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CORPORATE GOVERNANCE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE: AL VIA LE NOMINE DI STATO

9/01/2023

A cura di Elena Valenti

La composizione degli organi sociali, consiglio di amministrazione e collegio sindacale, nelle società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, è regolata dal codice civile, dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, nonché dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria per le società partecipate quotate nel mercato regolamentare.

La nomina e la designazione di candidature al ruolo di amministratore unico o membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale implicano un’attività di carattere politico amministrativo.

Il dossier del servizio per il controllo parlamentare Ricognizione degli assetti organizzativi delle principali società a partecipazione pubblica, n. 47 del 2022, aggiorna i mutamenti negli assetti societari e la loro attuale composizione, fornendo una panoramica dei consigli di amministrazione prossimi al rinnovo.

Banca Monte dei Paschi di Siena, società direttamente partecipata e quotata nel mercato regolamentare dal 1999, è tenuta a rinnovare il consiglio di amministrazione entro il 30 aprile 2023, prorogabile a giugno 2023 nel caso di assemblea di approvazione del bilancio.

A quest’ultima si aggiungono Eni, Enel, Enav e Poste Italiane.

La nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società partecipate dal Mef, le cui azioni sono quotate nel mercato regolamentare, avviene mediante il meccanismo del voto di lista, previsto dagli artt. 147 ter e 148 Tuf, e introdotto per la prima volta con la legge sulla privatizzazioni n. 474/1994, per cui il singolo Statuto prevede sia che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di canditati, sia la quota minima prevista per la partecipazione, in misura non superiore al quarantesimo o alla diversa misura stabilita dal regolamento Consob.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza, e non devono aver intrattenuto con l’emittente relazioni tali da influenzarne l’autonomia.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti con riferimento ad Eni ed Enel i sette decimi degli amministratori da eleggere, con riferimento al Monte dei Paschi di Siena un numero di amministratori pari a quelli da eleggere diminuito di tre, i restanti componenti sono eletti tra le restanti liste, al fine di garantire la tutela dei soci di minoranza. Le liste, depositate presso l’emittente, sono soggette sia alla normativa in tema di parità di genere sia al regime di pubblicità previsto dalla Consob.

I requisiti di indipendenza sono inoltre rafforzati dalla clausola etica, presente nella maggior parte degli Statuti di società partecipate dal Mef, che prevede l’ineleggibilità e la decadenza dalla carica di amministratore in presenza di provvedimenti di condanna da parte dell’autorità giudiziaria.  

Con direttiva del 14 aprile 2020 il Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto per le società partecipate la presenza, nei limiti del possibile, dei dipendenti del ministero, con esclusione delle società quotate.

Gli atti concernenti l’individuazione e la valutazione delle candidature nell’ambito delle procedure selettive sono sottratti all’applicazione della disciplina relativa al diritto di accesso, in virtù del carattere politico amministrativo dell’attività e per effetto di quanto previsto dal d.m. 13 ottobe 1995, n. 561.

Per le società pubbliche non quotate la disciplina di riferimento è quella dettata dal codice civile, in particolare con riferimento all’art. 2449 c.c. e seguenti, per cui se lo Stato o gli enti pubblici detengono una partecipazione in una società che non ricorre al mercato del capitale del rischio, lo Statuto può conferire la facoltà di nominare amministratori o sindaci per un numero proporzionale alla partecipazione al capitale.

Al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di gestione delle partecipazioni pubbliche, il d.lgs. n. 175/2016 prevede, all’art. 11 comma 2, che i componenti del consiglio di amministrazione debbano possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al momento della nomina, prima dell’accettazione dell’incarico, sono resi noti ulteriori incarichi in altre società all’assemblea dei soci.

È previsto, inoltre, che l’organo amministrativo, ad esclusione delle società quotate, sia costituito da un amministratore unico.

La normativa in materia di limite ai compensi, legge n. 122/2010, si applica soltanto alle società pubbliche non quotate.

L’assemblea della società, con delibera motivata riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e contenimento dei costi, può disporre che la società a partecipazione pubblica sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, nonché l’adozione dei sistemi alternativi previsti dal codice civile.

Italia trasporto aereo S.p.A, società partecipata al cento per cento dal Ministero dell’economia e finanze, il cui consiglio di amministrazione ha terminato il suo mandato a dicembre 2022, sarà tenuta ad applicare la disciplina del Testo Unico delle società partecipate.

Con riferimento a Consip S.p.A e Sogei S.p.A, entrambe società partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, la legge n. 125/2012 prevede una disciplina speciale, sottratta all’applicazione delle norme previste dal Tusp, che stabilisce per i consigli di amministrazione un numero pari a tre membri, di cui due individuati tra i dipendenti del Mef e il terzo con funzioni di amministratore unico.

Il fenomeno noto come spoil system, pratica politica per cui i vertici della pubblica amministrazione vengono sostituiti al momento dell’insediamento del nuovo governo, non riguarda le società partecipate, che seguono i termini previsti dallo Statuto.

Tuttavia, la natura politico-amministrativa insita nell’attività di nomina del consiglio di amministrazione è ravvisabile anche nelle società partecipate quotate, dove il meccanismo del voto di lista comporta la facoltà per il Ministerio dell’economia e delle finanze di indicare molte delle principali cariche nei consigli di amministrazione, in virtù della qualità di azionista di maggioranza.

E’ prevista, inoltre, per l’esercizio dei diritti del socio, la preventiva acquisizione dell’intesa da parte di altri Ministeri.

Il ruolo del Ministero è tuttavia ridotto per le società indirettamente partecipate, le cui designazioni per la composizione degli organi sociali sono appannaggio delle società controllate.

Al fine di individuare i migliori profili professionali per la composizione degli organi amministrativi, il d.lgs. n. 33/2013 ha orientato l’azione della pubblica amministrazione al rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità con riguardo al reclutamento del personale.

L’amministratore di nomina pubblica è sottoposto a disposizioni speciali relative al regime di pubblicità della sua nomina e al limite del compenso, ad esclusione delle società partecipate quotate.

Per le nomine delle società pubbliche quotate è di notevole rilevanza il ruolo della Consob, secondo il principio comply or explain, nel fornire al pubblico l’informazione relativa al governo della società, garantisce il rispetto dei requisiti di indipendenza e autonomia  degli amministratori, al fine di evitare una possibile alterazione degli equilibri di mercato.

L’autorità di vigilanza ha il potere di emanare disposizioni generali in materia di governo societario, secondo quanto disposto dall’art. 53 TUB, nonché un insieme articolato di principi e regole riguardanti la composizione dell’organo amministrativo.

Banca d’Italia, inoltre, vanta delle prerogative che non hanno riscontro nella disciplina societaria di diritto comune, tra queste, il potere di valutare l’idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo dei rispettivi incarichi, nonché di pronunciarne l’eventuale decadenza, ai sensi dell’art. 26 TUB.

L’amministratore di nomina pubblica è dunque una figura che lascia spazio ad una forte commistione tra il diritto societario e il diritto pubblico.

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