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IL CONSIGLIO DI STATO SULLO STADIO DI CROTONE: AMPIA DISCREZIONALITÀ DELLE SOPRINTENDENZE NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ANCHE IN CASO DI VINCOLO INDIRETTO, MA SI CONTINUA A GIOCARE ALLO SCIDA.

Antonio Triglia

18/01/2021

Una interessante vicenda ripropone ancora una volta uno “scontro” tra Soprintendenze ed amministrazioni locali impegnate nell’ammodernamento degli impianti sportivi. Si tratta dell’ampliamento dello Stadio Ezio Scida di Crotone, vicenda che, tuttavia, presenta uno scenario estremamente diverso rispetto agli altri casi di rilievo precedentemente analizzati, in cui le Soprintendenze sono intervenute a tutela della conservazione degli impianti più antichi in ragione dell’interesse storico-culturale dovuto alla loro struttura architettonica. Nel caso in esame lo Stadio in parola non è direttamente gravato da vincoli derivanti da elementi di particolare pregio dell’edificio, ma esso è sottoposto al c.d. vincolo indiretto, disciplinato dall’art. 45 del Codice dei Beni Culturali, in quanto si trova in prossimità dell’area archeologica dell’antica Kroton.

In presenza di tutela indiretta per espressa previsione di legge, si può imporre il rispetto di determinate distanze e misure, mentre ulteriori norme previste possono comportare limiti di destinazione dell’area, alla circolazione o alla sosta dei veicoli, alle attività produttive e commerciali, fino anche a comprimere lo ius aedificandi.

Nel 2016 la FC Crotone ha ottenuto la promozione in Serie A e ciò ha comportato la necessità di procedere all’adeguamento della struttura alle normative di sicurezza vigenti per gli impianti di massima serie e a un ampliamento dello stadio. Pertanto il Comune di Crotone, dopo aver ricevuto parere contrario dalla Soprintendenza su dei progetti di intervento, ha proposto la realizzazione di una installazione provvisoria di una struttura prefabbricata rimovibile, permettendo intanto alla squadra di disputare le partite di Serie A allo Scida, e ha avviato un programma per la realizzazione di un altro stadio in un luogo più idoneo. La Soprintendenza ha autorizzato il progetto per 2 anni, imponendo al comune il divieto assoluto di operazioni di scavo del suolo e la realizzazione di un programma che prevedesse anche la demolizione dell’attuale impianto sportivo per liberare l’area in prossimità del sito archeologico, favorendo una riqualificazione dell’area.

Nel maggio 2018 il Comune ha chiesto una proroga di ulteriori 2 anni all’autorizzazione. Il 26 giugno 2018 si teneva un incontro tra i rappresentanti del comune, società sportiva e un funzionario della soprintendenza, mentre  il 17 luglio 2018 quest’ultima inviava una nota (prot.9015) con cui diffidava il Comune a procedere alla rimozione delle strutture provvisorie e, in replica all’obiezione del Comune, secondo il quale questa determinazione era in contraddizione con gli esiti dell’incontro, inviava una nuova nota (prot. 9452) il 30 luglio, che confermava la diffida.

Il Comune di Crotone e la Fc Crotone proponevano ricorso avverso entrambe le note emesse dalla Soprintendenza al Tar Calabria, che si è pronunciato sul ricorso con sent. 01314/2019. 

Innanzitutto, il collegio precisava che l’istanza di proroga fosse rimasta senza definizione.

Inoltre nell’incontro del 26 giugno era stato convenuto che, in presenza di una succesiva illustrazione da parte dell’ente locale del rispetto delle prescrizioni, la Soprintendenza avrebbe proceduto alla delibazione dell’istanza di rinnovo in contraddittorio con il comune e la società sportiva, previa acquisizione della documentazione di monitoraggio, con la precisazione che l’eventuale provvedimento favorevole avrebbe nuovamente imposto controlli e prescrizioni. Tuttavia le 2 note impugnate sono state emesse senza compiere alcun atto istruttorio.

