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Il taser nelle carceri: dubbi di legittimità e possibili alternative

GIUSEPPINA SEPE

  

 

26/09/2018

 

  

Quello della violenza nelle carceri costituisce uno dei temi più delicati nell’ambito dei rapporti tra individuo e autorità in uno Stato di diritto.

Alle autorità nazionali compete uno specifico dovere istituzionale di garanzia, radicato anzitutto nell’art. 13 co. 4 della Costituzione: un dovere di garanzia che si esprime nella tutela dell’integrità fisica e della sicurezza personale dei soggetti affidati alla loro custodia, oltreché, prima ancora, nel rispetto e nella salvaguardia della loro dignità morale, in quanto persone umane.

Al suddetto dovere istituzionale è strettamente connesso il principio affermato nell’art. 41 co. 1 della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario, là dove è sancito il divieto dell’«impiego della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati», a meno che tale impiego «non sia indispensabile per prevenire o impedire atti di violenza», o «per impedire tentativi di evasione», «ovvero per vincere la resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti».

Un principio ispirato a comprensibili esigenze di equilibrio, cui devono necessariamente ricollegarsi le varie disposizioni concernenti l’uso dei mezzi di coercizione fisica (si vedano, in particolare, gli artt. 41 co. 3 e 42bis co. 5 e 6 ord. penit.; art. 82 reg. penit.), ai quali non è comunque consentito fare ricorso per fini disciplinari.

Non c’è dubbio che quella interna al perimetro carcerario sia un’atmosfera peculiare e delicata, che spesso si carica di elementi di violenza da parte dei detenuti, sia attraverso atteggiamenti di intimidazione o di sopraffazione nei confronti di altri detenuti, sia attraverso analoghi atteggiamenti nei confronti dello stesso personale penitenziario di custodia.

Lo Stato, tuttavia, non può permettere ai suoi organi di usare la forza a danno di persone detenute – come tali sottoposte a pubblica protezione – se non in presenza di un’attuale e rilevante necessità non altrimenti fronteggiabile. Dunque solo quando si verifichino circostanze obiettivamente eccezionali che comportino distorsioni dei corretti equilibri della realtà penitenziaria e sempre sotto il controllo delle competenti autorità (non a caso l’art. 41 co. 2 ord. penit. impone a quanti abbiano impiegato la forza nei confronti dei detenuti di «riferirne immediatamente al direttore dell’istituto», prescrivendo a quest’ultimo di «disporre senza indugio accertamenti sanitari ed ogni altra opportuna indagine»).

L’ultimo comma dell’art. 41 ord. penit. afferma, poi, che «gli agenti in servizio all’interno degli istituti non possono portare armise non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore».

Il Taser(acronimo di Thomas A. Swift’s Electronic Rifle), finora sconosciuto nel panorama nazionale delle dotazioni utilizzate dalle forze di Polizia ma da tempo utilizzato in altri Paesi, è stato definito dalle Linee guida tecnico-operativeemesse dal Dipartimento della Pubblica sicurezza un’ «arma propria», secondo la qualificazione giuridica offerta dalla vigente normativa in materia di armi.

In particolare, si tratta di un congegno simile a una pistola in grado di rilasciare scosse elettriche ad alto voltaggio al fine di inibire, per un periodo temporaneo, l’uso autonomo del sistema muscolare e rendere la persona sostanzialmente impotente, tale da consentire agli agenti di metterla sotto controllo.

Pur tenendo in debito conto il beneficio derivante da un minor utilizzo delle armi letali e pur se studi indipendentihanno dimostrato che il Taser, se usato correttamente, riduce il rischio di infortuni per gli agenti di polizia, non possono essere trascurati alcuni elementi negativi, quali: i potenziali rischi di abuso, derivanti dalla pretesa non letalità del dispositivo in questione; la sofferenza provocata dalla scarica elettrica alla quale è associato, oltre alla perdita di controllo del sistema muscolare, anche un dolore acuto; le ulteriori conseguenze di tipo fisico, giacché la persona colpita normalmente rovina a terra e quindi può provocarsi lesioni alla testa o ad altre parti del corpo. Nei casi più gravi, infine, la morte per arresto cardiaco o conseguenze, per esempio, sulla salute del feto nel caso di donne incinte.

