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CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, RISVOLTI PRATICI DELLA SUA QUALIFICAZIONE COME OBBLIGAZIONE CONTRIBUTIVA

MATTEO PIETROSANTE

6 luglio 2020

Il contributo di costruzione è il corrispettivo che va pagato al Comune da  chi presenta o chiede un titolo abilitativo edilizio, fatti salvi specifici casi di esonero previsti dalla legislazione vigente.

Il tema rilevante sul contributo di costruzione riguardava la sua natura giuridica, le due ipotesi più accreditate di classificazione del suddetto contributo erano: quella che lo riconduceva alla figura giuridica del tributo e quella che lo classificava come obbligazione contributiva.

La tesi, ormai affermata, che voleva classificare il contributo di costruire come obbligazione contributiva ha trovato forza nella sentenza n.24 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 7 Dicembre 2016, richiamata anche nella sentenza n.12 del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria del 30 Agosto 2018. 

I risvolti della classificazione del contributo di costruzione quale onere contributivo, posto su un paritetico piano obbligazionario, sono diversi.

Uno dei più interessanti è stato posto in rilievo dalla Sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III del 12 giugno 2020.

Nel procedimento la proprietaria di una casa adibita a civile abitazione in zona E/3 “turistica” del Piano di Fabbricazione del Comune di Matino, ha chiesto l’annullamento, del provvedimento con cui il Responsabile del Settore Servizi alla Città del Comune di Matino ha richiesto, ai fini del rilascio del Permesso di Costruire l’integrazione -pari ad €.178,89- del contributo per oneri di urbanizzazione secondaria e costo di costruzione già versato ed ha intimato il pagamento dell’ulteriore somma di €.10.255,67 a titolo di recupero degli oneri concessori dovuti per il già rilasciato Permesso di Costruire in sanatoria n. 33/2010 inerente la pratica edilizia n.31/2009 relativa allo stesso immobile.

 Ha, altresì, impugnato ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e comunque consequenziale e, segnatamente, la delibera del Consiglio Comunale di Matino n. 38 del 2012 avente ad oggetto “aggiornamento del contributo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione”. 

La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’impugnata nota di richiesta di pagamento nella parte in cui la stessa ha operato una rideterminazione retroattiva dell’importo del contributo edilizio, effettuata a distanza di tre anni dal rilascio del titolo abilitativo. 

La Corte ritiene la censura fondata poiché una volta che la determinazione degli oneri concessori sia correttamente avvenuta sulla base delle tabelle vigenti all’epoca del rilascio del permesso di costruire, è illegittima la pretesa dell’Amministrazione di addossare al titolare del permesso edilizio rilasciato anni prima l’ulteriore carico finanziario derivante dal meccanismo di aggiornamento; d’altro canto la convenienza a realizzare o non l’intervento edilizio non può prescindere da una valutazione degli oneri concessori quale significativa componente dei costo complessivo, per cui, un adeguamento del contributo ex post si tradurrebbe in un’alea insopportabile per chi, ove a conoscenza di un diversa e maggiore entità del contributo, si sarebbe magari astenuto dall’iniziativa economica intrapresa.

Ne consegue che le delibere comunali di possono trovare applicazione esclusivamente per i permessi rilasciati a far tempo dall’epoca di adozione dell’atto deliberativo e non anche per quelli rilasciati in epoca anteriore.

Ciò discende dai principi generali in materia di obbligazioni e, segnatamente, di buona fede oggettiva, che impediscono al creditore di pretendere maggior somme che presupponevano la diligente attivazione delle proprie prerogative.

Seppur l’Adunanza Plenaria abbia affermato che il carattere paritetico del rapporto “non esclude la doverosità della rideterminazione quante volte la pubblica amministrazione si accorga che l’iniziale determinazione degli oneri di urbanizzazione sia dipesa da un’inesatta applicazione delle tabelle o anche da un semplice errore di calcolo” ha ribadito fermamente che, a tutela dell’affidamento che il privato deve potere nutrire in ordine all’operato dell’Amministrazione, “il Comune ha l’obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione venga eseguita nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso, sin dal principio”.

È, quindi, da escludere che il Comune resistente possa giustificare una richiesta di integrazione di quanto già versato sulla scorta dell’esigenza di porre rimedio, a posteriori, ad una propria condotta inadempiente.

Al contrario, ben potrà il Comune adattare il contributo di costruzione sulla scorta di una Legge Regionale intervenuta precedentemente alla richiesta di permesso a costruire.

Ma un altro aspetto che chiarisce la corte rende ancor più evidente la rilevanza della corretta qualificazione della contributo a costruire poiché la ricorrente lamentava anche un errata applicazione del procedimento di annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione infatti in ordine alla peculiare natura giuridica del contributo di costruzione, gli atti di determinazione dello stesso non costituiscono espressione di potestà autoritative. Ciò esonera l’Amministrazione dall’osservanza delle norme sul procedimento tra cui anche quelle in materia di annullamento officioso ex art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990 e ss.mm..

A nulla rileva la circostanza che nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 38/12 si faccia espresso riferimento alla necessità di “provvedere in autotutela al recupero della differenza tra gli oneri di urbanizzazione riscossi e quelli dovuti. 

Il nomen iuris impiegato, oltre a tradire un uso atecnico dell’espressione, non può, infatti, in alcun modo vincolare questo Collegio nella corretta qualificazione in diritto della fattispecie.

La rilevanza di tali Sentenze sta nel fatto che gli effetti pratici, processuali e amministrativi, della pronuncia del 2018 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si stanno sviluppando nel tempo nelle pronunce della giurisprudenza andando a delineare in maniera maggiormente esaustiva i limiti e le conseguenze della classificazione del contributo a costruire.

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