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Controllo pubblico congiunto e società partecipate da più amministrazioni : la delibera ANAC 859/2019

LAVINIA ZANGHI BUFFI

8/11/2019

Con delibera n. 859 del 25 settembre 2019, L’Autorità Nazionale Anticorruzione si è espressa sulla questione della configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni, ai fini dell’avvio del procedimento di vigilanza per l’applicazione delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, di cui al d.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012.

L’intervento dell’Autorità si è reso necessario a fronte di orientamenti non
univoci espressi dal Ministero dell’ Economia e Finanza (MEF) e dalla
giurisprudenza amministrativa e contabile, che hanno messo in evidenza le criticità connesse all’ individuazione degli elementi rilevanti ai fini della configurabilità del controllo pubblico congiunto in società pluripartecipate. Il MEF, negando che il controllo pubblico congiunto possa desumersi dalla sola partecipazione maggioritaria al capitale sociale da parte di più pubbliche amministrazioni, dovendosi invece accertare l’esercizio in concreto da parte dei soci pubblici di poteri di controllo sulla società, ha però affermato che tale controllo in concreto possa risultare anche da comportamenti concludenti dei soci pubblici, prescindendosi quindi da un coordinamento formalizzato tra gli stessi. Tale orientamento è stato fatto proprio anche da alcune sezioni della Corte dei Conti.
Invece, secondo un orientamento fatto proprio dal Consiglio di Stato (sentenza n. 578/2019) e dalla Corte dei Conti (sezioni riunite in sede giurisdizionale, sentenze nn. 19 e 25 del 2019), perché possa ritenersi sussistente il controllo da parte dei soci pubblici (detentori ciascuno singolarmente di partecipazioni al capitale di modesta entità) sulle decisioni più rilevanti riguardanti la società è necessario un coordinamento formalizzato tra i soci pubblici stessi, che consista in un patto parasociale o altro strumento negoziale.
Ancora, le sezioni riunite della Corte dei Conti, con delibera n. 11/2019, hanno ritenuto sufficiente, ai fini della configurabilità del controllo pubblico congiunto, che le pubbliche amministrazioni dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria della società.
Quest’ultimo è l’orientamento fatto proprio anche dall’Anac.

L’Autorità ha invitato innanzitutto il legislatore ad intervenire urgentemente sulla questione, al fine di eliminare i problemi interpretativi che non giovano all’applicazione coerente e uniforme né nella disciplina contenuta nel Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP), né delle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Partendo dal presupposto che la ratio della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione è la necessità di assicurare l’esercizio imparziale di funzioni e attività inerenti al perseguimento di interessi pubblici, il buon andamento della gestione di servizi pubblici, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l’Anac ha ritenuto opportuno chiarire su quali basi intende procedere nella propria attività di vigilanza.
Qualora non emerga chiaramente la situazione di controllo pubblico anche eventualmente sulla base di pronunce giurisdizionali, l’Anac ha affermato che la partecipazione maggioritaria al capitale sociale debba considerarsi quale indice presuntivo del controllo pubblico, sufficiente ad attivare i procedimenti di vigilanza previsti dal d.lgs. 33/2013 e alla l. 190/2012.
La presunzione in questione è però relativa, la società interessata potrà dimostrare “l’assenza di forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni desumibili da norme di legge, statutarie o da patti parasociali ovvero l’influenza dominante del socio privato”.

La partecipazione maggioritaria al capitale sociale è condizione sufficiente, ma non necessaria ad attivare l’attività di vigilanza della Autorità. L’Anac può comunque chiedere alla società ogni informazione utile per lo svolgimento dell’attività di vigilanza, al fine di accertare la configurabilità delle ulteriori ipotesi di influenza pubblica dominante, in conformità alle disposizioni civilistiche e del TUSP.

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