fatto ai genitori di eludere anche per questo anno scolastico l’obbligo vaccinale: la presentazione dell’autocertificazione permette infatti ai bambini non ancora in regola di accedere ai servizi educativi, in attesa del termine del 10 marzo 2019, a partire dal quale potrà essere resa effettiva la loro sospensione dall’accesso ai servizi educativi per l’infanzia in attesa della presentazione, ad opera dei genitori, della documentazione necessaria. Evidente le criticità rilevabili sotto il profilo della tutela della salute e, in caso di accesso alla scuola dell’obbligo, del diritto all’istruzione dei bambini immunodepressi, alla protezione dei quali era rivolta la stessa legge e che, di fatto, vedono messa in discussione, anche per questo anno scolastico, la possibilità di un accesso sicuro alla scuola.  Emerge inoltre forte la difficoltà, per gli stessi dirigenti scolastici, di rispettare la previsione legislativa dell’inserimento di tali minori in classi con soli bambini immunizzati o vaccinati, dovendo fare affidamento ad un documento, quale l’autocertificazione, di dubbia veridicità rispetto alla documentazione redatta dagli operatori sanitari, con seri problemi non solo per quanto attiene l’organizzazione scolastica ma anche l’effettiva protezione dei bambini nei numerosi spazi in comune

La circolare ministeriale aveva dato vita a un ampio dibattito negli ultimi mesi, segnato anche dalla ferma opposizione non solo dell’Istituto superiore di sanità, dell’Ordine dei Medici e dell’Associazione nazionale dei presidi, richiamando la prevalenza della legge rispetto alla circolare ministeriale, ma anche di alcune regioni, che avevano già annunciato di mantenere in vigore l’obbligo vaccinale, essendo la salute una materia di competenza concorrente e non esclusiva dello Stato (si vedano le leggi regionali di Emilia Romagna, Marche, Molise e, da ultimo, della regione Toscana, finalizzate a confermare l’obbligo vaccinale in applicazione della legge n. 119/2017) .

Le vicende dalla “Legge vaccini” non finiranno sicuramente qui. È stato già presentato un nuovo disegno di legge, che prevede un obbligo flessibile basato sulla raccomandazione : solo in caso di emergenze sanitarie o di significativi scostamenti dagli obiettivi fissati dal PNPV tali da ingenerare il rischio di compromettere l’immunità di gruppo, si potranno adottare, su proposta del Ministro della Salute, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentiti l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza Stato Regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, Piani straordinari d’intervento, che prevedono, qualora si renda necessario, l’obbligo di effettuazione di una o più vaccinazioni per determinate coorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie, al fine di raggiungere e mantenere le coperture vaccinali di sicurezza. In caso di inadempienza, sono previste sanzioni da cento a cinquecento euro e, in via temporanea, il divieto di accesso su base nazionale, regionale o locale, alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, alle scuole private non paritarie, ai servizi educativi per l’infanzia e ai centri di formazione professionale regionale.

 

 

 

 

 

 

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