Lab-IP

I CONFINI DELL’OUTSOURCING

23 marzo 2020

Arianna Ottaviani

La sentenza del T.A.R. Campania sez. III – Napoli, n. 5464 del 21 Novembre 2019 ha ad oggetto l’outsourcing delle attività amministrative, in particolare analizza una delle problematiche dell’istituto ossia il limite oltre il quale l’esternalizzazione non è consentita. 

Come affermato dalla Cassazione Civile, sez. III, nella sentenza n. 20285 del 2019, la Pubblica Amministrazione nel fare ricorso a questa pratica rimane un soggetto responsabile per l’attività svolta dai terzi assegnatari. Proprio per questo, la P.A. ha la necessità di esercitare un vigile controllo su tutte le attività esternalizzate e per favorire tali accertamenti sono stati fissati dei limiti. 

Nella sentenza in esame il T.A.R. Campania ribadisce quanto precedentemente affermato dal T.A.R. Reggio Calabria nella sentenza n. 482 del 2008 e cioè che le attività concesse a terzi non possono essere ulteriormente esternalizzate in toto per evitare che l’esecuzione di tali attività fuoriesca dall’area di controllo dell’amministrazione stessa (a meno che non vi sia una autorizzazione della P.A. interessata).

Nel 2014, la società Tele Video Somma aveva partecipato al Bando Sportello dell’Innovazione – Progetti Cultural and Creative Lab indetto dalla regione Campania, al fine di conseguire agevolazioni finanziarie per il progetto di ricerca e sviluppo altamente innovativo, denominato “Prima Tivvù Green”. 

Per accedere ai finanziamenti previsti dal Bando, i progetti proposti dovevano soddisfare le condizioni previste nell’articolo 7 del Bando ossia conseguire un punteggio minimo di 40 punti su 50. Il punteggio era attribuito sulla base di una duplice valutazione che aveva ad oggetto la capacità di innovazione delle proposte e la sostenibilità economico-finanziaria del progetto. 

La peculiarità nonché criticità del piano “Prima Tivvù Green” era insita nel fatto che la società Tele Video Somma non eseguiva neppure in parte il progetto che risultava invece interamente affidato a consulenti esterni altamente qualificati. Così facendo l’apporto scientifico (know how) della società Tele Video Somma al progetto era nullo, visto che era costretta ad attingere esclusivamente dall’esterno le relative informazioni.

Nel 2015, il Dirigente Responsabile del Bando Sportello della Innovazione con una nota comunicava alla società Tele Video Somma la sua esclusione dal Bando.  

La ricorrente, la società Tele Video Somma, ha impugnato la comunicazione di esclusione dal Bando. L’intimata regione si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile e infondato. 

La ricorrente affermava di essere stata illegittimamente esclusa e sollevava le seguenti censure: l’eccesso di potere (consistente nella carenza di istruttoria), la violazione del bando, l’illogicità della motivazione e la violazione dei principi di correttezza, imparzialità e buona amministrazione enunciati nell’articolo 97 Cost.

Il T.A.R. Campania ha dichiarato tutte queste censure infondate.

L’esclusione della società dal bando era infatti avvenuta legittimamente poiché a seguito di una attenta valutazione e precisa istruttoria. Il progetto “Prima Tivvù Green” aveva conseguito una valutazione di 33 cinquantesimi, ben inferiore alla sufficienza rappresentata da 40. La principale criticità sollevata dalla regione stava nel fatto che la società Tele Video Somma, secondo il piano presentato, avrebbe effettuato una totale esternalizzazione delle attività di ricerca e sviluppo del progetto dimostrando così una mancanza di autonomia, di una stabile capacità organizzativa e di risorse e mezzi. La parte ricorrente asseriva la mancanza di una norma che precludeva la realizzazione anche in toto con modalità outsourcing, ma la Sezione III del T.A.R. Campania si era già espressa in merito enunciando che “la ratio degli aiuti alle imprese postula negli aspiranti beneficiari la qualità di soggetti imprenditoriali operativi, altrimenti incentivandosi la mera attività di intermediazione, contro ogni principio.”

Secondo il T.A.R. Campania, un totale affidamento in outsourcing delle attività da finanziare risulterebbe in contrasto con il principio di personalità che connota atti quali concessioni, autorizzazioni, etc. rilasciati intuitu personae ed in forza del quale il soggetto che svolge una determinata attività sulla base di un titolo abilitante deve operare personalmente, senza la possibilità di farsi sostituire da terzi (salvo l’assenso dell’Amministrazione che ha rilasciato il titolo). 

In conclusione, quando l’amministrazione fa ricorso alla pratica di outsourcing è chiamata a svolgere un ruolo di garanzia. Proprio per questo la P.A. è chiamata a svolgere puntuali accertamenti per garantire uno standard qualitativo dei servizi resi. Se la pratica dell’esternalizzazione non incontrasse limiti, la P.A. erogatrice finirebbe con il concedere finanziamenti senza però poter operare un controllo sul corretto utilizzo dei fondi erogati e soprattutto senza conoscere l’identità del soggetto curatore del progetto, così, sostanzialmente lasciando incertezza sulle modalità di esecuzione e sul risultato stesso. 

La sentenza in esame fornisce dunque la conferma di come l’istituto dell’esternalizzazione incontra dei limiti a garanzia dei principi costituzionali che regolano l’attività amministrativa.  

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