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Il pagamento del prezzo secondo le “scadenze d’uso” dell’art 1562 del Codice Civile nei contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Il caso fatturazione a 28 giorni.

Consuelo Napolitano

 

 

 10/01/2019

 

 

 “Le periodicità adoperate dagli operatori telefonici si fondano su un intervallo temporale che non ha alcun aggancio con la prassi dei commerci né con la vita quotidiana, se non quello del moto di rotazione del satellite della Luna che dura quasi 28 giorni ed altrettanto dura quello di rivoluzione della Luna attorno al pianeta Terra.”

Queste le paradigmatiche parole di una delle innumerevoli decisioni sulla questione fatturazione a 28 giorni che ha investito le maggiori compagnie telefoniche negli ultimi anni.

Siamo nel 2015 quando prende piede tra principali operatori di telefonia, la prassi di rinnovare automaticamente le offerte ricaricabili ogni quattro settimane anziché mensilmente come in precedenza, ritenuta del tutto “eccentrica ed abnorme rispetto all’unità temporale d’uso tipicamente utilizzata nei contratti di somministrazione”.

Ad aprire le danze è l’operatore Wind Tre che preannuncia tali rimodulazioni contrattuali a partire da Marzo, segue Vodafone da Giugno, TIM da Agosto, Fastwebaccompagnerà le altre solo nel 2017.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni allarmata da quanto sta accadendo nel settore di sua vigilanza, reputa opportuno segnalare il tutto all’Antitrust -che però ritiene di non dover dare alcun seguito alla faccenda- in considerazione dei pregiudizi che la concomitanza di simili politiche tariffarie, è capace di creare e sugli utenti e sulla concorrenza, assumendo rilievo anche il dato economico: le mensilità da 12 sono improvvisamente diventate 13 comportando un aggravio medio delle tariffe dell’8,6%.

Nel 2017 prosegue l’opera di allineamento anche da parte di Sky, provocando l’annuncio di quest’ultima grande risonanza mediatica. Iniziano denunce e proteste destinate a moltiplicarsi in men che non si dica.

Sono numerosi in questo periodo gli interventi delle Autorità tra delibere e provvedimenti sanzionatori per gli operatori,tra le tante particolarmente dibattuta è stata la delibera Agcom n.121/17/CONS del 15 Marzo, che modificando la previa del.n.252/16/CONS aggiunge al suo art.3, tra gli altri, il comma 10 col quale evidenziandoil pregiudizio scaturito dal venir meno di un parametro temporale certo e consolidato per la cadenza del rinnovo delle offerte e della fatturazione, stabilisce che  il criterio per la fatturazione deve essere il mese, periodo temporale minimo per consentire all’utente di avere  la corretta percezione del prezzo offerto da ciascun operatore e del costo indicato in bolletta per l’uso dei servizi nel rispetto dei principi  di trasparenza e comparabilità delle informazioni in merito ai prezzi vigenti, nonché di controllo dei consumi e della spesa.

Si rese necessario anche un intervento legislativo, con cui nel Dicembre 2017 si convertiva con legge n.172 il DL. n.148 introducendo l’art 19 quinquesdecies che imponeva agli operatori di ritornare al parametro di cadenza mensile o suoi multipli per il rinnovo delle offerte e loro fatturazione, con concessione di termine di 120 giorni, per l’adeguamento.

È appena un mese dopo, agli inizi del 2018 che TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre inoltrano, si può dire contestualmente, ai propri clienti una comunicazione dall’identico contenuto: il ritorno al parametro mensile, così come previsto dalle nuove disposizioni della L.172/2017, con conseguente distribuzione del costo annuo in 12 canoni anziché 13, la rimodulazione tariffaria, benché comportante l’aumento dei singoli canoni, non avrebbe modificato il prezzo annuale dell’offerta di servizi, così garantivano gli operatori.