L’uso di tale dispositivo era stato introdotto già da qualche anno nella legislazione italiana, attraverso un emendamento al decreto legge sulla sicurezza degli stadi del 22 agosto 2014, poi convertito nella legge 14 ottobre 2014 n. 146.

L’articolo 8 prevede, infatti, che «l’Amministrazione della Pubblica sicurezza avvia, con le necessarie cautele per la salute e l’incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute, la sperimentazione della pistola elettrica Taserper le esigenze dei propri compiti istituzionali».

La recente decisione di avviare una prima fase sperimentale del Taserlimitata a un numero circoscritto di città italiane è indice di cautela e gradualità da parte dell’Autorità competente rispetto all’introduzione di uno strumento che richiede un’opera attenta di monitoraggio e valutazione.

Tuttavia, alla luce di quanto sopra detto, dubbi di legittimità suscita la proposta di estenderne l’uso all’interno degli istituti penitenziari al fine di ridurre il rischio di infortuni per gli agenti di custodia. Non è un caso che tra le forze dell’ordine che lo utilizzeranno sia stata esclusa la polizia penitenziaria.

Norme nazionali e internazionali raccomandano di mettere a contatto con i detenuti esclusivamente personale disarmato, non di certo per mettere a rischio l’incolumità degli agenti, ma perché chiunque conosca il carcere sa che non è con la violenza o con le armi che si garantisce l’ordine interno.

Inoltre, nel 2010 il Cpt (Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), nella parte tematica del suo 20° Rapporto annuale, è intervenuto sull’utilizzo delle pistole Taserin quanto erano state raccolte prove credibili circa l’utilizzo di tale dispositivo a fini di maltrattamento di persone private della libertà.

Le osservazioni e le raccomandazioni che emergono da tale documento dovrebbero costituire una sostanziale base di riflessione per tutte le Autorità nazionali.

Così come dovrebbero far riflettere i centinaia di casi documentatidall’agenzia giornalistica britannica Reuters, che dimostrano l’utilizzo improprio dei Taserall’interno dei penitenziari statunitensi.

Piuttosto che alimentare un nuovo businesse dare il via a pratiche repressive che poi, come spesso avviene, travalicano gli obiettivi di partenza, si potrebbe volgere lo sguardo alle carceri Apac in Brasile, in cui sono gli stessi detenuti a tenere le chiavi del carcere, ad occuparsi della pulizia, dell’organizzazione, della disciplina e della sicurezza, in collaborazione e cogestione con i responsabili Apac, i volontari e il personale amministrativo. Il metodo innovativo delle Associazioni di protezione e assistenza ai condannati (Apac), formulato negli anni Settanta dal giurista e giornalista italo-brasiliano Mario Ottoboni e basato principalmente sull’assenza di armi e polizia, sulla responsabilizzazione del detenuto, sul coinvolgimento di famiglia e società civile e sul reinserimento lavorativo, è entrato a far parte a pieno titolo dell’impianto carcerario istituzionale brasiliano. Una scelta coraggiosa in un Paese che è il quarto al mondo per numero di detenuti, dopo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina e le cui carceri sono fra le più violente al mondo.

O comunque si potrebbe potenziare l’organico della polizia penitenziaria, investire risorse per implementare la formazione relativa al rischio in carcere, arricchire il bagaglio professionale degli operatori con strumenti per la soluzione di quelle criticità che sono insite nel sistema carcerario.

Infondo le rivolte penitenziarie sono finite negli anni Ottanta.

Con la legge n. 663 del 1986, più comunemente conosciuta come “Legge Gozzini”, venne ideato un sistema di premialità diretto a indurre il singolo a dismettere ogni atteggiamento conflittuale e di rivendicazione collettiva con l’Amministrazione penitenziaria, prevedendo benefici penitenziari per chi sapeva rispondere alla fiducia accordata, dove l’uso delle armi non faceva altro che accrescere la spirale della violenza.

Operatori qualificati, orientati a valori etici e al rispetto dei diritti umani, capaci di saper interpretare correttamente le situazioni operative, potrebbero costituire la base per un corretto funzionamento del sistema di sicurezza e, in particolare, per una equilibrata gestione di quelle situazioni in cui vi sia una restrizione della libertà personale. Un modo di operare, questo, non solo legittimo ma in perfetta sintonia con l’idea costituzionale della pena.

 

 

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