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La cooperazione regolatoria nel Ceta: un ulteriore passo avanti?

di Beatrice Perinelli

10/12/16

Il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) è un accordo bilaterale di libero scambio tra Unione Europea e Canada firmato a Bruxelles il 30 ottobre 2016 che si propone di promuovere gli scambi commerciali e il rafforzamento delle relazioni economiche tra le due potenze mondiali coinvolgendo più di 536 milioni di consumatori.  L’importanza dell’accordo è data dal totale abbattimento dei dazi doganali una volta che lo stesso entrerà in vigore e dalla possibilità per l’Unione Europea di entrare nel mercato unico nord-americano creato attraverso gli accordi Nafta tra Usa, Canada e Messico.

Anche per questo trattato, così come per i trattati di libero scambio in generale, il grande obiettivo dei firmatari è di trovare un modo per abbattere le barriere non tariffarie cioè i costi che devono essere sopportati dalle imprese nazionali per adeguarsi alla regolamentazione di un dato settore di mercato in un paese estero qualora decidessero di investire in tale stato. Proprio per tale motivo sono stati previsti all’interno del CETA dei meccanismi di cooperazione regolatoria: il capitolo 22 è denominato proprio “Coerenza Regolatoria” ed è stato creato per promuovere la condivisione delle best practices e per cercare di eliminare le inutili barriere regolamentari al commercio e agli investimenti.

Sicuramente l’inserimento di un capitolo riguardante la cooperazione regolatoria è una tendenza univoca dei trattati di libero scambio considerata l’importanza che gli enti regolatori hanno assunto negli anni nella regolamentazione dei mercati economici e considerata l’ampia autonomia di cui godono nei vari Stati ma la vera innovazione del CETA sta nell’istituzione di un Forum sulla cooperazione regolatoria a base volontaria.

Tale Forum, disciplinato nel capitolo 22, dovrà riunirsi una volta all’anno e servirà agli enti regolatori delle due potenze economiche coinvolte per scambiarsi esperienze ed informazioni al fine di ridurre al minimo le differenze nella regolamentazione e per cercare di individuare delle potenziali aree di cooperazione.

Confrontando quindi il CETA con gli altri Free Trade Agreement si ha l’impressione che, da clausole generiche che impegnano gli Stati ad allineare le regolamentazioni e ad esportare le best practices, si sia giunti ad un punto di vera svolta cioè alla creazione di un meccanismo che effettivamente coinvolga le autorità di regolamentazione e fornisca degli utili spunti di cooperazione. Ovviamente il testo del Trattato ribadisce che da una parte ciò non limita il potere decisionale delle autorità e dall’altra che il Forum non potrà mai modificare la normativa esistente né crearne una nuova: tutto il processo normativo e regolamentare rimane quindi nella competenza delle autorità nazionali che però potranno incontrarsi e confrontarsi proprio nel Forum per cercare di raggiungere un allineamento della regolamentazione e di eliminare le regole eccessive o troppo rigide.

Altro passo importante è che l’accordo prevede i termini di riferimento, le procedure, e un piano di lavoro del Forum che dovrà essere creato entro sei mesi dall’entrata in vigore del CETA.

Il mandato del Regulatory Cooperation Forum è di cercare, ove possibile,  la convergenza regolamentare ma si tratta comunque di un meccanismo volontario: ciascuna parte può rifiutare di cooperare o ritirarsi dalla cooperazione a sua discrezione.

Altro capitolo che prevede una forma di cooperazione regolatoria è il numero 5 dedicato alle barriere tecniche agli scambi(TBT) che sono un tipo di barriere non tariffarie rappresentate dalle regole e dalle norme tecniche, così come dalle procedure di certificazione e di prova  che sono impiegate dalle autorità di regolamentazione per garantire la tutela della vita umana, animale o vegetale o la salute e la protezione dell’ambiente e che possono dar luogo ad ingiustificati ostacoli al commercio e proprio per questo si prevede nel CETA che l’Unione Europea ed il Canada concordano di rafforzare ulteriormente i legami tra i rispettivi organismi nazionali di normazione competenti. Entrambe le parti hanno convenuto di accettare i certificati relativi alla valutazione di conformità rilasciati dai rispettivi organismi in alcuni settori, ad esempio:

  • gli apparecchi elettrici
  • i giocattoli
  • i macchinari
  • gli strumenti di misura.