L’Antitrust a questo punto, guarda con sospetto alla concomitanza con cui gli operatori hanno agito e ipotizzandoun cartello tra compagnie avvenuto «quantomeno a far data dall’adozione della delibera Agcom» decide di agire, si avviano le dovute indagini i cui esiti confermano le preoccupazioni dell’Autorità, quanto acquisito durante le ispezioni rilevano che proprio a seguito della discussa delibera Agcom, i contatti via email tra gli operatori erano incrementati, numerosa la documentazione attestante questi scambi.

 

Nella delibera dell’Antitrust 7 febbraio 2018 si legge chiaramente che” TIM, Vodafone, Fastweb e Wind Tre potrebbero aver concertato le proprie strategie commerciali in occasione degli incontri avvenuti in sede Asstel, finalizzati a coordinare la loro posizione in ottemperanza alla Delibera AGCOM 121/17 “

Per l’Autorità gli incontri, gli annunci le modalità nonché la tempistica con cui gli operatori hanno dato attuazione alla legge n. 172/2017risultano elementi idonei a dimostrare che “le Parti non hanno determinato autonomamente la propria strategia commerciale e, attraverso il coordinamento, hanno inteso eliminare le incertezze relative al comportamento dei principali concorrenti, così alterando le dinamiche competitive nei mercati rilevanti.”  A fortiori considerando che le imprese coinvoltedetengono quote di mercato in aggregato di circa il 90% o superiori sia nei mercati di telecomunicazione fissa che mobile.

 

 L’Antitrust allo stato dei fatti, ipotizza dunque, un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101, comma 1, del TFUE“volta a determinare la variazione delle condizioni contrattuali dei servizi di comunicazione e a restringere la possibilità dei clienti-consumatori di beneficiare del corretto confronto concorrenziale tra operatori in sede di esercizio del diritto di recesso. Non escludendo infine che l’intesa possa avere una durata e una portata più ampia.”

Il procedimento si concluderà a Marzo 2019.

Tornando all’Agcom la suddetta delibera del marzo 2017, la prima di una lunga serie, viene impugnata dinnanzi al Tar che aFebbraio 2018,respingendo il ricorso ribadisce l’obbligo di fatturazione mensile.

Nel frattempo si erano succedute una serie di ulteriori delibere nel Dicembre 2017 indirizzate a ciascun operatore, in cui l’Agcom definendo illegittima l’anticipazione della decorrenza delle fatture, per violazione dell’art. 3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS. diffidava le società a “provvedere – in sede di ripristino del ciclo di fatturazione con cadenza mensile o di multipli del mese – a stornare gli importi corrispondenti al corrispettivo per il numero di giorni che, non sono stati fruiti dagli utenti in termini di erogazione del servizio a causa del disallineamento fra ciclo di fatturazione quadrisettimanale e ciclo di fatturazione mensile. Nella prima fattura emessa con cadenza mensile l’operatore è tenuto a comunicare con adeguato risalto che lo storno è avvenuto in ottemperanza al presente provvedimento.”

Non solo, dichiara sussistentii presupposti per l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa ex articolo 98 comma 16° Codice delle comunicazioni elettroniche e data la gravità delle violazioni, irroga il massimo edittale pari a euro 1.160.000

 

Provvedimenti puntualmente impugnati presso il Tar del Lazio, nelNovembre 2018 decide con quattro sentenze (Wind Tre Span.11303/2018;Vodafone Italia Spa n.11304/2018; Telecom Italia Span.11305/2018; Fastweb Spa n.11306/2018)in cui riservandone i motivi, accoglie parzialmente i ricorsi: annulla le sanzioni amministrative pecuniarie, mentre fermo resta, l’obbligo di i rimborsi inbolletta relativi ai giorni erosi agli utenti, entro il 31 dicembre 2018.

La vicenda prosegue dinnanzi al Consiglio di Stato che meno di un mese fa, il 20.12.18 risponde con ulteriori quattro rispettive ordinanze (n.6178; n.6209; n.6180; n.6179) il Collegio, accoglie la richiesta delle compagnie di telecomunicazioni di sospendere i rimborsi per le bollette a 28 giorni, testualmente:“ va accolta l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospesa l’esecutività del dispositivo impugnato, fino al termine del 31 marzo 2019” data in cui verranno depositate le motivazioni del TAR. Continua…

 

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