Il Tar ha infine rilevato che la decisione di chiedere la rimozione dell’esecuzione fosse inoltre irragionevole, in considerazione della circostanza che lo stadio si trovava in un’area sottoposta a vincolo indiretto per l’area in questione. Allo stesso tempo la Soprintendenza non aveva programmato nessun intervento di valorizzazione del sito archeologico, invece il Comune, in ottemperanza alle prescrizioni necessarie al rilascio dell’autorizzazione, aveva già approvato il documento preliminare al Piano Strutturale Comunale, in vista del programmazione da parte della F.C. Crotone della realizzazione di un nuovo impianto in un’altra zona della città. 

Il Tar ha quindi accolto il ricorso proposto dal Comune e dalla società calcistica crotonesi, avendo ritenuto fondate le censure di eccesso di potere, dovuto ai vizi di contraddittorietà e carenza di istruttoria. 

Il Ministero dei Beni culturali ha fatto appello al Consiglio di Stato per la riforma della predetta sentenza, chiedendone anche la sospensione in ragione del rischio dei “possibili danni incalcolabili e irrimediabili”.

Anche il Consiglio di Stato rileva che il Ministero avrebbe dovuto quanto meno concludere l’iter avviato con la richiesta del comune con un espresso provvedimento di diniego, che ne chiarisse le motivazioni, aggiungendo che la durata determinata dell’autorizzazione non fosse di impedimento alla richiesta di proroga in presenza di elementi che la giustifiassero.

 Inoltre i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito il giudizio del Tar sulla contraddittorietà dell’invio delle impugnate note rispetto alle conclusioni dell’incontro del 26 giugno, ritenuto dall’appellante atto non decisorio e tale da  prospettare un successivo incontro solo come “mera eventualità”. In realtà con l’incontro le parti “non solo avevano  convenuto di procedere congiuntamente nel procedimento avviato con l’istanza presentata dal comune per vederne definito l’esito”e di dover definire la data di un ulteriore incontro presso la Prefettura, ma anche che, prima del successivo incontro, sarebbe stata fornita alla Soprintendenza una documentazione tecnica sull’attività di monitoraggio dei cedimenti delle piastre di fondazione realizzate per l’ampliamento. Poco dopo la trasmissione della prevista relazione tecnica da parte del Comune è giunta “l’improvvisa” nota con cui la Soprintendenza si limitava a constatare il mancato inizio dello smontaggio in vista della imminente scadenza della autorizzazione biennale.

Infine il Consiglio di Stato ha fatto proprio il ragionamento dell’appellante sulla funzione della tutela dei beni archeologici e sulla discrezionalità dell’amministrazione nella valutazione della compatibilità degli interventi edilizi nelle aree interessate, condividendo in particolare che la tutela del patrimonio archeologico è preliminare e imprescindibile e che il fatto che l’area non sia stata oggetto di valorizzazione non può essere considerato condizione legittimante per la permanenza delle strutture temporanee di ampliamento dello stadio. 

Tuttavia, ciò non può intaccare la sentenza di primo grado, in quanto il Tar ha formulato il proprio giudizio di non ragionevolezza della diffida alla rimozione al fine di evidenziare come i provvedimenti impugnati fossero stati adottati, dopo l’incontro del 26 giugno 2018, “senza che la Soprintendenza avesse compiuto alcun atto istruttorio” e quindi accogliendo, in particolare, la censura di eccesso di potere per carenza istruttoria.  Pertanto il Consiglio di Stato con sent. 1434 del 2020 ha respinto l’appello, ma nel contempo ha evidenziato l’opportunità che l’amministrazione dei beni culturali provvedesse a completare l’istruttoria sulla richiesta di proroga e adottasse il relativo provvedimento, decidendo motivatamente in senso favorevole o sfavorevole e impartendo, in caso di provvedimento favorevole all’istante le necessarie prescrizioni a tutela del bene vincolato. 

In attesa di ulteriori interventi della Soprintendenza la Fc Crotone, nel frattempo ritornato in Serie A, continuerà a disputare le gare casalinghe allo Stadio Ezio Scida.

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