Ciò significa che un organismo di valutazione della conformità dell’Unione Europea può sottoporre a prova i prodotti europei destinati all’esportazione verso il mercato canadese in base alle norme canadesi e viceversa. Questo eviterà che entrambe le parti effettuino le stesse prove e potrebbe ridurre i costi sia per le società sia per i consumatori. Inoltre, sarà di particolare aiuto alle piccole imprese, per le quali pagare due volte per la stessa prova può risultare una barriera di entrata nel mercato.

Non va trascurato il fatto che in esecuzione dell’accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio sugli ostacoli tecnici agli scambi (accordo TBT), il Canada e l’Unione europea hanno già assunto una serie di impegni per quanto riguarda la preparazione, l’adozione e l’applicazione di regolamenti tecnici, di norme e di procedure di valutazione della conformità, al fine di evitare che le misure di esecuzione agiscano come inutili ostacoli al commercio internazionale. Il quinto capitolo del CETA incorpora e si basa sulle disposizioni chiave dell’accordo sulle barriere tecniche agli scambi dell’Organizzazione Mondiale del Commercio e aiuta a garantire che i regolamenti tecnici e gli standard siano applicati egualmente ai prodotti e alle merci provenienti sia dal Canada che dall’Unione europea. Nel caso in cui sussistano differenze nelle normative o nei regolamenti, le disposizioni del quinto capitolo cercano di promuovere la convergenza delle pratiche, ove possibile, proteggendo il diritto di ciascuna Parte di regolare salvaguardando i propri interessi. La partecipazione delle parti è volontaria: nulla nel capitolo Technical Barriers to Trade forzerà il Canada o l’Unione europea ad abbassare i loro standard e norme di sicurezza.

Il capitolo contiene inoltre disposizioni sulla trasparenza prevedendo obblighi di scambio notifica e di informazione sulle modifiche alla regolamentazione che vogliono essere introdotte; questo processo consente al Canada e all’Unione europea di commentare le rispettive modifiche regolamentari proposte prima che queste entrino in vigore e aiuta anche le aziende a conformarsi con i nuovi requisiti.  Obiettivo fondamentale di tale capitolo è assicurare che i partner siano a conoscenza di eventuali modifiche della legislazione al fine di evitare barriere commerciali impreviste.

Il Canada ha incluso un capitolo sugli ostacoli tecnici al commercio in tutti i suoi recenti negoziati di libero scambio. Tuttavia, il CETA è il primo a integrare le disposizioni fondamentali previste nell’accordo sulle barriere tecniche al commercio dell’OMC e renderle applicabili a livello bilaterale il che significa che una violazione di tali impegni può essere risolta attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie previsto nel CETA: il ricorso a tale meccanismo crea un incentivo per le autorità di non creare dei regolamenti che blocchino le importazioni provenienti dalla controparte.

In definitiva quest’ultimo trattato di libero scambio sembra rappresentare una vera innovazione per la cooperazione regolatoria internazionale in quanto il Forum in esso previsto servirà a garantire il coordinamento tra i vari enti regolatori ed è una assoluta novità che sicuramente comporta dei benefici per entrambe le Parti contraenti che potranno meglio coordinarsi nell’adozione dei regolamenti in via ufficiale nello stesso forum e non sulla base della loro assoluta discrezionalità. D’altra parte le disposizioni riguardanti le barriere tecniche al commercio non solo prevedono delle forme di cooperazione regolatoria ma anche l’incorporamento in tale trattato delle norme contenute in un altro trattato internazionale e ciò fa sì che il CETA rappresenti in questo settore una normativa globale ed univoca senza  che ci sia bisogno di ulteriori forme di coordinamento tra i due trattati che al contrario avrebbe potuto comportare la necessità di modifiche a livello internazionale.

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